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Il bullismo: un fenomeno metagiuridico ?

I fatti di bullismo e di violenza che interessano le scuole ed i gruppi esterni alla scuola, talvolta eccessivamente enfatizzati dai media, configurano un quadro preoccupante, che pone la necessità di delineare giuridicamente il fenomeno, fenomeno che riguarda essenzialmente bambini in una fascia di età compresa fra i 10 ed i 14 anni di qualunque estrazione sociale.
Il bullismo viene studiato per la prima volta in Scandinavia negli anni ’70 ed in Italia se ne parla intorno agli anni ’90, quando emerge in maniera embrionale quella che l’antropologo francese Levi Strauss chiama la società dell’incertezza; il bullismo nasce come manifestazione del malessere del benessere o del teppismo per noia, di cui sono affetti i figli di questa società in cui prevale una forma di individualizzazione esasperata (non di INDIVIDUALISMO che è egoismo), nel senso che si tende a dare più valore all’individuo, alla soggettività ed alla libertà di scelte individuali.

Mobbing e bullismo

Il bullismo viene spesso equiparato al mobbing, in quanto di quest’ultimo ha la condotta vessatoria ripetuta nel tempo posta in essere ai danni di un soggetto più debole, non a caso in Scandinavia, dove il fenomeno è studiato da più tempo, si parla di mobbing in età evolutiva.
In effetti, il bullo, come il datore di lavoro nel mobbing, è molto più forte della vittima e ne approfitta per danneggiare il più debole attraverso forme di prevaricazione. Anche l’elemento psicologico parrebbe comune, ovvero la volontà di danneggiare la vittima.
Ma, a ben guardare, il bullismo è una fattispecie autonoma, nel mobbing, vi è una finalità diretta a danneggiare il soggetto debole, mentre nel bullismo il bullo non sembra agire allo scopo esclusivo di danneggiare la vittima, quanto piuttosto allo scopo di ridere con gli amici, di autoesaltarsi, di dimostrare a sé e agli altri di essere il più forte. Tecnicamente si parla nel mobbing di dolo intenzionale (voglio danneggiare) nel bullismo di dolo eventuale (lo faccio per divertirmi e so che posso cagionare un danno alla vittima), quasi fosse un danno di ricaduta.

Bullismo: fenomeno latamente metagiuridico

Ciò che rende il bullismo particolarmente interessante, dal punto di vista giuridico, è il vuoto normativo che lo circonda: non esiste il reato di bullismo, ma esistono singoli atti – commessi dai bulli – penalmente rilevanti, come gli insulti, le offese, le prese in giro; le voci diffamatorie e false accuse; il razzismo; le critiche immotivate ed eccessivo controllo; i piccoli furti; le estorsioni; le minacce; la violenza privata; le aggressioni e/o i giochi violenti; le lesioni personali; l’esclusione dal gioco; le percosse; il danneggiamento di cosa altrui.

Art. 97 cp e Prot. Min. 5393/FR del 22 marzo 2007

Il bullo, l’autore del reato, è – nella grande maggioranza dei casi – un minorenne ed il più delle volte un minore infra quattordicenne, il che porta all’applicazione dell’art. 97 cp Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni, pertanto in ipotesi di questo genere il giudice dovrà pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.
Con il Prot. Min. 5393/FR del 22 marzo 2007 si sancisce – in caso di bullo ultra quattordicenne - l’obbligo della scuola di notificare il fatto al pubblico ministero:
L’art. 112 della costituzione dice: " Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale".
Quindi il preside deve comunicare al pubblico ministero e il pubblico ministero deve agire contro il reo.

Capacità di intendere e di volere

Dal punto di vista civilistico la situazione è più variegata, premessa imprescindibile è che il bullo, è un soggetto minorenne, ergo incapace d’agire.
Tecnicamente l’incapacità d’agire è la capacità di un soggetto di acquistare diritti soggettivi e di assumere obblighi, capacità che si acquisisce con il diciottesimo anno (art. 2 cc) e prescinde tanto dalla capacità giuridica (quale attitudine di una persona ad essere titolare di diritti e di doveri, attitudine che si acquisisce al momento della nascita, art. 1 cc ed eccezionalmente viene riconosciuta anche ai concepiti ed ai non concepiti), quanto dalla capacità di intendere e di volere, quale capacità del soggetto minorenne di intendere, comprendere il significato dell’atto che pone in essere e di volerne gli effetti.

Art. 2043 cc: responsabilità extracontrattuale

La sopra riportata tripartizione della capacità è, nel nostro caso, di estrema importanza in quanto apre tutto il panorama sulla responsabilità e sul risarcimento del danno conseguenza di un atto illecito commesso da un minorenne.

