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IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA E GLI ATTI DI STAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. IL PROBLEMA DEL RIFIUTO DEL CONSENSO
Omesse le note di riferimento bibliografico,le pagine che seguono trascrivono una parte di capitolo del secondo dei volumi riservati alla disciplina del diritto di famiglia nel Trattato di diritto privato che a cura di Mario Bessone è in corso di pubblicazione presso l’editore Giappichelli

Il sistema di amministrazione «congiunta» per gli atti di straordinaria amministrazione e per la concessione ed acquisto dei diritti personali di godimento pone l’inesorabile problema della soluzione dei possibili conflitti tra coniugi in ordine all’opportunità o necessità di determinati atti. Ripudiando ogni superata previsione di prevalenza della volontà del marito su quella della moglie, il legislatore della riforma del 1975 ha demandato al prudente apprezzamento del giudice la valutazione della legittimità o illegittimità del rifiuto del coniuge di partecipare al compimento dell’atto.
L’art. 181 c.c. stabilisce, infatti, che «se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell’atto è necessaria nel l’interesse della famiglia e dell’azienda che a norma dell’art. 177 fa parte della comunione».
Al pari dell’altra norma – l’art. 145 c.c. – che prevede l’intervento del giudice per la definizione dei contrasti coniugali, l’art. 181 c.c. non ha incontrato i favori della prassi, che, verosimilmente, privilegia il giudizio di separazione come agone esclusivo dei pregressi ed insoluti conflitti coniugali. Nondimeno, la norma non ha mancato di suscitare le riflessioni della dottrina, per i suoi indiscutibili profili di interesse teorico e per gli ambiti (non ancora interamente esplorati) di possibile applicazione.
L’opinione meno propensa alla mediazione giudiziale dei contrasti coniugali in materia di amministrazione della comunione legale, animata dal condivisibile e non dissimulato timore di applicazioni giurisprudenziali invasive della libertà e dell’autonomia coniugale, propende per un’interpretazione restrittiva della norma, tale da limitarne l’applicazione alle sole ipotesi di rifiuto di consenso alla stipulazione di un atto da ritenere «necessario» – e non semplicemente «utile» – nell’interesse della famiglia o dell’azienda coniugale .
Deve osservarsi, tuttavia, che il limite di applicabilità della norma risulta già sancito «internamente» dalla stessa previsione legislativa, che ha espressamente ancorato la necessità di stipulazione dell’atto all’interesse della famiglia o del l’azienda che ... fa parte della comunione legale. In questo ambito, nel quale non sono ricompresi, pertanto, gli interessi individuali di ciascun coniuge, non appare indispensabile, in una prospettiva di tutela dell’autonomia familiare, vincolare la possibilità di ricorrere all’art. 181 c.c. ai soli casi in cui «l’atto da autorizzare sia l’unico idoneo ad evitare un pregiudizio» .
La dinamica della vita familiare può far ritenere «necessario» anche un atto che promuova un interesse patrimoniale oggettivo, riferibile alla famiglia o all’azienda coniugale, ed il cui compimento – secondo una valutazione prognostica di elevata probabilità – appaia conveniente e funzionale ad una maggiore solidità patrimoniale o produzione di reddito. Ciò che la norma vuole impedire, pertanto, è che il meccanismo di amministrazione congiunta, richiedendo il concorso necessario del consenso di entrambi i coniugi, possa favorire il capriccio di uno dei coniugi o l’uso strumentale e ricattatorio del rifiuto a compiere atti manifestamente utili .
La valorizzazione delle potenzialità applicative della norma, secondo una logica di effettività del regime di comunione legale, si rinviene nella proposta dottrinale di consentire il ricorso all’autorità giudiziaria, ex art. 181 c.c., nel l’ipotesi di ingiustificato rifiuto del coniuge di partecipare all’acquisto esclusivo di un bene, da parte dell’altro, nei casi e nelle forme previste dall’art. 179, c. 2°, c.c.
Sussistendone i presupposti, infatti, il riconoscimento, da parte del coniuge dell’acquirente, che l’acquisto ha ad oggetto beni strettamente personali (art. 179, lett. c), c.c.) o strumentali all’esercizio della professione (art. 179, lett. d), c.c.) o, infine, acquisiti col prezzo o con lo scambio di beni personali (art. 179, lett. f), c.c.), deve considerarsi atto necessario, che l’acquirente ha il diritto di pretendere dall’altro ed in mancanza del quale deve poter ricorrere al l’autorità giudiziaria.
Né vale evidenziare la diversa natura della pronuncia del giudice nel caso di rifiuto di compiere un atto di straordinaria amministrazione (giudizio di rilevanza o meritevolezza degli interessi familiari) e nel caso di rifiuto di partecipare all’acquisto esclusivo del partner (giudizio di mero accertamento dei requisiti di legge), per considerare inammissibile il ricorso all’art. 181 c.c. in questa seconda ipotesi .
La norma, infatti, fa riferimento, oltre che agli atti di straordinaria amministrazione, anche agli altri atti per cui il consenso è richiesto e la formulazione normativa appare volutamente più ampia di quella contenuta nell’art. 180, c. 2°, c.c., allo scopo di ricomprendere anche tutte quelle ipotesi in cui il regime della comunione legale può trovare una concreta attuazione nelle vicende della famiglia attraverso una prestazione di consenso da parte di uno dei coniugi.
