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Sei in: Approfondimenti Diritto d'autore
Il diritto d'autore nella società dell'informazione (II parte)
4. Diritto di comunicazione di opere al pubblico

Ai sensi dell'art. 3, par. 1, della direttiva, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (on-demand).

Il diritto di comunicazione di opere al pubblico deve essere inteso in senso lato, in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti (considerando 23).

D'altra parte, la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della direttiva (considerando 27).

Ai soggetti di seguito elencati, l'art. 3, par. 2, riconosce inoltre il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a) agli artisti, interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all'art. 3, par. 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono detto materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui essi hanno origine, con l'esclusione di tutti gli altri atti (considerando 24).

Ai sensi del considerando 25, dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta (on-demand). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.

I diritti di cui all'art. 3, parr. 1 e 2, appena illustrati, non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico (art. 3, par. 3).

Gli Stati membri hanno facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui sopra nei casi previsti dall'art. 5, par. 3, della direttiva in esame (16).

Tutte le eccezioni e limitazioni previste sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (art. 5, par. 5).

5. Diritto di distribuzione

L'art. 4, par. 1, della direttiva sul diritto d'autore riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo (17).

Tale diritto di distribuzione dell'originale e delle copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, salvo il caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso (art. 4, par. 2).

La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi on-line.

Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto nonché per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura.

Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio on-line è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono (considerando 29).

Gli Stati membri possono disporre eccezioni o limitazioni al diritto di distribuzione di cui all'art. 4, nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa, negli stessi casi in cui possono disporre un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione ai sensi dell'art. 5, parr. 2 e 3 (art. 5, par. 4) (18).

Anche in questo caso, tutte le eccezioni e limitazioni previste sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (art. 5, par. 5).

6. Obblighi relativi alle misure tecnologiche

Il Capo III della direttiva sul diritto d'autore (artt. 6-7) disciplina la "tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti".

L'art. 6, par. 1, del provvedimento impone innanzitutto agli Stati membri di prevedere un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche svolta da persone consapevoli - o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli - di perseguire tale obiettivo.

Gli Stati membri devono inoltre prevedere un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che (art. 6, par. 2):

a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o

b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o

c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.

Ai fini della direttiva in esame, per misure tecnologiche devono intendersi tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis del costitutore di una banca dati di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE (19) (art. 6, par. 3).

Le suddette misure tecnologiche sono considerate efficaci, dalla stessa disposizione della direttiva, nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

Secondo il considerando 48, la protezione giuridica dovrebbe infatti essere accordata a quelle misure tecnologiche che limitino in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico.

La protezione giuridica oggetto della direttiva non implica d'altra parte alcun obbligo di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi alle misure tecnologiche di cui sopra, purché detti dispositivi, prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'art. 6, par. 2.

Detta protezione dovrebbe inoltre rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica; segnatamente, non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca sulla crittografia (considerando 48).

La protezione giuridica armonizzata non deve pregiudicare l'applicazione delle disposizioni nazionali che vietino il possesso privato di dispositivi, prodotti o componenti per l'elusione di misure tecnologiche (considerando 49).

Lascia inoltre impregiudicate le disposizioni specifiche di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE (20). In particolare, non dovrebbe applicarsi alla tutela delle misure tecnologiche usate in relazione ai programmi per elaboratore, disciplinata esclusivamente dalla suddetta direttiva (21).

In deroga alla tutela giuridica di cui all'art. 6, par. 1, sopra illustrata, in mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi tra titolari e altre parti interessate, gli Stati membri devono prendere provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o limitazione prevista dalla normativa nazionale in conformità dell'art. 5, par. 2, lett. a), c), d) e) o dell'art. 5, par. 3, lett. a), b) o e) (22) i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione (art. 6, par. 4, comma 1).

Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del beneficiario di un'eccezione o di una limitazione prevista in conformità dell'art. 5, par. 2, lett. b), a meno che i titolari non abbiano già consentito la riproduzione per uso privato nella misura necessaria per poter beneficiare dell'eccezione o limitazione in questione e in conformità delle disposizioni dell'art. 5, par. 2, lett. b), e par. 5, senza impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al numero di riproduzioni conformemente alle disposizioni in esame (art. 6, par. 4, comma 2).

Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in attuazione di accordi volontari, nonché le misure tecnologiche attuate in applicazione dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono della protezione giuridica di cui all'art. 6, par. 1, sopra analizzato (art. 6, par. 4, comma 3).

Le disposizioni in deroga testé illustrate, previste dall'art. 6, par. 4, commi 1 e 2, non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente (on-demand) (23).

7. Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

Lo sviluppo tecnologico è destinato ad agevolare la distribuzione delle opere, in particolare in rete.

Ciò comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio l'opera o i materiali protetti, l'autore dell'opera o qualunque altro titolare di diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell'opera o di altro materiale protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi (considerando 55).

Si dovrebbero pertanto incoraggiare i titolari dei diritti, quando mettono in rete opere o altri materiali protetti, a usare contrassegni indicanti, tra l'altro, la loro autorizzazione, oltre alle informazioni di cui sopra.

Ai fini della direttiva in esame, per informazioni sul regime dei diritti s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla direttiva medesima o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE (24), l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni (art. 7, par. 2).

Tale disposizione si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla direttiva in esame o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della loro configurazione, rendere al tempo stesso possibile il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto da parte di singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il comportamento on-line.

Le misure tecnologiche in oggetto devono pertanto presentare, nelle loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (25) (considerando 57).

Alle luce di quanto sopra, l'art. 7, par. 1, della direttiva impone agli Stati membri di prevedere un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:

a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;

b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi della direttiva in esame o del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto sui generis del costitutore di una banca dati di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

8. Sanzioni e mezzi di ricorso

Gli Stati membri devono prevedere adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella direttiva sul diritto d'autore, e adottare di conseguenza tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 8, par. 1).

Ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all'art. 6, par. 2, della direttiva (26) (art. 8, par. 2).

Gli Stati membri devono inoltre assicurarsi che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi (art. 8, par. 3).

In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono infatti essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite e, in molti casi, sono proprio gli intermediari i più idonei a porre fine a dette attività illecite.

Pertanto, fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti.

Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell'art. 5 della direttiva. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri (considerando 59) (27).

9. Il "Comitato di contatto" e la relazione sull'applicazione della direttiva

L'art. 12, par. 3, della direttiva europea sul diritto d'autore nella società dell'informazione prevede l'istituzione di un Comitato di contatto, costituito dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri.

Il Comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa del Presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

I compiti del Comitato sono i seguenti (art. 12, par. 4):

a) esaminare l'impatto della direttiva sul funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà;

b) organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall'applicazione della direttiva;

c) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici;

d) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle opere e degli altri elementi, compresi la copia privata e l'impiego di misure tecnologiche.

È previsto inoltre che, entro il 22 dicembre 2004, e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della direttiva (art. 12, par. 1).

Detta relazione deve esaminare, tra l'altro, sulla base delle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, l'applicazione degli artt. 5 (eccezioni e limitazioni), 6 (obblighi relativi alle misure tecnologiche) e 8 (sanzioni e mezzi di ricorso) alla luce dello sviluppo del mercato digitale.

Per quanto riguarda in particolare l'art. 6, la relazione deve esaminare se detto articolo offra un livello sufficiente di protezione e se l'uso di efficaci misure tecnologiche abbia ripercussioni negative sugli atti consentiti dalla legge.

Se del caso, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, la Commissione può presentare proposte di modifica della direttiva.

10. L'attuazione della direttiva in Italia: la legge comunitaria 2001

Ai sensi dell'art. 13, par. 1, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in esame anteriormente al 22 dicembre 2002.

Con l'art. 30 della legge 39/2002 (legge comunitaria 2001) (28) il Governo italiano è stato delegato ad emanare (29) un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, 633 (30), e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 della legge comunitaria, oltre che dei seguenti:

a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;

b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;

c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva;

d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nell'Unione europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;

e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'art. 5 della direttiva senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore;

f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;

g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.

