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Profili giuridici relativi all’esercizio della naturopatia, del Tuina cinese e delle altre tecniche c.d. “non convenzionali”

Prima di tentare di tracciare i confini entro i quali può ritenersi lecito e non riservato all’ordine dei medici, l’esercizio della professione di naturopa, occorre preliminarmente evidenziare come le nozioni ad oggi utilizzate per far riferimento alle pratiche terapeutiche alternative alla medicina convenzionale rechino in sé un significato astrattamente lato, a fronte del quale pare ben difficile riuscire a coglierne l’esatta estensione senza incorrere, nel contempo, in fraintendimenti di sorta, tali per cui indicando una scienza (Medicina non Convenzionale) in realtà se ne intende implicitamente anche un’altra (naturopatia).
Ai fini del presente lavoro, pertanto, occorre riferirsi ad una sostanziale duplice ripartizione correlativamente alle finalità inerenti le singole discipline, specificando sin d’ora che sotto la categoria della “medicina non convenzionale” (MnC) vanno ricondotte quelle tecniche (omeopatia, fitoterapia, etc.), alternative alla medicina convenzionale ed a cui molto spesso non viene attribuito sicuro carattere di scientificità, il cui scopo consiste nell’apportare un trattamento terapeutico diretto alla cura di una determinata patologia.
Diversamente, sotto alla categoria delle “arti naturali” o naturopatia, rientrano  quelle pratiche che, prescindendo da precise finalità terapeutiche, intendono riportare nel paziente, o meglio nella persona, quell’equilibrio psicofisico venutosi ad alterare per cause ambientali, comportamentali, o quant’altro (Shiatsu, Tuina cinese, etc.).
In buona sostanza, la profusa diffusione di scienze sedicenti alternative alla medicina convenzionale, richiede uno sforzo di schematizzazione così da distinguere tra pratiche “curative” (MnC) e pratiche “riequilibrative” (naturopatia), così come precisato appresso.
Medicine non convenzionali
Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), dopo la riforma Bindi, riconosce, anche se attraverso l'utilizzo di fondi integrativi, la possibilità, per il personale medico, di ricorrere alla medicina non convenzionali a fini terapeutici (diagnosi e cura). 
Alcune regioni, inoltre, tra cui Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Marche, hanno finanziato una significativa attività di sperimentazione allo scopo di verificarne l’utilizzo di tali pratiche nell'ambito della sanità pubblica, tanto che è attualmente possibile contare in tutta Italia circa 50 strutture pubbliche che offrono vari servizi di medicina non convenzionale.
L'Ordine dei Medici di Roma, il più grande d'Europa per numero iscritti, ha poi adottato uno specifico registro per l'iscrizione di tutti i medici in grado di praticare omeopatia, agopuntura e fitomedicina; ciò a tutela sia degli iscritti sia degli stessi cittadini.
Un ulteriore approccio costruttivo alla questione viene dal pionieristico e lungimirante Piano Sanitario Regionale della Toscana, il quale, stanziando un fondo di circa 500 milioni di lire per le attività relative alle MnC, ha fatto sorgere i primi Ambulatori di MnC presso gli Ospedali di tutta la regione.
Nonostante la scientificità ancora tutta da dimostrare, almeno secondo quanto sostenuto dagli organi ufficiali, le cosiddette “Medicine non Convenzionali” (MnC) hanno quindi aperto una breccia importante nella granitica fiducia sui metodi tradizionali di cura.
Il fatto che tali le medicine non convenzionali siano state oggetto di interessamento da parte dello stesso Ministero della Salute e delle Regioni che hanno ritenuto di poter addivenire a significative aperture in proposito, costituisce un’ulteriore elemento di prova sia dell’intrinseca diversità di queste pratiche rispetto alle c.d. “arti naturali”, di seguito prese in esame, sia del fatto che le MdC o medicine alternative, non possono che essere e rimanere riservate al personale medico, ospedaliero e non.
 
Naturopatia
La naturopatia è la disciplina che studia le alterazioni anatomo-patologiche della natura umana, in senso energetico e non clinico, consentendo di ottenere una visione di insieme mente, soma, psiche del soggetto, normalizzandone un equilibrio spesso alterato da cause d’ogni genere, quali l'inquinamento, lo stress (distress), le intossicazioni alimentari, le cattive abitudini di vita, etc.
Siffatta “scienza”, inoltre, non trascura di porre rimedio ad una condizione di vita spesso alterata da un sistema che tende a privilegiare l'uomo standard – con misure di macchine, di utensili e persino delle scarpe, predefinite – omettendo così di considerare che ogni individuo, in quanto tale, ha proprie distinte esigenze e necessità mercé la sua unicità rispetto al mondo intero.
D’altro canto, il termine “naturopatia” viene da taluni criticato giacché il suffisso “patia” (id est: malattia), in esso contenuto, tenderebbe, secondo costoro, a ricondurre tale pratica nella cerchia delle scienze aventi finalità terapeutiche.