La responsabilità extracontrattuale o aquiliana, cioè quella che prescinde da un rapporto contrattuale, ma deriva da un fatto illecito, trova la sua definizione nell’art. 2043 cc:

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Gli elementi che compongono il 2043 c.c. sono:
• la condotta, ossia l’elemento fattuale l’azione o l’omissione posta in essere con la presenza dell’elemento psicologico (colpevolezza) del dolo (l’evento dannoso o pericoloso è previsto e voluto) o della colpa (l’evento dannoso o pericoloso è previsto, ma non è voluto, è frutto di imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina);
• l’evento, cioè il fatto dannoso.
• La condotta e l’evento sono uniti dall’archetipo del nesso di causalità, per cui quell’evento dannoso dovrà risultare la conseguenza di quell’atto posto in essere con dolo o colpa; in altri termini l’azione, posta in essere dal bullo, deve provocare un danno ingiusto sul soggetto debole.

Onere della prova

In caso di domanda di risarcimento danni, al fine di stabilire se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini:
a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento;
c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva);
d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa.
(Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2004, n. 6199).

"Actore non probante, reus absolvitur."
Se l'attore non prova, il convenuto viene assolto

L’onere della prova cade sul danneggiato, il quale dovrà dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi innanzi citati e costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.

Risarcimento danni

Il verificarsi di un danno ingiusto dà luogo alla possibilità di richiedere un risarcimento danni; risarcibili sono:

1) DANNO MORALE causato da sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d’animo della vittima;

2) DANNO BIOLOGICO è il danno riguardante la salute in sé considerata, è un danno all’integrità fisica e psichica della persona tutelata dalla Costituzione Italiana all’art. 32;

3) DANNO ESISTENZIALE è il danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale.
Il danno esistenziale è un non poter più fare, un doversi comportare diversamente da come si desidera, un dovere agire altrimenti.

Rientra in un ambito non meglio definito tra il danno esistenziale e quello biologico, la figura del danno da ROTTURA DELL’EQUILIBRIO FAMILIARE, conseguente alle reazioni della vittima del bullismo all’interno della propria famiglia (cass. Civ., sez. III, 20320/05).

Responsabilità patrimoniale

Individuato il percorso giuridico che bisogna compiere per arrivare a considerare il bullismo un illecito, si pone ora il problema di individuare chi è tenuto al risarcimento danni.
Nel caso in cui il bullo sia un soggetto maggiorenne, il problema non si pone, in quanto la responsabilità non è che sua, avendo questi non solo la capacità di intendere e di volere, ma anche la capacità di agire che si acquista appunto con la maggiore età.

Nel caso di bullo minorenne siamo, invece, in presenza di un soggetto che, pur capace di intendere il significato dell’atto che pone in essere e di volerne gli effetti, non ha capacità di agire e non ha un patrimonio con cui far fronte alle conseguenze dei propri illeciti, soccorre in questo caso la responsabilità per fatto altrui (art. 2048 cc), nel senso che alla responsabilità di chi ha commesso il fatto si sostituisce quella di un altro soggetto e quindi i danni saranno risarciti dai genitori, dal tutore ovvero dai precettori e maestri d’arte, a seconda dei casi.

Secondo altra teoria la responsabilità di cui all’art. 2048 cc non sarebbe un’ipotesi di responsabilità per fatto altrui, ma una responsabilità per fatto proprio, responsabilità che trae la propria origine dalla

 culpa in educando relativamente alla colpa dei genitori;
 culpa in vigilando ed anche in educando degli insegnanti;
 culpa in organizzando nella misura in cui l’organizzazione scuola non permetta il monitoraggio ed il controllo sui comportamenti degli studenti.

Culpa in educando dei genitori

I genitori sono sempre responsabili dell’educazione dei figli, e sono pertanto tenuti a risarcire i danni causati dai loro comportamenti violenti. (Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n.9509/2007).
Secondo la Cassazione i genitori sono sempre responsabili dei comportamenti dei loro figli, responsabilità che non viene meno neanche quando questi sono affidati alla scuola, in quanto la culpa in educando dei genitori concorre con quella degli insegnanti.
La presunzione di colpa dei genitori può essere superata solo se il genitore dimostra di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore, capace di intendere e di volere, prova che si concretizza, normalmente, nella dimostrazione, oltre di avere impartito al minore un’educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di avere esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all’età.

