RICERCA
spaziatore
spaziatore
spaziatore
spaziatore

NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornato sulle novità del nostro Portale, registrati a Dirittosuweb.

Collabora con noi
Collabora attivamente alla realizzazione di Dirittosuweb inviando articoli, note a sentenze, atti, relazioni, tesi, sentenze integrali, ordinanze, recensioni alla nostra Redazione

APPROFONDIMENTI
Amministrativo
Cittadini
Contratti
Diritto d'autore
Giusto processo
Impresa
Internet
La giurisprudenza
Le letture del giurista
Marchi, brevetti e nomi a dominio
Minori e rete
News
Privacy
Recensioni
Transnazionale

SITI SU WEB
Associazioni
Consulenza online
Diritto ambientale
Diritto amministrativo
Diritto civile
Diritto del lavoro
Diritto e internet
Diritto penale
Internazionale
Istituzioni
Leggi e gazzette ufficiali
Portali giuridici
Raccolte links
Studi legali
Tutela consumatori

Consulenza legale aziendale


 

Sei in: Approfondimenti Amministrativo
Due sentenze del TAR Lazio annullano parzialmente lo Statuto SIAE
Con due sentenze, pubblicate rispettivamente il 10 e il 20 maggio 2002, il Collegio giudicante della Terza sezione del TAR Lazio ha annullato parte dello Statuto SIAE, componendo così contraddizioni intrinseche al medesimo ed abolendo alcuni privilegi.
Con la prima sentenza del 10 maggio il Collegio giudicante ha stabilito che la SIAE è tenuta a corrispondere i proventi derivanti alla Classe 1 (balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo - es. discoteche) agli aventi diritto, senza poter invece riservare ingiustificatamente una cospicua parte di essi (il 50 %) ad altre classi della Sezione Musica (in particolare, balli ed intrattenimenti con ballo con esecuzioni dal vivo) sulla base del fatto che queste ultime fossero "meno considerate". Il Collegio ha ribadito altresì che la SIAE è tenuta a perfezionare il metodo di campionamento in base al quale vengono calcolate le corresponsioni di diritto, arricchendolo di criteri più precisi.
Con la stessa sentenza e la successiva del 20 maggio, il Collegio ha dichiarato altresì illegittima e scriminante la suddivisione in categorie (associati ordinari e straordinari) all'interno dell'organizzazione nella misura in cui questa consenta l'accesso al diritto di voto in assemblea ai soli associati ordinari e, parallelamente, disponga soltanto per essi la ripartizione dei compensi in base al "criterio reddituale", escludendo parimenti la categoria dei titolari dei cosiddetti "diritti connessi" dalla percezione dei relativi diritti.

Il testo integrale delle sentenze:

CONSIGLIO DI STATO, TERZA SEZIONE, SENTENZA N. 4123/02

CONSIGLIO DI STATO, TERZA SEZIONE, SENTENZA N. 4485/02


Pubblicato il 21.07.2002

Autore: Alessia M. Michela Giurdanella


ACCESSO
spaziatore
spaziatore
 Username
 Password
   
spaziatore
  Salva password
spaziatore


PARTNER:


CONSULENZA LEGALE
Dirittosuweb mette a disposizione di Enti, Aziende e Professionisti tutta l'esperienza acquisita sul campo in questi anni, per fornire in breve tempo pareri e consulenze.

SITI SU WEB
Per segnalare un sito di interesse giuridico e renderlo visibile all'interno della nostra Comunità clicca qui.

Ultimi inserimenti
Studio Legale Casillo Possanzini
29 ottobre 2014 
Sostituzioni Legali
18 marzo 2014 
Studio Legale Avv. Di Stadio - Milano
26 novembre 2013 
SMAF & Associati, Studio legale
16 settembre 2013 
Studio Legale Reboa
25 giugno 2013 
I più cliccati del mese
Studio Legale Sisto - Salerno - Napoli - Campania
3801 click
Condominioweb/Il sito italiano sul condominio
3193 click
Domiciliazione Salerno
2880 click
Centro Studi Brevetti
2352 click
Pagina Libera
2239 click