Con riguardo a tale disposizione della legge comunitaria, Andrea Monti - nel rilevare come la direttiva in esame consenta "un ulteriore giro di vite nella già inaccettabile ipertrofia protezionistica degli interessi economici di alcuni soggetti che poco o nulla hanno a che fare con l'autore in senso tecnico" - osserva che l'art. 30, lett. e), della legge introduce, tra l'altro, una precisazione non presente nel testo della direttiva.

Ciò non è che un esempio, secondo l'Autore, di come si vada ad accentuare "il processo di stravolgimento della gerarchia dei diritti già iniziato con il DLgs 518/92, volto ad anteporre gli interessi economici di chi commercia in opere dell'ingegno (e non degli autori, quindi) al di sopra dei limiti dei diritti di libertà" (31).

L'art. 1, comma 1, della legge 39/2002 prevede che il decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria sia emanato entro un anno dalla entrata in vigore della medesima legge.

Ai sensi del considerando 16 della direttiva, essa dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE), in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l'altro alcune parti importanti della direttiva sul diritto d'autore (32).

Prima parte - Seconda parte


Note bibliografiche:
17 I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE (v. note 3 e 5). Il diritto di distribuzione in esame lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della predetta direttiva (considerando 28).
18 V. supra, par. 3.1.
19 Sulla direttiva 96/9/CE, v. nota 8.
20 Sulla direttiva 91/250/CEE, v. nota 4.
21 Oltre a ciò, non dovrebbe ostacolare né impedire lo sviluppo o l'utilizzo di qualsiasi mezzo atto a eludere una misura tecnologica, se necessario per l'esecuzione degli atti da compiere ai sensi dell'art. 5, par. 3, e dell'art. 6 della direttiva 91/250/CEE. Gli articoli 5 e 6 di tale direttiva si limitano a stabilire le eccezioni ai diritti esclusivi applicabili ai programmi per elaboratore (considerando 50).
22 V. supra, par. 3.1.
23 Quando l'art. 6 della direttiva trovi applicazione nel contesto delle direttive 92/100/CEE e 96/9/CE (sulle quali si vedano rispettivamente le note 5 e 8), il par. 4 della medesima disposizione, appena illustrato, troverà applicazione mutatis mutandis (art. 6, par. 4, u.c.).
24 Sulla direttiva 96/9/CE, v. nota 8.
25 Per la tutela rispetto al trattamento dei dati personali in Italia si veda la nota legge 675/1996, recentemente modificata ed integrata dal D.L.vo 467/2001. Si rimanda in proposito al mio scritto Modifiche ed integrazioni alla legge sulla privacy, in Iusreporter, www.iusreporter.it, www.iusreporter.it/Testi/doc-privacy.htm.
26 V. supra, par. 6.
27 Con riguardo alla responsabilità del prestatore intermediario (provider) per le attività di semplice trasporto (mere conduit), memorizzazione temporanea (cashing) e hosting occorre rifarsi invece alla disciplina dettata dalla direttiva sul commercio elettronico (v. nota 2).
28 Legge 1 marzo 2002, n. 39, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001, Suppl. Ord. 54 alla GU 72 del 26 marzo 2002.

29 Entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge comunitaria.
30 Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GU 166 del 16 luglio 1941).
31 Andrea Monti, Legge comunitaria e diritto d'autore: Law on Demand?, in InterLex, www.interlex.it, www.interlex.it/copyright/amonti56.htm. Il D.L.vo 518/1992 recepisce la direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (v. nota 4).
32 A questo proposito, l'art. 31 della legge comunitaria 2001 contiene la delega al Governo anche per l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico (per maggiori informazioni: www.iusreporter.it/Testi/agg-commel.htm#280302).

Autore: Giuseppe Briganti
Leggi anche:
Il diritto d'autore nella società dell'informazione (I parte)


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