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Il limite della regola del diverso momento perfezionativo delle notificazioni per il notificante ed il notificato

1. L’art. 149 c.p.c. consente, nei casi in cui non sia espressamente vietato dalla legge, di eseguire la notificazione degli atti giudiziari anche a mezzo del servizio postale.

La disciplina delle notifiche a mezzo del servizio postale è contenuta nella legge 20 novembre 1982 n. 890. All’art. 4, comma 3, questa dispone che ”… l’avviso di ricevimento” del piego raccomandato contente l’atto da notificare “costituisce prova dell’eseguita notificazione”.

Secondo il combinato disposto delle suddette norme, quando la notifica degli atti giudiziari è effettuata tramite il servizio postale, essa si intende eseguita alla data in cui l’atto è ricevuto dal destinatario. 

L’identificazione del momento in cui il procedimento di notifica si perfeziona con quello nel quale l’atto è fatto ricevere al destinatario determina che, quando una norma fa discendere conseguenze sfavorevoli in capo ad un soggetto se questi non fa notificare un atto entro un termine prefissato,  tali conseguenze si producono anche se il soggetto abbia consegnato per tempo l’atto all’organo notificatore ma questi, per fatti non imputabili al richiedente, lo faccia ricevere al destinatario oltre il termine prescritto.

Con la sentenza 26 novembre 2002 n.477, la Corte Costituzionale ha inteso porre rimedio alle gravi ed inique conseguenze prodotte dal suddetto sistema di norme ai danni del notificante, dichiarando l’art.149 c.p.c. e l’art. 4 comma 3 L.890/82 costituzionalmente illegittime – per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – nella parte in cui non prevedono che la notifica degli atti da effettuarsi a mezzo del servizio postale si perfezioni, per il richiedente, non già alla data in cui l’atto è fatto ricevere al destinatario dall’organo incaricato, ma a quella, anteriore, in cui il richiedente abbia consegnato l’atto ad esso organo.

Resta comunque fermo che la mera consegna tempestiva all’organo notificatore dell’atto non vale a far ritenere questo sic et simpliciter notificato fin quando il procedimento di notifica non si compia, ossia l’atto non sia stato fatto ricevere al suo destinatario.

Tutti gli effetti giuridici che la legge fa dipendere dalla notifica dell’atto si produrranno comunque con riferimento alla data in cui l’atto deve considerarsi entrato nella sfera di conoscibilità del suo destinatario, sicché costui non riceve comunque alcun nocumento dall’avvenuta notifica oltre il termine entro cui andava fatta.     

La regola elaborata dalla Corte, dunque, mira esclusivamente a tenere il notificante indenne dalle negative e spesso irreversibili conseguenze dovute a possibili ritardi imputabili all’organo che deve procedere alla notifica o, comunque, a terzi.

2. Essendo questo il contenuto normativo assunto dal combinato disposto delle due citate disposizioni di legge per effetto dell’intervento manipolativo della Corte Costituzionale, è subito parsa evidente ai primi commentatori della sentenza la particolare forza espansiva di cui è dotata la nuova regola elaborata dalla Consulta.

Difatti, l’esigenza che“…le garanzie di conoscibilità dell’atto, da parte del destinatario, si coordino con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso..”, dettata dalla necessità di assicurare, a beneficio del notificante, il diritto di difesa sancito all’art.24 Cost. nella regolazione del meccanismo perfezionativo delle notifiche mediante il servizio postale, non si riscontra in relazione a questo solo tipo di notificazioni, ma a tutti quelli per i quali l’esecuzione delle operazioni di notifica è demandata ad un soggetto terzo.[1]

A riprova di questa elevata potenzialità espansiva del principio depone, del resto, l’affermazione contenuta nella stessa sentenza n. 477/02, dove si precisa che il meccanismo della scissione soggettiva “...per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione”.

E’ tuttavia parso ad alcuni che la Corte, con questa espressione, non intendesse ritenere estensibile il principio anche alle notifiche aventi ad oggetto atti diversi da quelli processuali. Infatti, nella successiva sentenza interpretativa di rigetto n.28/2004  (che ha dichiarato infondata la questione d’incostituzionalità sollevata con riguardo agli artt. 139 e 148 c.p.c perché non consentirebbero l’applicazione del meccanismo della scissione soggettiva nelle notifiche direttamente effettuate dall’ufficiale giudiziario), la stessa Corte asserisce che “…l’ordinamento processuale civile ha ormai recepito (grazie alla precedente sentenza del 2002), fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio…” della duplicazione del momento perfezionativo.