Tale illazione, tuttavia, trascura di considerare che il suffisso "patia" non sta unicamente ad indicare ad uno stato patologico di "malattia", ben potendo lo stesso designare anche “una particolare capacità di provare sensazioni e percezioni” (Dizionario di Italiano, Garzanti, 2000), grazie, appunto, all’impiego di metodi naturali.
Quanto al fondamento del distinguo sin qui fatto tra le c.d. “medicine non convenzionali” – che si ribadisce, perseguono finalità terapeutiche attraverso metodi alternativi – e la naturopatia, può agevolmente farsi riferimento alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la quale, riconoscendo l’esistenza dei “Comulation Effects of Subliminal Everithing (CESE)”, ovverosia la somma di tanti effetti di una alterazione non specificatamente individuabile dal punto di vista clinico, ha di fatto riconosciuto l’esistenza di disturbi (disequilibri) non necessariamente riconducibili ad una specifica patologia, cui possono far fronte, giustappunto, proprio metodi naturali.
Per quanto riguarda l'ambito di competenza del naturopata, sempre secondo l'OMS (dichiarazione di Alma Alta del 1978 ed ulteriori pubblicazioni: vds. ad esempio il dossier Medicine Tradizionali del OMS. Ed. Red. Como, 1984),  questi opera in modo autonomo o in equipe, al fine di valutare lo stato energetico del soggetto, sulla base di canoni che considerano l'aspetto costituzionale, il concetto di "forza vitale", il flusso della stessa nell'organismo, l'alimentazione, le abitudini e lo stile di vita, etc.
Svolge, inoltre, la propria attività mediante consulenza, fornendo suggerimenti sull'uso di alimenti, di prodotti naturali ed integratori di libera vendita (non prodotti omeopatici), anche utilizzando metodiche non invasive di riflesso–stimolazione, a mezzo di specifici apparecchi e sempre nel rispetto di un codice deontologico (stilato, ad esempio, dalla propria associazione professionale).

Aspetti giuridici fondamentali relativi all’esercizio della professione
Stante le precisazioni di cui sopra in merito alla nozione di naturopatia, si rende necessario chiarire quale sia oggi il diritto vigente in Italia, così da procedere poi a valutare entro quali limiti tale pratica possa venire esercitata da operatori privi del titolo abilitante l’esercizio della professione medica.
Di seguito si riportano gli articoli della Costituzione Italiana e del Codice Civile a mente dei quali l’esercizio di tale professione parrebbe potersi definire “libero”.
– Art. 4 della Costituzione
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”;
– Art. 35 della Costituzione
“La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni [...]”;
– Art. 41 della Costituzione
“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [...]” ;
– Art. 2060 del Codice Civile
“Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.”;
– Art. 2229 del Codice Civile
“La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.”
Alla luce delle norme costituzionali nonché della legislazione civilistica, sembra, pertanto, che alla riconosciuta libertà di iniziativa privata debba necessariamente conseguire la possibilità di esercitare qualunque professione – ivi compresa quella di naturopata  – per la quale non sia prescritta alcuna iscrizione ad un ordine.
Si deve osservare, tuttavia, come le norme appena richiamate non siano di per sé sole sufficienti ad escludere qualsivoglia responsabilità in ordine all’esercizio di determinate professioni.
Se è pur vero, infatti, che l’art. 2229 del codice civile rimette espressamente alla legge la determinazione delle professioni per le quali è prescritta l’iscrizione ad un apposito albo, è altrettanto vero che non si possono trascurare quelle attività che sotto l’egida di un diverso nomen, vanno di fatto ad invadere, per metodi e strumenti impiegati, il campo di professioni espressamente riservate ad una determinata categoria (medici, fisioterapisti, massoterapisti, etc.).
Assurge a ruolo fondamentale, pertanto, l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza circa l’ambito di estensione dell’art. 348 del codice penale, il quale, rubricato “Esercizio abusivo di una professione”, dispone che “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione”.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare a più riprese che “In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d'esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato” (Cass. Pen., Sez. II, 1995, n. 5385; vds. inoltre: Sez. VI, 29 novembre 1983, Rosellini; Sez. VI, 27 marzo 1990, Marciariello; Sez. VI, 9 febbraio 1995, Avanzino).
Tale giurisprudenza ha quindi inequivocabilmente definito l’oggetto dell’esercizio della professione medica, ricavando in negativo le possibili violazioni della norma penale ad opera di chi, non iscritto all’Ordine dei Medici, esercita un’attività di diagnosi e  cura delle malattie, finanche se limitata al semplice consiglio.
Ciò stante, se la sentenza appena presa in esame consente di definire in astratto quali siano i comportamenti sanzionati dalla norma penale, può non risultare comunque agevole individuare con precisione quali tra le tante pratiche non convenzionali, debbano essere ritenute di competenza esclusiva della classe medica e quali, invece, possano ritenersi “libere”.
In soccorso di questa ulteriore analisi, alquanto complessa, non fosse altro che per le numerosissime forme di terapia o di riequilibrio energetico esistenti (oltre cento), sovvengono anche in questo caso alcune pronunce giurisprudenziali, attagliate, tuttavia, su singoli casi di specie.
