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CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE,ASSERVIMENTI, CESSIONI DI CUBATURA |
Le pagine che seguono sono parte di un capitolo del secondo tomo del volume Poteri dei privati e statuto della proprietà(casa editrice S.e.a.m, Roma 2002),dove sono trattati gli argomenti che risultano dal circostanziato indice dell’opera
In questi materiali di lettura interessa considerare alcune fattispecie di sicuro rilievo,e intanto il regime delle convezioni di lottizzazione. Come si sa il problema degli effetti giuridici di tali convenzioni riguarda in modo particolare la questione della opponibilità ai terzi dei vincoli e delle destinazioni d’uso previste dal piano urbanistico.In ogni caso,l'art. 8 della l. 765/1967 (c.d. Legge Ponte) prevede la possibilità di disciplinare convenzionalmente con i privati gli interventi urbanistici a scopo di lottizzazione.E le pubbliche amministrazioni hanno approvato uno schema-tipo con il quale si preparano sia l’atto di impegno unilaterale del privato sia la delibera comunale relativa alla lottizzazione.
Questo ad esempio lo schema-tipo elaborato dal Comune di Genova:
Art. 1. Oggetto della convenzione.
Costituisce oggetto del presente atto d’impegno la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio per un insediamento residenziale (o produttivo) di cui al progetto menzionato nelle premesse, premesse e progetto di lottizzazione che, con gli elaborati grafici e descrittivi sopra dettagliatamente indicati, debbono considerarsi a ogni effetto quale parte integrante e sostanziale del presente atto. La stipulazione della convenzione, quando la stessa abbia riportato l’approvazione dei competenti organi comunali e, se necessario, il prescritto nulla osta della Regione, dovrà essere fatta per atto pubblico, registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura e spese del lottizzante, costituendo presupposto indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione comunale a lottizzare.
Art. 2. Urbanizzazione primaria
A) Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria. Il lottizzante si impegna a realizzare, a propria cura e spese, in attuazione del presente progetto di lottizzazione, le seguenti opere di urbanizzazione primaria: (elencazione delle opere di urbanizzazione primaria che il lottizzante si impegna a realizzare, tenuto conto che, ove non già esistenti, devono essere previste le opere di cui all’art. 4 della l. 29.9.1964, n. 847 a servizio degli insediamenti formanti oggetto della lottizzazione). L’esecuzione delle predette opere di urbanizzazione primaria, che dovrà essere oggetto di apposita concessione da parte del Sindaco, ai sensi della l. 28.1.1977, n. 10, è subordinata alla predisposizione di una progettazione esecutiva, da redigersi a cure e spese del lottizzante, ritenuta idonea dai competenti Uffici Tecnici Comunali e dagli enti e aziende eroganti servizi, ed essere conforme alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli del presente atto d’impegno. B) Cessione delle aree, degli impianti e dei manufatti. Il lottizzante si impegna a cedere al Comune di Genova (e/o ad acconsentire all’imposizione di servitú od altro vincolo reale per uso pubblico) le aree sotto indicate occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: (elencazione delle aree di cui è prevista la cessione, con indicazione della superficie, dei confini e dei relativi dati catastali e con puntuale riferimento alle corrispondenti tavole progettuali nelle quali le aree sono indicate con la loro specifica destinazione). Il lottizzante si impegna altresì a cedere al Comune di Genova tutte le opere, impianti e manufatti su dette aree realizzati a norma del precedente punto A). Le aree sopra indicate non comprendono quelle che dovranno essere previste, in sede di progettazione esecutiva, ai fini del rilascio delle necessarie concessioni da edificare (quali gli spazi per parcheggi, ai sensi dell’art. 41 sexies della l. urb. n. 1150-1942, le zone verdi di arredo o di sistemazione dei distacchi privati o condominiali).
