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Il diritto d’autore: le modifiche punto per punto
Il decreto legislativo n. 68 del 09.04.2003 ha innovato ampiamente la legge sul diritto d’autore n. 633/1941.
Negli ultimi tre anni quest’ultima ha subito una serie di modifiche che ne hanno in breve stravolto l’originaria portata, consentendo ai magistrati di poter applicare la normativa anche a casi completamente nuovi, a seguito della diffusione sempre maggiore di banche dati e Internet.
Il nuovo corpus si presenta come uno dei più avanzati nel mondo a livello legislativo.
Le novità salienti possono indicarsi nei seguenti punti:
- non vi è più contrapposizione tra diritto d’autore e diritti connessi, prevedendo anche per questi ultimi una tutela penale prima inesistente;
- i compensi per la copia privata sono stati adeguati ai criteri comunitari;
- i compiti della SIAE vengono sempre meglio precisati e definiti;
- anche le emittenti private sono ora tenute a corrispondere i diritti d’autore, non soltanto per quanto concerne le opere musicali dal vivo.

Passiamo ad una analisi più dettagliata della normativa in esame.
I primi tre articoli del decreto modificano gli artt. 13, 16 e 17 della Legge sul Diritto d’Autore (cd, L.D.A.) e prevedono un ampliamento del concetto di “diffusione”, “distribuzione” e “riproduzione”, comprendendo tutte le varie accezioni dei medesimi originariamente non previste.
Questa scelta consente agli operatori del diritto di poter applicare la legge anche a casi che esulano dalla semplice copia, ad esempio il trasferimento di file è ora assimilabile alla copia vera e propria.
In effetti, in passato, vi era controversia dottrinale in merito al downloading di file, poiché ci si domandava se si era in presenza di una lesione del diritto di diffusione o del diritto di distribuzione.
La differenza è determinante, in quanto il diritto di distribuzione è soggetto al principio dell’esaurimento (ovvero il potere di controllare ogni successiva rivendita e distribuzione di un prodotto si esaurisce con la prima immissione sul mercato), mentre il diritto di diffusione è un concetto più ampio non solo a carattere economico, ma anche e soprattutto morale.
A tal proposito, infatti, il detto decreto introduce una definizione più congrua, sostituendo il termine “diffusione” con la definizione “comunicazione al pubblico”, cosicché venga ricompreso anche il downloading di file.
In effetti, il downloading non avviene tramite supporto materiale, e le opere non vengono fissate in modo fisico, ma viaggiano sotto forma di byte dal server di provenienza fino all’hard disk dei singoli utenti, dove riappaiono sotto forma di file.
Non solo viene risolto il problema del downloading, ma anche il problema della riproduzione tramite file, introducendo la distinzione tra riproduzione diretta e riproduzione indiretta. Viene così allargato il concetto di riproduzione anche per le copie immateriali e digitali che si effettuano mediante downloading.
In particolare, per riproduzione indiretta si intende la riproduzione su supporto identico; la riproduzione indiretta è invece quella eseguita mediante più tappe.

Così la messa in commercio e la diffusione di un qualsiasi prodotto assumono caratteristiche completamente diverse e molto più precise: per la distribuzione dei prodotti fisici resta il principio dell’esaurimento dopo la prima introduzione sul mercato; mentre per quanto invece riguarda la diffusione di prodotti multimediali, il principio dell’esaurimento non vale, e l’autorizzazione alla comunicazione al pubblico riguarda tutti gli stati del mondo, con la sola eccezione dello scopo scientifico o di ricerca.
Ciò significa che l’autore di un prodotto multimediale diffuso tramite Internet gode della stessa tutela su tutto il territorio mondiale, e la sua autorizzazione resta imprescindibile, salve le dette eccezioni.

L‘art. 4 del decreto precisa i termini di conservazione delle registrazioni di opere ai fini della radiodiffusione, consentendone la conservazione soltanto in archivi ufficiali.

La parte successiva è dedicata ai diritti connessi:l’art. 5 del decreto modifica il titolo della sezione V, L.D.A., da “Opere registrate su apparecchi meccanici” a “Opere registrate su supporti”. Anche questa norma intende palesemente porre rimedio alla limitatezza delle vecchie definizioni impiegate.

