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Modifica al codice dell’amministrazione digitale: competenza esclusiva per materia del tribunale amministrativo regionale
Il Codice dell’Amministrazione Digitale - rilanciato il 7 marzo 2005 - entrerà in vigore il 1 gennaio 2006, non prima di essere sottoposto a consistenti modifiche e revisioni.
Una di queste è volta ad affidare alla competenza esclusiva per materia del Tribunale Amministrativo Regionale le eventuali controversie in merito all’attuazione dell’articolo 3 del codice.
La norma attribuisce ai cittadini e alle imprese il diritto di richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali, oltre che con i gestori di pubblici servizi. Deve essere consentito al cittadino l’uso delle tecnologie, in sostituzione dei mezzi tradizionali, così come la stessa pubblica amministrazione e gli altri gestori di pubblici servizi, devono mettere il cittadino stesso in condizioni di poter ottenere ed  utilizzare gli strumenti informatici.
E’ sembrato giustamente inadeguato affidare al CNIPA la verifica del rispetto dei ventidue requisiti richiesti dalle disposizioni attuative dello stesso codice.
Queste, infatti, attribuiscono al Centro Nazionale per l’Informatica nella P. A. i controlli verso le amministrazioni dello Stato e verso i soggetti privati che, pur non obbligati, intendano far valutare i propri siti; mentre regioni, province autonome e enti locali sono delegate a vigilare autonomamente sull'attuazione delle disposizioni di legge da parte dei propri uffici. Rimane così escluso chi, pur non essendo una pubblica amministrazione, è comunque obbligato al rispetto della legge in virtù del rapporto diretto trattenuto con i cittadini. Tra questi: aziende private concessionarie di servizi pubblici, aziende municipalizzate regionali, enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, aziende di trasporto e di telecomunicazione ed aziende appaltatrici di servizi informatici.
E’ sembrata, quindi, appropriata la decisione di ricorrere all’ausilio dei T.A.R., ai quali è attribuita la competenza di decidere su soggetti che, pur non essendo pubbliche amministrazioni, sono comunque obbligati all’applicazione della legge Stanca in quanto gestori di pubblici servizi.

Autore: Monica Sansone


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