Art. 3. Urbanizzazione secondaria
A) Esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria. Il lottizzante si impegna a realizzare, a propria cura e spese, in attuazione del presente progetto di lottizzazione, le seguenti opere di urbanizzazione secondaria (e/o le seguenti opere necessarie per l’allacciamento ai pubblici servizi da assimilarsi, ai soli fini economici, alle opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi della circ. del Ministero dei Lavori pubblici n. 3210 del 28.10.1967): (elencazione dettagliata delle opere di urbanizzazione secondaria e/o di allacciamento che il lottizzante si impegna a realizzare). L’esecuzione delle predette opere di urbanizzazione secondaria (e/o allacciamento), che dovrà essere oggetto di apposita concessione a edificare da parte del Sindaco, ai sensi della l. 28.1.1977, n. 10, è subordinata alla predisposizione di una progettazione esecutiva, da redigersi a cure e spese del lottizzante, ritenuta idonea dai competenti Uffici Tecnici Comunali e dagli Enti od Aziende erogatori di servizi ed essere conforme alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli del presente atto d’impegno. Si considerano opere di allacciamento ai pubblici servizi le attrezzature varie di collegamento del comprensorio lottizzando alla viabilità principale nonché le opere necessarie per allacciare il comprensorio stesso alla rete fognaria già esistente, con esclusione quindi degli impianti di allacciamento dei singoli edifici o costruzioni alle reti di distribuzione interna al comprensorio, dell’acqua, della fognatura, dell’energia elettrica, del gas e del telefono, impianti questi ultimi che devono essere eseguiti a totale cura e spese del concessionario e non sono scomputabili ai sensi del successivo art. 6). B) Cessione delle aree, degli impianti e dei manufatti. Il lottizzante si impegna a cedere al Comune di Genova le aree sottoindicate, occorrenti ai sensi del d.m. 2.4.1968 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (e/o per opere di allacciamento ai pubblici servizi): (elencazione delle aree di cui è prevista la cessione, con indicazione della superficie, dei confini e dei relativi dati catastali e con puntuale riferimento alle corrispondenti tavole di progetto, nelle quali le aree sono indicate con la loro specifica destinazione). Il lottizzante si impegna altresì a cedere al Comune di Genova tutte le opere, impianti e manufatti su dette aree realizzati a norma del precedente punto A). Art. 4. Contributo per oneri di urbanizzazione Il lottizzante si impegna a corrispondere al Comune, all’atto del rilascio, da parte del Sindaco, delle singole concessioni a edificare relative ai fabbricati a uso residenziale (o produttivo), da realizzarsi in attuazione del piano di lottizzazione in premessa indicato. Il contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e per costo di acquisizione delle aree da destinare alla formazione di spazi pubblici e servizi (per le lottizzazioni produttive: nonché del contributo relativo all’incidenza delle spese per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi) nella misura, nei termini, con le prescrizioni e con le modalità previste dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1062 in data 28.7.1977 e n. 223 in data 16-2-1978, esecutive ai sensi di legge, che il lottizzante dichiara di ben conoscere e accettare e che si richiamano come parte integrante del presente atto d’impegno sebbene a esso non materialmente allegate. Tale contributo, nell’importo che risulterà dovuto all’atto del rilascio delle concessioni (effettuati gli scomputi di cui al successivo art. 6), dovrà essere corrisposto, per ogni concessione a edificare, in proporzione della superficie lorda abitabile (di solaio, di pavimento), oggetto delle singole concessioni. Art. 5. Contributo per costo di costruzione (limitatamente alle lottizzazioni a destinazione residenziale, turistica, commerciale e direzionale, con esclusione di quelle a destinazione industriale e artigianale). Il lottizzante si impegna, altresì, a corrispondere al Comune di Genova, se e in quanto dovuto, all’atto del rilascio delle singole concessioni a edificare relative agli insediamenti oggetto della lottizzazione, il contributo per costo di costruzione, nella misura, nei termini, con le modalità e le garanzie previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n… del… esecutiva ai sensi di legge, che il lottizzante dichiara di ben conoscere e accettare e che si richiama come parte integrante del presente atto d’impegno, sebbene a esso non materialmente allegata.
