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Sei in: Approfondimenti Diritto d'autore
La tutela accordata alle opere cinematografiche ed agli audiovisivi
Il settore della cinematografia e degli audiovisivi si presenta quale campo di indagine molto complesso e variegato: è sufficiente sottolineare che non esistono definizioni univoche di "audiovisivo".
E' necessario riqualificare l'oggetto della tutela del diritto d'autore alla luce del concetto di "multimedialità". Si tratta infatti di ridefinire forme e contenuti, i quali assumono altre connotazioni grazie all'incontro della creazione dell'ingegno con le innegabili ed infinite potenzialità delle nuove tecnologie finalizzate alla diffusione comunicazionale pubblica (che resta mezzo e scopo principale dell'opera d'arte).
Allo stato attuale, molte sono le teorie su tali concetti, ma nessuna prevalente.

Sono nati parallelamente alcuni prodotti similari finalizzati alla diffusione televisiva o mediante videoregistratore che vengono definiti come "opere audiovisive".
Entrambe le categorie sono pressoché identiche per ciò che concerne la tutela dei diritti patrimoniali attribuiti al produttore, ma non vi è analoga tutela dei diritti dell'autore dell'audiovisivo, il quale non è pertanto equiparato all'autore dell'opera cinematografica.

Nella categoria degli audiovisivi (che restano parzialmente fuori dalla tutela appena analizzata) rientrano:
- videoclip;
- telefilm per la televisione;
- film di mera documentazione;
- programmi televisivi (tra cui giochi e format [1]);
- ipertesti [2].
Fra le diverse creazioni di audiovisivi, il videoclip è l'unico a godere della medesima disciplina approntata per il film.

La disciplina del diritto d'autore è regolata da alcuni accordi internazionali: primo fra tutti, la Convenzione di Berna del 1886 (attualmente in vigore nel testo approvato a Parigi nel 1971); seguono la Convenzione universale del diritto d'autore di Ginevra del 1952, la Convenzione di Roma del 1961 e l'Accordo adottato a Stoccolma nel 1967 (come in seguito modificate, integrate e poi ratificate all'interno di ogni singolo Stato aderente).
Inoltre, l'Unione Europea, con la Decisione 2000/278/CE, si è adeguata ai due trattati OMPI sul diritto d'autore, varati a Ginevra nel 1996. Ai fini dell'armonizzazione delle tematiche relative, nel maggio 2001 è stata altresì emanata la Direttiva 2001/29/CE, cui l'Italia dovrà uniformarsi entro il 22 dicembre 2002.
Le opere cinematografiche sono tutelate in Italia ulteriormente sotto il profilo penale dalla legge n. 400 del 20 luglio 1985 che, con la conversione nella legge n. 121 del 27 marzo 1987, estende alle videocassette ed alle musicassette non contrassegnate dal bollino SIAE la medesima tutela accordata alle produzioni cartacee.

Per individuare la nozione di opera cinematografica, si fa riferimento alla qualificazione enunciata dal legislatore italiano con il comma II dell'art. 2, L.D.A.: per opera d'arte cinematografica si intende quella creazione intellettuale (consistente in immagini in movimento) destinata, in via prioritaria, alla proiezione nelle sale cinematografiche.

1.1 Gli autori: il regista e il produttore

Nella creazione di un'opera, concorrono, in prima istanza, due figure centrali, quali l'autore ed il produttore.

All'autore spetta sempre il diritto esclusivo di rendere l'opera accessibile al pubblico e di utilizzarla economicamente. Egli può cedere questi diritti ad altri, ma anche in questo caso, può in ogni momento rivendicarne la paternità. L'autore può altresì opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modifica dell'opera che siano lesive del suo onore o della sua reputazione; può inoltre rivendicare il cosiddetto diritto di pentimento, vale a dire il diritto di ritirare dal commercio l'opera per gravi motivi di carattere etico, religioso, politico, scientifico o artistico. I diritti di natura morale non si estinguono mai e sono inalienabili ed irrinunciabili.
Diversamente, nel diritto di natura patrimoniale rientrano tutte quelle facoltà relative all'opera come bene economico: tale diritto è trasmissibile e si estingue dopo 50 anni dalla morte dell'autore (per quanto concerne le opere cinematografiche, tale termine decorre non dalla data di morte dell'autore, ma dalla prima proiezione in pubblico dell'opera).
Le facoltà inerenti il diritto patrimoniale includono la riproduzione, la diffusione, la rappresentazione e la commercializzazione dell'opera.