Di talché, non potendo sperare in una compiuta analisi dei giudici su ogni singola disciplina, con una sentenza esplicativa di ognuna (Shiatsu, Tuina cinese, terapia amma, chi nei tsang, massaggio tradizionale tailandese, etc.), occorrerà, a seguito di una previa rassegna delle pronunce esistenti, procedere per analogia, comparando l’oggetto delle singole tecniche già oggetto di esame giurisprudenziale con quello delle pratiche ancora sconosciute al mondo del diritto, così da verificare se queste ultime siano o meno riservate al personale medico.
 
Shiatsu
La Pretura di Venezia in un procedimento penale instaurato nei confronti di un libero professionista dedito alla pratica Shiatsu, imputato ex. art. 348 c.p., ha ritenuto che “L'esercizio abusivo della professione medica, sotto il profilo della pratica fisioterapica, postula che venga in concreto esplicata una attività che sia caratteristica di tale professione, attività che consiste nella formulazione di una diagnosi e di una prognosi in relazione a malattie, nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione, nella manipolazione del corpo umano sempre a scopo curativo o preventivo. La pratica dello shiatzu, non avendo alcuna finalità terapeutica, non rientra in nessuna delle attività caratteristiche della professione medica. (Omissis). Secondo quanto riferito concordemente in dibattimento da tutti coloro che si recavano dalla persona chiamata in giudizio per avvalersi delle sue prestazioni, questi si è sempre limitato a svolgere mera attività di digitopressione, che consisteva nell'esercitare una pressione con le dita delle mani su alcuni punti neurosensoriali del corpo. Hanno inoltre riferito che quando l'imputato praticava questa forma di digitopressione, essi rimanevano vestiti e non veniva loro applicata alcuna crema o unguento. (Omissis) Da tali dichiarazioni emerge in modo inequivoco che l'attività svolta dall'imputato non è sussumibile nell'ambito della pratica fisioterapica, per il cui esercizio è richiesto un diploma parauniversitario. (Omissis) Dall'istruttoria è emerso che lo shiatzu è una tecnica di rilassamento che si risolve in una mera attività di digitopressione senza alcuna manipolazione, torsione o massaggio del corpo e che non ha alcuna finalità terapeutica, mirando semplicemente al riequilibrio energetico e ad accrescere la sensazione di benessere di coloro che vi si sottopongono. L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia ha recentemente confermato che lo shiatzu non rientra nelle professioni sanitarie principali o secondarie, e neppure nelle arti sanitarie ausiliarie (documento 3 difesa). Ciò posto, non può attribuirsi all'imputato l'esercizio abusivo della professione medica sotto il profilo della pratica fisioterapica, atteso che tale reato postula che venga in concreto esplicata un'attività che sia caratteristica di tale professione, attività che consiste nella formulazione di una diagnosi, nell'indicazione di un giudizio prognostico in relazione a malattie, nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione, nella manipolazione del corpo umano sempre a scopo curativo o preventivo (in questo senso Cass. 5.4.1996 n. 3403), o nella verifica di una precedente diagnosi o di una terapia in corso (Cass. 13.3.1970)” (Pret. Circ. di Venezia - Sez. Mestre, Sent. 29.5.1998).
La sentenza appena citata individua perfettamente le caratteristiche dello Shiatsu, ritenendolo nettamente distinto dal trattamento fisioterapico, e ciò non soltanto limitandosi a considerare la medesima pratica estranea alle professioni riservate agli iscritti all’Ordine, bensì spingendosi finanche ad analizzare gli stessi fatti posti a fondamento dell’azione penale, nonché prendendo in esame i metodi impiegati nel caso di specie, pervenendo così alla conclusione secondo cui l’imputato non aveva intrapreso alcuna attività di diagnosi o cura di patologie mediche.
Detta decisione, tuttavia, mostra chiaramente come al fine di verificare la sussistenza della fattispecie criminosa sanzionata dall’art. 348 del codice penale, non sia di fatto sufficiente limitare l’istruttoria dibattimentale ad un’indagine sui metodi generalmente ed astrattamente impiegati nel massaggio Shiatsu, ma occorra invece spingersi fino ad accertare quali interventi siano stati in concreto posti in essere dal professionista sui pazienti che egli ha assistito.
In altre parole, dalla richiamata pronuncia – la cui portata, evidentemente, non è comparabile con una pronuncia della Corte di Cassazione – si evince chiaramente che l’oggetto dell’indagine penale non può assolutamente essere limitato al nomen attribuito dal professionista alla propria attività, posto che altrimenti troppo semplicemente potrebbe venire eluso lo scopo della norma da parte di soggetti trinceratisi dietro fittizie “etichette”, ed in realtà esercenti tutt’altra professione.
Ciò stante, occorre rilevare che soltanto laddove l’operatore Shiatsu esercita il proprio mestiere nei limiti individuati dalla succitata giurisprudenza potrà, pur non essendo iscritto ad alcun Ordine, essere certo di non incorrere nella comminatoria della pena prevista per il  reato di cui all’art. 348 c.p.
