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Vince la libertà di stabilimento nel mondo delle professioni: un'importante ordinanza del Tribunale di Milano

Ad un aspirante consulente del lavoro residente a Ragusa ma domiciliato a Milano presso lo studio di un professionista milanese veniva negata l'iscrizione al registro dei praticanti perchè non residente a Milano. In sostanza il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano si rifiutava di applicare la normativa comunitaria (16 L. 526/99) che equipara il domicilio professionale alla residenza.

Interveniva nel processo anche il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, sostenendo la tesi che ad un praticante non si può applicare la normativa europea in quanto non può definirsi un professionista.

Fortunatamente, il Giudice della Prima Sezione del Tribunale di Milano ha affermato che il praticante consulente del lavoro italiano non può essere trattato diversamente dal collega di qualsiasi altro paese europeo; quest'ultimo, infatti, eleggendo domicilio in Italia può iniziare il praticantato nel nostro paese, mentre un aspirante tirocinante siciliano, cittadino italiano, stante l'interpretazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, avrebbe dovuto trasferire la residenza a Milano! Ora invece potrà intraprendere la sua carriera di consulente del lavoro semplicemente stabilendo il domicilio professionale presso lo studio di un dominus disposto ad accoglierlo.

E' il primo pronunciamento in Italia su questo tema da parte di un Tribunale. Sino ad ora gli Ordini Professionali si erano limitati a chiedere pareri al Ministero della Giustizia che rispondeva confermando l'interpretazione "estensiva" e letterale della normativa di origine europea per quanto concerneva i professionisti che già avessero superato l’esame di stato. Come si vede, con l’ordinanza de qua, un ulteriore concreto passo in avanti verso l’integrazione europea è stato compiuto e, questa volta, anche a vantaggio della categoria più bistrattata, quella dei praticanti.

Questi i principi di diritto enucleabili dall’ordinanza del Tribunale di Milano dell’11/7/05, depositata il 13 luglio 2005, nel ricorso ex art. 700 (R.G. 29574/05, Giud. Dott.ssa Gandolfi) introdotto dal dott. Massimo Puccia, con l’Avv. Stefano Gallandt, il Dott. Roberto Enrico Paolini e il Dott. Mattia Cappello, contro il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, con l’Avv. Vito De Vito e con intervento del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con l’Avv. Ludovico Grassi:

1. “Appare indubbia la giurisdizione dell’A.G.O. in tema di accertamento del diritto all’iscrizione agli albi professionali”.

2. “Il tenore letterale dell’art. 16 L. 526/99 – che, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi professionali, equipara il domicilio professionale alla residenza – non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella di cittadini di altri stati dell’Unione Europea, pena ingiustificate disparità di trattamento che non trovano ragione neppure nella ratio della norma. Tale opzione normativa agevola indubbiamente l’esercizio di quei poteri di vigilanza che rappresentano uno dei compiti istituzionali fondamentali attribuiti ai Consigli dell’Ordine”.

3. “Non pare poi che a diverse conclusioni debba giungersi per quello che riguarda il registro dei praticanti, considerato che la nozione di attività professionale non può che considerarsi estesa a tutte le attività ad esse collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato. Le medesime esigenze di controllo sul regolare svolgimento del tirocinio da parte dei Consigli rendono poi più pertinente l’iscrizione al registro dell’Ordine territoriale del luogo ove tale attività viene svolta, anzichè presso quello di residenza”.

 
L'ordinanza:

TRIBUNALE DI MILANO

Giudice: Dott.ssa Gandolfi – R.G. 29574/05
Massimo Puccia, con l’Avv. Stefano Gallandt, il Dott. Roberto Enrico Paolini e il Dott. Mattia Cappello          - ricorrente

Contro

Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, con l’Avv. Vito De Vito - resistente -

E con intervento del

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con l’Avv. Ludovico Grassi
           - interveniente

Il G.D., a scioglimento della riserva

OSSERVA:

A) Va premesso che appare indubbia la giurisdizione dell’A.G.O. in tema di accertamento del diritto all’iscrizione agli albi professionali (Cass. SU 5837/83).
B) Nel merito, risulta di tutta evidenza che il tenore letterale dell’art. 16 L. 526/99 – che, ai fini dell0’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi professionali, equipara il domicilio professionale alla residenza – non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella di cittadini di altri stati dell’Unione Europea, pena ingiustificate disparità di trattamento che non trovano ragione neppure nella ratio della norma. Evidentemente il legislatore ha inteso, con la disposizione in oggetto, svincolare la facoltà di iscrizione all’albo dalla residenza, intesa come luogo ove confluiscono gli interessi morali sociali e familiari di una persona, rendendola alternativa al domicilio professionale, inteso come sede ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Tale opzione normativa, poi, agevola indubbiamente l’esercizio di quei poteri di vigilanza che rappresentano uno dei compiti istituzionali fondamentali attribuiti ai Consigli dell’Ordine.
C) Non pare poi che a diverse conclusioni debba giungersi per quello che riguarda il registro dei praticanti, considerato che la nozione di attività professionale non può che considerarsi estesa a tutte le attività ad esse collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato. Il periodo di pratica, invero, deve svolgersi con continuatività e per non meno di quattro ore medie giornaliere (art. 5 Regolamento Praticantato) presso lo studio del consulente del lavoro e sotto la responsabilità di questi. Malgrado il Regolamento non ve ne faccia esplicito riferimento, deve ritenersi, per la stessa nozione di pratica che il tirocinante presti un’attività lavorativa che ha contenuto correlato a quella del dominus, sebbene svolta in forma non autonoma e sotto  la responsabilità del professionista. Le medesime esigenze di controllo sul regolare svolgimento del tirocinio d parte dei Consigli rendono poi più pertinente l’iscrizione al registro dell’Ordine territoriale del luogo ove tale attività viene svolta, anzichè presso quello di residenza: non a caso l’art. 3,III del Regolamento dispone che se la pratica si svolge presso lo studio di un professionista residente in altra Provincia (sia pure limitrofa) l’iscrizione deve essere effettuata anche al Consiglio di detta Provincia”
D) Pertanto deve ritenersi sussistente il fumus del diritto del dott. Puccia ad iscriversi nel registro dei praticanti Consulenti del lavoro tenuto presso il Consiglio provinciale dell’Ordine di Milano, nonché l’evidente pericolo che lo stesso sia irreparabilmente frustrato ove dovesse attendersi la pronuncia di merito.

P.Q.M.

Ordina al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano di iscrivere il dott. Massimo Puccia nel registro dei praticanti; assegna termine di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito, cui riserva anche la liquidazione delle spese della presente fase cautelare.
Si comunichi. Milano 11/7/05. Depositato il 13 luglio 2005.
Il Giudice Dott.ssa Gandolfi


Autore: Stefano Gallandt, Roberto Enrico Paolini, Mattia Roberto Cappello


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