Art. 6. Scomputo dal contributo delle opere eseguite e delle aree cedute per urbanizzazione primaria e secondaria
Dal contributo dovuto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per costo di acquisizione delle aree da destinare alla formazione di spazi pubblici e servizi, così come determinato dal precedente art. 4), sarà scomputato, al momento del rilascio delle singole concessioni a edificare relative ai fabbricati a uso residenziale (o produttivo), con le prescrizioni e le modalità previste dal punto 6) lett. d) della sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 1062 in data 1977: a) dall’importo del contributo dovuto per opere di urbanizzazione primaria e fino alla concorrenza dello stesso: il costo delle opere che il lottizzante si è impegnato a realizzare, di cui al precedente art. 2 lett. a); b) dall’importo del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria e fino alla concorrenza dello stesso: il costo delle opere che il lottizzante si è impegnato a realizzare, di cui al precedente art. 3 lett. b); Il costo delle opere di cui ai precedenti punti a) e b) sarà stimato dal Comune sulla base del progetto esecutivo delle opere stesse, con riferimento ai prezziari del Comune di Genova, vigenti all’atto del rilascio della concessione a edificare e, per quanto negli stessi non previsto, all’elenco prezzi pubblicato sul bollettino di informazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova. c) dall’importo del contributo dovuto per costo di acquisizione delle aree per la formazione di spazi pubblici e servizi e fino alla concorrenza dello stesso: il costo delle aree che il lottizzante si è impegnato a cedere al Comune di cui agli artt. 2 e 3, costo determinato applicando i criteri di valutazione previsti dalla l. 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni. Il lottizzante si impegna in ogni caso a cedere le aree e a completare le opere di urbanizzazione assunte a suo carico, di cui ai precedenti artt. 2) e 3) del presente atto d’impegno, anche se il costo complessivo delle aree e delle opere stesse dovesse risultare superiore all’importo del contributo dovuto per le singole voci di costo, determinato in conformità alla citata deliberazione consiliare, n. 1062 del 28-7-1977. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e a esse assimilate (impianti di allacciamento ai pubblici servizi nei limiti indicati al precedente art. 3) risultante dai progetti esecutivi delle opere stesse, e quello per acquisizione delle aree per spazi pubblici e servizi, determinato con le modalità di cui al comma precedente, saranno scomputati in misura proporzionale al contributo da corrispondere in relazione alla superficie lorda abitabile (o di solaio o di pavimento) dei fabbricati a uso residenziale (o produttivo) oggetto delle singole concessioni, fino alla concorrenza dell’importo dovuto per le relative voci di costo ai sensi dell’art. 4), senza possibilità di compensazione fra prestazioni relative a voci di costo differenti. Qualora il costo delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, oggetto di concessione a edificare risultasse superiore alla relativa quota d’onere afferente alla singola concessione di un fabbricato a uso residenziale (o produttivo), la parte rimanente potrà essere scomputata sulle successive concessioni relative agli altri fabbricati a uso residenziale (o produttivo) compresi nella lottizzazione. Sono in ogni caso escluse dal suddetto scomputo le opere indicate al punto 6) lett d) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1062 dei 28.7.1977.
Art. 7. Rapporti con aziende ed enti erogatori di servizi
Il lottizzante si impegna per ciò che riguarda l’esecuzione di opere e impianti relativi a servizi erogati da Enti e Aziende non comunali a richiedere a detti Enti e Aziende le necessarie prescrizioni tecniche e a eseguire le opere e gli impianti nel pieno rispetto delle prescrizioni medesime.
Art. 8. Destinazioni urbanistiche e norme edilizie
La superficie del comprensorio è destinata agli usi specificati nel progetto di lottizzazione in premessa indicato, con facoltà per la Civica Amministrazione di approvare eventuali modificazioni alla destinazione delle aree cedute dal lottizzante per urbanizzazione secondaria. Eventuali norme tecniche particolari di esecuzione relative al progetto suddetto potranno disciplinare l’utilizzazione dell’area nonché la realizzazione delle opere dei fabbricati previsti. Tutte le aree, gli edifici, gli impianti e i manufatti che caratterizzano l’insediamento, ai sensi del d.m. 2-4-1968, non ceduti al Comune, rimangono vincolati alle distinzioni d’uso indicate nel citato progetto anche in conformità alla presente convenzione e ai relativi allegati. Le domande di concessione a edificare seguiranno le ordinarie norme e disposizioni di legge, di piano regolatore e di regolamento vigenti in materia. Le tipologie proposte dal piano di lottizzazione non sono da intendersi rigidamente prescrittive ma potranno essere modificate, in rapporto a esigenze di carattere attuativo, in sede di approvazione dei progetti esecutivi relativi alle singole concessioni a edificare per quanto riguarda caratteristiche compositive e collocazione sul terreno, ferme restando volumetrie e altezze massime stabilite e sempre nel rispetto di tutte le disposizioni regolamentari vigenti.
