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FATTISPECIE NEGOZIALE, AMBITO DI OPERATIVITA', LIMITI DELLA DISCIPLINA ITALIANA. (VIII PARTE)
1. Alla dinamica evolutiva dell’ordinamento formale, si giustappone - in guisa di fenomeno in progressiva espansione – l’area della autodisciplina tanto nelle fonti di produzione del diritto quanto in quella della composizione delle controversie tra consumatore ed impresa attraverso sistemi di giustizia cosiddetta stragiudiziale. Ed è, diversamente dal recente passato, fenomeno riconosciuto, incentivato, protetto dalle stesse fonti primarie, visto che i più recenti orientamenti del legislatore di Bruxelles in tema di protezione del consumatore sono esattamente nel senso di promuovere l’adozione di “organismi pubblici o privati preposti alla composizione stragiudiziale delle controversie”. Banca e finanza costituiscono comparti all’interno dei quali l’autodisciplina, lo sviluppo di fonti negoziali del diritto registra consistenti e significative affermazioni, tali da giustificare il crescente interesse da parte della dottrina riguardo a tematiche, istituti, tecniche giuridiche ad essa sottesi.
L’abbandono di schemi comportamentali, economici, culturali domestici a favore di modelli sempre più marcatamente tesi a travalicare i confini nazionali in ragione del mutamento evocato dalla sintesi verbale sottesa al sostantivo globalizzazione rappresenta, sotto il versante oggettivo, la prima fondamentale causa della crisi del monopolio legislativo statuale. Strumento decisivo alla erosione del limite territoriale è l’evoluzione tecnologica, l’avvento della rete elettronica quale mezzo di conduzione e conclusione degli affari. Diversamente dalle leggi, la rete mondiale non conosce confini, non soggiace al limite della territorialità, prefigura e realizza un mercato planetario. Vengono così meno tutti gli elementi di fisicità sottesi alla tradizionale nozione di mercato finanziario, le relative discipline, forse la stessa nozione. Dipende anche (pur se non esclusivamente) da questo consapevole senso di impotenza per la progressiva erosione della sovranità la reazione consistente nel continuo, magmatico, impetuoso mutamento delle leggi quale risposta al mutamento della realtà economica. E questo inevitabilmente incide sul più rilevante indice di certezza del diritto o, quanto meno, di prevedibilità delle conseguenze giuridiche dei comportamenti. Incide sulla stabilità delle leggi.
La stabilità della legge è perciò un valore, una precondizione della sua effettività; l’osservanza diffusa e durevole delle regole di condotta preserva non solo gli usi, ma anche la legge dalla desuetudine. La delegificazione, cioè l’affidamento alla normazione secondaria del compito di provvedere all’ammodernamento della disciplina regolamentare al fine di dominare l’impetuoso cambiamento della sottostante realtà economica e fenomenica altrimenti difficilmente governabile, postula, presuppone che la norma primaria, la cornice sia caratterizzata da un elevato tasso di conoscibilità, accessibilità (donde la tecnica dei Testi unici normativi) ed appunto stabilità. E’ tuttavia valore oggi smarrito, disatteso, obliterato. L’ansia delle leggi, il concorso, talora la sovrapposizione di fonti domestiche e sovranazionali, l’emergenza, il nuovismo caratterizzano settori dell’economia storicamente governati da leggi iperstabili. Determinano problemi di ineffettività, costi di regolamentazione e transattivi crescenti, delicate questioni sulla stessa conoscibilità delle regole; generano “vere e proprie carneficine degli ingegni, rendendo sempre più arduo e insicuro il lavoro dell’interprete”.
Ulteriore fondamentale componente della crisi del positivismo giuridico è rappresentata dai tempi della giustizia civile.
Il problema, per sé complesso e di non facile soluzione, risulta ulteriormente aggravato nel passaggio dalla dimensione nazionale, domestica, a quella del mercato unico, ove il costo delle frontiere giudiziarie sconta le fisiologiche diversità dei “sistemi di giustizia” dei singoli paesi. Primi timidi passi nel senso della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale sono stati compiuti con il Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000. Resta tuttavia fermo che, con riferimento alle small claims, la via maestra consiste nella promozione di procedure non giurisdizionali, di giustizia stragiudiziale, come opportunamente segnala il “Piano d’azione sull’accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell’ambito del mercato interno”.
Significativa conferma dello sviluppo dell’ordinamento anche italiano lungo tale linea d’indirizzo è, da ultimo, fornita dall’art. 12, co. 4, della recente, importante legge delega per la riforma del diritto societario n. 366 del 3 ottobre 2001(in G.U. dell’8 ottobre 2001, n. 234), a norma del quale “il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia”.

