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Sei in: Approfondimenti Amministrativo
Appello dell'ADIP al Presidente della Repubblica in merito alla proposta 'Bonito'
Oggetto:
proposta di legge Atto Camera 543-B “Incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato”, On. Bonito e altri.
Violazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 10, 24, 35, 41, 81, 117 della Costituzione.
Violazione della direttiva 97/81/CE.
Violazione dell’art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE).
Richiesta di non promulgazione e di rinvio alle Camere ex art. 74 della Costituzione.



Signor Presidente della Repubblica,
la Camera dei Deputati sta per approvare definitivamente la proposta di legge AC 543-B "Incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato", primo firmatario l'On. Bonito. Nessun emendamento è stato, infatti, proposto dai Deputati al testo approvato dal Senato e la discussione in Commissione Giustizia della Camera, in seconda lettura, ha già evidenziato che è sicura ed imminente l’approvazione definitiva.
L'eventuale “legge Bonito”, reintrodurrebbe (art. 1) l'incompatibilità tra la professione di avvocato e il pubblico impiego a tempo parziale ridotto, abolita dall’art. 1, comma 56, della legge 662/96, disposizione di legge, quest’ultima, che è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 189/2001 della Corte Costituzionale. Prevederebbe, inoltre, (art. 2, comma 1) la possibilità eccezionale -per i soli impiegati pubblici a tempo parziale ridotto che, iscrittisi all'albo degli avvocati usufruendo dell'art. 1, commi 56 e seguenti della l. 662/96, risultino ancora iscritti- di esercitare la professione di avvocato in costanza di rapporto di impiego pubblico, ma soltanto per i tre anni successivi all’entrata in vigore della legge.
La predetta sentenza n.189/2001 della Corte Costituzionale è si una sentenza di rigetto (a fronte dell’ordinanza di remissione del Consiglio Nazionale Forense che aveva ritenuto incostituzionale il regime di compatibilità) ma, ciò nondimeno, indica principi ai quali il legislatore non può sottrarsi, pena l'incostituzionalità della legge. Tra l’altro essa indica due fondamentali principi che devono costituire parametro per la Sua valutazione, preliminare alla promulgazione della eventuale “legge Bonito”:
- 1) il principio per cui la libera professione di avvocato è ambito del mercato del lavoro naturalmente concorrenziale in relazione al quale la discrezionalità del legislatore nell'approvare una normativa che disciplini accesso e incompatibilità (con esiti “di apertura” o, al contrario, con esiti "di chiusura") non può essere esercitata in modo irragionevole.
Al punto 10 della sent. 189/2001 si legge infatti: "Infondata è, infine, anche la prospettata censura di contrasto con l'art. 4 della Costituzione, precetto che, nel garantire il diritto al lavoro, ne rimette l'attuazione, quanto a tempi e modi, alla discrezionalità del legislatore. Tale discrezionalità, contrariamente a quanto assume il rimettente, risulta, infatti, esercitata, nel caso in esame, in modo tutt'altro che irragionevole, ove si consideri che le disposizioni denunciate sono intese a favorire l'accesso di tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti alla libera professione e cioè ad un ambito del mercato del lavoro che è naturalmente concorrenziale. E ciò tanto più se si tiene conto, proprio in relazione all'attività forense, dei più recenti interventi del legislatore (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96), volti a facilitare l'esercizio permanente della stessa attività da parte degli avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea".
- 2) il principio per cui il legislatore potrà rideterminarsi, (rispetto al “sistema per la compatibilità” tra avvocatura e impiego pubblico, costruito dall’art. 1, commi 56 e ss, della l. 662/96) solo qualora muti la disciplina della professione forense nel suo complesso.
Si legge, infatti, al punto 7 della sent. 189/2001: "Va da sé che, in tale quadro di riferimento, potranno eventualmente, rinvenire la loro risposta, attraverso la opportuna valutazione da parte del legislatore, anche diverse ed ulteriori esigenze che dovessero derivare dall'evoluzine normativa, quando questa, come nel caso qui considerato, risulti incidente sulla stessa professione".