Ai successivi artt. 6, 7 e 8 dello stesso decreto, si noti come è cambiato il concetto di supporto, molto più generico ed omnicomprensivo rispetto alle definizioni datene nei vecchi artt. 61, 62 e 63, L.D.A.

Le Sezioni VI e VII relative ai programmi per elaboratore e banche dati, sono state introdotte, come noto, dal d.l. n. 169/99.

Il Capo V (artt. 65 – 71 L.D.A.), originariamente dedicato alle libere utilizzazioni in materia di diritto d’autore, viene rinominato in “Eccezioni e limitazioni”, accogliendo una nuova sezione interamente dedicata alla reprografia, arricchita di molti nuovi articoli.
In particolare, le eccezioni vengono limitate ai casi di handicap, sempreché non sia presente il carattere dello sfruttamento economico.
Il nuovo art. 71-ter, L.D.A. consente la fruizione individuale e a scopo di ricerca o scientifica di opere tramite terminali collocati in istituti pubblici di cultura, quali biblioteche, musei, etc.
L’art. 71-quater, L.D.A., di nuova introduzione prevede per gli istituti di cura e nelle carceri la facoltà di riprodurre emissioni televisive per uso esclusivamente interno, previa corresponsione di un equo compenso ai titolari dei diritti.
Tale compenso dovrà essere stabilito in un prossimo futuro con decreto ministeriale (la questione resta annosa...). Si attende con ansia tale provvedimento che dovrebbe fare luce su tutte le utilizzazioni di opere all’interno di ambiti ristretti, quali istituti scolastici inferiori, etc.

Il Capo I del Titolo II (artt. 72 – 78 L.D.A.) è stato modificato in “Diritti del produttore di fonogrammi”, rispetto al vecchio “Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi” e quasi tutti gli articoli di tale capo sono stati sostituiti in modo da ampliare sostanzialmente il concetto di supporto fonografico.
Inoltre, il capo successivo, Capo I-bis, è stato suddiviso in due articoli con l’aggiunta dell’art. 78-ter, la cui caratteristica principale è quella di allargare la tutela del diritto esclusivo di distribuzione – come sopra detto – in ambito multimediale, sia sotto il profilo mediologico, sia sotto quello relativo ai supporti utilizzati.

L’art. 79 L.D.A. è stato sostituito ed ampliato, nonché ha accolto precise definizioni in tema di radiodiffusione.

Al Capo III (artt. 80 – 85-bis L.D.A.), l’art. 80 L.D.A. ha consentito la tutela dei diritti degli interpreti ed esecutori anche per quanto concerne la diffusione tramite la Grande Rete, mentre il I comma dell’art. 81 L.D.A. è stato sostituito al fine di fornire un concetto più ampio di “comunicazione al pubblico” contro la vecchia terminologia “diffusione, trasmissione o riproduzione” dell’originaria versione.
La lista contenuta nell’art. 83 L.D.A. è stata modificata ed integrata per ricomprendere qualsiasi supporto utilizzato per la riproduzione e vendita di interpretazioni ed esecuzioni, sempre nell’ambito di una larga accezione di “comunicazione al pubblico”.

