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L’interpretazione dei contratti: un parallelismo con i sistemi di common law

La principale differenza fra i sistemi di common law e quelli di civil law, per quanto riguarda la problematica dell’interpretazione dei contratti, è costituta da un’applicazione maggiormente rigida, in questi ultimi sistemi, del criterio letterale.

 

I sistemi di common law infatti tendono ad escludere la ricerca dell'intenzione delle parti nell’interpretazione dei contratti, tranne in quei casi in cui un’applicazione troppo rigida dell’interpretazione letterale conduca a risultati inaccettabili o manifestamente assurdi. A titolo di esempio si può citare il diritto inglese dove, come osserva Cass. civ., sez. I, 02-11-1995, n. 11392: “… è presente …una regola interpretativa del tutto identica a quella prevista dall'art. 1363 c.c., che prevede la cosiddetta interpretazione complessiva. Ciò che distingue le norme sull'interpretazione dei contratti del diritto inglese dalle nostre… è che lo scopo dell'attività ermeneutica non è la scoperta della comune intenzione delle parti in senso soggettivo, ma dell'oggettivo significato che, nel contesto e nelle circostanze in cui il contratto è stato concluso, un reasonable man avrebbe attribuito alle espressioni usate”.

 

La stessa regola opera all’interno dell’ordinamento statunitense, dove Samuel Williston ribadisce il concetto secondo cui l’interpretazione del contratto deve poggiare sull’oggettivo significato che ad esso sarebbe stato attribuito da una “persona ragionevole”, in base all’esame delle espressioni in esso contenute, estendendo la regola in questione agli atti prenegoziali dal cui incontro il contratto tipicamente nasce, ossia alla proposta (offerta) ed all’accettazione. Egli afferma infatti che “la prova della reale interpretazione di un’offerta o dell’accettazione non è data da ciò che la parte che l’ha effettuata pensava od intendeva dire, ma da ciò che una ‘reasonable person’ nella posizione delle parti avrebbe pensato che significava”.[1]

 

Nell’ordinamento giuridico canadese è stata più volte affermata dalla giurisprudenza la regola per cui se le parti sono d’accordo su una data interpretazione da dare ad un termine del contratto, le Corti non devono ricercare una interpretazione diversa.

In particolare, nel caso Scott v. Wawanesa Mutual Insurance Co. (1989) la Corte Suprema canadese, venutasi a trovare di fronte ad un problema di interpretazione di un contratto assicurativo, ebbe ad affermare che "se le espressioni del contratto sono chiare e non ambigue, le Corti non dovrebbero attribuirvi un significato diverso da quello espresso da i suoi chiari termini, a meno che il contratto non sia irragionevole o produca effetti contrari all’intenzione delle parti". Pertanto alla Corte non è dato di fare un uso delle regole interpretative tale da ‘riscrivere’ (ossia stravolgere) il contratto, dovendosi piuttosto avvalere di queste regole per indicare esattamente le intenzioni delle parti al momento della conclusione del contratto[2].

 

Si può pertanto constatare come nei sistemi di common law, quand’anche una certa considerazione venga data all’intenzione delle parti, la precedenza sia pur sempre attribuita al significato letterale, laddove invece nei sistemi di civil law, come ad esempio in quello italiano, il significato lessicale è funzionale alla ricostruzione delle intenzioni delle parti. In questi ultimi sistemi dunque, l’attenzione dell’interprete viene a concentrarsi sul dato letterale non in quanto tale, ma quale criterio principale attraverso cui è possibile risalire all'intenzione delle parti. Pertanto, nel caso in cui questa intenzione risulti già chiara dal dato letterale, all’interprete non sarà dato di compiere ulteriori indagini, ricorrendo ad ulteriori criteri ermeneutica (principio dell’ “in claris non fit interpretatio”).

 

Per quanto riguarda in maniera specifica l’ordinamento italiano, alla base dell’interpretazione contrattuale v’è la regola dettata dall’art. 1362 c.c., il quale stabilisce che l’interpretazione del contratto deve avere per scopo principale l’indagine su “quale sia stata la comune intenzione delle parti”. Tale disposizione va letta in combinazione con l’art. successivo (art. 1363 c.c.), a norma del quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”. Va tenuto ovviamente conto del fatto che il regolamento contrattuale può essere completato da fonti di integrazione eteronome, come avviene per le cd. clausole d’uso (art. 1340 c.c.), che determinano una ‘espansione’ del contenuto contrattuale, il quale viene a riempirsi di ulteriori elementi esterni rispetto a quelli determinati dall’autonomia privata[3]. Queste clausole, ai sensi dell'art. 1340 c.c. non s'intendono inserite nel contratto quando risulta che non sono state volute dalle parti, ma la volontà di escluderle deve essere espressamente manifestata o desumibile da inequivoci comportamenti delle parti (Cass. civ., sez. Lavoro, 19-12-1987, n. 9473).