Voglio sottolineare, al riguardo, che il quadro normativo che disciplina la professione forense non è mutato affatto, dopo la sentenza n. 189/2001, neppure per quanto attiene al regime delle incompatibilità. Risulta solo avviato l’esame parlamentare delle proposte di legge sulla riforma complessiva delle professioni, mentre giace in Commissione Giustizia della Camera, non essendosene neppure iniziato l’esame, un’altra proposta di legge dell’On. Bonito (Atto Camera 1866), volta a introdurre l’incompatibilità, questa certamente necessaria, tra l’esercizio della professione di avvocato e le cariche di ministro, sottosegretario, e, in genere, titolare di uffici di vertice della pubblica amministrazione senza rapporto di dipendenza.
La Corte Costituzionale ha cioè affermato, implicitamente ma chiaramente, che, per usare le parole della recentissima sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, resa il 19/2/2002 nella causa C-309/99, Wouters, le cui indicazioni non possono non valere anche per le norme di diretta derivazione statale (come conferma il punto 34 della sentenza della Corte di Giustizia, anch’essa del 19/2/2002, resa nella causa C-35/99, Arduino, che, definito l'esercizio dell'avvocatura come attività di impresa, recita: "Anche se è vero che, di per se, l'art. 85 del Trattato riguarda esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli stati membri, ciò non toglie che tale articolo, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato, obbliga gli stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese"), la specificità della professione forense, in relazione alla attuale e complessiva disciplina positiva delle incompatibilità previste per tale professione, non può ragionevolmente far ritenere che la reintroduzione dell'incompatibilità con l'impiego pubblico in part time, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risulti necessaria al buon esercizio della professione di avvocato, come oggi organizzata in Italia.
Nel formulare tale giudizio la Corte Costituzionale è stata seguita dall’Antitrust che, il 12 dicembre del 2001, ha inviato al Presidente del Consiglio e al Parlamento una segnalazione contraria alla approvazione della proposta di legge AC 543 e alla reintroduzione della incompatibilità tra impiego pubblico in part time ridotto ed esercizio della professione di avvocato, stigmatizzando il tentativo di tutela corporativa ed attribuendogli l’effetto di una turbativa delle regole della concorrenza. Il parere dell’Antitrust è stato poi ribadito dalle linee guida evidenziate nella successiva segnalazione, del 14 gennaio, su "Riforma della regolazione e promozione della concorrenza". Già, peraltro, l’Antitrust ebbe ad indicare, nel corso della XIII legislatura, su richiesta del Presidente del Consiglio, ex art. 22, l. 287/1990, quali dovrebbero essere i limiti delle incompatibilità nell’accesso alle professioni e nel loro esercizio (con riguardo anche alla professione forense). Nel suo parere, del 5/2/99, sul disegno di legge 5092, recante “delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali” (c.d. “progetto Mirone”) affermò infatti: “Da ultimo, va rilevata la mancanza nel disegno di legge di previsioni atte a mitigare l’attuale regime delle incompatibilità professionali. Una attenta riforma delle modalità di esercizio della professione coerente con i principi della concorrenza richiede invece l’eliminazione di tutte quelle incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che esse intendono perseguire o le cui finalità siano perseguibili attraverso strumenti meno restrittivi della concorrenza. Tale eliminazione riguarda sia l’incompatibilità dell’esercizio di una attività professionale in forma dipendente sia il contemporaneo esercizio di più attività professionali libere, sia il contemporaneo esercizio di una attività professionale libera e di una attività in qualità di dipendente”.
Ora che il nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione eleva il principio di concorrenza al rango di principio costituzionale, da regolare ma non certo da violentare con legge ordinaria dello Stato, le ripetute segnalezioni del’Antitrust dovrebbero assurgere, in relazione alla Sua previa verifica di costituzionalità delle leggi, a proposta di parametro di controllo e, nel caso particolare che ci occupa, assurgono ad autorevolissima denuncia di incostituzionalità.