 
Pranoterapia
La pranoterapia sotto forma di “mera imposizione delle mani” non configura il reato di esercizio abusivo della professione medica (Cass. Pen., Sez. VI, 5 aprile 1996, n. 3403).
Con questa sentenza la Suprema Corte ha fornito indicazioni chiare e precise circa i confini del reato di esercizio abusivo della professione medica in relazione ad una attività, quella dei pranoterapeuti, in costante crescita.
La pranoterapia, in quanto esercitata da soggetti che si assumono in possesso, per dote naturale, della così detta “energia pranica” o “ bioenergia”, si limita ad un trattamento consistente nella mera imposizione delle mani a breve distanza dal corpo del paziente, senza alcun diretto contatto con esso o manipolazione della persona.
È evidente, quindi, che tale attività, alla luce del costante orientamento in materia espresso dalla Suprema Corte, non può rientrare tra le scienze riservate al personale medico, e ciò perlomeno fino a quando non verrà “scientificizzata” dalla stessa medicina ufficiale.
La condotta del pranoterapeuta può, dunque, configurarsi come esercizio abusivo della professione medica solo e soltanto laddove si accompagna con la formulazione di diagnosi, la prescrizione di farmaci o con l’assolvimento di pratiche sanitarie, impedendo o dissuadendo il paziente dal rivolgersi al proprio medico.
 
Omeopatia
La liceità dell’esercizio della medicina omeopatica da parte di soggetti privi dell’iscrizione all’Ordine dei Medici è stata presa in esame dalla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi su una questione ampiamente dibattuta, ha stabilito che integra il reato di esercizio della professione medica “la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici perché tali attività rientrano nell’esercizio di un’attività sanitaria che presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un valido ed idoneo titolo; rimarcando che se i rimedi “omeopatici” non sono riconosciuti dallo Stato, certamente non sono vietati ma sono rimessi alla libera scelta dell’interessato d’accordo con il suo medico curante dal quale le ricette devono essere redatte; sempre applicando l’articolo 348 c.p., si ritenne, perciò, realizzato il reato in questione quando l’attività non venga svolta da un’esercente la professione medica e si sostanzi nella diagnosi e nella prescrizione dei rimedi suggeriti e delle modalità della loro assunzione”. (Cass. Pen., Sez. VI, 25 febbraio 1999, n. 2652).
Quest’ultima pronuncia appare del tutto conforme al sistema ove si consideri che numerosi prodotti utilizzati in omeopatia risultano oggi iscritti nella farmacopea ufficiale italiana, giacché comunemente utilizzati dalla stessa medicina allopatica.
Da non molto tempo, inoltre, sono state emanate norme che prevedono la registrazione dei farmaci omeopatici presso il Ministro della Sanità, mentre severe direttive stabiliscono le regole ed i limiti per la produzione e vendita di tali prodotti nel territorio nazionale.
 
Agopuntura
L’agopuntura, al pari di altre terapie quali l’omeopatia, la omotossicologia, la fitoterapia ed altre terapie omologhe, è annoverata tra le pratiche terapeutiche "non convenzionali" che richiedono la specifica conoscenza della scienza medica e che realizzano un attività sanitaria; consistente, cioè, nella diagnosi di un’alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente, nell’individuazione dei rimedi e nella somministrazione degli stessi da parte dello stesso medico o da personale paramedico sotto il controllo di questi.
Ciò è quanto a più riprese ha stabilito la Corte di Cassazione, con una costante ed ultra ventennale giurisprudenza, precisando che colui che esercita l’agopuntura, senza aver conseguito la laurea in medicina, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica di cui all’art. 348 c.p. (vds. Cass. Pen., Sez. VI, 21 maggio 2003, n. 22528).
L’agopuntura secondo la Suprema Corte è una terapia invasiva che, oltre all’effetto tipico ipnotico ed anestetico che essa provoca sul paziente, è esposta a tutti i rischi collegati ad intervento di tale natura, quali quelli di lesioni gravi causate da invasioni in parti non appropriate del corpo umano, senza contare il rischio di infezioni per uso di “utensili" non sterilizzati nel rispetto degli standards attualmente previsti e periodicamente verificati dai servizi sanitari.
E’ interessante notare come all’epoca in cui fu pronunciata la prima decisione l’agopuntura non costituiva materia oggetto di insegnamento delle Università italiane.
Diversamente, allorché è stata emessa quest’ultima sentenza, la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Facoltà di Roma “La Sapienza”, aveva già emesso il “Bando di attivazione dei master di II livello in agopuntura per l’anno 2003”; master riservati ai laureati in medicina, chirurgia e odontoiatria (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 21 luglio 2003, n. 30590).
Il recente pronunciamento della Suprema Corte, pertanto, affrontando organicamente e con puntuali richiami a singole attività invasive, ha stabilito che “l’agopuntura si esplica medianti atti propri della professione medica, oltre che per la scelta terapeutica della malattia da curare, anche per i suoi intrinseci metodi applicativi che possono definirsi clinici” (Cass. Pen., Sez. VI, 21 maggio 2003, n. 22528).