L’identificazione del campo operativo della regola in esame con quello dello “ordinamento processuale civile” sembrerebbe sintomatica del fatto che la Consulta ritiene limitato alle sole notifiche aventi ad oggetto atti di natura processuale l’ambito di azione del principio da essa elaborato.

L’interprete, del resto, potrebbe essere indotto a propendere per questa lettura restrittiva riflettendo sul fatto che l’incostituzionalità delle ridette disposizioni di legge è stata dichiarata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la previsione di un unico momento di perfezionamento delle notifiche a mezzo posta per il notificante ed il notificato è stata giudicata dalla Corte irragionevolmente lesiva del diritto di difesa del notificante. La necessità di salvaguardare, attraverso l’introduzione della regola de qua, la conservazione da parte del notificante di poteri strumentali alla tutela giurisdizionale dei suoi interessi può far sembrare chiara all’ermeneuta la ragione per cui la Corte ha puntualizzato che il principio della scissione soggettiva permea l’ordinamento processuale civile e non l’ordinamento giuridico tuot cour.

Pertanto, alcuni si sono determinati a credere e ad affermare che la statuizione con cui il giudice delle leggi ha integrato le norme illegittime mediante la formulazione della regola in esame incontri un ostacolo alla sua applicazione quando i procedimenti notificatori hanno ad oggetto atti diversi da quelli processuali, essendo stata la regola pensata e posta dalla Corte non per tutelare posizioni di diritto sostanziale del notificante, bensì meri poteri processuali di quel soggetto in quanto suscettibili di compromissioni causate da esecuzioni ultra termines delle notifiche ascrivibili all’agente notificatore.

La tesi limitativa del principio considerato al campo prettamente processuale, però,  non resiste ad una attenta disamina della questione svolta alla luce dei principi in materia di efficacia delle sentenze del giudice costituzionale.

Essa tesi si radica nell’idea di fondo che le norme in discorso, in quanto dichiarate incostituzionali con esclusivo riferimento al diritto di difesa giudirisdizionale protetto dall’art. 24 Cost., possono continuare ad applicarsi al di fuori del campo del processo civile nella loro originaria previsione assolutistica circa il momento perfezionativo del procedimento di notifica, cioè là dove non viene in considerazione l’irragionevole pregiudizio al diritto di difesa del notificante, ma il danno ad altri interessi rilevanti per il diritto sostanziale di cui quel soggetto sia titolare.

In realtà, per quanto le disposizioni sottoposte all’esame della Corte siano state dichiarate costituzionalmente illegittime in rapporto all’art. 24 Cost. e, quindi, per il limitato motivo che la loro consistenza previsionale fosse fonte di una lesione del diritto alla tutela giurisdizionale del notificante, l’art. 4 co.3 della L.890/82 deve considerarsi, per effetto della ripetuta sentenza 477/02, definitivamente espunto dall’ordinamento giuridico nella sua originaria e più limitata previsione.

In sostanza, o le disposizioni dichiarate incostituzionali sono interpretate per l’avvenire così come ha stabilito la sentenza de qua oppure non sono più da considerare facenti parte dell’ordinamento giuridico.

Il combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4.3 L.890/82, interpretato nel modo imposto dalla Consulta, si affranca dalla norma–parametro della Costituzione che ha giustificato la sua integrazione con la regola del doppio momento perfezionativo e si assolutezza, divenendo potenzialmente applicabile a tutti i casi in cui l’anticipazione del momento perfezionativo della notifica per il notificante risponde alla esigenza di evitare un immotivato ed irragionevole pregiudizio allo stesso notificante dovuto al ritardo dell’organo notificatore nella consegna dell’atto al destinatario.     

Di qui la necessità di riconoscere alla regola della scissione soggettiva il rango di principio generale dell’ordinamento tout cour, la cui area di espansione supera non solo i confini del processo civile ma anche quelli della notificazione intesa nel suo significato tecnico-giuridico, non incontrando, cioè, la regola considerata alcun ostacolo concettuale al suo funzionamento tutte le volte che, per rendere noto ad un soggetto un atto o un fatto di qualunque natura e specie, si faccia ricorso ad un qualsiasi mezzo che comporti l’affidamento ad un terzo della realizzazione del risultato conoscitivo. [2]

Dunque, l’ambito d’influenza del principio sancito dalla sentenza 477/02 è tendenzialmente illimitato, potendo addirittura comprendere procedimenti di partecipazione di atti o di fatti diversi dalle notificazioni in senso proprio, purché vi si riscontri l’intervento di un terzo che deve cooperare alla produzione del risultato partecipativo.

