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L’art. 419 c.p.p. : spunti critici su una trascurata questione di costituzionalita’ in bilico tra diritto di difesa e parita’ di trattamento. (II parte)
Il soggetto sottoposto ad indagine, ovvero colui il quale abbia assunto la veste di imputato a seguito della emanazione del prefato decreto, avendo facoltà di nominare un difensore di fiducia, ovvero, in mancanza, di essere assistiti da uno d’ufficio, possono ragionevolmente fruire delle capacità professionali dì questi e scegliere di concerto, in base alle proprie esigenze ovvero aspettative processuali e sostanziali, la difesa più idonea; potendo ciò avvenire, sebbene subitaneamente ed in maniera certo precaria, addirittura nella udienza fissata per la comparizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, qualora, per effetto di un qualche evento imprevedibile ed imprevisto, 1’ imputato ed il proprio difensore non avessero potuto colloquiare nello spatium temporis di 60 gg. edittalmente preveduto.
Questo è il normale iter consegnato alla quotidiana pratica giudiziaria; e considerando, altresì, la consolidata giurisprudenza di Cassazione interpretativa della norma contenuta al c. 3 dell’art. 438 c.p.p. (ai sensi del quale: “La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale”), secondo cui: “Sebbene, per la natura di atto dispositivo personalissimo che la caratterizza, la richiesta di giudizio abbreviato deve essere avanzata personalmente dall’ imputato o dal difensore munito di mandato speciale con sottoscrizione autenticata, è pienamente valida la richiesta manifestata dal difensore alla presenza dell’imputato. In tal caso, infatti, il difensore funge da semplice interprete o portavoce del suo assistito ed il giudice, stante la presenza dell’imputato, è in grado di verificare la volontarietà dell’atto (Cass. pen., sez. VI, 1/10/97, n.8851). Appare evidente, allora, come risulta essere sostanzialmente insussistente il rischio che 1’ imputato, considerando anche la possibilità, corroborata dalla giurisprudenza, di ricorrere a procedure non proprio ortodosse, non sia posto nella condizione di scegliere, nella fattispecie di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, per il rito abbreviato ovvero per il patteggiamento.
Se questo rischio, alla stregua di quanto testé rilevato, è pressocché assente, perché allora, ci si chiede, il legislatore della novella avrebbe mantenuta invariata la previsione sanzionatorìa della nullità in relazione alla ipotesi di mancanza ovvero insufficiente indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, del requisito di cui alla lett. f) dell’art. 552 c. 1 c.p.p., e cioè dell’avviso che, qualora ne ricorrono i presupposti, 1’ imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare la richiesta di rito abbreviato? La risposta a tale quesito è rinvenibile, conferentemente, nel carattere poziore di talune disposizioni costituzionali e negli interessi sostanziali ad esse sottese, rispetto, considerando pur sempre astrattamente configurabile il rischio di cui sopra, alle soluzioni ed agli accorgimenti pragmatici tesi ad eliderlo, essendo questi inidonei a garantire le peculiarità difensive
proprie dell’imputato. Il riferimento è in particolare all’art. 24, c. 2, Cost., secondo il quale: “La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”; e all’art. 111 Cost. (così come modificato dalla L. Cost. n. 2/99, che il D.L. n. 2/2000, come modificato e conv. dalla L. n. 35/2000, rende immediatamente applicabile a tutti i procedimenti in corso), che ne precisa e specifica il contenuto, laddove stabilisce che: “Nel processo penale la legge assicura che la persona accusata disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa”. In altre parole resta impregiudicato, in base a tali disposizioni costituzionali, il diritto dell’imputato di essere edotto circa la facoltà, così come attribuitagli dalla legge, di scegliere il rito abbreviato.
Se, quindi, nel riprendere l’‘indagine comparatistìca menzionata in limine del presente lavoro, la modifica legislativa attuata attraverso la L. 479/99 mirava, con esito apprezzabile, al potenziamento delle garanzie della difesa, almeno in relazione ai casi in cui la legge prevede l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, il cui esercizio nella prassi era stato particolarmente limitato da quei rigidi termini di decadenza, deve attribuirsi presumibilmente ad una svista non aver assicurato analoghe garanzie all’ imputato di un reato per il quale la legge prevede, invece, lo svolgimento dell’udienza preliminare, in attuazione, altresì e a fortiori, delle norme costituzionali summenzionate.