Tutto ciò a significare che tale pratica è riservata al personale medico per un duplice presupposto: da un lato la natura invasiva dei metodi impiegati; dall’altro la sussistenza in ambito universitario di specializzazioni riservate ai laureati in medicina.
 
Optometria
In relazione all’optometria e sempre con riferimento all’attività riservata in via esclusiva al medico, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esercizio della professione di optometrista, non disciplinata dalla normativa – assai risalente – relativa alla professione di ottico, non implica necessariamente esercizio della professione medica, giacché è demandato al giudice del merito (ovverosia ai Tribunali e non alla Corte di Cassazione) il compito di verificare se le pratiche professionali corrispondano ad una mera attività di rilevazione e misurazione strumentale, e ad una semplice prescrizione di ginnastica oculare, nel qual caso gli optometristi devono considerarsi ausiliari del medico, spiegando un’opera funzionale all’espletamento della medesima professione, con conseguente insussistenza del reato; oppure se esse necessariamente comportino, nella loro essenziale esecuzione, scelte e valutazioni di carattere diagnostico, tipiche dell’atto medico (Cass. Pen., Sez. VI, 3 aprile 1995, n. 781; vds. inoltre: Sez. VI, 11 luglio 2001, n. 595).
Anche in questa occasione, pertanto, la Suprema Corte non ha mancato di ravvisare, entro l’ambito di tale professione, la possibilità di evidenziare gli estremi per la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione.
Talché, onde non incorrere nella sanzione penali, gli optometristi, al pari degli altri esercenti le professioni c.d. “di confine”, dovranno inevitabilmente premurarsi di contenere la propria attività nei limiti espressamente individuati dalla giurisprudenza appena presa in rassegna (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 21 luglio 2003, n. 30590).
***** *** *****
Psicoterapia
La psicoterapia, giacché caratterizzata da finalità terapeutiche dirette alla cura di specifiche patologie, ancorché non faccia ricorso all’impiego di mezzi invasivi di intervento, integra il reato previsto dall’articolo 348 c.p. qualora venga praticata da soggetti non appartenenti all’Ordine dei Medici.
Questo di fatto l’orientamento assunto dalla giurisprudenza penale chiamata a pronunciarsi in merito ad un’imputazione a carico degli operatori di un centro non abilitato nel quale i pazienti venivano sottoposti a sedute psicoanalitiche (Cass. Pen. Sez. II, 9 febbraio 1995, n. 5838).
 
Chiropratica
Una prima pronuncia riferita all’esercizio di questa pratica è stata emessa dalla Corte Costituzionale con un’ordinanza di manifesta inammissibilità relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 c.p. sollevata in riferimento agli artt. 10 e 25 della Costituzione
In tale contesto la Corte ha avuto modo di precisare quanto segue:
"Considerato che la fattispecie denunziata punisce soltanto chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato: dove è evidente che l'abuso consiste proprio nell'esercizio di una professione, per la quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non l'abbia conseguita; che al contrario, è lo stesso Pretore a riconoscere nell'ordinanza che lo Stato italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di "chiropratico" che la nostra legge ignora, mentre l'art. 2229 cod. civ. affida appunto alla legge la determinazione delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi; che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacché, fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex art. 35, primo comma, Cost., in tutte le su forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost., si che l'art. 348 cod. pen. risulta assolutamente inapplicabile perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, e la questione proposta è del tutto irrilevante; che la questione è, perciò, manifestamente inammissibile" (Corte Cost., 1988, ord. n. 149).
In merito a detta ordinanza la Suprema Corte di Cassazione, recentemente chiamata a decidere su una fattispecie relativa alla chiropratica ha osservato che “da ciò pare chiaramente emergere che il ricordato “disinteresse” dell’ordinamento italiano per la professione di “chiropratico” vale se e sempreché l’attività concretamente esercitata non implichi il compimento di “operazioni” che solo chi è abilitato all’esercizio della professione medica può lecitamente eseguire” (Cass. Pen., Sez. VI, 21 luglio 2003, n. 30590).
Partendo da tale presupposto la Suprema Corte, attraverso una analisi sull’oggetto della chiropratica, alla cui determinazione è giunta in virtù delle proposte di legge attualmente pendenti in Parlamento – ha concluso che “il profilo della chiropratica redatto, sulla base di “approcci legislativi comparati”, dalla Associazione Italiana Chiropratici, incentra nella diagnostica e nella (complementare visita dei pazienti il fondamentale “dovere legale” dei chiropratici. Anche qui, dunque, designando l’attività in esame come riservata alla professione medica alla quale, pur con le differenziazioni sopra evidenziate, peraltro non rilevanti in assenza di un novazione legislativa, sono riferibile le pratiche proprie della professione di chiropratico. Tanto che, per esempio, secondo la legislazione degli Stati Uniti d’America la chiropratica può pure costituire un corso di specializzazione successivo alla laurea in medicina”.
Alla luce di quanto appena dedotto, quindi, la professione di chiropratico, ritenuta fino al luglio 2003 ed in forza della richiamata ordinanza della Corte Costituzionale, liberamente esercitabile da parte di soggetti non appartenenti alla classe medica, può essere ritenuta una pratica riservata agli iscritti all’Ordine qualora presenti carattere terapeutico.
