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| Due sentenze del TAR Lazio annullano parzialmente lo Statuto SIAE |
Con due sentenze, pubblicate rispettivamente il 10 e il 20 maggio 2002, il Collegio giudicante della Terza sezione del TAR Lazio ha annullato parte dello Statuto SIAE, componendo così contraddizioni intrinseche al medesimo ed abolendo alcuni privilegi. Con la prima sentenza del 10 maggio il Collegio giudicante ha stabilito che la SIAE è tenuta a corrispondere i proventi derivanti alla Classe 1 (balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo - es. discoteche) agli aventi diritto, senza poter invece riservare ingiustificatamente una cospicua parte di essi (il 50 %) ad altre classi della Sezione Musica (in particolare, balli ed intrattenimenti con ballo con esecuzioni dal vivo) sulla base del fatto che queste ultime fossero "meno considerate". Il Collegio ha ribadito altresì che la SIAE è tenuta a perfezionare il metodo di campionamento in base al quale vengono calcolate le corresponsioni di diritto, arricchendolo di criteri più precisi. Con la stessa sentenza e la successiva del 20 maggio, il Collegio ha dichiarato altresì illegittima e scriminante la suddivisione in categorie (associati ordinari e straordinari) all'interno dell'organizzazione nella misura in cui questa consenta l'accesso al diritto di voto in assemblea ai soli associati ordinari e, parallelamente, disponga soltanto per essi la ripartizione dei compensi in base al "criterio reddituale", escludendo parimenti la categoria dei titolari dei cosiddetti "diritti connessi" dalla percezione dei relativi diritti.
Il testo integrale delle sentenze:
CONSIGLIO DI STATO, TERZA SEZIONE, SENTENZA N. 4123/02
CONSIGLIO DI STATO, TERZA SEZIONE, SENTENZA N. 4485/02
Pubblicato il 21.07.2002 |
Autore: Alessia M. Michela Giurdanella |
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