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Reato di omessa custodia del personal computer da parte di un dipendente pubblico.

Il tema della criminalità c.d. informatica[1] si è andato sempre più manifestando e imponendo agli occhi di tutti a partire dagli anni ’80, favorito dalla diffusione degli elaboratori elettronici non solo in ambiente di lavoro ma anche domestico e, successivamente, da una serie di strumenti in grado di permettere di elaborare dati ( telefonini, palmari, i.pood, ecc.) anche in ambienti domestici.

In Italia, il legislatore ha affrontato in maniera organica tale problematica attraverso la Legge n. 547 del 1993.

Tale legge ha introdotto una serie di condotte illecite poste in essere su elaboratori elettronici.

Il reato di omessa custodia del personal computer non rientra tra quelli contenuti nella norma sopra richiamata ma, comunque, è un tipo di reato per la cui realizzazione è richiesta la presenza del pc, che quindi diventa elemento costitutivo della fattispecie.

1. LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEL PUBBLICO DIPENDENTE

Alla luce delle sentenze che andremo ad illustrare riteniamo opportuno fornire un succinto quadro in materia di responsabilità amministrativa del pubblico dipendente, soffermandoci, in particolare, sul “versante” della responsabilità di natura patrimoniale.

La norma fondamentale in materia di responsabilità amministrativa del personale degli enti pubblici[2], resta il r.d. n. 2440 del 18.11.1923, secondo cui “L’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo”.

La nozione di colpa consiste in un comportamento cosciente dell’agente, che, sia pure senza volontà di recare danno ad altri, causa un evento lesivo per negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza delle regole o norme di condotta.

La colpa può consistere oltre che nella violazione di leggi e di regolamenti, in negligenza o violazione di particolari discipline.

Integra una fattispecie di colpa, sotto il profilo della imperizia o negligenza, l’inosservanza di regole tecniche idonee ad evitare o diminuire un danno che, benché non tradotte in leggi o regolamenti, siano però entrate nell’uso corrente ed abitualmente applicate.

Si ha fatto colposo, non soltanto per l’inosservanza di legge, ma anche quando l’evento dannoso si verifica a causa di negligenza o imprudenza, indipendentemente dalla volontà dell’agente di produrre l’evento stesso.

Quando una norma giuridica prescrive l’uso di una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno, la prescrizione è usata nella presunzione che quella cautela sia idonea ad impedire il verificarsi del sinistro.

Oltre alla violazione di una regola di condotta, si richiede anche la coscienza e volontà dell’atto illecito.

2. LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

La Costituzione attraverso il secondo comma dell’art. 103 stabilisce che “la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”.

Si è così fatta luce sulla giurisdizione della Corte dei Conti che risulta, per l’appunto, limitata  alla “contabilità pubblica”.

Con tale nozione deve intendersi la materia di contabilità pubblica in tutti quei rapporti – di responsabilità per danni nel rapporto interno di impiego o di semplice servizio – connessi alla gestione finanziaria e patrimoniale svolta dall’amministrazione dello Stato o di altro ente pubblico.

Elementi che concorrono ad individuare la nozione di contabilità pubblica sono: a. l’elemento oggettivo della “qualificazione pubblica del denaro o del bene” , b. l’elemento soggettivo, rappresentato dalla natura pubblicistica dell’ente in questione.

Si può quindi affermare che “la responsabilità patrimoniale, individuata dalla disposizione del secondo comma dell’art. 103 Cost., può essere complessivamente definita come la responsabilità in cui incorrono i dipendenti e gli amministratori degli enti pubblici nei confronti della stessa p.a., per fatti da loro commessi in dipendenza o comunque in connessione con il loro rapporto con l’ente pubblico, per violazione specifica o generica dei doveri nei confronti della struttura pubblica, causa di un pregiudizio appunto patrimoniale alla pubblica amministrazione[3]”.

3. IL REATO DI OMESSA CUSTODIA DEL PERSONAL COMPUTER DA PARTE DI UN DIPENDENTE PUBBLICO

Prima di passare a trattare del reato oggetto di tale dissertazione riteniamo opportuno fornire la definizione dell’elemento costitutivo della fattispecie: il computer.

