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Sei in: Approfondimenti Giusto processo
Sentenza della Corte di Appello di Trento n. 4/07: estradizione con la Bielorussia - non accoglimento - motivi difensivi

1. ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 705 COMMA 1 C.P.P.

L’art. 705 c.p.p. comma 1 risulta essere richiamato a sostegno della richiesta del Procuratore Generale dell’accoglimento della domanda del Governo della Repubblica della Bielorussia di estradizione della signora Zuzuk in quanto i gravi indizi di colpevolezza dell’estradanda dovrebbero risultare:
1. dalle dichiarazioni testimoniali assunte;
2. dalla perizia espletata;
3. dalle parziali ammissioni della stessa imputata.
In merito è necessario evidenziare che, come tra l’altro ampiamente esplicato precedentemente dopo aver esaminato e valutato la documentazione inviata dal Ministero degli Affari esteri e trattandosi di estradizione extra-convenzionale è fondamentale che la Corte di Appello di Trento accerti l'esistenza dei gravi indizi esaminando direttamente la documentazione processuale, che comunque deve essere necessariamente integrata in quanto incompleta!

2. MANCATA CONVENZIONE IN MATERIA ESTRADIZIONALE.
Nella richiesta di accoglimento della domanda formulata dal Governo della Repubblica della Bielorussia di estradizione della signora Zuzuk, il Procuratore Generale evidenzia l’inesistenza di una convenzione in materia di estradizione con la Bielorussia.
A tal proposito, l’odierna difesa ritiene fondamentale rilevare che come tutti ben sanno la Bielorussia è uno Stato nel quale il rispetto dei diritti umani è di fatto violato (anche nell'ambito carcerario), e ciò non soltanto alla luce dei rapporti di Amnesty International - che, pur nella loro serietà e autorevolezza, sono sempre atti non riferibili ad autorità statali o internazionali - ma in base a risoluzioni ufficiali del Parlamento europeo (10 marzo 2005) secondo cui la Bielorussia è il solo Paese europeo a non avere rapporti contrattuali con l'Unione Europea a causa delle massicce violazioni dei diritti umani.
Per cui in mancanza dell'adesione alla Convenzione Europea di estradizione e non sussistendo una speciale Convenzione fra l'Italia e la Bielorussia in materia di estradizione, la norma applicabile è quella di cui all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), che non consente l'estradizione.
- carenza di garanzie nel rispetto dei diritti fondamentali
dalla lettura degli atti allegati alla richiesta di estradizione emerge chiaramente come l’attività d’indagine sia stata svolta valorizzando la tesi della sedicente parte offesa senza alcuna necessaria valutazione in merito alle contraddizioni sorte tra i testimoni escussi anzi, omettendo di inoltrare l’intera documentazione relativa al procedimento penale nei confronti della signora Zuzuk alle Autorità italiane per cui si chiede fin d’ora l’integrazione di tutti i documenti relativi al procedimento penale di cui si chiede l’estradizione.
Si tace, inoltre, in merito alle lesioni subite dalla signora Zuzuk a seguito della colluttazione estremizzando, invece, le lesioni subite dalla signora Saghindykova S. che vengono qualificate “lievi” dal perito medico legale incaricato dalle Autorità bielorusse.
Tali valutazioni consentono di prognosticare l’esistenza di una volontà volta a non accertare la verità dei fatti con evidente lesione del diritto alla difesa e della possibilità di essere sottoposta ad un giusto processo.
- contrarietà ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano
Le Autorità beilorusse contestano alla signora Zuzuk il reato di teppismo ai sensi dell’art. 339 del codice penale della Repubblica Bielorussia con la previsione di una pena massima di anni sette.
Per teppismo si intende qualsiasi azione di vandalismo, molestia o di intralcio dell'ordine pubblico. Il termine "teppismo" è stato coniato dalla polizia inglese nel 1898 per indicare i tifosi fanatici che causavano disordine nello stadio (in inglese si dice "hooliganism"). Nella maggior parte delle legislazioni penali degli stati democratici il crimine di teppismo non esiste perché troppo vago e al posto suo ci sono reati più specifici.
Appare chiaro che tale reato non tutela la persona ma l’ordine pubblico e quindi l’ordine politico.
Inoltre, gli ordinamenti giuridici moderni hanno abolito l’ipotesi del reato di teppismo perchè alquanto generica e lesiva del diritto della difesa. Infatti anche in Cina tale ipotesi delittuosa è stata abolita con la riforma del codice penale del 1 ottobre 1997 poiché generica e sostituita con ipotesi di reato specifiche.
- legittima dfesa.
Infatti, nessuna ipotesi di non punibilità viene presa in considerazione dalle Autorità che hanno chiesto l’estradizione, eppure balza agli occhi, nella lettura della narrazione del fatto contestato, che la signora Zuzuk abbia reagito ad un aggressione di due donne ubriache (avevano bevuto almeno un litro di birra) che avevano in precedenza aggredito verbalmente il barcaiolo.
Una legittima reazione ad un indebita aggressione che consente, nel sistema giuridico italiano secondo il principio “vim vi repellere licet”, l’applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa escludendo fin da subito la punibilità.
Purtroppo, nulla di ciò traspare e la richiesta di estradizione risulta essere particolarmente severa e crudele per un fatto che nella Repubblica italiana sarebbe giudicato davanti al Giudice di Pace con l’applicazione al massimo di una pena pecuniaria.
L’elaborata descrizione dei fatti da parte della sedicente parte offesa e dei suoi accompagnatori si scontra con il muro della realtà e della verità rappresentato dalle dichiarazioni della signora Zuzuk assolutamente coerenti a quelle del suo accompagnatore.
Dichiarazioni accusatorie “interessate” e indubbiamente incerte in conseguenza della difficoltà di ricordare i fatti a causa dello stato di alterazione della denunciante e dei suoi compagni ed incapaci di resistere a qualsiasi riscontro obiettivo.
In merito alle lesioni subite vi sono varie versioni fino a giungere alle valutazioni del medico legale che le qualifica in lesioni lievi.
Lesioni e non teppismo potrebbe essere l’ipotesi potenzialmente imputabile alla signora Zuzuk.
Ecco che consentire l’estradizione della signora Zuzuk significherebbe esporre quest’ultima ad un procedimento per un reato non previsto dall’ordinamento giuridico italiano ed abolito dalla maggior parte degli Stati del nostro pianeta proprio per la sua pericolosa applicazione particolarmente ampia e generica con evidente violazione dei principi fondamentali del sistema giuridico italiano.
- richiesta del Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia italiano, con la nota del 5.04.2007, si rivolge alla Corte d’Appello di Trento richiedendo di sottoporre l’estradanda alla misura della custodia cautelare in carcere stante l’incertezza circa la permanenza nello Stato della signora Zuzuk.
Si deve immediatamente fugare ogni dubbio in relazione alla stabile permanenza della signora ….omissis….

 


Autore: Claudio Tasin


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