E’, quindi, nella modalità tecnica in cui il procedimento si realizza che la regola in discorso trova (o non trova) la propria ragion d’essere e, di conseguenza, il proprio habitat ed insieme limite naturale.

Quando, pertanto, è previsto che una data comunicazione di qualunque natura e tipologia dev’essere resa entro un tempo stabilito ed il comunicante deve ricorrere ad un qualunque mezzo comunicativo il cui risultato dipende dall’attività di un terzo, non vi sono ragioni per escludere l’applicazione del principio della differenziazione, in favore del comunicante, del momento in cui la comunicazione deve intendersi da lui effettuata ai fini della sua valutazione di tempestività.

3.     Appurato qual è l’ambiente di vita (ed il limite) naturale del principio in esame, occorre però chiedersi se, anche all’interno di esso, il meccanismo diversificante del momento di perfezionamento della procedura comunicativa non incontri situazioni particolari che non ne tollerino l’applicazione. Bisogna, in sostanza, verificare se, per quanto lo strumento di comunicazione impiegato comporti la necessaria attività di un’entità terza rispetto al comunicante ed al destinatario della comunicazione, ricorrano ragioni ostative all’agire della regola in questione.

Questa indagine richiede la presa di coscienza e la chiara messa a fuoco di una particolare conseguenza che, inevitabilmente, discende dall’affermazione e dalla applicazione della regola considerata: se, secondo la stessa, una comunicazione da rendersi entro un dato giorno deve considerarsi avvenuta per il comunicante in quel giorno e non in quello, necessariamente successivo, nel quale la comunicazione stessa è ricevuta dal destinatario ad opera del terzo intermediario, ipso facto non vi è un momento preciso entro il quale il destinatario deve materialmente ricevere la comunicazione.

Poniamo il caso che il locatore Tizio, volendo impedire il tacito rinnovo del contratto di locazione, spedisca al conduttore Caio la lettera raccomandata di disdetta del rapporto locatizio all’ultimo minuto utile dell’ultimo giorno utile per la comunicazione della disdetta ossia nel giorno che immediatamente precede quello d’inizio dell’ultimo semestre di durata del rapporto. Applicando il principio della diversificazione del momento perfezionativo della notifica, Tizio ha comunicato la disdetta in tempo utile. A questo punto, però, per il conduttore Caio non vi può essere, logicamente, alcun termine massimo nel quale ricevere la comunicazione di disdetta. Infatti, se la disdetta deve considerarsi tempestivamente avvenuta con la spedizione della relativa comunicazione all’ultimo minuto dell’ultimo giorno utile per la sua effettuazione, ciò implica che Caio potrà efficacemente ricevere la comunicazione non solo oltre il termine massimo previsto dalla legge, ma anche in un momento che è impossibile da prederminare a cagione dell’impossibilità di prevedere la durata dell’eventuale ritardo del servizio postale nella consegna del plico al destinatario.  Il principio della scissione soggettiva, dunque, riconoscendo una rilevanza al solo momento in cui Tizio spedisce la lettera di disdetta, la toglie inevitabilmente alla necessità di Caio di ricevere la comunicazione della disdetta entro un dato periodo di tempo.

Verificare i possibili limiti del principio in parola all’interno della sua naturale area di azione significa accertare se esistano casi riguardo ai quali, in presenza della necessità di effettuare la comunicazione di un atto a mezzo di un terzo e nel rispetto di un dato termine,  la predetta particolare conseguenza del principio de quo risulti intollerabile.

Il campo d’indagine, naturalmente, deve essere limitato alle sole fattispecie in cui assume rilievo il tempo entro il quale il procedimento comunicativo deve svolgersi, non avendo, altrimenti, il principio della scissione alcun motivo di operare.

4. I due istituti giuridici di portata generale che si imperniano sul decorso del tempo quale fatto produttivo di conseguenze nel mondo del diritto sono la prescrizione e la decadenza.

Quanto al primo dei detti istituti, non sembra che la regola della scissione soggettiva incontri difficoltà a valere come criterio d’individuazione del momento perfezionativo della notificazione/comunicazione tramite terzo dell’atto interruttivo della prescrizione.