Art. 9. Attuazione del piano
La realizzazione del piano di lottizzazione in premessa indicato dovrà rispettare i seguenti criteri: a) ogni fabbricato e ogni opera dovrà conseguire ad apposita e preventiva concessione a edificare; b) la realizzazione dei singoli fabbricati a uso residenziale (o produttivo) dovrà essere contestuale alla realizzazione di una quota parte delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti artt. 2) e 3), con le modalità risultanti dai progetti esecutivi delle opere stesse e alle condizioni contenute nelle relative concessioni a edificare e comunque in misura tale che la parte di urbanizzazione in corso di realizzazione risulti sempre superiore, proporzionalmente, alla corrispondente parte della superficie lorda abitabile (o di solaio o di pavimento) autorizzata, nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge o di regolamento; c) l’avvenuta ultimazione a perfetta regola d’arte delle opere di urbanizzazione previste dovrà essere verificata e attestata, ai fini e per gli effetti dei successivi artt. 14) e 15), dall’Ufficio Tecnico Comunale; d) eventuali priorità nella esecuzione delle opere di urbanizzazione o nella cessione delle relative aree potranno essere richieste dal Comune in attuazione di previsioni di piano regolatore e di particolari programmi della Civica Amministrazione.
Art. 10. Termini massimi di esecuzione delle opìere di urbanizzazione e di cessione delle aree relative
Il lottizzante si impegna a completare e a rendere agibili le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e a cedere al Comune di Genova le relative aree, impianti e manufatti, di cui ai precedenti artt. 2) e 3) del presente atto d’impegno, salvo quanto previsto nell’ultimo co. dell’art. 12), nel termine massimo previsto dalla legge, fermo restando che, nell’ambito di ogni singola concessione edilizia, dovranno essere rispettati i termini previsti dall’art. 4 della l. 28.1.1977, n. 10.
Art. 11. Esecuzione dei lavori e responsabilità relative
L’esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà effettuata sotto il controllo tecnico degli Uffici Comunali competenti, che avranno pertanto libero accesso ai cantieri; la data di inizio delle opere dovrà essere comunicata agli stessi a mezzo raccomandata con preavviso di almeno 10 giorni. Le opere suddette saranno soggette a collaudo in corso d’opera e a collaudo definitivo da eseguirsi a cura degli Uffici Comunali o degli Enti interessati, salvo per gli eventuali collaudi statici di manufatti assoggettati a particolari procedure per i quali tuttavia il Comune si riserva la nomina del collaudatore nella persona designata dall’Ingegnere Capo. Le spese relative saranno a carico del lottizzante. Il lottizzante manleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all’esecuzione dei lavori stessi, responsabilità che vengono pertanto per intero assunte dal lottizzante.
Art. 12. Modalità della cessione delle aree, delle opere e degli impianti
Il contratto od i contratti definitivi necessari per il trasferimento della proprietà al Comune delle aree, opere od impianti per la costituzione di altri diritti reali, di cui ai precedenti artt. 2) e 3), saranno stipulati ad avvenuta ultimazione di tutte le opere previste dal piano di lottizzazione e, in ogni caso, subordinatamente all’intervenuto collaudo di tutte le opere di urbanizzazione previste a carico del lottizzante. La superficie delle aree cedende di cui agli articoli precedenti ha valore indicativo dovendosi fare rinvio, per la sua esatta definizione e misura, al tipo di frazionamento catastale da redigersi tra le parti avuto anche riguardo all’effettivo tracciamento delle aree. Gli immobili dovranno essere ceduti liberi da oneri, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, nonché sgomberi da persone o cose e con le piú ampie garanzie da evizione. Gli immobili suddetti passeranno in conseguenza al Comune in perfetto stato di conservazione e manutenzione dopo il perfezionamento dei relativi atti di cessione e previa redazione di apposito verbale di scambio di consegne sottoscritto dalle parti; tuttavia il Comune si riserva la facoltà di chiederne la consegna anticipata ancora prima del perfezionamento dei suddetti atti nel caso che ravvisi la necessità di un’urgente utilizzazione degli immobili stessi per i fini previsti dalla stipulanda convenzione.
Art. 13. Trasferimento degli immobili a terzi
In caso di trasferimento anche parziale a terzi degli immobili oggetto del piano di lottizzazione, il lottizzante si impegna a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di trasferimento, tutti gli obblighi od oneri derivanti dal presente atto d’impegno e, dopo la stipulazione della convenzione, dalla convenzione stessa, rimanendo tuttavia obbligato in solido con gli stessi, all’adempimento degli obblighi medesimi.