Il produttore è proprietario dei diritti di utilizzazione economica, e l'autore (o più autori) dispone dei diritti morali sulla stessa, nel solo caso dell'opera cinematografica e non anche in quello dell'audiovisivo.
Ma chi è, in realtà, il principale autore dell'opera filmica?
L'art. 44 L.D.A. così recita: "Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico".
In realtà, chi gioca un ruolo centrale è soltanto colui che dirige e organizza, ovvero il regista o direttore artistico, non certo chi ne scrive il soggetto, o chi ne imposta la sceneggiatura. Egli viene infatti indicato dalla nostra giurisprudenza quale autore principale dell'opera cinematografica.
Per giungere a quest'affermazione non è sufficiente cercare una definizione chiara nelle leggi a nostra disposizione, ma è imprescindibile fare una premessa: la creazione filmica si colloca nel nostro ordinamento con una disciplina a se stante, poiché spesso l'opera nasce grazie all'apporto di svariate persone e, pertanto, parte della dottrina giurisprudenziale ne sottolinea un parallelismo sostanziale con la disciplina delle opere collettive. Ed è secondo la normativa dedicata a queste ultime che è possibile riconoscere nel regista il vero autore: infatti, l'art. 7 L.D.A. ci insegna che chi dirige la creazione, ne è anche l'autore.

Questa impostazione non è quella adottata dal film copyright system americano, per il quale l'unico vero autore resta sempre il produttore, mentre al regista resta il diritto di final cut, cioè il diritto di determinare il compimento vero e proprio dell'opera, mediante il 'taglio' della pellicola. In realtà il diritto di final cut testimonierebbe ampiamente la paternità dell'opera in capo al regista, ma per ovvi motivi di interesse economico, in diversi paesi si ha una presunzione (con gradazioni differenti, a seconda del paese) a favore del produttore quale unico autore del film.

In genere, per realizzare un lungometraggio, si utilizza uno schema contrattuale atipico: la joint venture, cioè una associazione temporanea di imprese in vista dell'esecuzione congiunta di una particolare realizzazione.

1.2 Il contratto di regia

Nel contratto di regia si ravvisa un contratto di lavoro autonomo, oppure un contratto di lavoro subordinato.
In ogni caso, il produttore ha l'obbligo di portare a compimento l'opera entro tre anni dalla stipula del contratto ed ha un ulteriore termine di tre anni (dalla conclusione delle riprese) entro i quali deve far proiettare l'opera in pubblico. Se questo non accade, automaticamente gli autori delle parti letterarie riacquistano i loro diritti economici sulle parti dell'opera a loro spettanti.

2.1 L'autore della colonna sonora

Altra figura centrale tutelata riconosciuto dalla legge è colui che compone la colonna sonora.
Si tenga presente che la parte relativa all'audio è composta da tre colonne: la colonna degli effetti sonori, la colonna dei dialoghi ed infine la colonna sonora:
- la colonna degli effetti sonori non è tutelata dal diritto d'autore;
- la colonna dei dialoghi ricade nella tutela del diritto d'autore relativo alla sceneggiatura (sono protetti altresì i diritti degli interpreti e dei doppiatori);
- l'autore delle musiche gode invece della notoria tutela speciale.
Si può presentare la circostanza in cui la musica non viene realizzata appositamente per quella specifica produzione: in questo caso, il produttore è tenuto a rivolgersi agli autori e chiedere loro il diritto di poter utilizzare le loro composizioni.
Il diritto di sincronizzazione si riferisce alle autorizzazioni necessarie per effettuare il montaggio della colonna sonora su immagini o filmati supportati da VHS, DVD, cd-rom e così via.
Il compenso spettante all'autore delle musiche non viene corrisposto dal produttore, ma è la SIAE a svolgere questa funzione mediante un sistema di riscossione presso le sale cinematografiche. Il medesimo ente si occupa altresì di rilasciare la relativa licenza su pagamento dei diritti di duplicazione e registrazione. Tale licenza viene rilasciata soltanto nel caso in cui le case discografiche, gli autori e gli editori titolari dei diritti abbiano preventivamente concesso l'autorizzazione all'impiego dei brani scelti. Pertanto è necessario allegare alla domanda la relativa documentazione comprovante l'autorizzazione degli aventi diritto.