La verifica di costituzionalità che Ella è chiamata a compiere non potrà che ritenere fondata tale denuncia autorevolissima che, peraltro, si affianca alla sollecitazione che la Commissione Europea, nell’aprile del 2001, ha rivolto all’Italia ad “aumentare la concorrenza e liberalizzare l’accesso ai servizi professionali” (la raccomandazione si trova nelle Broad Economic Policy Guidelines –BEPGs-, citate anche nel testo del D.p.e.f., e mira a rafforzare la competitività del nostro sistema economico, in particolare nei settori in cui la conoscenza ha un ruolo chiave) e si affianca all’impegno programmatico contenuto nel paragrafo III.6 dell’ “Analisi” al D.p.e.f. 2002-2006, intitolato “La liberalizzazione degli ordini professionali”, ove si afferma “… In linea generale, è essenziale che la regolazione tenga conto dei criteri di necessità e proporzionalità, come la stessa Autorità Antitrust ha più volte affermato, in modo tale da sottoporre a regolazione solo ciò che necessita di un controllo esterno da parte dello Stato… Un’ulteriore spinta alla riforma del settore può scaturire dalla considerazione dell’urgenza di adeguare la regolazione delle professioni alla evoluzione del mercato e al contesto economico, verificando che i vincoli all’accesso alle professioni rispondano effettivamente all’esigenza di tutela dell’utente e di massimizzazione della qualità della prestazione professionale”.

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Dalle recentissime sentenze Arduino e Wouters della Corte di Giustizia risulta poi confermato quanto affermato già nella sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2001 e cioè che lo Stato non può legittimamente introdurre nel suo ordinamento interno una legge che elimina l'effetto utile della previgente regola più ampia sulla concorrenza tra gli avvocati, senza che ciò sia ragionevolmente giustificabile in base al livello di garanzia (nel diritto positivo dello Stato membro) del bene che si asserisce giustificatore della limitazione alla concorrenza.
Nel nostro caso il diritto positivo italiano non tutela affatto seriamente (vedi avvocati-giudici di pace, avvocati-pm, avvocati-goa, avvocati-got, avvocati-ministri, avvocati-sottosegretari, avvocati-titolari di uffici di vertice delle più diverse amministrazioni pubbliche ma non "dipendenti pubblici" in senso tecnico e dunque immuni dalla reintroducenda incompatibilità, ecc….) il bene della indipendenza dell’avvocato, che i fautori della "proposta Bonito" prospettano quale bene giustificatore del limite alla concorrenza che con la reintroduzione dell’incompatibilità sarebbe posto. E non si vede come la proposta reintroduzione dell'incompatibilità possa essere (scusi il gioco di parole) compatibile con un ordinamento che ammette la compatibilità della professione -di necessità part time- di avvocato con le funzioni: di pubblico ministero, got, goa, giudice di pace, giudice tributario, insegnante, arbitro, MINISTRO (magari della giustizia), SOTTOSEGRETARIO DI STATO (magari alla giustizia, come nel caso dei tre attuali sottosegretari, tutti avvocati), capo ufficio legislativo di un ministero o, comunque, titolare di altro ufficio di vertice della pubblica amministrazione nel quali si è incardinati non in base a rapporto di lavoro dipendente ma in virtù di nomina o rapporto di collaborazione continuativa.
La “legge Bonito” comporterebbe l’esclusione dall’ambito di operatività della ipotizzata incompatibilità, di gravissimi casi di ben più probabile conflitto di interessi e accaparramento di clientela fuori da una corretta concorrenza, di modo che appaiono anche evidenti le disparità di trattamento, nonché quella palese arbitrarietà e quella manifesta irragionevolezza della legge che legittimerebbero, secondo la giurisprudenza costituzionale, il sindacato di costituzionalità anche sull’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore.
La tutela avanzata di quel mitizzato bene dell'indipendenza dell'avvocato che la "proposta Bonito" vuol realizzare, e cioè la tutela preventiva a fronte di pericoli già adeguatamente contrastati attraverso un sistema di cautele e preclusioni che opera da ormai quasi cinque anni e ha dato ottima prova di se, è, per quanto detto, ingiustificabile e censurabile sotto vari profili, in base a principi chiaramente espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia. D’altro canto la peculiarità della professione forense, intesa come fonte di una tale tutela avanzata, non è riscontrabile in alcun precetto costituzionale, come del resto inequivocabilmente afferma la sentenza 189/2001 della Corte Costituzionale.
E’ da ritenersi sicuro, perciò, che la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia confermerebbero la loro chiara giurisprudenza rilevando che l’incompatibilità non è giustificata da ragioni obiettive e non è proporzionata allo scopo perseguito.