Alla luce delle succitate pronunce giurisprudenziali, e pur con la dovuta cautela dettata dall’assenza di pronunce della Corte di Cassazione su talune pratiche – lo Shiatsu, ad esempio, non è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte ma è stato preso in esame soltanto dalla Pretura di Mestre – è presumibile ritenere che operatori privi di laurea in medicina e non iscritti al relativo ordine, possano autodefinirsi naturopati, esercitando la relativa attività, nei limiti della definizione di naturopatia fornita ai fini del presente lavoro, nonché alle seguenti espresse condizioni:
– Assenza di un’attività finalizzata alla diagnosi o alla cure di patologie o sintomatologie del paziente;
– Nessun attività terapeutica riservata alla professione medica o paramedica;
– Utilizzo di metodi non invasivi e ridotto impatto delle tecniche impiegate con i punti sensibili del corpo umano;
– Qualificazione professionale adeguata e documentabile (corsi di specializzazione, master, scuole private, stage, etc.);
 
Tuina cinese
Con riferimento al caso specifico della pratica del Tuina, tecnica riconducibile alla medicina tradizionale cinese, ad oggi non è possibile far riferimento ad alcuna espressa pronuncia giurisprudenziale dalla quale sia possibile far discendere l’appartenenza di tale metodo al filone della naturopatia, piuttosto che a quello delle medicine non convenzionali.
Di qui la difficoltà di giungere ad una conclusione in merito alla liceità del “libero” esercizio di tale metodo, posto che qualora lo stesso fosse riconducibile nell’ambito della naturopatia chiunque – anche non iscritto in un apposito albo – potrebbe dedicarvisi, diversamente, invece, ove tale pratica dovesse ritenersi appartenere alle medicine non convenzionali – vuoi per gli intrinseci effetti terapeutici e curativi, vuoi per l’invasività della tecnica – soltanto la classe medica potrebbe essere deputata al suo impiego.
In ragione di ciò si rende opportuno scendere nel merito di tale disciplina onde tracciare parallelismi con le pratiche divenute già oggetto di approfondimento da parte delle sentenze innanzi richiamate.
A tal proposito, tuttavia, non si può assolutamente omettere di considerare che attualmente la pratica Tuina non è particolarmente diffusa e conosciuta in Italia, né d’altro canto è possibile far riferimento ad una definizione ufficiale circa i caratteri peculiari a siffatta pratica, sicché laddove si dovesse incorrere in un caso di imputazione per esercizio abusivo della professione, occorrerebbe dimostrare in sede istruttoria – testimonianze, documentazione, e quant’altro – quale sia il distinguo tra il Tuina e le professioni – medicina, omeopatia, fitoterapia, fisioterapia, massoterapia, chiropratica, etc. – segnatamente alle quali è previsto il profilarsi di un percorso formativo ufficiale con successiva iscrizione al relativo ordine.
Ai fini del presente lavoro, comunque, onde comprendere le origini e le caratteristiche del Tuina, pare sufficiente richiamare – con tutti i margini di opinabilità che ne residuano – la definizione utilizzata da alcune associazioni, e sommariamente riconducibile a quanto segue:
“Con il termine “Tuina cinese” - che letteralmente significa: tui premere-spingere e na stringere-afferrare - dovrebbe intendersi quel corpus medico della medicina tradizionale cinese, impiegato come efficace strumento terapeutico per integrare le altre tecniche quali l’agopuntura, la moxibustione ed altre.
Di impiego vastissimo, grazie all’applicazione di complesse manovre manuali dirette sulle zone anatomiche (agopunti) poste lungo i meridiani energetici, sia sulla superficie del corpo che in profondità così da “manipolare” anche gli organi interni (fegato, vescica biliare o reni), siffatta tecnica tende a conseguire la “mobilizzazione” sia delle articolazioni sia degli organi interni.
Il Tuina può produrre quindi un’azione terapeutica con l’effetto di riscaldare le diverse zone del corpo, favorendo la circolazione e la nutrizione dei tessuti, di scacciare i fattori climatici perversi, di rivitalizzare il flusso energetico nei meridiani, di favorire una giusta mobilità ai tendini e ai muscoli, nonché di ridurre gli edemi eliminando il dolore e la stasi fino a riequilibrare l’attività degli organi e dei visceri. Così i principi del trattamento vanno ben oltre il sintomo specifico e le manovre manuali cadenzate da pressioni, rotolamenti, percussioni, sfioramenti, spinte, afferramenti, mobilizzazioni, trazioni inducono a riequilibrale le funzioni del sistema nervoso, rafforzare le difese immunitarie, migliorare la circolazione del sangue nei distretti muscolo-scheletrici dalle articolazioni più piccole alle più grandi.