I termini di prescrizione non sono stabiliti per dare la garanzia al soggetto passivo di un diritto altrui che, una volta scaduti, egli deve potersi considerare affrancato dal vincolo che lo legava al titolare del diritto prescritto.

Il fondamento dell’istituto è, invece, para-sanzionatorio ed è quello di non tutelare, per ragioni di ordine pubblico,  un diritto non esercitato dal titolare per un dato periodo di tempo.

Ciò che rileva ai fini del compiersi della prescrizione, dunque, è l’inerzia del titolare del diritto che non lo eserciti per un dato periodo di tempo quale testimonianza di disinteresse verso quel diritto.

Quindi, il fatto interruttivo della prescrizione deve essere semplicemente idoneo a rivelare, mediante la proposizione della domanda giudiziale o il compimento degli altri atti d’interruzione previsti dal codice civile, la cessazione di quella inerzia da parte del titolare del diritto.

Perciò, non sorgono particolari problemi ad identificare la data in cui il titolare del diritto consegna l’atto interruttivo della prescrizione all’ufficiale giudiziario come quella in cui la notificazione dell’atto medesimo deve ritenersi perfezionata per il notificante. Costui, con la mera consegna dell’atto all’organo notificatore, manifesta il suo interesse verso il diritto e tanto basta ad interromperne la prescrizione.

E’, invece,  in relazione ai casi in cui la legge stabilisce termini di decadenza entro cui notificare un atto che l’operatività della regola del doppio memento perfezionativo incontra gravissimi ostacoli.

L’istituto della decadenza, infatti, si fonda sulla necessità, valutata a monte dalla legge, di garantire ai consociati la certezza del diritto, nel senso di assicurare loro che non saranno più esposti alle conseguenze pregiudizievoli di determinate iniziative giuridiche altrui se queste non intervengano entro un determinato periodo di tempo.

Si pensi – per cominciare con una fattispecie dove è di massima evidenza la detta difficoltà applicativa del principio della scissione –  al caso della notifica al testimone dell’intimazione a comparire innanzi al giudice civile per rendere la testimonianza. [3]

Al riguardo, il codice di procedura civile pone alla parte intimante, pena la decadenza dalla possibilità di far escutere il teste, l’onere di far giungere allo stesso l’atto d’intimazione non oltre il terzo giorno antecedente a quello della fissata comparizione innanzi al giudice.

Qui la scissione soggettiva può operare soltanto a condizione di esautorare totalmente la ratio della norma, che è quella di garantire all’intimato la conoscenza dell’obbligo di rendere la testimonianza con un congruo anticipo di tempo. E’ chiaro che se, nella fattispecie, l’intimante potesse impedire la decadenza con la sola consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario nel terzo giorno precedente a quello dell’udienza, lo scopo per cui la stessa decadenza è prevista non sarebbe raggiunto.

Idem è a dirsi per la notificazione che il ricorrente in via cautelare deve effettuare alla parte intimata nel termine fissato dal giudice ai sensi del comma 2 dell’art. 669–sexies c.p.c.

Anche in questo caso è agevole comprendere come la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione all’intimato comporti che tali atti debbano essere ricevuti dal destinatario nel termine perentorio stabilito dal giudice per la loro notificazione: il ritardo nel ricevimento di quegli atti causato dall’ufficiale giudiziario o dall’ufficio postale vanificherebbe la funzione del termine entro cui debbono notificarsi, che è quella di far giungere ricorso e decreto all’intimato entro un termine minimo anteriore al giorno dell’udienza.

Ma la problematica della vanificazione dello scopo che sottende la previsione della decadenza negli esempi appena fatti non riguarda solo quelle fattispecie particolari e le analoghe. Essa proclematica, in realtà, si ripropone tutte le volte che dalla mancata notifica di un atto in un dato termine discendano decadenze di diritti e poteri a danno del soggetto onerato della notifica e corrispondenti affrancazioni da quei diritti e poteri a beneficio del soggetto cui l’atto deve essere notificato.

Paradigmatico, a questo proposito, è il caso della mancata impugnazione della sentenza entro il termine previsto. Se la parte soccombente non notifica a quella vittoriosa l’atto d’impugnazione negli appositi termini, l’impugnazione non è più proponibile e la sentenza passa in giudicato.

