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Le proposte di legge in tema di contrasto alla pedofilia della XIV legislatura (parte II)
Uno degli aspetti più importanti da analizzare nella proposta di legge n.382, come si è già accennato nello scorso numero di Dirittosuweb, concerne internet.
L’articolo 6 infatti prevede delle regole drastiche e che non lasciano spazi interpretativi, e merita di essere commentato dettagliatamente.
Al comma 1 si legge “ I responsabili dei motori di telecomunicazione, i portali WEB, i provider, i gestori dei server e tutti gli operatori di telecomunicazione sono obbligati a conservare i file di accesso al logo per almeno dieci anni”.
Una simile dizione fa sorgere quantomeno delle perplessità, anche di natura tecnica: se il disegno di legge sarà approvato senza modifiche, chiunque si cimenterà nell’attività di provider dovrà attrezzarsi di macchinari talmente costosi ed espandibili (conservare i “file di accesso” non è cosa da poco) tali da rendere i costi dell’attività difficilmente redditizia, specialmente in una fase storica in cui la rete delle reti non vive il suo momento economicamente più felice.
Ma vi è di più: che succederà se un provider cesserà improvvisamente le sue attività o magari darà vita ad una fusione con un altro analogo operatore? Chi e soprattutto come si gestirà la mole di dati memorizzati? E poi, come se non bastassero già cookies ed altri spyware, con un immagazzinamento di dati di ben dieci anni non si corre il rischio di veder polverizzata del tutto la benché minima forma di privacy on line? I dubbi suscitati dal 1 comma sono moltissimi e, al di là di qualsivoglia ulteriore considerazione, sarebbe stato auspicabile per lo meno un lasso di tempo più breve (ad esempio tre anni).
Il comma 2 dell’articolo 6 poi, prevede che :”In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 , i soggetti di cui al medesimo comma incorrono nei reati di favoreggiamento e di concorso nella pedofilia e di sfruttamento dei minori. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni”. E su questo secondo comma ci si deve soffermare con estrema attenzione: da un lato infatti lo stesso recepisce gli interventi comunitari in materia, che sollecitavano una maggiore attenzione da parte dei fornitori di servizi internet(in particolare il pensiero va alla Decisione del 29 maggio 2000 di cui più volte si è parlato su dirittosuweb) ma, se verrà approvato così come presentato, rischia di trasformarsi in uno strumento di paralisi, almeno sul territorio italiano, della rete di Internet. E,soprattutto, ad essere colpiti, ancora una volta saranno i più deboli, i siti amatoriali e non professionali: quale provider,ad esmpio, offrirà più gratis, ad esempio, i classici 20 mb agli abbonati sapendo che dovrà sopportare un costo gestionale e dei rischi potenzialmente elevati?
Se è giusto che nel web siano prese delle doverose precauzioni per la tutela di minori e per stroncare la cyber pedofilia è anche vero che le soluzioni devono essere ben ponderate: una seppur ottima intenzione normativa può infatti produrre degli effetti nefasti nel mondo italico del web peraltro senza raggiungere neanche gli obiettivi prefisssati.
Ed inoltre le varie inchieste giudiziarie hanno dimostrato che i siti pedopornografici si trovano quasi sempre in nazioni lontane e, soprattutto, a volte compiacenti con i gestori di determinati business.
E a tutto fin qui detto va aggiunto il terzo comma dell’articolo 6 che recita:
“I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui alla legge 3 agosto 1998, n.269, come da ultimo modificata dalla presente legge, ed agli articoli da 600-bis e 600 septies del codice penale”.
Con questo comma si rafforza quanto sinora detto: i fornitori di servizi internet , per autotutelarsi e non incorrere in sanzioni, dovranno necessariamente monitorare i siti che ospiteranno in rete, con un inevitabile aumento di costi gestionali (anche per i titolari delle pagine web) e con la penalizzazione dei cosiddetti “siti amatoriali”.
Quale provider infatti ospiterà più gratis una pagina web apparentemente innocente ma che potrebbe contenere al suo interno , ad esempio, un link verso un sito “sospetto” ?
Se questo è lo scenario, resta solo da augurarsi che l’articolo 6 venga rivisto in senso meno restrittivo e, soprattutto, più legato alle esigenze del complesso mondo di internet.
Restano poi da affrontare gli aspetti sanzionatori della proposta di legge n.382, e di tanto si parlerà nel prossimo numero di Dirittosuweb.

Autore: Avv. Stefano Massa
Leggi anche:
Le proposte di legge in tema di contrasto alla pedofilia della XIV legislatura (parte III)


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