Le principali applicazioni del Tuina abbracciano un insieme di disturbi e problematiche che non sono solo quelle tradizionalmente di tipo muscolo-scheletrico (lombalgie, cervicalgie, periartrite scapolo-omerale, etc.), ma anche patologie interne e complesse come problemi ginecologici (amenorrea, dismenorrea, prolasso uterino), problemi urinari (cistiti, prolasso vescicale), cefalee, coliti di varia origine, insonnia, edemi post-traumatici, sindromi allergiche, asma, gastrite cronica, paralisi facciale, miopia recupero post-traumatico di fratture”.
Al precipuo scopo di valutare se sussistano o meno elementi di analogia tra la pratica Tuina e la tecnica Shiatsu, quest’ultima ritenuta dalla Pretura di Mestre priva di carattere terapeutico e come tale esercitabile anche dai non iscritti all’Ordine, si riporta di seguito la definizione di Shiatsu:
“Pratica terapeutica consistente nel massaggiare con la punta delle dita particolari punti del corpo per riequilibrare l’energia corporea del soggetto” (Dizionario di Italiano, Garzanti, 2000).
Ebbene, da un semplice confronto tra le due richiamate definizione si evince da un lato la difficoltà di inquadrare con formula sintetica la pratica Tuina, stante la sua recente diffusione in Italia, mentre dall’altro l’apprezzabile diversità di scopo tra le due tecniche.
Mentre, infatti, lo Shiatsu si limita a perseguire il riequilibrio energetico del soggetto mediante la tecnica del massaggio (sia pure secondo una particolare forma), il Tuina – spingendosi ben oltre un massaggio superficiale del corpo attraverso la punta delle dita – pare sia diretto alla cura terapica di determinate patologie, tanto che nella stessa succitata definizione si fa espresso riferimento alla cura di specifici disturbi – classificati sulla base di precise sintomatologie definite anche dalla medicina convenzionale – nonché alla manipolazione degli organi interni (fegato, vescica biliare o reni).
In virtù del carattere terapeutico che parrebbe essere attribuibile alla pratica Tuina, si viene quindi a creare un netto distinguo tra questa e lo Shiatsu – una delle poche attività riuscite a passare indenni dal vaglio della giurisprudenza penale – talché sembrerebbe più coerente una sua assimilazione all’esercizio della professione di chiropratica.
Di qui la difficoltà di riuscire ad inquadrare il Tuina tra le terapie non riservate alla classe medica, giacché vi si riscontra la commistione di elementi presumibilmente riconducibili alla diagnosi ed alla cura delle malattie, finanche attraverso l’utilizzo di applicazioni invasive.
D’altro canto il professionista dotato di idonea qualificazione professionale, acquisita a mezzo di scuole di specializzazione (anche se non ufficialmente riconosciute), potrebbe comunque sostenere che l’attività praticata nel suo studio si limita – senza ricorrere a metodi invasivi – al riequilibrio energetico del corpo umano ed è priva di qualsivoglia finalità terapeutica diretta alla diagnosi o alla cura del paziente.
In tal caso, quindi, in sede dibattimentale, ovverosia a procedimento penale instaurato, l’onere della prova – gravante sull’accusa – esigerebbe che venisse provato il contrario.
Questo, tuttavia, richiederebbe comunque un gravoso lavoro per la difesa dell’imputato, chiamata a dover dimostrare che il professionista non ha esercitato la pratica Tuina secondo il generale modo di intenderla.
In altre parole, per l’imputato potrebbe non essere semplice convincere il giudice che, nonostante le dichiarazioni di intenti (manifestate ad esempio mediante insegna apposta nei pressi dello studio o con espressa indicazione della specialità sul biglietto da visita), in realtà il suo lavoro si è limitato ad interventi molto meno invasivi di quelli propri alla disciplina in questione.
Alla luce di quanto sopra e facendo riferimento alla distinzione operata innanzi tra naturopatia e Medicina non convenzionale (MnC), pare doversi collocare il Tuina tra le pratiche c.d. “di confine”, significando che potrebbe risultare difficile dimostrare l’appartenenza di siffatta pratica al primo filone, piuttosto che al secondo, per il quale, si ribadisce, è comunque necessaria l’iscrizione all’ordine dei medici.
Detto ciò, oltre agli aspetti di diritto evidenziati innanzi, non si può comunque omettere di considerare come nel caso di un procedimento penale per “esercizio abusivo della professione” un aspetto fondamentale della questione, da cui dipende l’esito stesso del giudizio, rimane comunque legato ai fatti ed ai presupposti in virtù dei quali la magistratura inquirente (Procura della Repubblica) ha ritenuto di dover esercitare l’azione penale nei confronti del professionista.
Appare ovvio, infatti, che la questione potrebbe palesarsi sensibilmente delicata qualora il provvedimento abbia avuto origine a seguito di denuncia o querela sporte da un cliente per lesioni (nella diversa graduazione: lievi, grave o gravissime) arrecategli dall’intervento dell’operatore.
Al contempo, lo stesso contegno del professionista potrebbe portare ad un minor rigore nell’applicazione della pena qualora lo stesso si sia sempre attenuto ad un codice deontologico redatto dalla propria associazione professionale, abbia operato nel rispetto dei regolamenti comunali, disponga di uno studio con caratteristiche tali da soddisfare i requisiti minimi di igiene ed aereo–illuminazione (generalmente richiesti per gli studi degli esercenti la professione sanitaria: odontoiatri, fisioterapisti, etc.) e comunque non si sia spinto oltre i limiti dettati da un ragionevole senso di precauzione.
