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Sei in: Approfondimenti Diritto d'autore
Il diritto d'autore nella società dell'informazione (I parte)

1. Premessa

"Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento".

Così recita il considerando 5 della direttiva 2001/29/CE, avente ad oggetto l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (1), in fase di attuazione in Italia.

Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse, secondo il considerando 9 del provvedimento, da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono da considerarsi essenziali per la creazione intellettuale.

"La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà".

La direttiva riconosce altresì che autori, interpreti o esecutori, per poter continuare la loro attività creativa ed artistica, devono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, così come i produttori per poter finanziare tale creazione (considerando 10). Ciò in considerazione degli ingenti investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fotografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi su richiesta (on-demand).

Nel prosieguo verranno brevemente analizzate le disposizioni della direttiva europea sul diritto d'autore nella società dell'informazione, per accennare infine alla sua prossima attuazione in Italia.

Il provvedimento in esame si compone di quattro capi, oltre che di un corposo preambolo (considerando 1-61).

Il capo I (art. 1) enuncia l'obiettivo del provvedimento e ne disciplina il campo di applicazione; il capo II (artt. 2-5) regola i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione e le relative eccezioni e limitazioni; il capo III (artt. 6-7) si occupa della tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti; il capo IV (artt. 8-15) contiene alcune disposizioni comuni.

2. Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 1, par. 1, obiettivo della direttiva in esame è quello di disciplinare la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione.

Con riguardo al campo di applicazione del provvedimento, occorre preliminarmente osservare che la responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d'autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, come la diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi depositati.

Tale responsabilità viene trattata in modo orizzontale nella direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) (2), che chiarisce ed armonizza vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell'informazione.

La direttiva 2001/29/CE lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità contemplate dalla suddetta direttiva sul commercio elettronico (considerando 16).

La direttiva sul diritto d'autore non modifica né pregiudica d'altra parte le disposizioni comunitarie vigenti in materia di (art. 1, par. 2) (3):

a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore (4);

b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (5);

c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla trasmissione via cavo (6);

d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (7);

e) tutela giuridica delle banche dati (8).

Il provvedimento non osta inoltre all'applicazione delle disposizioni concernenti, segnatamente, brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale (art. 9 del provvedimento).

Con riguardo ai diritti morali dei titolari dei diritti, questi devono essere esercitati in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie e artistiche (9), del trattato WIPO sul diritto d'autore e del trattato WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti morali non rientrano pertanto nel campo di applicazione della direttiva in esame (considerando 19).

La tutela dei diritti connessi, ai sensi della direttiva, non pregiudica e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto d'autore (art. 12, par. 2).

I diritti oggetto della direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d'autore e diritti connessi (considerando 30).

Ai sensi dell'art. 10, le disposizioni del provvedimento si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in esso contemplati che, alla data del 22 dicembre 2002, risultino tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi o rispondano ai criteri per la tutela di cui alla direttiva o alle disposizioni di cui al suo art. 1, par. 2.

La direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002.

3. Diritto di riproduzione

L'art. 2 della direttiva sul diritto d'autore impone agli Stati membri di riconoscere alle seguenti categorie di soggetti il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b) agli artisti, interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

Ai sensi dell'art. 510, sono esentati dal diritto di riproduzione di cui sopra gli atti di riproduzione temporanea per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- tali atti devono essere privi di rilievo economico proprio;

- devono avere carattere transitorio o accessorio e devono essere parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico;

- devono essere eseguiti all'unico scopo di consentire: (a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o (b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.

Secondo il considerando 33, nel rispetto delle condizioni appena elencate, l'eccezione in commento è idonea ad includere atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache, compresi gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni. L'utilizzo è da considerarsi legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge.

3.1. Eccezioni e limitazioni

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'art. 2 della direttiva per quanto riguarda (art. 5, par. 2) (11):

a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;

b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'art. 6 della direttiva all'opera o agli altri materiali interessati (12);

c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto (13);

d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario (14);

e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.

L'equo compenso previsto da alcune delle ipotesi appena elencate dovrebbe essere determinato, nella sua forma, modalità ed entità, sulla base delle peculiarità di ciascun caso. Quale valido criterio per valutare dette peculiarità il legislatore comunitario suggerisce quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione.

"Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento" (considerando 35).

È lasciata agli Stati membri la possibilità di prevedere un equo compenso anche nel caso di applicazione di eccezioni o limitazioni che, ai sensi della direttiva, non lo comportano (considerando 36).

La facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'art. 2 della direttiva è prevista inoltre nei seguenti casi (art. 5, par. 3):

a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito (15);

b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;

c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;

d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;

f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;

g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;

h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;

i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;

j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;

k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;

l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature;

m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;

n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui all'art. 5. par. 2, lett. c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;

o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazioni, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.

Tutte le eccezioni e limitazioni previste dall'art. 5 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (art. 5, par. 5).



Note bibliografiche:
1- Gazzetta Ufficiale CE L 167 del 22/06/2001.
La direttiva 2001/29/CE mira anche a dare attuazione ad una serie di obblighi internazionali assunti con il Trattato della WIPO sul diritto d'autore e con il Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche (considerando 15).
2- Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GUCE L 178 del 17 luglio 2000).
Mi sia consentito rimandare in proposito al mio scritto La direttiva sul commercio elettronico, in Iusreporter, www.iusreporter.it, www.iusreporter.it/Testi/doc-dircommel.htm.
3- Salvo i casi di cui all'art. 11 della direttiva. Tale disposizione interviene sulle direttive 92/100/CEE (concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale) e 93/98/CEE (concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi) per apportare "adeguamenti tecnici" alla nuova disciplina.
4- Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GUCE L 122 del 17/05/1991), attuata in Italia con il D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518.
5- Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (GUCE L 346 del 27/11/1992), attuata in Italia con il D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685.
6- Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GUCE L 248 del 6/10/1993), attuata in Italia con il D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581.
7- Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GUCE L 290 del 24/11/1993), attuata in Italia con la L. 6 febbraio 1996, n. 52.
8- Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati (GUCE L 77 del 27/03/1996), attuata in Italia con la L. 6 maggio 1999, n. 169.
9- Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 399.
10- L'art. 5 della direttiva introduce eccezioni e limitazioni ad alcuni dei diritti previsti dal provvedimento.
Deve essere infatti "garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno" (considerando 31).
La direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico, che tiene conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, al contempo, a garantire il funzionamento del mercato interno (considerando 32).
11- La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti (considerando 44).
12- All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione (considerando 39).
Sull'art. 6 della direttiva v. infra, par. 6.
13- Secondo il considerando 40, detta eccezione o limitazione dovrebbe essere limitata a determinati casi specifici e non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura on-line di opere o altri materiali protetti.
La direttiva non deve pregiudicare inoltre la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'art. 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992 (v. nota 5).
14- L'applicazione dell'eccezione o della limitazione per le registrazioni effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va intesa nel senso che i servizi di un'emittente comprendono quelli di persone che operano per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva (considerando 41).
15- Nell'applicare l'eccezione o la limitazione per finalità didattiche non commerciali e di ricerca scientifica, compreso l'apprendimento a distanza, la natura non commerciale dell'attività in questione dovrebbe essere determinata dall'attività in quanto tale. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell'organismo di cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine (considerando 42).
16 V. supra, par. 3.1.


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Autore: Giuseppe Briganti
Leggi anche:
Il diritto d'autore nella società dell'informazione (II parte)


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