Art. 14. Garanzie
A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione che il lottizzante si impegna a realizzare nei modi e nei termini previsti dal presente atto di impegno e dalla stipulanda convenzione, il lottizzante medesimo si impegna a consegnare al Comune, al momento del rilascio delle singole concessioni a edificare i fabbricati a uso residenziale-produttivo-direzionale o commerciale-turistico, idonea garanzia cauzionale, prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da un Istituto di Credito o da compagnia di Assicurazione di fiducia dell’Amministrazione, autorizzata per il ramo cauzioni, alle condizioni stabilite dai competenti Uffici Tecnici Comunali. L’importo della fidejussione o simile sarà commisurata al costo delle opere di urbanizzazione che il lottizzante si impegna a realizzare a scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione così come definiti al precedente art. 4). Il costo delle opere di urbanizzazione dovrà risultare dai computi metrici nonché dagli elenchi dei materiali e dei prezzi di cui dovranno essere corredati i progetti esecutivi, stimati in base ai prezziari del Comune di Genova vigenti al momento del rilascio della concessione stessa e, per quanto in detti prezziari non definito, all’elenco prezzi pubblicato sul Bollettino di Informazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova. Dette garanzie cauzionali verranno svincolate, nel limite del 90% del costo delle opere cui si riferiscono, ad avvenuto completamento delle opere stesse, da farsi constare da apposito certificato di regolare esecuzione delle opere stesse. Il restante 10% sarà trattenuto a garanzia fino alla presa in consegna da parte del Comune delle opere in questione o, in caso di servitú, a collaudo avvenuto. A garanzia del puntuale e completo adempimento di tutti gli ulteriori obblighi assunti dal lottizzante con il presente atto di impegno e con la stipulanda convenzione, il lottizzante medesimo si impegna inoltre a consegnare al Comune anteriormente al rilascio della prima concessione relativa a fabbricati a uso residenziale (produttivo-direzionale-commerciale-turistico) una garanzia cauzionale, prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata anch’essa da un Istituto di Credito o da Compagnia di Assicurazione di fiducia dell’Amministrazione autorizzata per il ramo cauzioni, alle condizioni stabilite dai competenti Uffici Tecnici Comunali, per un importo pari al valore delle aree da cedere, aumentato di una quota corrispondente alla eventuale differenza fra il costo di tutte le opere di urbanizzazione poste a carico del lottizzante (e non coperte dalla fidejussione prevista ai sensi dei primi due commi dei presente articolo) e l’ammontare del contributo dovuto, a norma della piú volte citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 1062 del 28.7.1977 e sue eventuali modificazioni e integrazioni, per le singole voci di costo (urbanizzazione primaria e secondaria) in relazione alla superficie lorda abitabile (o di solaio o di pavimento) di tutti gli edifici previsti dalla lottizzazione. Nel caso in cui il costo previsto per le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria o a esse assimilate fosse inferiore al contributo dovuto per il rilascio di tutte le concessioni per edifici a uso residenziale (o produttivo), la garanzia cauzionale sarà commisurata al solo valore delle aree. Le garanzie cauzionali saranno, previa espressa autorizzazione del Comune, ridotte proporzionalmente e in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione a carico del lottizzante e alla cessione delle aree relative, con l’obbligo comunque per il lottizzante di integrare la garanzia medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze. Le garanzie cauzionali saranno svincolate totalmente ad avvenuto integrale adempimento degli obblighi, tutti gravanti sul lottizzante e contenuti nel presente atto di impegno e nella stipulanda convenzione. In tutti i contratti fidejussori o assicurativi di cui al presente articolo verrà inserita la specifica clausola che impegna l’Istituto fidejussore a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione dal beneficio di cui al co. 2° dell’art. 1944 c.c. e senza attendere la pronuncia del giudice. Dette garanzie cauzionali potranno essere sostituite da depositi cauzionali di uguale ammontare in contanti e in titoli del debito pubblico dello Stato al portatore o garantiti dallo Stato e obbligazioni del Comune, secondo il corso del giorno del deposito, i cui interessi eventuali saranno a favore del depositante, fermi restando gli obblighi di aumento e reintegrazione innanzi previsti. In caso di inadempimento le garanzie cauzionali di cui ai commi precedenti potranno essere incamerate, in tutto o in parte, senza formalità, previa semplice comunicazione al lottizzante.