2. La direttiva 2000/31/Ce dell’8 giugno 2000 sul commercio elettronico e la proposta di direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari introducono consistenti elementi di novità in ordine alla fattispecie ed alla disciplina del contratto concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza, intese - in senso lato – come comprensive di qualunque mezzo che possa impiegarsi per la stipula dell’atto d’autonomia senza la presenza fisica delle parti. Tale legislazione detta, per un verso, prescrizioni tese per quanto possibile ad evitare che l’attività economica svolta attraverso supporto elettronico venga assoggettata ad altrettante discipline nazionali quante sono quelle dei possibili destinatari, “situazione sentita dai protagonisti del mercato on line, i fornitori di servizi su rete, come catastrofica ai fini dello sviluppo del relativo commercio” e, per altro verso, a colmare la lacuna della precedente direttiva sui contratti a distanza, regolando ogni contratto avente ad oggetto servizi finanziari nell’accezione più ampia, cioè comprensiva di “qualunque servizio bancario, assicurativo, d’investimento e di pagamento” (art. 2, lett. c), ovviamente stipulato nell’ambito di un sistema che “impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la stipula del contratto stesso” (art. 2, lett. a).
Gli atti comunitari in rassegna dedicano ampio spazio all’informazione obbligatoria nell’ambito della ormai consolidata linea di policy che iscrive l’attuazione dell’art. 153 (ex 129 A) del Trattato nell’ambito degli obiettivi di politica economica dell’Unione per il tramite dell’affidamento alla disciplina generale del contratto e dei tipi contrattuali del nuovo compito di “provvedere alla trasmissione delle informazioni indispensabili per il corretto funzionamento del mercato concorrenziale” onde prevenire i noti fenomeni sottesi alla sintesi verbale rappresentata dall’espressione “fallimento del mercato”.
La direttiva 2000/31 regola la materia in tre distinte disposizioni (rispettivamente, artt. 5, 6 e 10).
La prima, inserita nel Capo II relativo ai Principi, prevede doveri generali di informazione in capo alla “persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione” (prestatore) al fine di rendere tali informazioni “facilmente accessibili in modo permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità” (art. 5). Sono, queste, informazioni di tipo soggettivo, relative all’identità di colui che presta il servizio, del luogo nel quale è stabilito, della sua qualificazione commerciale, del suo status professionale etc., salva l’eccezione contemplata dal secondo comma, viceversa relativa ad uno, anzi al più importante elemento segnaletico dell’offerta negoziale: il prezzo del servizio, che dovrà essere indicato “in modo chiaro ed inequivocabile”.
La seconda detta condizioni minime delle comunicazioni commerciali tese a rendere chiaramente identificabili la natura commerciale della comunicazione, la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata, la tipologia di offerta se promozionale (ribassi, premi od omaggi), ovvero relativa a concorsi o giochi promozionali (art. 6).
Infine, l’art. 10, dichiaratamente rivolto all’informazione precontrattuale, detta regole minimali volte a fare in modo che “prima dell’inoltro dell’ordine”, il destinatario del servizio sia almeno reso edotto sulle fasi del procedimento (per la direttiva “le varie fasi tecniche”) preordinato alla conclusione del contratto; sulla eventuale archiviazione del contratto da parte del prestatore e sui mezzi per accedervi; sugli strumenti tecnici per la individuazione e la correzione di errori di inserimento dei dati prima dell’inoltro dell’ordine; sulle lingue a disposizione per concludere il contratto. E’ inoltre prevista la indicazione da parte del prestatore degli eventuali codici di condotta cui aderisce e dei mezzi per accedervi in via elettronica. Soprattutto, è previsto l’obbligo di mettere a disposizione del destinatario “le clausole e le condizioni generali di contratto proposte....in un modo che gli permetta di memorizzarle e riprodurle”.
Le prime due sono norme a soggetto indifferente, scontando una sfera di operatività di tipo oggettivo. Sono perciò anche inderogabili. La terza ha invece carattere bivalente. Dispositiva nei rapporti tra imprese (o, comunque, tra imprese e non consumatori), diviene rigidamente imperativa quando destinatario della prestazione sia il consumatore (“qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale”).
Sul piano della linea di intervento prescelta, mette conto ribadire che struttura e contenuti della prescrizione comunitaria sono tali da stimolare, sollecitare l’autoresponsabilità del consumatore, fornendogli la possibilità di conoscere le principali caratteristiche del contratto, e dunque di valutarne convenienza economica, qualità, principali suoi costi. In particolare, la previa messa a disposizione da parte dell’offerente delle clausole e condizioni generali di contratto è volta a rendere effettiva, nel contesto fenomenico in cui è calata, la conoscibilità delle stesse attraverso una diligenza “ordinaria” da parte del consumatore.