2.2 La "Production Music"

Spesso la richiesta di autorizzazione a proprietari e autori dei diritti d'autore si rivela particolarmente onerosa sotto il profilo economico e necessita di molto tempo per essere evasa.
E' sorta pertanto la necessità di snellire tale procedimento: un gruppo di editori ha predisposto una serie di cataloghi comprendenti una varietà di realizzazioni musicali atte ad essere impiegate per la sincronizzazione. L'attività connessa ai cataloghi musicali viene chiamata "Production Music". E' possibile accedere alla "library" direttamente presso gli editori aderenti all'iniziativa oppure rivolgersi alla SIAE che funge da intermediario.
I vantaggi sono molteplici: tempi ristretti per l'autorizzazione, prezzi molto più bassi rispetto a quelli delle major e possibilità di versare in un'unica cifra i compensi per i diritti di riproduzione, di sincronizzazione, di segreteria SIAE e per i bollini di contrassegno.
Da sottolineare che esiste, nella library a disposizione, una serie di cataloghi comprendenti le opere di pubblico dominio per le quali non è necessario versare alcun corrispettivo per i diritti d'autore.

3. I finanziamenti pubblici

Dal 1985 lo Stato Italiano finanzia i progetti artistici, vagliati secondo alcuni criteri di assegnazione, prelevando danaro dal cosiddetto Fondo Unico dello Spettacolo. I suoi organi si avvalgono fondamentalmente della disciplina dettata dalle leggi n. 1213/65, n. 153/94, le quali distinguono, per ciò che riguarda il settore cinematografico, le erogazioni a favore del cinema imprenditoriale e i finanziamenti per la promozione cinematografica.
In particolare, per il cinema è presente una ulteriore normativa secondo il dettato della l. n. 202/93 e solo recentemente sono stati emanati alcuni Decreti Ministeriali abbastanza innovativi: il D.M. n. 126/99 consente l'ammissione ai mutui ex l. 1213/65 anche ai cortometraggi; il D.M. n. 457/99 regola il riconoscimento della nazionalità italiana ad alcune categorie di audiovisivi prodotti in coproduzione internazionale all'interno dell'Unione Europea, affinché possano essere estesi anche a questi ultimi i benefici concessi ai lungometraggi.
In sostanza, l'intera normativa adottata nel corso del 1999 ha semplificato e snellito le procedure burocratiche ed ha, nel contempo, rafforzato il raggio di azione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il Fondo Unico dello Spettacolo stanzia ogni anno una cifra che si aggira intorno ai 180 miliardi delle nostre vecchie lire italiane. Una percentuale molto consistente (poco meno del 50%) fino al 2001 era destinata agli enti lirici.
Con il nuovo Governo, vi sono stati tagli solo nel settore lirico, mentre nulla è cambiato per le attività cinematografiche, la danza, la prosa, le attività circensi, gli spettacoli viaggianti e le attività musicali non liriche.
Il piano di ripartizione 2002 del Fondo Unico è stato approvato il 22 febbraio scorso; vi è stato altresì un taglio di circa trenta miliardi di lire, dovuto ad un "buco" di 63 miliardi delle passate gestioni.
Per accedere a tali assegnazioni monetarie è bene fare guardare al decreto ministeriale specifico per settore. In particolare, per quanto concerne le imprese nazionali di produzione cinematografica, si fa riferimento al D.M. n. 531/99. Doveroso precisare che i contributi vengono erogati soltanto a favore di film con una asserita realizzazione di incassi lordi nell'arco di un biennio superiore a cento milioni di lire.