Non solo la Corte Costituzionale ma anche la Corte di Giustizia accoglierebbero i ricorsi che l’eventuale “legge Bonito” immediatamente genererebbe.
Ma v'è di più.
Ai fini del vaglio di costituzionalità che Ella è chiamato a fare, non solo tali rilievi "esterni" di incostituzionalità appaiono evidenti e decisivi, ma soprattutto evidente e decisivo appare un altro rilievo, "interno" alle disposizioni di legge che giungono per la promulgazione (e ciò conferma che la discrezionalità del legislatore è stata esercitata in modo palesemente irragionevole): l'evidente contraddizione logica tra l'art. 1 e l'art. 2, comma 1, della proposta di legge A C 543-B.
Delle due l'una: o l'incompatibilità (sancita nell'art.1) è una necessità, e allora non bisogna consentire ai dipendenti pubblici iscritti all'albo di svolgere nel triennio prossimo anche la professione forense (come permesso dall'art.2, comma 1) ma bisogna cancellarli immediatamente dall'albo ove risultano iscritti; oppure nessun danno potrà derivare a nessuno (sotto il profilo della violazione del diritto di difesa e sotto ogni altro profilo) dal fatto che si consenta anche l'esercizio dell'avvocatura, nel prossimo triennio, agli impiegati pubblici in part time già iscritti all’albo, e allora nulla giustifica la reintroduzione dell'incompatibilità come regola e, tantomeno, nulla giustifica una limitazione ai soli prossimi tre anni della possibilità di esercitare la professione in costanza del rapporto di impiego pubblico per chi è già iscritto all’albo ex l. 662/96. E' evidente una ILLOGICITA’ GIURIDICA analoga a quella da Ella rilevata nell'esercitare il potere di rinvio alle Camere, lo scorso 29 marzo, nei confronti della legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante “Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l’agricoltura”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002.

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La naturale concorrenzialità del “mercato del servizio professionale di avvocato”, per usare la terminologia della Corte di Giustizia, non rileva solo in relazione all’evidentemente irragionevole uso della discrezionalità legislativa, con conseguente disparità di trattamento ex art. 3 della Costituzione; rileva anche in relazione all’art. 117 della Costituzione.
Il nuovo testo di tale articolo ha ormai "costituzionalizzato" il principio di concorrenza, perciò è incostituzionale una norma di legge che, in totale, e direi provocatoria, incoerenza con la complessiva disciplina delle incompatibilità per l'esercizio della professione di avvocato, abolisce senza motivo alcuno il diritto, costituzionalmente garantito, di accedere ad un settore del mercato del lavoro che è naturalmente concorrenziale.
Parimenti incostituzionale è una norma di legge che, comunque, limita temporalmente tale diritto ad un triennio, senza che ciò sia strettamente necessario per la tutela di un bene giuridico che, pur se legittimamente perseguibile, può ben essere perseguito con norme meglio proporzionate allo scopo, senza perseguitare cittadini che hanno riorganizzato la loro vita nel rispetto pieno della legge e che sono ormai titolari di diritti quesiti che devono essere tutelati adeguatamente, senza imporre una ipocrita opzione tra il cancellarsi dall’albo degli avvocati o l’esserne cacciati. La violazione dell’art. 2 della Costituzione e dei diritti dell’uomo è palese!
Sulla mancanza di ogni necessità dela incompatibilità è condivisibile quanto affermò la Commissione Affari Costituzionali della Camera nell’esaminare la c.d. “proposta Parrelli”, atto Camera 3274 –di cui la “proposta Bonito” è stata riproduzione letterale-, presentata nel corso della precedente legislatura. La Commissione Affari Costituzionali della Camera rilevò che la condizione di dipendenza del difensore dovrebbe valere non come preclusione dell’iscrizione all’albo avvocati ma come causa di incompatibilità in relazione a singoli affari che si presentino all’avvocato, per motivi di deontologia professionale o per conflitto di interessi.
Che non sia necessario il sacrificio del diritto al lavoro (nella specie del lavoro professionale di avvocato da svolgere unitamente a quello di dipendente pubblico) è poi evidente per il fatto che, come sopra chiarito, è la stessa legge che reintroduce -quale regola generale- l'incompatibilità ad ammettere che la compatibilità sia possibile per tre anni, per i dipendenti pubblici iscritti all'albo degli avvocati ai sensi della legge n. 662/96, art. 1, commi 56 e seguenti.