Si è visto che, nell’ipotesi di beni destinati alla rapida circolazione sul mercato (azioni, titoli, obbligazioni, ecc.) intestati ad uno dei coniugi, pur ammettendosi la legittimazione disgiunta di entrambi i coniugi al compimento di atti di alienazione, di fatto il regime di intestazione dei beni consente al solo coniuge intestatario di porre in essere atti negoziali.
Orbene, una volta acclarato che tali atti rientrano nell’ambito dell’ordinaria amministrazione – salvo sancire un’ingiustificata prevalenza di un coniuge sull’altro, in virtù del dato esclusivamente formale costituito dall’intestazione dei beni – l’unica via, attraverso la quale i coniugi possono acquisire una pari legittimazione di fronte ai terzi, è costituita dal rilascio di una procura da parte del coniuge intestatario in favore dell’altro.
Al rifiuto di consenso in tal senso, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice ed ottenere da questi l’autorizzazione al compimento disgiunto degli atti (di ordinaria amministrazione) di alienazione dei beni intestati all’altro coniuge.
Anche nel caso dell’art. 179, c. 2°, c.c. – qualora si ritenga che, in mancanza della partecipazione dell’altro coniuge, il bene ricada, sempre e comunque, in comunione legale 69 – il ricorso all’art. 181 c.c. costituisce uno strumento idoneo a dirimere dinieghi pretestuosi ed assai più agile, processualmente, rispetto ad un’azione contenziosa ordinaria .
Il procedimento si instaura con ricorso avanti al Tribunale (del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o in cui uno dei coniugi ha il proprio domicilio) , che decide, in camera di consiglio, con decreto, sentito il pubblico ministero e l’altro coniuge in sede di sommarie informazioni (art. 738, ultimo comma, c.p.c.) . Il provvedimento è reclamabile, entro dieci giorni dalla comunicazione, avanti alla Corte d’appello.
Nei casi – come si è detto, non frequenti – in cui la giurisprudenza ha affrontato, incidenter tantum, i problemi di applicabilità dell’art. 181 c.c., le soluzioni non sono apparse del tutto univoche.
Muovendo dal presupposto teorico dell’esclusione dei diritti di credito dal l’ambito oggettivo della comunione legale, la Corte di cassazione ha negato che, in ipotesi di preliminare di acquisto di bene immobile, stipulato da uno solo dei coniugi, l’altro possa sostituirsi, previa autorizzazione ex art. 181 c.c., al coniuge stipulante ed agire per l’ottenimento di sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso. Viceversa, in materia di prelazione agraria, pur negando che il diritto di prelazione e di conseguente riscatto competa ad entrambi i coniugi quando intestatario del rapporto contrattuale sia uno solo di essi, la Suprema Corte ha ammesso il potere del coniuge non intestatario di ricorrere al giudice per ottenere l’autorizzazione all’accettazione della proposta contrattuale o all’esercizio del riscatto che l’altro coniuge non intenda compiere, quando ciò appaia necessario nell’interesse della famiglia o dell’azienda comune.
L’armonia delle soluzioni non può che essere ricercata, tuttavia, esclusivamente sul piano statico dell’oggetto della comunione legale. È evidente, infatti, che, ricomprendendo anche i diritti di credito tra gli acquisti di cui all’art. 177, lett. a), c.c., ogni atto successivo di esercizio o di rinuncia a quel diritto deve essere inquadrato nella disciplina dell’art. 180 c.c., con conseguente possibilità per il coniuge «non intestatario» di agire per ottenere l’autorizzazione al compimento dell’atto necessario.
Si discute se l’autorizzazione prevista dall’art. 181 c.c. debba essere necessariamente preventiva o possa, invece, intervenire anche successivamente come ratifica dell’atto compiuto dal coniuge solitariamente nell’ambito dell’attività di straordinaria amministrazione.
Chi argomenta in questo secondo senso sottolinea che, nel caso in questione – a differenza delle ipotesi di autorizzazioni prescritte a tutela degli incapaci (artt. 320, 374 e 375 c.c.) – l’autorizzazione ha la funzione di tutelare il coniuge richiedente, consentendogli di ottenere un giudizio sulla non illiceità del l’atto che egli intende porre in essere da solo; conseguentemente, «il coniuge che abbia agito da solo in violazione dell’art. 180, comma secondo, c.c., se convenuto in giudizio dall’altro coniuge ex art. 184 c.c., potrà sempre paralizzare l’azione proposta, chiedendo ed ottenendo l’autorizzazione prevista dagli artt. 181 e 182, comma primo, c.c.» .
La tesi non appare condivisibile. L’autorizzazione prevista dall’art. 181 c.c. non è posta soltanto a tutela di un interesse del coniuge che compie l’atto, ma risponde – come si è detto – ad un’esigenza più generale di effettività ed attuazione delle regole di amministrazione della comunione legale.
Consentire, al coniuge che ha stipulato l’atto da solo, di attendere di essere convenuto in giudizio, per eccepire soltanto allora l’utilità dell’atto nell’interesse della famiglia o del l’azienda, significa trasformare un requisito formale di validità del l’atto stesso in un presupposto sostanziale di mero fatto, e, in concreto, si rivela un’interpretatio abrogans della norma e dell’intero sistema legale di amministrazione della comunione, posto che, se l’atto, compiuto dal coniuge da solo, è valido perché oggettivamente nell’interesse della famiglia o dell’azienda, da una parte, la richiesta preventiva di autorizzazione si traduce in un mero scrupolo pignolo del coniuge che compie l’atto, e, dall’altra, ciascun coniuge diviene legittimato a porre in essere atti di straordinaria amministrazione (purché nell’interesse della famiglia o dell’azienda), col risultato di minare, così, alla base il «doppio binario» del sistema amministrativo sancito dall’art. 180 c.c (continua )

Autore: Luciano Bresciuglia


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