Invero, la funzione del termine decadenziale entro cui promuovere l’impugnazione delle sentenze è quella di assicurare alla parte vittoriosa che la statuizione giurisdizionale a lui favorevole, trascorso un certo tempo dalla sua pronuncia, non sarà più modificata. La previsione del termine per impugnare fissa un momento certo, predeterminato ed improrogabile oltre il quale la parte vittoriosa diviene immune dal rischio che la sentenza ottenuta possa subire modificazioni in seguito ad un nuovo processo. [4]   E se la finalità politico-istituzionale della decadenza comminata dalla legge per effetto della mancata impugnazione tempestiva delle sentenze è quella di garantire il consolidamento entro un tempo certo di una posizione d’immunità in capo alla parte vittoriosa, questa stessa finalità si palesa incompatibile con quella che ispira la regola della scissione soggettiva.

Difatti, spostandosi sulla data della consegna dell’atto all’agente notificatore il momento in cui la decadenza comminata dalla legge deve considerarsi maturata oppure impedita,  ipso facto cessa ogni rilevanza dell’obiettivo perseguito dall’ordinamento con la fissazione del termine perentorio per la notifica, che è quello – lo si ripete –   di stabilire una data predeterminata e predeterminabile oltre la quale deve essere garantita al destinatario dell’atto l’immunità dalle conseguenze giuridiche discendenti dalla notificazione di quel particolare atto. Il possibile ritardo nella consegna del documento al destinatario, anche se non imputabile al notificante ma all’organo notificatore, comporta che la notifica dell’atto d’impugnazione si perfezionerà nei confronti del destinatario in una data non solo posteriore a quella in cui il termine di legge verrebbe a scadenza, ma, addirittura, in un momento impossibile da determinare a priori (non potendosi logicamente prevedere la quantità dell’eventuale ritardo con cui l’agente notificatore consegnerà l’atto al notificato).

La regola della scissione soggettiva, ove applicata alla notifica degli atti con cui s’impugnano le sentenze, trasforma inesorabilmente la funzione del termine decadenziale per proporre l’impugnazione, poiché la già evidenziata conseguenza della scissione soggettiva (il rendere impossibile la predeterminazione del giorno in cui l’atto di gravame sarà consegnato al destinatario) rende automaticamente impossibile garantire al notificato la certezza che, da un certo momento in poi, la sentenza ottenuta non potrà più essere ribaltata a suo danno da un altro giudice.  Come può, infatti, quel soggetto raggiungere la certezza che la pronuncia giudiziale a sé favorevole non sarà più modificata se, applicandosi il principio della scissione soggettiva, egli rischia di vedersi notificare, a causa dell’errore o del disguido in cui sia incorso l’agente notificatore, l’atto d’impugnazione anche a distanza di mesi dalla avvenuta scadenza del termine d’impugnazione?

Del resto, queste considerazioni e conclusioni possono essere “doppiate” anche sul terreno del diritto sostanziale, quante volte ci si trovi innanzi a notificazioni la cui effettuazione è condizionata da termini di decadenza stabiliti allo scopo di far conseguire la conoscenza di un atto al suo destinatario entro e non oltre un certo periodo di tempo.

Come esempio di queste fattispecie potrebbe citarsi l’onere imposto alla pubblica amministrazione dall’art. 201, comma 5, del Nuovo Codice della Strada di notificare al soggetto responsabile, pena la decadenza della pretesa pubblica di applicare la sanzione pecuniaria prevista,  il verbale di contestazione della violazione alle norme dello stesso codice entro il centocinquantesimo giorno da quello della commissione della violazione medesima.

Anche qui, come per la decadenza dalla possibilità d’impugnare le sentenze, il carattere perentorio del termine per eseguire la notificazione del verbale di contestazione è inscindibilmente connesso alla volontà della legge di garantire al destinatario dell’atto che, trascorso quel certo termine, egli diviene immune dalla pretesa pubblica di applicargli la sanzione amministrativa per la trasgressione contestata.  Ed è ovvio che, se in tale ipotesi si considera idonea ad impedire l’estinzione della pretesa “punitiva” non già la ricezione del verbale da parte del trasgressore ma la sua consegna all’organo notificatore da parte della P.A., lo scopo di garantire la certezza dell’immunità predetta viene automaticamente frustrato le volte che il verbale non sia ricevuto dal destinatario entro lo spirare dei centocinquanta giorni, ma nella data imprecisata ed imprecisabile in cui l’agente notificatore, ritardatario, lo farà ricevere a quel soggetto.