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Mi consenta, signor Presidente, una provocazione (ma non è detto che resterà tale tra tre anni): quante malefatte possono esser realizzate nei prossimi tre anni dagli “avvocati part time”?
I cittadini che subiranno danno, o che semplicemente assumeranno di averlo subito, a causa di imperizia professionale, per essersi affidati a questi “avvocati part time” (che alcuno ha osato definire professionisti dalla competenza e moralità dimezzate, senza pensare che, mentre vi sono stati esempi di ministri-avvocati accusati di gravi reati, nessun procedimento, nemmeno un procedimento disciplinare a carico di “avvocato part time”, è stato prospettato a prova della necessità di reintrodurre l’incompatibilità) potranno esser risarciti dallo Stato per aver esso consapevolmente introdotto nell'ordinamento una “legge trappola” per chi nei prossimi tre anni, avendo bisogno di un avvocato, si sarà rivolto ad un "avvocato part time"?

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Ulteriore evidente vizio della “proposta Bonito” è la totale carenza di copertura finanziaria. Infatti, che dall’approvazione di tale legge deriverebbe una sicura maggiore spesa e un sicuro minor risparmio di denaro pubblico risulta già da quanto ebbe a dire il primo firmatario e relatore, On. Bonito, nella seduta del 13 settembre 2001 della Commissione Giustizia della Camera, allorché dopo aver dichiarato di non ravvisare elementi di interesse corporativo nella proposta di legge, ricordò: “ essa riguarda diverse migliaia di pubblici dipendenti. L'opzione da parte di questi ultimi è destinata a creare problemi per la pubblica amministrazione, in quanto prevedibilmente la maggior parte di essi tornerà al rapporto di lavoro a tempo pieno. Occorrerà dunque valutare gli effetti di questo passaggio anche sotto il profilo del trattamento previdenziale e pensionistico, considerando nella disciplina transitoria anche i contributi versati volontariamente all'ordine degli avvocati. Conformemente a quanto emerso dal dibattito, appare dunque opportuno un passaggio graduale alla nuova normativa attraverso l'entrata in vigore di una disciplina transitoria”.
Signor Presidente, il Parlamento non ha valutato i rilevantissimi effetti economici della “proposta Bonito” sulle finanze pubbliche, sia mancati risparmi che aumenti di spesa. Ma si consideri:
a) E’ lo stesso proponente On. Bonito ad affermare che la proposta riguarda diverse migliaia di pubblici dipendenti. E’ sicuro che dall’approvazione del “progetto Bonito” deriverebbero mancati risparmi di assoluta rilevanza a causa della preclusione legislativa della prevista (nei documenti programmatici di finanza pubblica) diffusione del part time tra i pubblici dipendenti, i quali in gran numero sarebbero invece intenzionati ad accedere finalmente, dopo la sent. 189/2001 della Corte Costituzionale, all’albo degli avvocati;
b) Le vere dimensioni del fenomeno degli impiegati pubblici in part time ridotto che, essendo stati regolarmente iscritti all’albo degli avvocati, esercitano la professione di avvocato, sono state sottostimate dal Parlamento che ha errato nel ritenere verosimile la quantificazione prospettata dal Consiglio Nazionale Forense il quale ha indicato in 150 il numero dei dipendenti pubblici in part time ridotto che hanno chiesto l’iscrizione all’albo. Il Consiglio Nazionale Forense non può essere in grado di indicare il numero dei dipendenti pubblici in part time che hanno chiesto e/o ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati usufruendo dell’art. 1, commi 56 e ss della l. 662/96; e ciò per la semplice ragione che l’art. 35, comma 2, del R.D. 22/1/37 fissa il contenuto della domanda di iscrizione al detto albo senza richiedere, all’istante, quanto alle cause di incompatibilità, null’altro che una dichiarazione, sul proprio onore, di assenza di dette cause di incompatibilità. Perciò, dopo l’entrata in vigore della l. 662/96, la quale ha abrogato ogni riferimento alle incompatibilità previgenti, l’art. 35, comma 2, del R.D. 22/1/37 ha consentito a moltissimi dipendenti pubblici in part time di iscriversi legittimamente all’albo senza palesare il proprio rapporto di impiego pubblico (non più, appunto, causa di incompatibilità). Quindi, dalla eventuale approvazione della “proposta Bonito” deriverebbero aumenti di spesa, per gli enti pubblici datori di lavoro, molto superiori a quelli previsti, a causa della sicura opzione per il ritorno al tempo pieno di un numero di impiegati molto più alto di quello dichiarato dal Consiglio Nazionale Forense.