 

Lo stesso meccanismo di integrazione del contratto ad opera di fonti eteronome opera anche nella common law, anche se con minore intensità rispetto ai sistemi di civil law: si pensi ad es. ai cd. “implied terms” (clausole implicite)[4], ossia clausole di natura legislativa, giurisprudenziale o consuetudinaria che arricchiscono il regolamento contrattuale, aggiungendosi alle pattuizioni espressamente previste dalle parti, od all’estoppel. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta un meccanismo (il cui ambito di applicazione peraltro non è limitato al solo diritto dei contratti)[5], il quale si sostanzia nel fatto che qualora una parte abbia prospettato all’altra un certo stato di fatto od un proprio comportamento possibile futuro, non potrà poi far valere il fatto che nel testo contrattuale era contenuta una previsione diversa dalle suddette prospettazioni. L’estoppel ha pertanto ad oggetto una dichiarazione orale non corretta, in quanto non corrispondente al reale contenuto del contratto, ma che il giudice tratterà come una vera e propria promessa vincolante per chi l’ha effettuata, a tutela dell’affidamento ingenerato nell’altra parte. Nel caso quindi in cui una parte ingenera un’aspettativa nella controparte circa il modo in cui essa si comporterà, e poi pone nel regolamento contrattuale un contenuto diverso da quello inizialmente prospettato, le corti potranno intervenire  “bloccando”  (da qui il termine “estoppel”) il regolamento scritto e facendo valere il regolamento orale.

Si tratta pertanto di un rimedio che mira a correggere una situazione di ingiustizia o ad evitare un ingiusto arricchimento a carico di una delle parti. Numerosi sono i casi in cui è stato invocato lo strumento processuale del promissory estoppel, soprattutto a tutela di quei lavoratori che hanno fatto affidamento su una promessa o su una situazione di fatto non corrispondente alla realtà ingenerata dal datore di lavoro[6].

                             

La recentissima sentenza della Cass. Civ., Sez II, 3-12-2004, n. 22781, a proposito del criterio ermeneutica che l’ordinamento italiano fissa all'articolo 1363 c.c., afferma che questo non è alternativo od eventuale rispetto a quello letterale, ma è concorrente - unitamente a quello di cui all'articolo 1362 c.c. - ai fini della ricerca della comune volontà dei contraenti.

 

La stessa sentenza illustra in maniera assai chiara come si articola l’iter attraverso il quale avviene l’interpretazione del regolamento contrattuale all’interno del nostro ordinamento: “…nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti al momento della conclusione del contratto, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, restando escluso, ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale”.

 

Infine, sempre nella stessa sentenza si legge che “... non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti all'individuazione della comune intenzione stessa.”[7]

 

La stessa linea interpretativa si coglie sempre in Cass. civ., sez. I, 02-11-1995, n. 11392, la quale nel tracciare un confronto tra l’ordinamento italiano e quello inglese stabilisce che: “nel diritto inglese, nel quale si distingue tra ‘interpretation’ intesa come esegesi della volontà espressa e ‘construction’ diretta a ricostruire la volontà secondo criteri oggettivi, l'interpretazione letterale ha, almeno in linea di principio (è stata infatti evidenziata dalla dottrina una tendenza a svalutare questo strumento interpretativo nel diritto inglese, che in ciò si allontana da quello nordamericano) esattamente la stessa portata e lo stesso ruolo che è previsto dalla nostra disciplina. In particolare la parola evidence rule, peraltro oggetto di forti critiche nella stessa cultura giuridica anglosassone, è del tutto corrispondente al nostro broccardo in claris non fit interpretatio il quale, come è noto, vieta al giudice di ricorrere ad ulteriori strumenti ermeneutici quando, all'esito di un procedimento interpretativo, ritenga che dai termini usati dalle parti emerge con chiarezza e univocità la loro comune intenzione”.