All’interno del Titolo II, L.D.A. non sono stati modificati i seguenti capi:
- CAPO III-BIS Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore;
- CAPO III-TER Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio;
- CAPO IV Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali;
- CAPO V Diritti relativi alle fotografie;
- CAPO VI Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto;
- CAPO VII Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria;
- CAPO VIII Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera degli articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
Né è occorso alcun cambiamento per ciò che riguarda le seguenti sezioni, sempre facenti parte del Titolo II, L.D.A.:
- SEZIONE I Diritti relativi alla corrispondenza epistolare;
- SEZIONE II Diritti relativi al ritratto.
Dopo il Titolo II-bis (artt. 102-bis e 102-ter) è stato introdotto il Titolo II-ter “Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti”, il quale reca due nuovi articoli (art. 102-quater e 102-quinquies) che consentono al titolare dei diritti d’autore di apporre qualsiasi misura di protezione, lasciando la libertà di fornirne o meno le indicazioni relative all’utente. La formula dell’art. 102-quater è stata appositamente lasciata aperta, in modo da non precluderne l’applicazione a nuovi media di futura produzione. Le misure tecnologiche utilizzabili non devono comunque mai scontrarsi con il diritto di proprietà del consumatore. L’art. 102-quinquies consente, ma non impone, al titolare di apporre informazioni elettroniche relative al prodotto venduto.
Restano invariati il Capo I del Titolo III relativo ai registri di pubblicità e deposito delle opere, L’art. 24 del D.L. n. 68/2003 sostituisce il contenuto del vecchio art. 163 L.D.A., nonchè il Capo II del medesimo Titolo relativo alla trasmissione dei diritti di utilizzazione, ai contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione, al ritiro dal commercio dell’opera e ai diritti del’autore sull’aumento di valore economico delle opere di arte figurativa.
L’art. 24 del D.L. n. 68/2003 arricchisce il contenuto del vecchio artt. 163L.D.A. in materia di difese e sanzioni giudiziarie civili, prevedendo - oltre all’inibitoria e la multa per ogni violazione - l’interdizione dall’utilizzo dei fonogrammi in caso di mancata corresponsione dei compensi di cui all’art. 73 L.D.A. relativi alla produzione e distribuzione discografica ed eventualmente un’ulteriore sanzione amministrativa in caso di uso non autorizzato dei fonogrammi. Il successivo art. 25 D.L. n. 68/2003 semplifica le regole per la designazione dei funzionari incaricati a compiere le funzioni dell’ente pubblico incaricato al controllo e all’emissione di autorizzazioni.
Nella sezione dedicata alle difese e sanzioni penali vediamo un inasprimento delle medesime attraverso la modifica e l’ampliamento dell’art. 171-ter, consentendo un controllo molto più efficace in tema di antipirateria e in ordine all’alterazione delle misure tecnologiche di cui agli artt. 102-bis e 102-ter.
Gli artt. 174-bis e 174-ter L.D.A. sono stati riscritti ed ampliati con l’aggiunta degli artt. 174-quater e 174-quinquies, prevedendo sanzioni amministrative più severe per gli operatori commerciali e introducendone anche per i privati cittadini, in precedenza soggetti soltanto alle sanzioni penali. Tale previsione era in precedenza sanzionata penalmente quale “incauto acquisto”, ora meglio precisato ed applicato in materia di diritto d’autore.
L’art. 182-bis L.D.A. è stato definito ulteriormente attribuendo un maggiore potere ispettivo a favore dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in collaborazione con ispettori SIAE.
L’art. 186 L.D.A. consente ai produttori fonografici non nazionali, salve le convenzioni internazionali già applicabili, di far circolare i propri prodotti purché “su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione”.
Con l’art. 33 il D.L. n. 68/2003 attribuisce al Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore il potere di esperire il tentativo di conciliazione in materia di accordi sulle eccezioni previste dall’art. 71-quinquies, IV comma L.D.A., ampliando l’art. 190 L.D.A.
L’art. 193 L.D.A. viene a precisare ora anche la composizione delle commissioni speciali, grazie alla modifica introdotta dall’art. 134 D.L. n. 68/2003..
Viene inoltre aggiunto l’art. 194-bis L.D.A. che contiene i termini per richiedere e regolare l’intervento del Comitato consultivo in ordine all’esperimento del tentativo di conciliazione di cui sopra.
Il Capo II del decreto legge provvede altresì alla modifica degli artt. 5 e 7 della legge n.93/1992 in tema di compensi spettanti agli aventi diritto e l’impiego di alcune somme versate all’IMAIE per fini di promozione e sostegno degli artisti, interpreti e esecutori.
Il Capo III D.L. n. 68/2003 precisa i limiti della protezione, escludendo i diritti scaduti prima del 22 dicembre 2002.
L’art. 39 D.L. n. 68 è di primaria importanza, prevedendo in modo preciso le misure dei compensi fino alla data del 31 dicembre 2005.
L’art. 40 D.L. n. 68 sostituisce e precisa i criteri di ripartizione previsti dall’art. 7 D.L. n. 419/1999.
L’art. 41 prevede le seguenti abrogazioni:
- gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano abrogati;
- sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della legge 22 aprile 1941, n.633;
- sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;
- è abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Autore: Alessia M. Michela Giurdanella


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