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Il carattere patrimoniale della prestazione ex art. 1174 c.c.

Secondo il comune insegnamento per obbligazione si intende il rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, di un altro soggetto (creditore) “Obbligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei” (Institutiones, Giustiniano).

I soggetti del rapporto obbligatorio sono di regola determinati. Essi sono portatori di interessi contrapposti che proprio lo strumento dell’obbligazione mira a comporre, non è dunque possibile concepire un obbligazione che non si ricolleghi all’altrui interesse e non sia ad esso funzionale in vista della sua realizzazione.

Tale interesse deve sussistere non solo al momento in cui sorge il rapporto obbligatorio ma anche durante l’intero sviluppo dell’obbligazione e, in particolar modo nel momento conclusivo dell’adempimento, in cui l’interesse trova la sua realizzazione.

Questo rilievo permette di spiegare il senso dell’autonomia negoziale e il significato dei limiti che l’ordinamento giuridico prospetta alla stessa, perché queste valutazioni non andranno mai fatte rispetto agli interessi dei singoli ma rispetto a quello che è l’interesse proprio del programma negoziale visto nella sua complessità.

Infatti, il limite principale posto all’autonomia privata si ravvisa nella c.d. “meritevolezza” dell’interesse perseguito (art. 1322 c.c.), mentre un tratto comune ad ogni tipo di prestazione, a prescindere cioè dal suo contenuto, è costituito dalla necessaria patrimonialità, la quale si pone come un tratto indefettibile della negoziabilità del comportamento ai sensi dell’art. 1174 c.c. “Ea enimin obbligatione consistere, quae pecunia lui praestarique possunt” Digesto 40.7.9.2. Ulpiano

In altri termini, tale requisito risponde all’esigenza normativa di delimitare i confini del concetto di obbligazione entro il più vasto ambito della nozione di obbligo giuridico. Ne consegue che l’obbligo giuridico privo di contenuto patrimoniale, se e in quanto abbia un valido titolo legale o negoziale, è pur sempre un obbligo giuridicamente vincolante e la sua disciplina può desumersi analogicamente da quella dettata per le obbligazioni.

La rilevanza giuridica delle vicende relative ai beni patrimoniali è generalizzata, il diritto privato si occupa della regolamentazione dei traffici e della circolazione di questi beni, laddove i beni a carattere non economico, essendo essenzialmente connessi alla persona, non sono investiti dal problema della circolazione, anzi sono qualificati dall’opposta caratteristica dell’indisponibilità.

La patrimonialità costituisce un carattere obiettivo della prestazione nel senso che l’espressione “suscettibile di valutazione economica” escluderebbe che tale valutazione possa essere rimessa all’arbitrio delle parti, dovendo piuttosto essere effettuata in relazione al contesto socio-economico temporalmente circoscritto, al fine di giudicare volta per volta, se i vantaggi derivanti da una certa prestazione sono valutati in termini economici, e quindi giustificano l’assunzione di un onore di tipo patrimoniale.

Ci si chiede, inoltre, se la patrimonialità vada valutata ad una stregua soggettiva ovvero oggettiva. La dottrina dominante è nel primo senso, osservando che anche una prestazione a carattere non patrimoniale potrebbe divenire patrimoniale se le parti hanno dimostrato di volerla così intendere. Si ritiene che la fissazione di una controprestazione in denaro ovvero di una penale per l’ipotesi di inadempimento o ancora il collegamento istaurato tra la prestazione giuridicamente ambigua e altra prestazione sicuramente giuridica, attribuisca in via autonoma ed immediata il carattere patrimoniale della prestazione, in quanto si ritiene che la ratio della prestazione vada ravvisata nel collegamento che sussisterebbe tra prestazione e risarcimento in caso di mancato od inesatto adempimento.