Il computer[4] è una macchina elettronica statica programmabile strutturata attorno ad un microprocessore, in grado di eseguire calcoli ad altissima velocità. Le applicazioni dei computer sono infinite ma, da un punto di vista oggettivo, il computer è utile e applicabile in tutte quelle situazioni in cui esistono problemi che possono essere tradotti in formule di tipo matematico.

Gli elementi minimi costitutivi di un computer sono: microprocessore; memoria di tipo RAM;  memoria di tipo EPROM;  interfaccia per l'immissione dei dati (per esempio tastiera);  interfaccia per l'output dati (per esempio monitor).  Le due interfacce comunemente non sono considerate parte del computer, ma comunque senza di esse il funzionamento risulta impossibile... o meglio, per quanto il funzionamento in termini di elaborazione possa essere possibile, senza le interfacce risulta impossibile ottenere i risultati del lavoro eseguito e immettere comandi al fine di controllare il funzionamento della macchina. Un esempio completo di computer è una normale calcolatrice di tipo scientifico. Esistono alcuni microprocessori particolari, detti microcontrollori, che oltre a contenere al loro interno un microprocessore semplice, contengono anche una certa quantità di memoria RAM ed EPROM, nonchè vari tipi di interfacce, per esempio seriali, parallele o addirittura di conversione analogico/digitale: questi circuiti integrati realizzano in un solo chip un computer completo.

Il reato di omessa custodia di un personal computer è un reato colposo[5] di tipo omissivo che si verifica allorché un soggetto – pubblico dipendente –assegnatario di un elaboratore elettronico – pc –omette di custodirlo e a seguito di tale condotta negligente si determina la sottrazione dello strumento informatico sic et simpliciter[6] oppure il suo utilizzo per fini non legittimi[7]; comunque, in entrambi i casi si verifica un danno all’Ente.

La omissione, in questo caso, consiste nel mancato compimento di una azione possibile che il soggetto ha il dovere di compiere e che la legge penale comanda di realizzare,. Precisamente, si tratta di un reato omissivo proprio, o di pura omissione, consistente nel mancato compimento dell’azione comandata (=mancata applicazione delle misure minime di sicurezza, così come disposte dal Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ciò lo si desume dal punto 9[8] dell’Allegato B- Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, al Decreto Legislativo n. 196/2003. La violazione di tale disposizione comporta la applicazione delle sanzioni penali in quanto rappresenta una violazione delle misure minime di sicurezza, che devono essere adottate da chi tratta dati personali.

A tale riguardo l’art. 33 del D:lgs 196/03, recita “Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali”.

Il Disciplinare tecnico richiede che sia attuata la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto ai trattamenti illeciti di dati, agli accessi non consentiti, e a determinati programmi informatici.

Occorre, pertanto, dare attuazione ad una serie di misure minime di sicurezza che, nel caso specifico, saranno di tipo informatico (password, sistema di autenticazione, sistema di autorizzazione, antivirus, ecc); organizzative (formazione del personale) e logistiche (porte allarmate, .telecamere, ecc.).

Tale reato contravviene all’obbligo di  impedire il verificarsi di un evento lesivo (= la sottrazione e/o l’utilizzo illegittimo del pc) e deve esserci una connessione tra l’evento stesso (=sottrazione e/o illegittimo uso del pc) e la condotta omissiva (= il soggetto assegnatario).

4. PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI.

La Corte dei Conti[9] è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di furto di due personal computer portatili avvenuto presso un Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Il caso ha per oggetto due funzionari  - consegnatari dei pc che sono stati sottratti. Ai due dipendenti in questione – è stato inoltrato un “invito alle controdeduzioni”, ritenendo l’Amministrazione ricorrere l’ipotesi di illecito amministrativo ex art. 1. L. n. 20/1994.

Mediante tale “invito” si è fatto presente che la perdita del pc portatile è da considerarsi avvenuta a causa dell’incauta condotta del consegnatario, che non si è preoccupato di custodire adeguatamente il computer, lasciandolo in vista in un posto accessibile

Uno dei due dipendenti ha fatto notare che “il personal, per motivi tecnici legati ad una migliore visione, era collegato ad un monitor a tubo catodico, sempre presente sulla scrivania, e ad una stampante allo stesso modo posta sulla scrivania. In tale situazione le continue connessioni della stampante con il computer in modalità Stand –by, potevano compromettere le funzionalità del PC, ovvero i dati in esso contenuti per mancanza di idonee protezioni hardware contro l’accumulo di cariche elettrostatiche. Ciò considerato il Pc portatile era pertanto a svolgere le funzioni di un PC da Tavolo”

Il dipendente, a sostegno della sua difesa faceva presente inoltre che “ il computer in questione conteneva i software di gestione delle emergenze che dovevano essere disponibili a tutti i colleghi funzionari in servizio presso il Comando,…e, quindi, il PC doveva rimanere sulla scrivania, nelle condizioni d’uso, accessibile agli altri possibili utilizzatori.”

