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Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia (I parte)
Negli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto nel disciplinare i reati riguardanti condotte illecite a sfondo sessuale. Ultima riforma è stata la legge 15 febbraio 1996, n.66 recante "norme contro la violenza sessuale". Poco dopo, nel 1998, sono state introdotte norme in materia di sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno ai minori.Sono tutte riforme fortemente volute dalla pubblica opinione in relazione ai nuovi fenomeni di attività illecita praticate nella nostra società.
Anche per questo il processo formativo è stato molto frenetico e veloce, dopo circa venti anni di attesa; forse anche per il sopraggiungere della fine della legislatura che avrebbe interrotto un importante momento di attenzione politica su di un problema assai grave. Queste improvvise accelerazioni legislative spesso portano però alla scelta di soluzioni non tecnicamente appropriate.
Comunque questi nuovi provvedimenti legislativi non hanno soltanto risistemato il quadro delle incriminazioni ma hanno anche dato un valido e preciso strumento processuale a difesa dei minori e di quanti altri coinvolti nel procedimento.
Tuttavia, come quasi tutti gli altri interventi legislativi in ambito penalistico, anche questa riforma ha contribuito a rendere ancora più complessa e poco leggibile il codice penale nella relativa parte speciale che è ormai ricca di innumerevoli reati, continuamente sotto riforma ed integrazione.

SFERA SESSUALE E TUTELA DELLA PERSONA

Innanzitutto è assolutamente necessario individuare la natura giuridica della "materia prima" sulla quale la legislazione in esame si muove.
In tal senso un importante contributo lo offre la Corte Costituzionale affermando, in una nota sentenza interpretativa, che "essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompresso tra le situazioni soggettive direttamente tutelate dalla costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire".
Recentemente, a seguito delle numerose violenze e degli abusi che hanno sofferto le popolazioni interessate dalle guerre civili della ex Jugoslavia, la violenza sessuale e tutti i reati ad essa direttamente collegati sono stati anche riconosciuti a livello internazionale e dichiarati crimini contro l'umanità e perciò introdotte nello Statuto della Corte Penale Internazionale adottato a Roma nel 1998.
Il concetto di libertà sessuale inteso, quindi, come estrinsecazione del diritto alla persona ci porta ad osservare almeno tre punti di riferimento ben precisi: il diritto alla disponibilità del proprio corpo nei rapporti interpersonali, il diritto alla riservatezza ed alla discrezione sessuale e la sfera della "moralità collettiva". Analizziamoli separatamente.
Il primo aspetto, quello del diritto alla disponibilità libera del proprio corpo nei rapporti interpersonali, porta a considerare tutti quei casi che, al contrario, non rendono libera la persona facendo immediatamente scattare l'antigiuridicità del comportamento subito (Es. riduzione in schiavitù, sequestro di persona, ecc.) ovvero che costringono all'adozione di comportamenti sessuali non voluti (Es. pornografia).
Il secondo aspetto, quella del diritto alla riservatezza ed alla discrezione sessuale, riguarda tutti quei comportamenti non direttamente invasivi rispetto alla disponibilità del proprio corpo all'atto sessuale. Si pensi tutti quei comportamenti che invadono la privacy di soggetti che non intendono o non devono essere coinvolti in attività a sfondo sessuale. In quest'ottica è assolutamente primaria la difesa penale dei soggetti più deboli, tra i quali i minori rivestono assolutamente la posizione più delicata.
Ultimo aspetto, in fine, è quello della delicata sfera della "moralità collettiva". Si tratta di comportamenti che non incidono direttamente su di una persona fisica ma che, al contrario, contrastano con concetti di "moralità pubblica e buon costume" e persino di "morale familiare". Questo terzo gruppo di condotte sono connotate da una perenne contrapposizione tra diritto e morale, tra lecito ed illecito e per tale motivo oggetto di un'attenta analisi criminologia, oltre che penalistica, soprattutto in considerazione della coscienza e dei valori socialmente rilevanti che mutano continuamente. A tal proposito occorre rilevare che l'applicazione di sanzioni in questi casi potrebbe portare ad un uso non appropriato degli strumenti penali. Non tutte le condotte contro la "morale collettiva", infatti, sono in grado di istigare a delinquere portando l'agente a commettere reati a sfondo sessuale. Bisognerebbe piuttosto scindere un primo momento, in cui prevenire le azioni illecite con una sana formazione educativa collettiva, da un secondo momento, residuale, in cui invece reprimere l'eventuale attività illecita.
Ma un'ulteriore riflessione da effettuare riguarda l'età dei protagonisti di un illecito sessuale, siano essi protagonisti che vittime. Ovviamente la seconda categoria è maggiormente delicata ed in entrambe le ipotesi il nostro sistema penale presenta delle caratteristiche interessanti. Basti considerare che nel nostro sistema giudiziario esistono specifiche misure, appositi organi ed un riservato processo ad esclusiva tutela ed interesse del minore. Tutto ciò avviene perché il minore, soprattutto quando molto piccolo d'età, non è in grado di disporre della propria libertà fisica e non riesce a manifestare pienamente il proprio consenso e la propria volontà.
Già nell'impostazione codicistica del nostro diritto penale il minore godeva di una tutela penale in materia sessuale relativamente nel titolo IX (dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume: artt. 519 ss. c.p.) e nel Titolo XI (dei delitti contro la famiglia: artt. 556 ss. c.p.) del libro secondo del nostro codice penale.
A tali norme deve poi aggiungersi tutta la legislazione introdotta dalle riforme codicistiche del 1996 e del 1998, cioè gli artt. da 609 bis c.p. a 609 decies c.p. e da 600 bis c.p. a 600 septies c.p. Importante è comunque sottolineare che l'attuale legislazione penale segna provvedimenti diversi in relazione alle diverse età prese in considerazione.
Un ulteriore profilo estremamente interessante è il luogo ove si svolgono gli abusi sessuali. A tal proposito si è passati da una quasi immunità di fatto per quanto riguarda gli abusi subiti tra le mura domestiche ad una maggiore attenzione penale per gli stessi. Altro ambito sociale in cui maggiormente sono prese in considerazione gli abusi sessuali è quello lavorativo proprio per il collegamento tra le diverse posizioni gerarchiche, e quindi di potere, e gli abusi sessuali spesso frutto proprio di queste forme gerarchiche.
Ancora bisogna aggiungere altro dato rilevante e fortemente preso in considerazione nell'attività sessuale illiceità. In questo senso basta distinguere tre livelli: il primo è dato dai reati sessuali praticati senza una particolare organizzazione e dotati di una minore diffusività in quanto prevalentemente effettuati all'interno della famiglia e quindi in un contesto sociale ben preciso e basato sul timore, sul pudore e sull'omertà; il secondo livello è dato dai comportamenti episodici sviluppatisi all'esterno della famiglia sia da un solo soggetto agente che in forma di gruppo o in concorso; ed in fine il terzo livello è dato dall'utilizzo di abusi sessuali per attività di commercializzazione o per comportamenti di pedofili organizzati o comunque in contatto tra loro o con "società di servizi". In quest'ultimo caso ci si sposta anche all'Estero o si utilizzano canali telematici di distribuzione, come ad esempio, la rete di internet.

Fine prima parte


Tratta dalla monografia: La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia

Autore: Fabio Sammartano
Leggi anche:
Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia: Lo sfruttamento sessuale del minore (III parte)


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