In materia tributaria, poi, i casi in cui la legge commina decadenze per identici motivi di tutela dell’interesse del notificato si sprecano.

Vi sono, poi, situazioni in cui il carattere perentorio del termine per la notifica di un atto non ha la sola funzione di far sorgere in capo al destinatario dell’atto tardivamente ricevuto l’immunità dalle conseguenze sfavorevoli discendenti dal tardivo ricevimento; talvolta, la mancata ricezione entro quel termine produce anche la rimozione di un impedimento all’esercizio di determinati poteri e facoltà da parte di colui al quale l’atto doveva essere tempestivamente notificato.

Un esempio tipico di questa situazione è offerto dall’art. 647 c.p.c.  Se il destinatario del decreto ingiuntivo non propone l’opposizione entro quaranta giorni dal quello in cui ha ricevuto la notifica del decreto, l’intimante può chiedere al giudice di dichiarare esecutivo il decreto stesso. L’opposizione va proposta con atto di citazione, da notificare alla controparte nei suddetti quaranta giorni (art.645 c.p.c.).

Stando alla regola della diversificazione della data di perfezionamento delle notifiche, l’opponente che abbia consegnato l’atto di opposizione all’ufficiale giudiziario entro i quaranta giorni si considera opponente tempestivo. L’intimante, dal canto suo, non ricevendo l’atto entro il quarantesimo giorno a causa del ritardo dell’agente notificatore, può presentarsi il quarantunesimo giorno innanzi al giudice ed ottenere il provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, venendo così a costituirsi un titolo esecutivo che è predestinato ad essere inficiato dall’azione –  a sua volta oppositiva –  promossa ex art. 615 c.p.c. dall’intimato e diretta a dimostrare la tempestività della notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo (mediante la prova dell’avvenuta consegna in termino dell’atto all’organo notificatore).

Come si vede, in questo particolare caso la regola della diversificazione del momento della notifica può altresì produrre anche conseguenze negative sul piano della certezza delle posizioni processuali ed, in ultima analisi, del corretto ed ordinato andamento del processo.

Ma la casistica delle difficoltà applicative che il principio in questione incontra è  ancora nutrita. E man mano che si passano in rassegna le singole fattispecie in cui il diritto processuale e quello sostanziale fissano termini di decadenza per la notifica di un atto, ci si rende sempre più conto di come esse abbiano in comune tutte un elemento: che l’interesse protetto è quello del destinatario della notifica a non ricevere l’atto oltre il termine perentorio e che l’accadimento che deve precedere la scadenza del termine non è il compimento da parte del notificante di tutto quanto da lui esigibile per avviare utilmente e tempestivamente il procedimento di notifica, ma la realizzazione del risultato finale del procedimento stesso.

Si è già precisato che il dare certezza ad un soggetto del fatto che determinati accadimenti a lui sfavorevoli possono verificarsi solo entro un dato lasso temporale costituisce il proprium dell’istituto giuridico della decadenza; di talché, l’effetto decadenziale può e deve essere impedito solo se, prima dello spirare del termine perentorio, quegli accadimenti si verifichino. Diversamente, non si comprende quale funzione pratica e senso logico possa avere una previsione di decadenza se quest’ultima può essere impedita non già dall’evento che la legge individua essere quello che deve verificarsi nel termine perentorio ma da un fatto diverso, benché  preordinato alla futura verificazione di quell’evento.
 
Ma la regola della diversificazione del momento perfezionativo delle notifiche si impernia proprio sull’idea che, quando una norma prevede che la notificazione di un atto deve effettuarsi entro un termine decadenziale, ad impedire la decadenza non è l’evento che deve verificarsi entro il termine (ricevimento dell’atto), ma un fatto diverso (consegna dell’atto all’organo notificatore) il quale è semplicemente preordinato alla futura ed incerta produzione di quell’evento.

La regola in questione, dunque, è ontologicamente incompatibile con il fondamento giuridico della decadenza.

Ma, allora, deve forse concludersi che il principio del doppio momento perfezionativo delle notifiche non opera proprio per quelle fattispecie in cui la sua applicazione è avvertita come fondamentale ed irrinunciabile a causa della gravità delle conseguenze prodotte dalla decadenza ai danni del notificante?

Rispondere negativamente all’interrogativo significherebbe affermare che tutte le disposizioni di legge che assoggettano la notificazione di un atto ad un termine di decadenza non sono più applicabili secondo la loro unica e sensata ratio giustificativa.