In merito ad eventuali misure di sicurezza da adottare a salvaguardia del computer, il dipendente precisa che “ la chiusura a chiave dell’accesso all’ufficio non era possibile, non essendovi, all’epoca dei fatti, dotazione di chiavi, e che non vi erano ordini di servizio in tal senso, anche perché ciò avrebbe impedito l’uso del PC da parte di altri funzionari.”

La Procura regionale, non ha ritenuto sufficienti gli elementi addotti dal funzionario in quanto lo stesso “avrebbe dovuto assumere tutte le misure idonee ad evitare rischi di trafugamento del compiuter, quali, in particolare la chiusura a chiave della stanza o il riporre il p.c. in un cassetto o in un armadio” e lo citava in giudizio ritenendo che sussistesse una ipotesi di responsabilità amministrativa..

In giudizio la difesa del funzionario sosteneva che “sarebbe assente il nesso causale tra il comportamento del ..(funzionario) ed il furto poiché la sottrazione si è verificata a causa della prassi, instauratasi prima della sua presa di servizio, di libero accesso agli uffici, oppure per il comportamento disattento del personale in servizio nei giorni in cui avvenne”.

Sempre secondo la difesa dell’imputato, “mancherebbe inoltre l’elemento della colpa grave, atteso che …(il funzionario) non ha avuto alcun comportamento negligente, considerata l’oggettiva necessità di lasciare collegato il p.c. ad altre periferiche sulla scrivania nelle condizioni d’uso”.

Attesa la obsolescenza del computer all’epoca dei fatti per la difesa mancherebbe anche “il danno erariale”.

La Corte dei Conti ha così deciso:

“L’ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio di questa Corte è collegata al comportamento del convenuto, che in qualità di consegnatario di un computer…avrebbe causato con la propria incauta condotta la sottrazione dello strumento operativo, per non averlo cautamente custodito, lasciandolo in vista in un posto accessibile”.

Nel merito della causa, “Il collegio rileva come l’accertamento della sussistenza o meno della colpa grave nel comportamento contestato al convenuto sia assorbente di tutte le altre questioni. La responsabilità per colpa sussiste solo nei limiti in cui sia individuabile un comportamento non conforme al buon andamento…In sostanza , la colpa va valutata in riferimento all’attività di cooperazione richiesta, cioè come comportamento all’evidenza non adeguato a tali fini o a tali criteri”.

In buona sostanza, il collegio giudicante, richiamando la legge n. 639/96, ha sancito che la responsabilità contabile a carico del dipendente sussiste solo “allorché l’attività del pubblico operatore si discosti ampiamente da tali indici di adeguatezza”.

Il Collegio, pertanto, non ha accolto  la richiesta della Procura regionale dovendo ritenersi rilevante “il fatto evocato dalla difesa della necessità di lasciare in disponibilità d’uso il computer anche e soprattutto nei momenti di assenza dal servizio da parte del convenuto, ai fini della gestione di una eventuale emergenza”.

Altra pronuncia giurisprudenziale che si porta alla attenzione del lettore riguarda il caso di  un dipendente dell’Agenzia delle entrate accusato di avere lasciato incustodito il Pc.

Ci riferiamo alla sentenza della Corte dei Conti della Sicilia[10] chiamata a pronunciarsi sul caso di un dipendente della Agenzia delle entrate, assegnato all’uso di una postazione informatica. Lo stesso dopo una ispezione dalla quale era emersa una anomalia nelle procedure di sgravio, aveva negato di essere stato l’autore materiale della irregolare procedura di sgravio, ma aveva al contempo ammesso di avere lasciato incustodita la postazione in modalità tale da consentire l’accesso a terzi estranei.