A seguito del d. lgs. N. 492/98 ad alcuni enti è stato negato il trattamento speciale di cui godevano in precedenza: questi sono la Cineteca italiana di Milano, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, l'Enpals ed il Consiglio Nazionale del cinema e della televisione.
Alcuni organismi godono ancora di tale status e pertanto risultano ancora essere veri e propri enti pubblici privilegiati per legge. Essi sono: Cinecittà Holding S.p.A., la Scuola Nazionale di Cinema e la Società di Cultura La Biennale di Venezia.

4. Antitrust

Dal 1999 è in discussione un disegno di legge per l'antitrust nel settore cinematografico che limiterebbe le posizioni dominanti, vietando il superamento di alcune quote di mercato acquisite mediante il controllo delle sale cinematografiche.
Tale disegno di legge si propone altresì di regolarizzare i rapporti verticali tra distributori ed esercenti. Ma resta tuttora lettera morta.

5. Il Pubblico Registro Cinematografico

Le opere filmiche possono venire iscritte nel Pubblico Registro Cinematografico, istituito nel 1938 con R.D.L. n. 1061, tenuto presso la Sezione Cinema della SIAE e consente l'iscrizione di lungometraggi, cortometraggi e documentari di attualità. E' possibile altresì trascrivere presso di esso le eventuali annotazioni relative a cessioni di diritti a favore di terzi.
La negoziazione privata resta comunque legittima, come desumibile dall'art. 180 LDA.
I costi relativi sono molto contenuti e l'effettuata registrazione ha valenza probatoria ai fini della richiesta volta ad ottenere i finanziamenti erogati dal Fondo Unico dello Spettacolo (tenuto conto del limite dell'incasso lordo minimo di cento milioni di lire).
La legge n. 153 del 1994 impone che tutte le opere destinate allo sfruttamento economico e circolanti in Italia vengano iscritte nel detto Registro. In particolare, l'obbligo ricade in capo ai produttori di pellicole italiane ed agli importatori e distributori di film stranieri destinati al mercato. Per queste categorie, anche la trascrizione degli atti di disposizione dei diritti è sempre obbligatoria.
All'occorrenza, vengono rilasciate copie conformi del certificato di iscrizione, oppure copie semplici per l'uso privato. E' altresì possibile richiedere la visura dei film iscritti. La registrazione presso il PRC vale quale pubblicità-notizia ed ha altresì effetto probatorio.
Il Registro raccoglie tutte le iscrizioni e trascrizioni effettuate dal 1938 sino ad oggi ed è aperto alla libera consultazione.

A livello internazionale, è operativo a Vienna il Registro delle Opere Audiovisive, istituito con il Trattato di Ginevra del 1989.
Anche l'iscrizione al Registro austriaco dà certezza legale agli atti in tema di trasferimento dei diritti. Al fine di ottenere tale iscrizione, non è necessario allegare alla domanda un supporto materiale, essendo sufficiente una descrizione dell'opera, purché identificativa.
A tale trattato aderiscono soltanto alcuni Paesi, fra i quali non rientra l'Italia: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Burkina Faso, Cile, Colombia, Messico, Perù, Repubblica Ceca e Slovenia.
Pertanto, solo chi svolge attività in uno dei detti Paesi può inviare la domanda di Registrazione al seguente indirizzo: Holzgasse 66 - 3400 Klosterneuburg - Austria.

Bibliografia:
1- Per 'format' si intende uno schema ideativo non tutelato.
2- Con il termine 'ipertesto' si indica il testo o il commento ad immagini, che rientra nella tutela delle opere multimediali o informatiche, cui si rinvia.

Autore: Alessia M. Michela Giurdanella


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