Culpa in educando ed in vigilando della scuola

E’ opportuno delineare in primo luogo lo specifico quadro normativo di riferimento che è di natura sia legislativa che contrattuale e precisamente il riferimento è all’art. 2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori; all’art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 (concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) ed all’art. 42, co. 5 del CCNL del 14.8.95.
Gli insegnanti in genere sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo e nello spazio in cui questi sono sotto la loro vigilanza."
L’art. 2048 co. 3 c.c. si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.
Si ha in questo caso una vera e propria inversione dell’onere della prova, in quanto il danneggiato dovrà solo provare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo/spazio scolastico, mentre la scuola dovrà provare (invertendo l’onere della prova) di non avere potuto impedire il fatto, ossia dovrà dimostrare che l’evento dannoso è straordinario, non prevedibile e non superabile con l’ordinaria diligenza e tenuto conto delle circostanze concrete e del grado di maturità degli allievi.

Art. 61 L.312/80

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in concessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

In virtù del disposto dell’art. 61 L. 312/80 si può parlare di responsabilità civile della PA e di responsabilità patrimoniale degli insegnanti. Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio della immedesimazione organica di cui all’art. 28 della Costituzione, in forza del quale gli insegnanti agiscono come longa manus della Pubblica Amministrazione.
La responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.
L’art. 61 prevede, inoltre, che salvo rivalsa nelle suddette ipotesi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale "nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi", salvo poi rivalersi nei confronti dell’insegnante dinanzi alla Corte dei Conti.

Testo Unico 297/94

Un riferimento alla vigilanza è presente anche nell’art. 10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297/94 in cui si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull’adozione del regolamento interno che "deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima".

Culpa in organizzando della Scuola

Secondo talune teorie la culpa in organizzando sarebbe una vera e propria responsabilità contrattuale derivante appunto dalla violazione del contratto che il genitore conclude con la scuola nel momento in cui iscrive il proprio figlio.
Lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a riceve un’adeguata e serena formazione e la scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti turbino/impediscano il corretto esercizio di tale diritto.

Direttiva Ministero P.I. n. 16 del 5 febbraio 2007

In un quadro fattuale che richiede una ricostruzione giuridica a sé stante, qualcosa si sta muovendo; il Ministro della Pubblica Istruzione con direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007 ha lanciato una Campagna denominata SMONTA IL BULLO, che prevede la realizzazione di azioni a livello nazionale, quali:
1. Campagna di comunicazione diversificata e di informazione rivolta agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale Ata e alle famiglie;
2. Attivazione di un numero verde nazionale 800 66 96 96;
3. Attivazione di mezzi di comunicazione e reti informatiche;
4. Costituzione di Osservatori Regionali Permanenti.

La pericolosità sociale o capacità a delinquere

E’ tendenzialmente vero che il bullo avrà maggiori probabilità di diventare un delinquente, come la vittima del bullo avrà maggiori probabilità di suicidarsi o di soffrire di depressione, questo, giuridicamente, si ricollega al concetto di pericolosità sociale.
Ex art. 133 cp, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato.
In questo articolo è racchiuso il concetto di pericolosità sociale o capacità a delinquere, quale disposizione o inclinazione dell’individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale.
Secondo il manuale diagnostico dei disturbi mentali sono considerati indicatori di anormalità psichica, talune modalità comportamentali dei minorenni, racchiuse sotto il Codice F91.8:


Aggressioni a persone o animali
1. prepotenze, minacce, intimidazioni verso altri
2. inizio di colluttazioni fisiche
3. uso di armi che possono provocare seri danni
4. crudeltà fisica contro persone
5. crudeltà fisica contro animali
6. furto con aggressione, scippo, estorsione, rapina a mano armata
7. violenza sessuale
Distruzione della proprietà
8. incendio deliberato, con intenzione di provocare grave danno
9. altre modalità di distruzione di proprietà altrui
Frode e furto
10. penetrazione in edifici, domicili, auto altrui
11. menzogne per ottenere vantaggi o favori o per evitare obblighi
12. furti di articoli di valore in negozi, falsificazioni
Gravi violazioni di regole
13. permanenza fuori casa di notte nonostante le proibizioni dei
genitori, con inizio prima dei 13 anni di età
14. fuga di casa di notte almeno due volte mentre viveva con i
genitori o chi ne fa le veci, o una volta se le assenza si protrae per
lungo periodo
15. assenze ingiustificate da scuola, con inizio prima dei 13 anni di età


Tale codificazione rischia però di avere risvolti paradossali, in quanto, ritenendo che la capacità a delinquere del maggiorenne altro non sia che l’evoluzione della capacità a delinquere del minorenne, si finirebbe con il sostenere che il soggetto non sia in grado di autodeterminarsi e quindi si tratterebbe di soggetto incapace di intendere e di volere - così come sopra spiegata la capacità di intendere e di volere - questo porterebbe a conseguenze aberranti:
da un canto, se il soggetto è incapace di intendere e di volere, questi non sarà imputabile;
dall’altro arriveremmo a negare il valore retributivo della pena (hai sbagliato, paghi il tuo debito verso la società) e torneremmo indietro all’epoca pre-nazista in cui la pena aveva una valenza rieducativa ed in nome di questo concetto di rieducazione del reo, del soggetto socialmente pericoloso, venivano legittimate sanzioni aberranti che giustificavano anche l’eliminazione fisica dell’attore del reato.