 
Prospettive future
Il diffuso interesse intorno alle medicine non convenzionali, la pressione dell’opinione pubblica ed alcune carenze dei sistemi sanitari nazionali hanno indotto l’Unione Europea a prendere in seria considerazione pratiche alternative alla medicina tradizionale.
L'impulso a prendere in considerazione le MnC è venuto dal Parlamento europeo, in seno al quale il 6 marzo 1996, dopo svariati anni di lavori, l'eurodeputato verde dal Belgio Paul Lannoye ha presentato una Relazione ed una proposta di Statuto delle medicine non convenzionali.
Nel maggio '97, quindi, sulla base del summenzionato lavoro, il Parlamento Europeo ha emanato una risoluzione in cui si invitano tutti i Paesi membri ad occuparsi del tema, senza tuttavia raccomandare agli stessi l’adozione di leggi dirette a consentire il libero ricorso a quelle medicine per le quali risultano disponibili studi ufficiali comprovanti la loro sicura efficacia per la cura di specifiche patologie.
Ciò stante, sul versante comunitario, non si può che riscontrare, non soltanto una deficienza nel voler consentire ed incentivare la medicina non convenzionale, ma anche e soprattutto un totale disinteresse nei confronti delle arti naturali, tra cui la naturopatia, che in quanto tali – ed a differenza delle prime – attualmente vengono esercitate anche da professionisti non appartenenti alla classe medica.
Discorso pressoché simile si può fare anche nei riguardi delle prospettate riforme della legislazione italiana.
Anche nel nostro Paese, infatti, tutte le iniziative dirette a riconoscere e ad incentivare, non soltanto la naturopatia in quanto tale, ma persino le stesse medicine non convenzionali oggetto di interesse in ambito ospedaliero ed universitario (agopuntura, chiroterapia, omeopatia, etc.), sono state tutte affossate da un costante lassismo che ha inteso ed intende relegare ogni alternativa alla medicina convenzionale nel “ghetto” della mera tolleranza.
Quale unica iniziativa di possibile accoglimento in ambito nazionale, segnatamente la possibilità di riconoscere la naturopatia – e con essa le tecniche di specie: Shiatsu, chiropratica, etc. – è possibile fare riferimento al disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 febbraio 2003, recante “Delega al Governo per la disciplina delle professioni sanitarie non mediche”.
Significativi sono, infatti, i punti a cui il Governo (legislatore delegato), potrebbe essere chiamato a dare attuazione, poiché alla lettera b), art. 2, del citato Disegno è previsto che il “riconoscimento di nuove professioni avvenga su proposta delle Regioni, sulla base di valutazioni di sicura scientificità, effettuate dal Ministero della Salute con il concorso di esperti scelti dalla Conferenza Stato–Regioni, evitando in ogni caso, frammentazioni e sovrapposizioni con le figure già riconosciute”.
Tale delega, tuttavia, si scontra, relativamente alla naturopatia, con due problemi di non poco conto.
In primo luogo, infatti, non è affatto certo che la naturopatia e le arti affini possano essere assimilate a professioni sanitarie, stante la loro ontologica diversità rispetto alle professioni di infermiere, fisioterapista, massoterapista, etc.
In secondo luogo, poi, lo stesso riconoscimento di “sicura scientificità” della naturopatia, allo stato attuale delle conoscenze in materia, è quanto mai lontano da essere raggiunto.
Procedendo ad esaminare ulteriormente il richiamato disegno di legge, si evidenzia, poi, come la lett. g) dell’art. 2, disponga che si debba “prevedere che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscano, per le professioni non costituite in Collegio, appositi e separati registri, l’iscrizione ai quali, da disporsi sulla base del possesso del relativo titolo abilitante costituisca condizione essenziale per l’esercizio della professione”.
Tale significativa apertura, qualora il disegno di legge dovesse essere approvato, potrebbe consentire alle regioni di predisporre specifici elenchi delle professioni non mediche esercitabili anche in carenza di laurea in medicina ed iscrizione all’ordine.
Verrebbero quindi a trovare – sempre in ipotesi – un riconoscimento ufficiale le pratiche naturopatiche prive di finalità terapeutiche, oramai conosciute e diffuse in ambito nazionale.
Rimane comunque, ed anche in questo caso, estrema incertezza circa la sorte del Tuina cinese, stante la ridotta diffusione dello stesso e la natura dei metodi impiegati, quantomai difficili da categorizzare tra invasivi e non.
Ogni giudizio prognostico al riguardo, pertanto, parrebbe, allo stato dei fatti, delle iniziative legislative e della giurisprudenza, di dubbia attendibilità, dovendo attendere non soltanto nuove iniziative parlamentari in tal senso, ma anche e soprattutto una diffusione più capillare della specialità stessa, cui facciano seguito auspicabili riscontri di quantomeno probabile scientificità.


Autore: Francesco Barchielli


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