In altre parole perché il legislatore avrebbe, peraltro a pena di nullità, ritenuto di ingiungere al giudice, nei procedimenti istruiti mediante decreto di citazione diretta a giudizio, la comunicazione all’imputato dell’avviso circa la facoltà, così attribuitagli, di chiedere, nei termini ivi stabiliti, il rito abbreviato ovvero il patteggiamento; e, a contrario, tale facoltà avrebbe negata allo stesso soggetto il quale abbia assunto la medesima veste di imputato per effetto della commissione di un reato in relazione al quale, tuttavia, e per mera scelta legislativa, sia stato prescritto lo svolgimento dell’udienza preliminare? Ciò è vieppiù irragionevole se si considera, altresì, la previsione del termine preclusionale relativo alla proponibilità della richiesta acché il giudizio sia definito alla stessa udienza di cui all’art. 438 c.p.p.
In altri termini, rebus sic stantibus, nei procedimenti per i quali la legge prevede lo svolgimento dell’udienza preliminare, il soggetto imputato, diversamente da quanto stabilito per il suo omologo nei procedimenti in cui tale udienza è espunta, è privato della “informazione” circa la possibilità, la quale comunque è edittalmente preveduta, relativa alla facoltà che egli ha di optare per la definizione del processo in tale udienza. E, salva l’ipotesi, nient’affatto remota, che il legislatore abbia improvvidamente omesso di allargare tale garanzia all’imputato nel procedimento “garantito”, risulta a tutt’oggi difficilmente spiegabile la ragione, e assai più difficile una sua giustificazione, di tale evidente lacuna.
Si potrebbe ritenere allora, anche qui non senza qualche forzatura, che la spiegazione di tale omissione possa poggiare su di una diversità ontologica sussistente fra l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, e il decreto di citazione a giudizio (di cui all’art. 552 c.p.p.),sostenuta, altresì, da una consolidata giurisprudenza di cassazione.
La S.C., difatti, ha più volte affermato che: “L’avviso per l’udienza preliminare pur rientrando tra gli atti che determinano un intervento dell’ imputato nel procedimento, non è equiparabile ad una “citazione”, posto che per citazione deve intendersi solo quella per il vero e proprio giudizio. Ciò in quanto, mentre l’udienza preliminare ha funzione di “filtro” del rinvio a giudizio, permane la primaria importanza del decreto di cui all’art. 552 c.p.p., atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell’ imputato al dibattimento” (Cass. pen., sez. V 2/6/98, n. 9389).
Tuttavia, non potendo la Corte ignorare la previsione sanzionatoria di nullità di cui all’art. 419 c. 7 c.p.p., fa discendere da tale presunta alterità ontologica una mera diversità del regime delle nullità previste, da un lato, dalla norma de quo, e dall’altro dalla disposizione contenuta all’art. 552 c. 2, c.p.p., laddove ribadisce che: “In tema di udienza preliminare, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di cui al c. 1 dell’art. 419 c.p.p. non costituisce, a differenza della fattispecie di cui all’art. 552 cit., ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p., bensì rientra nel regime di cui all’art. 180 c.p.p.
La praticabilità di tale argomentazione, tuttavia, è assai poco sostenibile, sol che si consideri comunque la sussistenza di una sanzione di nullità, sebbene a regime intermedio, quale quella testé menzionata, ed, altresì, il termine preclusionale di cui all’art. 438 c. 2, c.p.p.
