Nella disciplina delle vendite internazionali e' interessante approfondire il tema relativo alla conclusione di un contratto di vendita mediante condizioni generali.
La disciplina internazionale della compravendita e' regolata dalla convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, denominata Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, ratificata dallo Stato italiano con la legge dell'11 dicembre 1985, n. 765, ed entrata in vigore in Italia il 1 gennaio 1988. Si precisa che l'applicazione delle Convenzione di Vienna e' limitata ai contratti di vendita di merci fra parti aventi la loro sede d'affari in Stati diversi e deve intendersi come prevalente, in quanto speciale, rispetto alle norme di diritto internazionale privato sancite dalla convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955, la quale pur caratterizzata dalla minuziosità e completezza della disciplina che ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento internazionale la figura di vendita internazionale, ed in considerazione dell'ambito di applicazione più limitato ed in considerazione che siamo dinnanzi ad una convenzione di diritto meramente uniforme.
Giuridicamente e' interessante comprendere la questione se le condizioni generali richiamate dai contraenti siano da considerare parte del contratto di compravendita. Se analizzato il tutto in base a quanto statuito nel nostro ordinamento, secondo l'articolo 1341 del codice civile <> In tema di condizioni generali di contratto, l'ex art. 1341 c.c. ha un ambito di applicabilità legato al confine territoriale dello stato italiano, ovviamente, ed e' atto a regolare tipi di clausole predisposte da una parte e che pongono la controparte in una posizione di debolezza. Infatti in base al secondo comma, la parte aderente deve approvare per iscritto e singolarmente quelle condizioni che sono vessatorie, assumendo consapevolmente un obbligo gravoso. Tuttavia qualora i contraenti appartengono a nazioni differenti, al contratto non e' possibile applicare la specifica approvazione per iscritto di cui all'articolo 1341 c.c. ai fini della validità formale di una clausola compromissoria. Risalendo alla convenzione di Vienna al fine di inquadrare la questione, in ragione dell'articolo 18 della convenzione di Vienna, la proposta di concludere un contratto deve essere accettata con una dichiarazione o qualsiasi comportamento del destinatario della proposta con cui si ravvisi il suo assenso alla stessa, considerando non conforme all'accettazione il silenzio e l'inattività. In effetti la controparte, sulla base della proposta, può rispondere aggiungendo delle modifiche o delle limitazioni, pertanto la risposta diviene una controproposta, la quale deve essere accettata come una nuova proposta (art. 19, co. 1, Convenzione di Vienna). Puntualizza, in merito alla risposta del contraente aderente, l'ex articolo 19, co. 3, della convenzione di Vienna, che: <>. Il problema rimane la forma dell'accettazione, in quanto mentre l'ex art. 1341 c.c. e' chiaro nel prescrivere l'obbligo per iscritto dell'accettazione delle clausole vessatorie del contratto di compravendita, i contraenti degli accordi internazionali soggetti alla convenzione di Vienna del 1980 non sono vincolati alla forma scritta dell'accettazione, poiché il destinatario della proposta può essere assenziente con il compimento di un atto, come ad esempio la fornitura di merci, il pagamento delle stesse in modo anticipato, senza avvertire la parte proponente. Nel contempo nel caso di risposta di controparte, la parte proponente deve informare oralmente o inviando una comunicazione scritta circa l'esistenza di divergenze in merito. L'iter descritto fa comprendere la necessita' di celerità e la volontà di snellire gli accordi internazionali, con l'unico problema di non chiarire determinate condizioni che possono sorgere successivamente alla conclusione dell'accordo durante la fase di esecuzione dello stesso, comportando una difficoltà nella ricostruzione del procedimento che ha condotto all'accettazione di determinate posizioni vessatorie. Pertanto la parte proponente deve richiedere alla parte aderente un accettazione formale delle condizioni generali del contratto di compravendita, facendo perno su meccanismi come quello della doppia firma del documento o della sottoscrizione di un modulo che già contenga le condizioni generali del venditore.
Si giunge alla conclusione che il principio previsto dall'articolo 1341 c.c. e' un requisito di forma, la cui mancata approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nel suddetto articolo ne comporta la nullita', indi per cui nell'ipotesi in cui il contratto di compravendita si e' concluso in Italia, fatta salva la volontà' delle parti, come criterio di collegamento con la norma regolatrice, gli obblighi di forma sono regolati dal nostro ordinamento, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 25 delle disp. Prel. c.c., secondo quanto sancito dall'articolo 9 della Convenzione di Roma del 1980, ad eccezione dell'ipotesi in cui la legge della controparte preveda dei requisiti di forma meno rigidi.
· Tribunale di Padova-Este, sent. del 31 marzo 2004, fonti Zanichelli editore S.p.A. - Soc. Editrice de IL Foro Italiano;
· Cassazione, Sezione unica, 01 giugno 1995, n. 6136, parti Moschilli c. Syracuse University, fonti Rivista diritto internazionale privato e processuale, 1997, 418;
· A. Ancona, 08 giugno 1981, Parti: H. & H. Hackenberg GmbH c. Ditta Pizza, Fonti Zanichelli editore S.p.A. - Soc. Editrice de IL Foro Italiano e Rivista diritto internazionale privato e processuale 1982, 100;
· Manuale di diritto commerciale internazionale, titolo: “La redazione dei contratti internazionali, CEDAM, Fabio Bortolotti;
· Ved. Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
· Ved. Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, Vienna 11 aprile 1980, resa esecutiva in Italia con la legge 11 dicembre 1985, 765, in vigore dal 1 gennaio 1988;
· Giurisprudenza del contratto, edito GIUFFRE' editore.