Art. 15. Inadempienze
In caso di inadempienza da parte del lottizzante a quanto previsto dal presente atto d’impegno e dalla stipulanda convenzione, ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente legislazione urbanistica, il Comune, previa diffida, potrà sospendere l’esecuzione dei lavori e non far luogo al rilascio delle concessioni a edificare nella zona che – a suo giudizio – riterrà interessata dalle inadempienze. Avvenuto l’adempimento saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e del rilascio delle concessioni a edificare. Il Comune potrà inoltre chiedere, in danno del lottizzante, la risoluzione della convenzione di lottizzazione nei seguenti casi: a) mancato rispetto dei termini fissati dal precedente art. 9 per l’attuazione di quanto ivi previsto, salvo i casi di forza maggiore; b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione; c) rifiuto a stipulare gli atti di cessione degli immobili come previsto dal presente atto d’impegno nonché rifiuto di provvederne alla consegna; d) mancata integrazione nel termine fissato dal Comune della garanzia cauzionale di cui al precedente art. 14; e) mancato inserimento da parte del lottizzante negli atti di trasferimento a terzi degli immobili, delle clausole di cui al precedente art. 13); f) reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.
Art. 16. Clausola compromissoria
Salvo quanto previsto dall’art. 16 della l. 28.1.1977, n. 10, tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine all’attuazione della stipulanda convenzione saranno decise, in via di diritto, da un collegio arbitrale presieduto da un magistrato nominato dal presidente del Tribunale di Genova e composto da due arbitri nominati rispettivamente dal Sindaco di Genova e dal lottizzante. In deroga a quanto sopra la parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale proponendo la domanda davanti al giudice competente a norma del c.p.c. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 60 giorni dalla notificazione della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all’altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente.
Art. 17. Trascrizione
La convenzione, una volta stipulata, sarà integralmente registrata e trascritta, a cura e spese del lottizzante, a norma del co. 5° dell’art. 8 della l. 6.8.1967, n. 765. Essa avrà valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai singoli atti o contratti necessari per il trasferimento al Comune della proprietà delle aree e delle opere di cui è prevista la cessione nella convenzione stessa, nonché ai fini della costituzione di altri eventuali diritti reali. L’esecuzione resta comunque subordinata all’effettivo rilascio dell’autorizzazione a lottizzare da parte del Sindaco nonché alla realizzazione, da parte dei lottizzante o suoi aventi causa, del programma edificatorio previsto, secondo le modalità e i termini specificati ai precedenti artt. 9) e 10).
Art. 18. Spese
Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione e sue conseguenti sono a carico del lottizzante che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia. Restano altresì a carico del lottizzante: a) i compensi e le spese, compresi gli oneri tributari; b) le spese di tutti gli atti di cessione previsti dalla convenzione e conseguenti nonché quelle relative alla picchettazione, misurazione, ecc. delle aree cedute.