In altre parole non è giuridicamente corretto coonestare la mancata previsione, nell’avviso di cui all’art. 419, c. 1, c.p.p., della facoltà attribuita all’imputato di chiedere il rito abbreviato, seppur nei limiti e nella sussistenza dei presupposti edittalmente stabiliti, e a differenza di quanto accade nella fattispecie processuale di cui agli artt. 549 e ss., in ragione di una supposta diversità ontologica fra i due atti testé menzionati. Considerando, altresì e a fortiori, la impossibilità da parte dell’imputato, successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., di essere edotto del fatto che fino alla formulazione delle conclusioni di cui agli artt. 421 e 422 egli ha facoltà di chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare (recte: di chiedere il rito abbreviato ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti), se non proprio attraverso l’avviso di cui all’art. 419, c. 1 c.p.p. . Difatti, coerentemente con le argomentazioni e le conclusioni sviluppate in limine al presente lavoro in ordine alla fattispecie di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, appare del tutto evidente, qui, la sussistenza di una lacuna informativa, rispetto, invece, alla completezza di tale ultima fattispecie, riguardante proprio la mancata previsione nell’avviso de quo della facoltà, ascritta all’imputato, di scegliere per il rito speciale più idoneo, come tale certo pregiudizievole alle ragioni ed alle garanzie di difesa dell’imputato.
Si potrebbe obiettare, tuttavia, e a questo proposito, che 1’ imputato possa venire a conoscenza di tale facoltà alternativamente attraverso l’assistenza professionale del proprio procuratore, il quale potrebbe certo porre alla sua attenzione, e nell’osservanza del termine di cui all’art. 438 c. 2 c.p.p., la possibilità di scegliere il rito speciale, stante la sussistenza di determinati presupposti, e valutare contestualmente la opportunità processuale e sostanziale di tale scelta. Tuttavia, anche l’attendibilità di tale ultimo schema argomentativo non può che escludersi, sebbene implicitamente, proprio in considerazione delle osservazioni rese in ordine alla fattispecie processuale di cui agli artt. 549 e ss., laddove pure è assicurata l’assistenza di un difensore e la possibilità, in conseguenza, che 1’ imputato sia reso edotto da questi della facoltà di scegliere per il rito abbreviato, qualora tale informativa non fosse preveduta. E tuttavia, nonostante la completezza dell’avviso di cui all’art. 552 c. 1 c.p.p., ed, altresi, della presenza di un difensore, il legislatore ha, come detto, ritenuto opportuno sanzionare con la nullità, per scopi si ritiene eminentemente cautelativi, l’omessa indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, dell’avviso di cui alla lett. f) del prefato articolo; e come tali istanze precauzionali e cautelative, invece, egli non abbia adottato in ordine alla fattispecie di cui all’art. 419 c.p.p.; sebbene, come dimostrato, ne sussistessero tutti i presupposti, specie in relazione alle esigenze di tutela del diritto di difesa dell’imputato. Se, quindi, in base a tutto quanto sino ad ora argomentato, non è possibile ritenere che esistano validi motivi ovvero ragioni pragmatico—processuali a sostegno di una tale lacuna, va ribadito che una sua giustificazione, quantunque, tuttavia, taluno ne ritenesse legittima la sussistenza, sarà comunque esclusa ab origine sotto il profilo della compatibilità con taluni precetti costituzionali.
Così come rilevato, difatti, a proposito della fattispecie
processuale di cui agli artt. 549 e ss. c.p.p., non può ragionevolmente dubitarsi del contrasto della previsione normativa di cui all’art. 419 c. 1 c.p.p., in primo luogo, con il principio di uguaglianza di cui all ‘art. 3 Cost., in ragione, si ritiene, di una “incongruenza” affatto manifesta determinata da una disciplina legislativa capace di regolare posizioni processuali ( quale quella che qui interessa di imputato, in relazione agli artt. 419 c. i e 552 c. 1, c.p.p.), sostanzialmente equipollenti, in maniera del tutto difforme, in palese violazione del precetto costituzionale de quo. E non v’ha dubbio alcuno, altresì, che tale disposizione normativa comprima massivamente il diritto di difesa dell’imputato nel processo penale, violando in tal guisa il disposto di cui all’art. 24 c. 2 Cost.. Tale asserzione non può difatti essere scalfita, come già rilevato in precedenza, dalla considerazione tutt’affatto inconferente e oggi isolata, per la quale la mancata conoscenza da parte dell’imputato circa la possibilità concessagli di definire il processo all’udienza preliminare mediante l’opzione per un rito alternativo al dibattimento, così come indotta dalla omissione normativa di cui all’art. 419 c. 1 c.p.p., possa essere in qualche modo “sanata” dall’ intervento ad adiuvandum del proprio procuratore. Se così fosse, si obietta callidamente e ancora una volta, non vi sarebbe stata ragione alcuna affinchè il legislatore facesse luogo alla previsione normativa di cui all’art. 552 c. 1, lett. f), laddove, in relazione ad una posizione processuale omologa alla precedente, e con la possibilità che, anche in questo caso, il procuratore supplisse alle deficienze del proprio assistito-imputato, lo stesso abbia invece ritenuto di garantire al medesimo imputato la comunicazione dell’avviso giudiziale relativo alla facoltà di chiedere la definizione del giudizio nell’udienza preliminare. Donde, la irragionevolezza di tale discrasia, acuita ancor più dalla previsione sanzionatoria (recte, di nullità) di cui all’art. 552, c. 2, c.p.p.