Si rammenta che l’art. 1, comma 59, della l. 662/96 prevede: “I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio”. Quindi dalla eventuale promulgazione della “legge Bonito” deriverebbero: 1) aumenti di spesa, per i ritorni al tempo pieno, e mancati risparmi, per il blocco delle trasformazioni dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale ridotto; 2) mancata incentivazione della mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni; 3) mancate nuove assunzioni di personale; 4) mancato miglioramento della produttività individuale e collettiva; 5) mancate ulteriori economie di bilancio. In nessuna considerazione il Parlamento ha tenuto tutto ciò!

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Il principale, ancorché singolare argomento dei fautori dell'incompatibilità è la pretesa che il divieto di iscrizione all’albo degli avvocati avrebbe dignità costituzionale perché, a differenza che per ogni altra professione, l’oggetto dell’attività forense, e cioè il diritto di difesa, godrebbe dell’esplicita previsione dell’art. 24 della Costituzione.
E’ importante in proposito il rilievo che altro è parlare di diritto di difesa ed altro di diritto dei difensori professionali. Non si può confondere la garanzia di un diritto con quella dell’esercizio di attività professionali nel settore, quasi che il diritto appartenesse agli avvocati, che ne sono invece strumento, ancorché, forse, il più importante. Quando il costituente ha voluto garantire uno strumento per l’esercizio di un’attività, come quella giurisdizionale, ha reso oggetto del suo impegno proprio lo strumento, come ha fatto con le norme sulla magistratura (art. 101-113 Cost.) –peraltro consistenti anche in una serie di garanzie di apertura all’esterno per assicurarne il legame ed impedirne il distacco dalle altre istituzioni- o sulla Corte costituzionale (art. 134-137 Cost.). Voglio sottolineare alla Sua attenzione che l’eventuale “legge Bonito” limiterebbe la concorrenza nell’offerta del “servizio professionale di avvocato”, per una eccessiva attenzione ad una inesistente minaccia al mitizzato bene dell’autonomia e indipendenza del difensore, senza peraltro realizzare alcuna pubblica utilità e mantenendo la classe forense “al riparo” da un salutare incremento di concorrenzialità, con vera e grave limitazione del diritto di difesa. Perciò, ad essere censurabile per violazione del diritto di difesa –sotto il profilo della ingiustificata riduzione delle opportunità di scelta del professionista cui rivolgersi per la propria difesa tecnica- sarebbe l’eventuale “legge Bonito”.
Inoltre, che l’avvocato non sia l’unico libero professionista di cui è necessario garantire l’indipendenza al fine della realizzazione del diritto di difesa, e che pertanto non si possa, comunque, pensare di limitare a alla sola professione di avvocato la reintroduzione dell’incompatibilità col pubblico impiego in part time ridotto, era già apparso chiaro alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, nella precedente legislatura, la quale, sulla “proposta Parrelli” (atto Camera 3274, presentato il 25/2/97 e di contenuto identico alla originaria formulazione della “proposta Bonito”) affermò: “si rilevano serie perplessità circa la costituzionalità della disposizione in esame con riguardo al principio di eguaglianza, perché anche nell’ambito della difesa giudiziale possono interferire altre categorie di professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti agrari, ecc…per i quali invece, nella medesima condizione di dipendenza pubblica a tempo parziale, non sarebbe preclusa l’iscrizione all’albo professionale”.
Nessuno può negare che i consulenti tecnici nel processo sono soggetti importanti quanto l’avvocato per le sorti della causa e dunque dovrebbero essere sottoposti al medesimo livello di tutela dell’indipendenza, pena la violazione dell’art. 3 della Costituzione.

