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Contratti internazionali e clausola arbitrale

I contratti internazionali possono essere considerati una sorta d’esemplificazione dei rapporti commerciali che coinvolgono ordinamenti giuridici, i quali in molti casi sono completamente diversi tra loro. Ispirati dai principi dell’UNIDROIT – International Institute for the Unification of Private Law, basati sulla volontà di elaborare una normativa comune applicabile a questa tipologia di contratto, e fondati sulla prassi consolidata nel mondo anglosassone, con i contratti internazionali si desidera risolvere, nella fase di negoziazione, qualsiasi problematica futura. Ed è in questo contesto che sorge la scelta di un procedimento di risoluzione di una controversia con una cluasola compromissoria o compromesso.


La clausola arbitrale fonda le sue radici nella Convenzione di New York del 1958, adottata a New York il 10 giugno del 1958 e recepita in Italia nel 1968 con la legge n. 62 del 19 gennaio dello stesso anno, con cui s’inoltrava una fase di istituzionalizzazione dell’arbitro internazionale negli ordinamenti degli Stati aderenti alla convezione (1).


Dal 1958 ad oggi l’arbitrato internazionale si è evoluto in uno strumento basilare per la risoluzione delle controversie contrattuali, ove le Parti contraenti con la sottoscrizione della clausola compromissoria si obbligano <<à soumettre à un arbitrage touts les différendes ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’éléver entre elles au sujet de un rapport contractuel>> (Art. 2 della Conv. Di New York del 1958).  A tale proposito la Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961 serbava memoria dell’importanza, nel commercio internazionale, della clausola arbitrale, assimilata ad uno strumento atto a risolvere qualsiasi questione, anche di tipo non commerciale, fra persone giuridiche aventi la loro sede in Stati contraenti diversi (2).


Con la legge del 5 gennaio 1994 n. 25, il legislatore italiano, innovando il codice di procedura civile, introduceva l’art. 832, rubricato: << Arbitrato internazionale>>. La recente normativa prevede che: << qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all’estero oppure qualora debba essere eseguita all’estero una parte rilevante della prestazione nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce>>, quest’ultima sarà soggetta al vaglio di arbitri (art. 806 c.p.c.). L’arbitrato non era un’innovativa procedura processuale, ma la novità risiedeva nell’accezione “internazionale”. L’articolo del codice civile focalizza la sua attenzione sull’ipotesi in cui una della parti risieda o sia residente abituale all’estero, e pone l’accento su tutti i rapporti commerciali con Paesi esteri. Di conseguenza restano salve le norme stabilite nei testi convenzionali del 1958 e del 1961.


Giunti a questa conclusione, che in realtà è anche un inizio, bisogna sottolineare un ulteriore punto, il collocamento nel contratto della clausola. Nuovamente è di monito il diritto comune interno, che dispone come allocazione della clausola le condizioni generali del contratto o in moduli separati, purché le parti siano a conoscenza della sua presenza al momento della sottoscrizione (art. 833 c.p.c.). In definitiva dopo aver accettato la clausola compromissoria non è possibile eluderla, in quanto il Giudice ordinario si troverà nella fase istruttoria nell’impossibilità di istruire la causa.
La duttilità dell’arbitrato risiede anche nella libertà offerta ai contraenti di decidere se: <> o di convenire a sottoporre le stesse ad una procedura arbitrale ad hoc, designando <> o <>, segnalando il luogo dell’arbitrato e stabilendo <> [art. 4 della Convenzione di Ginevra del 1961]. In molti casi, la scelta del luogo ricade sull’Arbitration of the International Chamber of Commerce of Geneva in Svizzera, possibilità concessa solo a patto che <> in Svizzera (3).


In fine è fondamentale non trascurare che la pronuncia del lodo arbitrale è esecutivo in tutti i Paesi soggetti alle norme convenzionali internazionale, un potere che non è riconosciuto, in molti casi, alla sentenza emessa alla conclusione di un processo di cognizione davanti all’autorità giudiziaria  nazionale. Nonostante tutto è opportuno accertare, per cautela, al momento della stipula del contratto, che l’oggetto non sia protetto da normative locali d’ordine pubblico al fine di difendere l’interesse generale, e se ciò non comporti la non arbitrabilità delle controversie (4).

Bibliografia:
1- Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali, adottatta a New York il 10 giugno 1958, entrata in vigore in Italia con la Legge n. 62/1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1968, n.46.
2- Convenzione Europea sull’arbitrato commerciale internazionale, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961, entrata in vigore in Italia con la Legge n. 418/1970, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1970, n.167. La Convenzione veniva sottoscritta a seguito del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere con il testo convenzionale di New York del 1958.  I Paesi sottoscrittori dimostravano la volonta’ di contribuire allo sviluppo del commercio europeo, abbattendo tutte le difficolta’ suscettibili di ostacolare il commercio internazionale.
3- Art. 176, Legge federale 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale.
4- Manuale di diritto commerciale internazionale, Fabio Bortolotti, Cedam, 2002


Autore: Antonio Grassano


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