Bibliografia


• Prot. n° 2346 A/39 Potenza, 24 Aprile 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Direzione Generale;
• Protocollo n. 16 del 5 febbraio 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione;
• Protocollo n° 5393/FR del 22 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione;
• Ho dodici anni faccio la cubista mi chiamano principessa storie di bulli, lolite e altri bimbi di Marida lombardo Pijola, Ed. Bompiani; 2007
• IL BULLISMO IN ITALIA, a cura di Ada Fonzi, Giunti, Firenze, 1997;
• TRA REGOLE E CAREZZE – COMUNICARE CON GLI ADOLESCENTI DI OGGI, di Alessandro Costantini, Carocci Editore, 2002;
• IL BULLISMO, a cura di M.L. Genta, Carocci Editore, Roma, 2002;
• IL GIOCO CRUDELE, a cura di Ada Fonzi, Giunti, Firenze, 1999;
• IL BULLISMO NELLE SCUOLE, di Franco Marini e Cinza Mameli, Carocci Editore, Roma, 1999;
• BULLI E PREPOTENTI NELLA SCUOLA. PREVENZIONE E TECNICHE EDUCATIVE, di Sharp S., e Smith P.K., Centro Studi Erickson, Trento, 1996;
• BULLISMO A SCUOLA. RAGAZZI OPPRESSI, RAGAZZI CHE OPPRIMONO, di Olweus D. Giunti, Firenze, 1996;
• L’AGGRESSIVITA’ NELLA SCUOLA, di Olweus D., Bulzoni, Roma, 1983;
• DEVIANZA CRIMINALE E/O PSICOPATOLOGICA, AREE DI SOVRAPPOSIZIONE E RUOLO DELLA VALUTAZIONE PSICOLOGICA di Santo Di Nuovo, http://www.psicologiagiuridica.com/numero%20001/di_nuovo_it.pdf;
• LA TUTELA GIUDIZIARIA DEL BAMBINO E LA PREVENZIONE DELLA DEVIANZA di Federico Eramo Dir. famiglia 2000, 1, 405
• NUOVE FORME DI CRIMINALITÀ MINORILE NELLA REALTÀITALIANA: UN'OPINIONE SULL'ARGOMENTO di Vincenzo Musacchio, Cass. pen. 2006, 2, 0682B, in Note e Dottrina, Juris Data 2007/3;
• BULLISMO COME MOBBING: PROFILI GIURIDICI; di Luigi Viola; htttp://www.altalex.com/index.php?idnot=10672;
• VIGILANZA SUL MINORE E RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE di Maria Cristina Paoletti, http://www.edscuola.com/archivio/ped/vigilanza.html;
• VOLEVANO UCCIDERE LA MIA ANIMA di Marco Cappelletti, Argo editore, 2007;
• Cassazione civile , sez. III, 05 novembre 1994, n. 9170;
• Cassazione civile , sez. III, 16 settembre 1996, n. 8287;
• Cassazione civile , sez. III, 16 aprile 1996, n. 3564;
• Cassazione civile , sez. III, 28 maggio 1996, n. 4909;
• Corte di Cassazione sentenza n. 6331 del 26 giugno 1998;
• Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 12501 del 21 settembre 2000;
• Cassazione penale , sez. VI, 28 dicembre 2002, n. 43673;
• Cassazione civile , sez. un., 01 luglio 2002, n. 9556;
• Cassazione penale , sez. VI, 04 settembre 2003, n. 35544;
• Cassazione civile , sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827;
• Cassazione civile , sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828;
• Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 26680 dell’uno luglio 2004;
• Cassazione civile , sez. III, 03 marzo 2004, n. 4359;
• Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza n. 19331 del 20 maggio 2005;
• Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20320;
• Tribunale minorenni Bari, 07 novembre 2006;
• Cassazione Civile, sez. III, 11aprile 2006, n. 8421;
• Cassazione Civile, sez. III, 13 settembre 2007, 9509.


Autore: Giuditta Lamorte - Giuseppe Giuratrabocchetta


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