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Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia: Lo sfruttamento sessuale del minore (III parte)

Lo sfruttamento della prostituzione minorile viene appositamente disciplinato dall'art. 2 della legge 269 del 1998 che introduce così l'art. 600 bis nel codice penale prevedendo il delitto di prostituzione minorile, ed integra la normativa in materia di istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. L'art. 600 bis c.p. si distingue in due parti, la prima disciplina il delitto di prostituzione minorile e la seconda, invece, si occupa di colui il quale compia atti sessuali con minore in cambio di denaro o di altra utilità economica. Il primo comma punisce tutti coloro che inducono alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione, con la reclusione da sei a dodici anni e con la ulta da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
L'art. 3 della legge n. 269 del 1998 inserisce nel codice penale l'art.600 ter c.p. e con esso il delitto di pornografia minorile. Il problema è quello che la legislazione attuale manca totalmente della definizione di pornografia. Il riferimento più immediato sembra essere quello al controverso concetto di osceno. Tuttavia il problema potrebbe risolversi o con il richiamo in via analogica all'art. 529 c.p. o con una sentenza di incostituzionalità dell'art. 600 ter c.p. per ingiustificata disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.
Più precisamente nel comma primo dell'art. 600 ter c.p. si punisce chiunque sfrutta minori di anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. L'uso del verbo sfruttare lascerebbe pensare che il soggetto attivo del delitto debba porre in essere una condotta non episodica, il che si tradurrebbe nella relativa utilità economica dell'attività illecita anche qualora il minore partecipi alla distribuzione degli utili. Non sembra che la norma sia applicabile a tutti quei casi in cui il minore partecipi a ruoli diversi e marginali da quello della fisica realizzazione dello spettacolo o del materiale.
Il secondo comma dell'art. 600 ter c.p. punisce, invece, chiunque si dedichi al commercio del materiale pornografico prima indicato. Per quanto riguarda la definizione di commercio bisogna riferirsi a qualsiasi tipo di cessione del materiale pornografico e ricavarne la necessità di una sorta di attività imprenditoriale.
Di particolare interesse è, invece, il terzo comma dell'art. 600 ter c.p. che prevede la reclusione da un anno a cinque anni e la multa da lire cinque milione a lire cento milioni per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico. Analoghe pene sono poi previste per chi distribuisce o divulga informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto. Sono fin troppo note le attività di pedofili che utilizzano internet per la distribuzione e la commercializzazione di materiale pedofilo e pornografico.
Infine al quarto comma dell'art. 600 ter c.p. si punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni chiunque consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, il material pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuali degli anni diciotto.
L'art. 600 quater c.p. prevede il delitto di detenzione di materiale pornografico. In questo caso ad essere punito è il consumatore finale. La norma punisce con la reclusione fino tre anni e con la multa non inferiore a lire tre milioni chiunque detenga materiale pornografico consapevolmente dello sfruttamento di minori di anni diciotto. Il delitto in questione porta diversi elementi in comune con altro delitto, quello di ricettazione. In entrambi i casi, infatti, il materiale proviene da delitto, in entrambi i casi il soggetto attivo non concorre con l'autore del delitto da cui provengono i beni e neppure nella ricettazione, come in questo caso, è necessario che il profitto sia di natura patrimoniale.
La legge contro la pedofilia introduce nel codice penale l'art. 600 quinquies c.p. che punisce le iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile. In tali casi si prevede la reclusione da sei a dodici anni e la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni per chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori di anni diciotto. Rilevante risulta la considerazione secondo la quale punibile rimane anche l'organizzazione di un viaggio che poi non si è effettuato o che comunque, pur verificatosi, non ha portato alla desiderata esperienza sessuale a danno del minore. Punito non è il cliente del viaggio in quanto tale, che però rimane responsabile per eventuali altre condotte illecite con esso connesse, né il tour operator che si limita ad esplicare la propria attività imprenditoriale. Responsabile del delitto è colui che dolosamente organizza il tutto con il chiaro intento criminale.
L'art. 600 sexies c.p. prevede al proprio interno ben tre aggravanti ed una sola attenuante. La prima aggravante riguarda la vittima dei reati di cui all'art. 600 bis c.p., primo comma, 600 ter c.p., primo comma, e 600 quinquies c.p., disponendo che qualora la vittima sia un minore di anni quattordici la pena venga aumentata da un terzo alla metà. La seconda aggravante si riferisce ai reati previsti dall'art. 600 bis c.p., primo comma, e 600 ter c.p., comportando un aumento di pena dalla metà a due terzi, nell'ipotesi che il fatto sia stato commesso da un ascendente, da un genitore anche se adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, dal parente entro il quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, vigilanza, istruzione, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni. Lo stesso aumento si ha anche nei casi in cui la vittima sia in stato di infermità mentale o minorazione psichica, naturale o provocata. Infine la terza ed ultima aggravante considera le modalità di commissione dei fatti di cui all'art. 609 bis c.p., primo comma, e 609 ter c.p., disponendo che la pena sia aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Mancando l'indicazione dell'aumento si considera applicabile il contenuto dell'art. 64 c.p. per cui l'elevazione della sanzione penale avviene fino ad un terzo. Quanto alla causa attenuante, l'ultimo comma dell'art. 600 sexies c.p. prevede una diminuzione di pena da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.
La legislazione del 1998 aggiunge, in fine, un secondo comma all'art. 601 c.p. Tale delitto puniva già la tratta ed il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù, con la reclusione da cinque a venti anni. La nuova normativa punisce più gravemente, con un minimo di sei ed un massimo di venti, la tratta ed il commercio dei minori di anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione. Forse proprio per questa elevata severità non è applicabile all'art. 601 c.p. secondo comma le cause aggravanti ed attenuanti contenute nell'art. 600 sexies c.p. Inoltre il secondo comma dell'art. 601 c.p. va integrato con le norme in materia di immigrazione e di prostituzione. Anche in questo caso, però, bisogna registrare che le normative si accavallano in maniera confusionale e spesso anche contrastante tra di loro.



Tratta dalla monografia: La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia

Autore: Fabio Sammartano
Leggi anche:
Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia: Lineamenti del procedimento penale differenziato (IV parte)
Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia: La violenza sessuale (II parte)
Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia (I parte)


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