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Si è sopra riportato il punto 10 della sentenza n. 189/2001 della Corte Costituzionale. Rammento che, al punto 10, in fine, la Corte precisa che i più recenti interventi del legislatore, e soprattutto il d. lgs. 2/2/2001 n. 96, sono volti a facilitare l’esercizio permanente dell’attività forense da parte degli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea. Ciò fa per evidenziare la necessità di non porre in essere norme di legge irrispettose della naturale concorrenzialità del “mercato del servizio professionale di avvocato”. Deriva da ciò che la eventuale “legge Bonito” sarebbe incostituzionale ed inoltre violerebbe l’art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) che, quale espressione del principio generale di uguaglianza, vieta ogni discriminazione basata sulla cittadinanza. La “legge Bonito” discriminerebbe i cittadini italiani rispetto agli altri cittadini comunitari i cui Stati di appartenenza prevedono nell’ordinamento giuridico interno quanto la stessa Corte Costituzionale asserisce esser naturale: consentire l’accesso alla professione a soggetti abilitati, in un settore concorrenziale.
Preciso, con riguardo al rilievo della Corte Costituzionale circa il decreto legislativo 2 febbraio 2001, che è possibile, per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea, che non incontrino nella loro legislazione nazionale il limite della incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico, o privato, esercitare la professione di avvocato in Italia. A fronte di tale prospettiva la “proposta Bonito appare ancor più ingiustificatamente penalizzante nei confronti dei dipendenti pubblici part time italiani, in quanto riduttiva, solo nei loro confronti, delle possibilità di accesso alla professione di avvocato nel loro stesso paese.

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Si legge nel “libro bianco” sul lavoro del prof. Marco Biagi, II.3.2 Part-time: “E’ bene ricordare come questa tipologia contrattuale, largamente valorizzata negli ordinamenti comunitari, pure conoscendo negli ultimi tempi un netto incremento, viene ancora utilizzata in una misura ridotta rispetto agli altri paesi comunitari. In Europa usano il part time meno di noi solo Spagna e Grecia…….L’esperienza comparata è assai significativa quanto soprattutto alle tecniche incentivanti utilizzate per incoraggiare la stipulazione di contratti a tempo parziale. La Francia, al pari dell’Italia rappresenta un caso dove gli incentivi di natura contributiva sono vanificati nella loro finalità promozionale a causa di una disciplina legislativa e regolamentare del tutto disincentivante.……In Italia l’attuazione della direttiva europea 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale ad opera dei decreti legislativi 61/2000 e 100/2001 costituisce ad avviso del Governo un esempio di trasposizione non rispettosa della volontà delle parti sociali a livello comunitario, confermata dalla suddetta direttiva. Mentre, infatti, la direttiva stessa invita gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena utilizzazione di questa tipologia contrattuale in una logica di promozione dell’occupazione, i decreti emanati nel corso della passata legislatura introducono nuovi vincoli e pertanto tradiscono l’intento promozionale del legislatore comunitario.”
La privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ha comportato l’applicazione del d.lgs. 61/2000 anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (“Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,…” dispone l’art. 10 del d. lgs. 61/2000). Con ciò si è operato un chiaro riconoscimento della vincolatività della direttiva 97/81/CE anche nei confronti dei rapporti di impiego pubblico. La “legge Bonito” sarebbe un chiaro vulnus alla direttiva 97/81/CE; sarebbe, per usare le parole del libro bianco sul lavoro, un tradimento dell’intento promozionale del legislatore comunitario; un tradimento ben più grave di quello evidenziato dal prof. Biagi ad opera del d. lgs. 61/2000, e, pertanto, sicuramente censurabile dai giudici italiani e comunitari.

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Per tutto quanto sopra esposto e allegando, per Sua conoscenza, la nota dello scorso 14 marzo indirizzata ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio e Lavoro dei due rami del Parlamento,
CHIEDO
anche a nome dell’ADIP -associazione avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto- che Ella non promulghi la legge scaturente dal progetto di legge AC 543-B che fosse eventualmente approvata dalla Camera dei Deputati, riconoscendola in contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 24, 35, 41, 81, 117 della Costituzione, con la direttiva 97/81/CE e con l’art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE);
chiedo che Ella eserciti il potere di rinvio alle Camere ex art. 74 della Costituzione.

Autore: Avv. Maurizio Perelli


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