Art. 19. Rinvio al capitolato generale del Comune
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme e procedure del vigente Capitolato Generale per gli appalti e le forniture del Comune, di cui il lottizzante dichiara di essere a conoscenza. Le convenzioni edilizie con i privati sono di numerosissimi tipi, e hanno a oggetto molte e diverse materie. Spesso riguardano modalità di esecuzione dei lavori relativi a una concessione edilizia (olim licenza), come accade nel caso qui considerato: Numero di Repertorio Numero di Raccolta Atto Pubblico relativo agli oneri di urbanizzazione primaria – art. 10, co. 5°, l. 6.8.1967, n. 765 – art. 16 Regolamento edilizio Comunale – Pratica Edilizia n. 76- 1969 – licenza edilizia n. 4737 del 26.2.1968 e successive varianti. Repubblica Italiana
L’anno ..., il giorno ... del mese di ... in Genova alla via ... Innanzi a me ... Notaio in ..., iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di ... è comparso il Signor ... Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa espressa rinuncia ai testi, con il mio consenso avendo i requisiti di legge, mi richiede di ricevere il presente atto. Premesso – che in data 7.5.1967 il sottoscritto ha presentato domanda di licenza per la costruzione di un fabbricato nel Parco … sul mapp. foglio Catasto Terreni; – che il fabbricato è stato costruito con inizio dei lavori in data 29.7.1968 e con ultimazione in data 20.11.1970; – che il fabbricato è munito di decreto di abitabilità rilasciato dal Comune ... in data… – che il fabbricato ha le seguenti caratteristiche: a) Superficie lotto necessario mq. 4650; b) Superficie coperta mq. 500 circa; c) Metri cubi abitabili 7/500; d) Fornitura idrica: da acquedotto comunale; e) Smaltimento dei rifiuti: attraverso fognatura comunale f) Accesso al fabbricato: attuato dalla via ... attraverso la ex sede ferroviaria e la nuova strada pubblica realizzato con la copertura del Rivo ... come da planimetria allegata al presente atto sotto la lettera «A» per formarne parte integrante e sostanziale, previa vidimazione del comparente e di un Notaio. Tutto ciò premesso e confermato e da fare parte integrante e sostanziale di questo atto il sig. ... si impegna a eseguire i lavori relativi alla strada e relative opere accessorie e alla pubblica illuminazione facenti parte del progetto allegato o di cui alla licenza edilizia citata in premessa e in conformità alle norme previste e dal co. 5° dell’art. 10 l. 6.8.1967, n. 765 e del sopramenzionato art. 16 del Regolamento Edilizio Comunale. In particolare e piú specificamente il sottoscritto, a completamento delle opere già eseguite e convenute all’epoca del rilascio della licenza edilizia del fabbricato di cui trattasi, si impegna a eseguire: 1) Demolizione del «baule» esistente sul lato ovest dell’edificio di cui trattasi e sistemazione di un marciapiede in corrispondenza dello spazio ad altezza di cm. 20 rispetto alla quota stradale. 2) Fornitura e posa in opera di due punti luce murati con braccio per illuminazione eguali a quelli già posti in opera nella zona completi di armatura, di linea elettrica e di ogni accessorio a installarsi sul lato di ponente nel tratto della copertura del Rio … 3) Fornitura e posa in opera di quattro pali per illuminazione da installarsi nel tratto ex sede ferroviaria a confino della proprietà… in conformità al disegno allegato alla presente e completi di armature, di linea elettrica e accessori. Per detti pali l’armatura a braccio verso la Aurelia lato sud sono a carico del Comune. 4) Fornitura e posa in opera di tubi in filtro per la raccolta delle acque piovane secondo il tracciato di cui all’allegato disegno di diametro 30 cm con griglie di raccolta e pozzetti ogni 22 st. (22 metri). 5) Sistemazione della parte anteriore della proprietà, confine con la Via secondo quanto previsto nell’allegato disegno. 6) Fornitura e posa in opera di tubi di raccolta acque piovane in corrispondenza dell’accesso al parco, con relativi pozzetti di raccolta e griglie. 7) Il sig. ... si impegna a fornire il collaudo statico della tombinatura del Rio … ottenuti gli eventuali permessi. Il sig. ... si impegna a cedere gratuitamente al Comune di ... dietro una semplice richiesta, i manufatti di cui sopra e cioè pali di illuminazione, linee elettriche complete, sistema di canalizzazioni per il deflusso delle acque, marciapiede, nonché quei reliquati di terreno a ovest del caseggiato che formano la sede stradale al pubblico transito. Il sig. ... inizierà i lavori di cui al presente atto pubblico dietro richiesta del Comune entro quindici giorni dalla data di registrazione dello stesso. I lavori di cui al presente atto dovranno essere ultimati entro ... salvo ritardi indipendenti della propria volontà. Qualora il sig. ... non segua tutti i lavori di cui trattasi e secondo le modalità e prescrizioni di cui sopra entro il termine stabilito, il Comune provvederà, senza che occorra diffida o messa in mora, alla esecuzione diretta oppure ove occorre al completamento dei lavori stessi e al recupero delle spese sostenute con la procedura privilegiata prevista dalla l. 14.4.1910. Il presente atto non potrà essere modificato né revocato senza l’adesione del Comune e dovrà essere trascritto presso la conservatoria «dei Registri Immobiliari». Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l’ho letto al comparente, il quale, espressamente da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla loro volontà. |
Autore: Guido Alpa, Mario Bessone, Andrea Fusaro |
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