RICERCA
spaziatore
spaziatore
spaziatore
spaziatore

NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornato sulle novità del nostro Portale, registrati a Dirittosuweb.

Collabora con noi
Collabora attivamente alla realizzazione di Dirittosuweb inviando articoli, note a sentenze, atti, relazioni, tesi, sentenze integrali, ordinanze, recensioni alla nostra Redazione

APPROFONDIMENTI
Amministrativo
Cittadini
Contratti
Diritto d'autore
Giusto processo
Impresa
Internet
La giurisprudenza
Le letture del giurista
Marchi, brevetti e nomi a dominio
Minori e rete
News
Privacy
Recensioni
Transnazionale

SITI SU WEB
Associazioni
Consulenza online
Diritto ambientale
Diritto amministrativo
Diritto civile
Diritto del lavoro
Diritto e internet
Diritto penale
Internazionale
Istituzioni
Leggi e gazzette ufficiali
Portali giuridici
Raccolte links
Studi legali
Tutela consumatori

Consulenza legale aziendale


 

Sei in: Approfondimenti Diritto d'autore
I diritti morali dell'autore
Il diritto morale di autore in generale.
Accanto ai diritti di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno il codice civile e la legge sul diritto d’autore riconoscono allo stesso un diritto morale, così definito poiché non ha come diretto oggetto gli interessi patrimoniali dell’autore, ma mira a tutelare in via immediata la sua personalità e l’attività in cui si materializza la sua creatività, il suo estro, il suo modo di essere. Il diritto morale di autore si specifica in una serie di facoltà, tutte a contenuto non patrimoniale, di seguito brevemente passate in rassegna.

2. I singoli diritti morali.
A) Il diritto di inedito.
È una articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost., il quale comprende anche la libertà di non manifestarlo.
In questo senso il diritto di inedito attribuisce all’autore la facoltà di decidere quando rendere pubblica la sua opera, ovvero di non pubblicarla affatto, in tutto o in parte.
Anche se non tutta la dottrina è concorde sul punto, in molti sostengono che si tratti di un diritto afferente alla personalità dell’autore (cioè alla sua libertà morale, onore, reputazione e riservatezza) che deve essere tenuto distinto dal diritto di pubblicazione dell’opera, il quale riveste invece carattere spiccatamente patrimoniale. L’autonomia tra i due diritti è evidente se si considera che il diritto di inedito non si estingue nemmeno dopo la cessione del diritto di pubblicazione.
La volontà dell’autore di mantenere inedita la sua opera, inoltre, deve essere rispettata anche dopo la sua morte e può essere fatta valere da alcuni congiunti.

B) Il diritto alla paternità dell’opera.
L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l’artefice e, all’inverso, che non gli venga attribuita un’opera non sua o diversa da quella da lui creata.
Anche il diritto all paternità appartiene alla sfera della personalità dell’autore e perciò è autonomo rispetto ai diritti di utilizzazione economica e non si perde per effetto della cessione dei diritti a contenuto patrimoniale.
Attraverso il diritto alla paternità sono tutelati il diritto all’onore, alla reputazione artistica, al nome e alla identità personale.
L’usurpazione della paternità dell’opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale, se del caso, la distruzione dell’opera dell’usurpatore, oltre al risarcimento dei danni.
L’autore, inoltre, ha diritto a rivelare la propria paternità sull’opera anche se questa è stata pubblicata anonima o pseudonima.
Il diritto morale alla paternità è specificato dalla legge sul diritto d’autore, tra l’altro, nei seguenti casi:
- l'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto;
- gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica;
- gli esemplari del disco fonografico non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte, tra le altre, le indicazioni relative al nome dell'autore e nome dell'artista interprete od esecutore.
Il diritto alla paternità dell’opera tutela, oltre a quello dell’autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale.

C) Diritto alla integrità dell’opera.
L’autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l’opera così come egli l’ha concepita. Anche questo diritto protegge dunque la reputazione e l’immagine dell’artista.
La norma in esame dispone infatti che l’autore ha diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Quindi, la tutela del diritto morale all’integrità dell’opera non si estende a qualsiasi modifica dell'opera ma riguarda, in sostanza, solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
Ad esempio, alcune sentenze hanno stabilito che ogni interruzione pubblicitaria di un'opera cinematografica trasmessa con il mezzo televisivo comporta alterazione dell’identità dell’opera stessa, di modo che anche un singolo inserto viola il diritto morale del suo autore.
Nelle stesso senso, la trasmissione televisiva di films accompagnata da interruzioni pubblicitarie, qualora esse creino condizioni sfavorevoli alla valutazione della effettiva identità dell'opera e, di riflesso, contribuiscono ad offrire un'immagine alterata del valore e della personalità dell'autore, costituisce lesione del diritto morale di autore.
Nella materia delle interruzioni pubblicitarie televisive è intervenuta la legge n. 223/1990 che ne detta una specifica disciplina all'art. 8.

D) Diritto di ritirare l’opera dal commercio: il c.d. diritto di pentimento.
L’art. 2582 del codice civile prevede che l’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio. In tali casi ha solo l’obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera stessa.


Per gentile concessione di: Jus Gratia Artis

Autore: Dott. Massimo Prosperi


ACCESSO
spaziatore
spaziatore
 Username
 Password
   
spaziatore
  Salva password
spaziatore


PARTNER:


CONSULENZA LEGALE
Dirittosuweb mette a disposizione di Enti, Aziende e Professionisti tutta l'esperienza acquisita sul campo in questi anni, per fornire in breve tempo pareri e consulenze.

SITI SU WEB
Per segnalare un sito di interesse giuridico e renderlo visibile all'interno della nostra Comunità clicca qui.

Ultimi inserimenti
Studio Legale Casillo Possanzini
29 ottobre 2014 
Sostituzioni Legali
18 marzo 2014 
Studio Legale Avv. Di Stadio - Milano
26 novembre 2013 
SMAF & Associati, Studio legale
16 settembre 2013 
Studio Legale Reboa
25 giugno 2013 
I più cliccati del mese
Studio Legale Sisto - Salerno - Napoli - Campania
3796 click
Condominioweb/Il sito italiano sul condominio
3183 click
Domiciliazione Salerno
2880 click
Centro Studi Brevetti
2345 click
Pagina Libera
2239 click