Dalla necessaria patrimonialità del danno risarcibile deriverebbe l’altrettanto necessaria patrimonialità della prestazione. Da qui nasce la giuridicità del vincolo, l’intenzione cioè di assoggettare il rapporto così sorto alle regole del diritto, in primis quella che sanziona mediante l’obbligo risarcitorio l’inadempimento, che sicuramente rappresenta un elemento di differenziazione rispetto ai c.d. vincoli non giuridici (obblighi sociali, morali, religiosi), per i quali si esclude, di norma, la possibilità di ottenere in via coattiva l’adempimento dell’obbligazione assunta.

Mentre la prestazione deve avere carattere patrimoniale, diretto o riflesso, l’interesse del creditore a conseguirla non deve essere necessariamente soddisfatto dal risultato economico ma può anche essere solo morale, scientifico, culturale, ideale, umanitario, religioso o di altra natura, purché serio, socialmente apprezzabile e, in quanto tale, meritevole di tutela giuridica (per esempio in materia di servitù irregolari, a carattere obbligatorio e non reale, l’interesse ad accedere ad un fondo per godere di una vista panoramica).

Di converso, è ipotizzabile una prestazione a contenuto non patrimoniale che sia fonte di danni patrimoniali, come nell’ipotesi di cui all’art. 81 c.c. e obbligazioni con contenuto patrimoniale che sono fonti di danni non patrimoniali, quando è di carattere non economico l’interesse leso del creditore (è il caso di un’artista che si rende inadempiente all’obbligo di eseguire una performance richiesta da un uomo d’affari per commemorare le gesta di un proprio discendente).

L’interesse de quo per l’orientamento dominante è l’elemento costitutivo del rapporto, avuto riguardo sia al tenore letterale della norma (“la prestazione deve corrispondere ad un interesse del creditore”) sia per motivi che si fondano sui principi generali dell’ordinamento giuridico e, in particolare, sul principio che i diritti sono posizioni attribuite al soggetto per la tutela di un suo preciso interesse. Di conseguenza, l’assenza di una seria, reale e definitiva volontà giuridica delle parti o la futilità dell’operazione, costituirà un ulteriore indice della non giuridicità del vincolo assunto.

Quanto alla natura giuridica, secondo la tesi tradizionale (Schlesinger, Giorgianni) la prestazione consisterebbe, essenzialmente, nel comportamento del debitore e l’eventuale risultato finale raggiunto si porrebbe solo come il momento conclusivo di una prestazione che si manifesterebbe pur sempre in un comportamento. Altra dottrina sostiene la tesi oggettiva, secondo cui la prestazione risulterebbe legata al risultato prestabilito, identificandolo con la situazione finale che si intende raggiungere. È pur vero che l’obbligazione è espressione di un rapporto tra due soggetti, per cui beni o utilità non vengono in rilievo autonomamente e in via immediata, ma sempre nell’ambito di una “relazione” nella quale un soggetto è obbligato a fare qualcosa nei riguardi di un altro soggetto ovvero il risultato essere destinato a vantaggio di un terzo o dello stesso debitore, come nel caso della donazione modale.

È facile obiettare come accanto alle obbligazioni che hanno per programma un determinato risultato, in mancanza del quale la prestazione non può dirsi eseguita, vi sono obbligazioni in cui è dovuto un fare a prescindere da uno specifico risultato formale, come nel caso delle c.d. obbligazioni di mezzi (tipica obbligazione di mezzi è quella del professionista).

Nell’uno come nell’altro caso, l’interesse del creditore deve risultare dal titolo e, quindi, essere conosciuto anche dal debitore. In dottrina (Bianca) si è evidenziato, infine, come tale interesse abbia un’ulteriore duplice funzione e cioè, si pone, anzitutto, come criterio di determinazione della prestazione qualora quest’ultima non sia specificata nel titolo. In tal caso, infatti, si avrà, riguardo allo sforzo diligente normalmente adeguato a soddisfare l’interesse creditorio. In secondo luogo, rileva quale criterio di valutazione della prestazione eseguita, al fine di reputarla o meno satisfattoria, anche se non esattamente conforme a quanto in precedenza pattuito.

 


Autore: Domenico Annunziato Modaffari


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