Ma anche a voler rispondere positivamente, dimostrare che il meccanismo congegnato dalla Corte Costituzionale possa funzionare per le notificazioni soggette ad un termine di decadenza è impresa ardua.

Le disposizioni che subordinano a termini decadenziali le notifiche degli atti non si limitano a presupporre l’esistenza di una regola analoga a quella sul perfezionamento monocronistico della notifica dichiarata incostituzionale con la sentenza 477/02; se così fosse, si potrebbe affermare che è semplicemente mutata la regola presupposta per effetto dell’intervento manipolativo della Corte Costituzionale e che alle notificazioni soggette al termine di decadenza ora deve applicarsi il principio del doppio momento perfezionativo.

Le dette disposizioni, invece, impongono esse stesse, in ragione della loro già vista ratio immanente ed irrinunciabile, la necessità che il momento perfezionativo della notificazione sia, tanto per il notificante quanto per il notificato, quello e solo quello in cui l’atto è ricevuto dal secondo; cosicché, esse, per questo motivo, si qualificano in termini di specialità rispetto all’art.4 co.3 L.890/82 modificato dalla citata sentenza ed, in quanto speciali, sono immuni dall’influenza del principio generale della scissione soggettiva ufficializzato con la medesima sentenza.

Ne discende che la regola della scissione soggettiva del momento perfezionativo delle notificazioni, se calata nel sistema in cui dovrebbe naturaliter operare come criterio regolatore dei singoli casi in cui assume rilevanza il tempo della notificazione,  non potrebbe che occupare una posizione residuale e marginale rispetto al diverso criterio che dovrebbe vigere nei casi contemplati dalle predette norme speciali che contemplano termini di decadenza per notificare un atto.

Quando emerge che una data notifica deve essere eseguita entro un certo termine perché in questo modo l’ordinamento vuole tutelare primariamente la certezza del diritto del notificato, il rischio del tardivo ricevimento dell’atto da parte di costui non può (non potrebbe) essergli addossato e deve (dovrebbe) rimanere a carico del notificante. Perciò, in queste evenienze, il momento in cui la notificazione si perfeziona anche per il notificante resta (dovrebbe restare) unicamente quello in cui il notificato riceve l’atto dall’organo notificatore.

Viceversa, quando non ricorre la suddetta esigenza di tutela del notificato, il rischio della intempestiva esecuzione della notifica correttamente deve (dovrebbe) incombere sul notificato quando il ritardo non sia imputabile al notificante, cosicché è (sarebbe) equo in questo caso che il momento perfezionativo della notifica sia anticipato, per il notificante, alla data in cui questi consegna l’atto all’organo notificatore.

Note:

[1] Possono, pertanto, rimanere escluse dall’applicazione del principio quelle notificazioni di atti amministrativi che sono portate ad effetto direttamente dalla pubblica amministrazione tramite personale proprio, il quale funge da organo notificatore.
 

[2] E’ la tipica ipotesi degli atti da spedire mediante lettera raccomandata. Qui, per la verità, il principio opera da tempo risalente in quanto la legge, generalmente, quando impone ad un soggetto di effettuare una comunicazione con raccomandata, stabilisce anche che la comunicazione s’intende effettuata non alla data in cui la lettera è ricevuta dal destinatario, ma a quella risultante dal timbro di spedizione dell’ufficio postale impressa sulla busta di spedizione della raccomandata. Si tratta, però, di un’anticipazione del momento perfezionativo della comunicazione che è prevista caso per caso da norme particolari e non da una disposizione generale che possa far ritenere valevole la regola anche laddove essa non sia espressamente stabilita.
 

[3] E. Dalmotto: “Difficoltà interpretative poste dalla nuova regola sulla scissione del perfezionamento della notifica postale”  su www.judicium.it
 

[4] Il fatto che le norme che stabiliscono termini di decadenza per impugnare le sentenze abbiano un fondamento di ordine pubblico non comporta l’irrilevanza giuridica dell’interesse del soggetto che trae beneficio dalla intervenuta inoppugnabilità della sentenza per mancata impugnazione nel termine. La natura di ordine pubblico di dette norme determina solamente che la parte processuale che si avvantaggia della inoppugnabilità della sentenza non può rinunciare a beneficiare della  decadenza in cui sia incorsa la controparte.


Autore: Claudio Silvis


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