Alla luce di quanto sopra rilevato, quindi, risulta attendibile, nella fattispecie, l’opinione per la quale tale contrasto di disposizioni normative non possa derivare che da una mera dimenticanza del legislatore. Dimenticanza che risulta, alla stregua della vigente disciplina costituzionale, una grave lacuna normativa senz’altro censurabile, quindi, in relazione agli artt. 3 e 24.2 Cost., e se ciò non fosse ritenuto sufficiente dal lettore, ancor più stigmatizzabile se si considera il disposto di cui all’art. 111 Cost. nella nuova formulazione.
Tale disposizione costituzionale, infatti, si confà, sostanzialmente, ai principi del giusto processo previsti nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, secondo i quali,fra l’altro, è diritto di ogni accusato di essere informato,quam primum, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, ed altresì di disporre “del tempo e delle informazioni necessarie per preparare la difesa”. E proprio tale ultima disposizione, per effetto della richiamata modifica, è stata trasfusa dal nostro legislatore costituzionale pressocchè pedissequamente al c. 3 dell’art 111 Cost., laddove, difatti, è stabilito che: “Nel processo penale la legge assicura che la persona accusata disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa”. E non vi è dubbio alcuno, anche alla stregua della più autorevole ermeneutica prodotta in merito, che tale disposizione escluda la legittimità Costituzionale dell’art. 419 c. 1, c.p.p., nella parte in cui non è previsto che il comunicando avviso preveda la facoltà da parte dell’ imputato di definire mediante il ricorso ad un giudizio speciale il procedimento all’udienza preliminare. Fatto questo che certamente determina una significativa quanto perniciosa compressione del tempo e,
a fortiori, delle condizioni necessarie affinchè, nei procedimenti per i quali la legge prescrive lo svolgimento dell’udienza preliminare, 1’ imputato possa attendere, con l’assistenza del proprio procuratore, alla sua più adeguata difesa; e nella quale, a maggior ragione, può certo convenientemente rientrare la scelta del rito abbreviato, sempre che egli ne sia tempestivamente ed adeguatamente edotto; cosa che, data la lacuna normativa di cui all’art. 419, c. 1, c.p.p., è tutt’affatto da escludersi.
Emerge così in tutta la sua limpidezza la forte cesura sussistente fra i principi costituzionalmente sanciti, e qui più volte richiamati, e la norma de quo.
Posta, quindi, l’assoluta rilevanza della disciplina normativa di cui all’art. 419, c. 1, c.p.p., in considerazione, altresì, della indefettibilità, a finì di tutela e di attuazione dei diritti difensivi, dell’avviso ivi preveduto, la cui carenza, nei termini ut supra illustrati, ne produce la esposizione ad una più che attendibile e conferente censura di contrasto con i principi costituzionali summenzionati; la illegittimità costituzionale della norma in commento rappresenta una evidente “ferita” al processo accusatorio e la relativa questione non appare manifestamente infondata, per quanto attiene all’art. 419, c. 1, c.p.p., stante il palese contrasto con gli artt. 3, 24 c. 2 e 111 Cost., ut supra argomentato, nella parte in cui non prevede che l’avviso ivi richiamato debba contenere, oltre a quanto già preveduto, la indicazione, di carattere “informativo”, circa la facoltà che l’imputato ha di chiedere, nei termini ex lege preveduti, la definizione del procedimento all’udienza preliminare mediante la scelta meditata di un procedimento speciale tra quelli previsti e consentiti dalla legge.

Autore: Antonio Fonzoli
Leggi anche:
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