 

 


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[1] S. Williston, “A Treatise on the Law of Contracts”, Richard A. Lord ed., 4a ed. 1990

[2] Duhaime’s Canadian Contract Law Centre: Interpretation of Contracts, su www.duhaime.org

[3] Particolarmente ricca è la giurisprudenza italiana in materia di clausole d’uso: vedasi ad es. Cass. civ., sez. Lavoro, 17-02-2000, n. 1773, secondo cui “l'art. 1340 c.c., come posto in evidenza dalla dottrina civilistica classica, detta una disciplina volta a riconoscere anche all'interno del contratto regole che sono profondamente radicate in particolari contesti della vita di relazione, sì da potersi considerare come largamente accettate in modo tacito. In altri termini, non si verte in materia di limiti posti all'autonomia privata, ma di uno strumento che ad essa soccorre e da essa può essere rifiutata”. Tra le clausole d’uso integrative del contenuto contrattuale, la giurisprudenza annovera ad es. le norme e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari e gli usi aziendali (vedasi Cass. civ., sez. I, 08-08-1997, n. 7388, secondo cui “Da tempo - cfr. sentt. nn. 1130 del 1979, 693 del 1982, 3992 del 1983, 1842 del 1996 - questa Corte ha chiarito che le norme e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari …costituiscono clausole d'uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti, ai sensi dell'art. 1340 cod. civ., e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura di credito documentario”) e Cass. civ., sez. Lavoro, 11-06-1987, n. 5119: (“E' costante orientamento di questa Corte, pertanto, quello secondo cui la prassi - ad uso - aziendale, rientra nella previsione dell'art. 1340 cod. civ. relativo alle clausole d'uso)”.

Divisa invece è la giurisprudenza circa l’appartenenza di tali clausole alla categoria degli usi negoziali (tesi cd. “contrattualistica”)  od a quella degli usi normativi, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ. (tesi “normativa”). La tendenza dominante mira a collocarle nella prima categoria (vedasi Cass. civ., sez. Lavoro, 23-12-1986, n. 7864, secondo cui “ Sembra, seguendo un più convincente orientamento dottrinale, che le clausole d'uso di cui al citato art. 1340 siano usi negoziali; e tale natura contrattuale deve desumersi dalla stessa denominazione di "clausola" e dal loro inserimento nel contratto salva volontà contraria delle parti, elementi questi che non si conciliano col carattere normativo della consuetudine”).

[4] Un tipico implied term, che si applica con riferimento ai contratti di lavoro subordinato, comporta l’obbligo a carico del datore di lavoro di avvisare il dipendente circa i diritti derivanti dal contratto (a meno che tale obbligo non sia stato espressamente escluso dalle parti).

[5]  Quando fa riferimento al contratto si parla, più propriamente, di “promissory estoppel”.

[6] Nel caso Hoffman V. Red Owl Stores of Norfolk (1965) la Supreme Court of Wisconsin, afferma che “lo scopo della dottrina del promissory estoppel è quello di permettere ad un promissario di far rispettare la promessa fattagli, ogni volta che mancato mantenimento della stessa si determini un’ingiustizia sostanziale”. Nel caso in questione il sig. Hoffman aveva richiesto di affiliarsi alla rete di franchising della catena “Red Owl”. L’Hoffmann, facendo affidamento su alcune prospettazioni fatte da uno dei Direttori di Divisione dell’azienda, aveva posto in essere una serie di azioni e di investimenti al fine di entrare a far parte di tale struttura, liquidando la sua precedente attività commerciale ed acquistando un loto di terreno dove sarebbe sorto l’esercizio. Quando però si giunse al momento di formalizzare la proposta di franchising, la Red Owl richiese all’Hoffman di versare una somma notevolmente superiore a quella inizialmente prospettatagli. L’Hoffman, non disponendo dell’intero ammontare, fu costretto ad indebitarsi con un istituto bancario. Ma una volta procuratasi la somma richiesta, la Red Owl ne aumentò nuovamente l’importo all’interno della sua offerta. L’Hoffman a questo punto si rifiutò di andare avanti con le trattative, ponendo termine alle negoziazioni e rinunciando all’apertura del negozio. Egli però citò la Red Owl per danni. Sulla base di questi fatti, la Corte riconobbe l’operatività del meccanismo del promissory estoppel, considerando vincolanti le prospettazioni del Direttore di Divisione dell’azienda, al fine impedire che l’Hoffman subisse una grave ingiustizia a causa degli impegni finanziari da egli assunti sulla base delle promesse della Red Owl.

[7] Sul principio del gradualismo vedasi anche Corte Cass., Sezione II, sent. 16 gennaio 2002, n. 397, secondo cui “In tema di interpretazione dei contratti non è sindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi riferimento ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti all'individuazione del comune intento dei contraenti”.


Autore: Danilo Desiderio


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