Sotto altri versanti, non può essere sottaciuta l’importanza del richiamo alla indicazione, nell’informativa precontrattuale, dei codici di condotta ai quali il prestatore del servizio aderisce. L’autodisciplina rappresenta infatti uno tra i più importanti postulati, anche culturali, di riferimento della più recente evoluzione del diritto privato europeo.
Tutte queste ed altre considerazioni appaiono evidentemente riferibili anche alla proposta di direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari, che nella indicata linea di policy legislativa, detta prescrizioni specifiche relative a “tutti i servizi finanziari suscettibili di essere forniti a distanza” (10° considerando).
Delle due disposizioni relative all’informazione del consumatore, l’art. 3 si occupa del momento prenegoziale, mentre l’art. 3 bis ha ad oggetto la comunicazione delle condizioni contrattuali e della previa informazione.
L’art. 3 si preoccupa, attraverso l’estrema analiticità dell’elenco di informazioni obbligatorie indicate nel suo primo comma, di precludere - come prima si osservava - spazi di discrezionalità in sede di recepimento della disposizione negli ordinamenti domestici.
Volendo provare a ricondurre le sedici specifiche prescrizioni ivi contemplate ad insiemi concettualmente unitari, potremo far riferimento alle seguenti tre categorie di informazioni rilevanti nella fase prenegoziale: a) prezzo del contratto; b) qualità del contratto; c) strumenti di enforcement.
Informazione a sé stante è, infine, quella relativa all’identificazione del fornitore e suoi institori (lett. a).
In una prospettiva tutt’affatto diversa, il secondo comma introduce non ulteriori prescrizioni specifiche quanto piuttosto una regola di comportamento: quella di fare in modo che le indicate informazioni vengano fornite “in modo chiaro e comprensibile tramite qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, nel rispetto in particolare dei principi di lealtà in materia di transazioni commerciali e dei principi che disciplinano la protezione delle persone in condizione di incapacità giuridica secondo la loro legislazione nazionale, quali i minori”.
Il successivo art. 3 bis è norma accessoria. Determina le sole modalità attraverso cui le ridette informazioni precontrattuali e tutte le condizioni contrattuali debbono essere portate a conoscenza del consumatore. Ciò che dovrà avvenire su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto comunque di comune accordo tra le parti.
Quale la sanzione per l’inosservanza delle indicate prescrizioni?
Prescindendo dal diritto di recesso, la proposta di direttiva menziona espressamente, al successivo art. 4, co. 2, un altro rimedio: quello che il contratto possa essere rescisso allorché il consumatore sia stato incitato in modo sleale dal fornitore a stipulare l’atto negoziale.
Il riferimento nella direttiva alla salvezza del diritto del consumatore “di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito in base alla normativa nazionale” (art. 4, co. 2, cit.) potrebbe, in prospettiva, schiudere un’altra possibilità: quella al riequilibrio non per il tramite dell’invalidazione del contratto. Nel codice è invero presente la importante figura del dolo incidente, che potrebbe essere esteso anche alla violazione degli obblighi contemplati negli atti comunitari in discorso a fini di una più efficace ed effettiva tutela di tale particolare categoria di consumatori.
Questa, per grandi linee, la disciplina comunitaria degli obblighi informativi nella vendita a distanza di servizi finanziari, la cui ricordata ampia accezione consente senz’altro di ricomprendere i contratti di credito al consumo.
Diversa problematica è quella relativa ai rapporti tra emananda attuazione delle regole di recepimento dei ricordati atti dell’Unione e disciplina domestica in materia di promozione e collocamento a distanza di servizi d’investimento e strumenti finanziari.
Promozione e collocamento a distanza dei servizi d’investimento e degli strumenti finanziari hanno loro fonte legale rispettivamente nell’art. 32 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico delle disposizioni sull’intermediazione finanziaria (d’ora innanzi: TUF) e nella conseguente normativa secondaria della Consob, contenuta nel Libro IV (artt. 71 - 77) del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998. La norma di legge, nella sostanza omologa al previgente art. 24 del decreto - ponte attuativo della direttiva comunitaria sui servizi d’investimento (d. lgs. n. 415/1996 c.d. Eurosim), si limita a definire l’oggetto della disciplina ed il suo perimetro applicativo, rimettendo integralmente all’Autorità di settore sia nell’an che nel quomodo la scelta dei modi e delle forme attraverso cui regolare il fenomeno.
Quanto all’oggetto, l’art. 33 definisce le tecniche di comunicazione a distanza come quelle “tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato”.