Ebbene, “Il procuratore regionale della Corte dei conti ha rilevato che il negligente comportamento del dipendente aveva prodotto una grave inosservanza delle disposizioni dettate dall’Agenzia sulle modalità di utilizzo del sistema operativo, inerenti l’utilizzo del sistema operativo nell’ipotesi di temporaneo allontanamento dalla postazione di lavoro nella fase di trattamento di dati sensibili.”.

Il Collegio ha fatto propria la tesi esposta dalla procura in merito al “comportamento gravemente colposo del convenuto, dalla cui postazione informatica, lasciata incustodita ed attiva (con la “password” personale assegnata al dipendente inserita) è stato operato illecitamente l’indebito sgravio di imposta in favore di un contribuente”.

A parere della Corte “la negligenza del convenuto è consistita nella violazione delle disposizioni di servizio impartite…agli operatori incaricati del trattamento di dati sensibili mediante procedura informatica. Tali disposizioni impongono lo spegnimento del personal computer al termine della giornata di lavoro,…e, nell’ipotesi di un momentaneo allontanamento, l’attivazione della funzione di blocco della postazione oppure, nel caso in cui non sia possibile il blocco, lo spegnimento del computer”.

CONCLUSIONE

La mancata custodia della propria postazione informatica, da parte del dipendente pubblico preposto, assume una particolare rilevanza alla luce sia delle ipotesi criminose riguardanti la sottrazione dell’elaboratore elettronico sia, soprattutto, alla luce delle disposizioni contenute in materia di trattamento dei dati personali.

Tale problematica[11] va, quindi, affrontata previa sensibilizzazione degli utenti pubblici al problema e delle conseguenze ad esso connesse.

Molto si dovrà lavorare sul versante della formazione del personale incaricato a trattare i dati personali con strumenti elettronici; formazione che, peraltro, rientra tra le misure minime di sicurezza che il Titolare del trattamento dei dati deve adottare.

Allorché il settore pubblico si trova a dovere competere con quello privato, la gestione del dato contenuto nel computer, perché è di questo che si tratta,  la sua sicurezza, le sue modalità di trattamento diventeranno gli elementi di valutazione di una amministrazione efficace ed efficiente.

Un ente che non sia in grado di proteggere i suoi dati, e, quindi, la strumentazione informatica attraverso i quali vengono trattati, è destinato a scomparire dal mercato!

 


Bibliografia:

[1] Bibliografia di riferimento: Corrias L., Informatica e Diritto Penale: elementi per una comparazione con il diritto statunitense; 1987;  La mia privacy, Guida normativa Il sole 24 Ore, AA.VV., 2004;  Rossi D., Personal computer…home sweet home, in WWW.filodiritto.com;  Farolfi F., I crimini informatici, in www.ei.unibo.it/materie/pdf/reati_informatici.pdf; Costabile G., Internet, posta elettronica e privacy: esigenze di sicurezza e comportamenti a rischio, in www.filodiritto.com/diritto/privato/informaticagiuridica/accessoabusivosisinformaticogiurismodesti.htm;

[2] per una esauriente trattazione si rimanda a: Garri G. e Giovagnoli R., Responsabilità civile delle amministrazioni e dei dipendenti pubblici, Itaedizioni, 2003;  Perulli G., “La responsabilità civile, penalòe, amministrativa degli amministratori pubblici”, Giuffrè editore, 1995; Rapetto U.., Rametto Freddi B., Privacy & sicurezza, EPC libri.,

[3] Perulli G., op. cit..

[4]   La definizione, contenuta in www.dizionarioinformatico.com  è a cura di Marco Steccanella

[5] Mantovani F., Diritto Penale – Parte Generale, Cedam; il reato omissivo è quella categoria di reati che si pone in essere con una condotta omissiva e si rimprovera all’agente di no avere preveduto il fin eoffensivo o di averlo preveduto ma, al contempo, di non essersi astenuto da quella condotta.

[6] Si rimanda al commento della sentenza n. 1437/01 adottata dalla Corte dei Conti della Regione Veneto. Paragrafo 4

[7] Si rinvia al commento della sentenza n. 390/05, della Corte dei Conti della Regione Sicilia. Paragrafo 4

[8] 9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

[9] Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, con sentenza del 26 ottobre 2001, n. 1437/2001.

[10] Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Sicilia, sentenza n. 390 del 2 marzo 2005.

[11] http://oc.uniroma3.it;


 


Autore: Giovanni Modesti


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