In quanto species del collocamento, l’offerta a distanza soggiace naturalmente alla riserva d’attività nella prestazione dei servizi d’investimento statuita dall’art. 18, co. 1, TUF. E’ dunque espletabile dai “soggetti abilitati” alla prestazione di tale servizio d’investimento [cfr. art. 1, co. 1, lett. r) TUF], nonché dagli agenti di cambio di cui all’art. 200, co. 7 TUF. La specifica autorizzazione allo svolgimento del servizio di cui all’art. 1, co. 5, lett c) TUF non è necessaria se i “soggetti abilitati” offrono propri servizi d’investimento; società di gestione del risparmio e Sicav possono svolgere l’offerta limitatamente a quote ed azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 30, co. 3 e 4 TUF). Circa l’oggetto dell’offerta, è appena il caso di rammentare quanto diffusamente ritenuto in dottrina circa la discrasia tra rubrica e contenuto della norma (“strumenti finanziari” vs. “prodotti finanziari”) in ordine alla prevalenza di questo su quella , con la testuale esclusione dalla portata applicativa della norma dei prodotti finanziari indicati nell’art. 100, co. 1, lett. f) TUF. Decrittata, la disposizione si applica ad ogni promozione e collocamento a distanza di strumenti finanziari quali definiti (rectius, classificati) dall’art. 1, co. 2 TUF, a cui si aggiungono gli investimenti di natura finanziaria in ogni altra forma (art. 1, co. 1, lett. u), purché non si tratti di prodotti finanziari, diversi da azioni o che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, emessi da banche o da imprese assicurative.
Sottratta alla disciplina in rassegna è altresì l’attività pubblicitaria a distanza, autonomamente regolata nel successivo art. 101.
Definita la fattispecie di riferimento, la disciplina dell’attività risiede fondamentalmente: 1) nella estensione delle disposizioni contenute nel precedente Libro III del richiamato regolamento; 2) nell’obbligo di fornire agli investitori informazioni e chiarimenti “in modo chiaro e comprensibile, con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata”; 3) nella possibilità di consegnare agli investitori i documenti dovuti anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, “purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo”.
Già dalla mera elencazione, traspare l’importanza del rinvio alle norme sulla prestazione dei servizi d’investimento (al “precedente Libro III”), sia sotto il versante informativo, di consenso informato dell’investitore, sia sotto quello della standardizzazione e comparabilità delle regole di condotta degli operatori finanziari.
In tal guisa, risultano tra l’altro applicabili all’offerta a distanza le regole generali di comportamento definite nell’art. 26; quelle sui conflitti d’interesse (art. 27); quelle sull’informazione precontrattuale (art. 28); quelle sui requisiti di forma dell’atto d’autonomia (art. 30), etc..
Mette conto richiamare il diverso perimetro applicativo esistente tra norme comunitarie (applicabili, come si è visto, a “qualunque servizio bancario, assicurativo, d’investimento e di pagamento”) e disciplina domestica sulla promozione ed il collocamento a distanza dei servizi d’investimento, alla cui pur ampia accezione non sono certo riconducibili i servizi bancari e quelli assicurativi. Manca, in particolare, nel settore bancario una norma analoga al più volte menzionato art. 32 del T.U.F., atteso che le discipline della trasparenza e del credito al consumo risultano applicabili ai soli contratti tra presenti o anche a distanza, ma conclusi nelle tradizionali forme contemplate dal codice civile.
Così come manca, relativamente a questi contratti, una disciplina dello ius poenitendi analoga a quella contemplata dall’art. 30 del T.U.F., applicabile al (solo) collocamento a distanza di prodotti finanziari.
La cogenza della norma, la sua inderogabilità, non sono prive di costi per l’investitore. E’, questo, il lato oscuro della medaglia.
Quando applicato a contratti in strumenti finanziari, cioè a negozi fisiologicamente, strutturalmente speculativi, lo jus poenitendi finisce, in realtà, per allocare automaticamente in capo all’investitore l’alea dell’oscillazione del prezzo del titolo nel periodo di sospensione. Rende così, a fronte del beneficio dell’eventuale ripensamento, economicamente e razionalmente non dominabile la decisione di addivenire alla conclusione del contratto al tempo t con un prezzo dei valori mobiliari acquistati determinabile solo allo spirare del cennato periodo di sospensione, cioè al tempo t+7. Ex ante la decisione è al buio: sette giorni nei mercati borsistici sono infatti un’eternità. Non è perciò certo che il trade - off tra queste due variabili intimamente conflittuali sia, alla fine, favorevole al consumatore.
Anche per questa ragione, perché altro è l’acquisto di un bene di consumo, altro l’acquisto di strumenti finanziari, è forse il caso di ripensare criticamente l’impiego generalizzato dell’istituto, abbandonare l’idea (o il feticcio?) della sua univocità quale strumento di tutela del consumatore con riferimento a tutti i contratti; passare dunque “dal contratto ai contratti”. Non a caso la proposta di direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari esclude o, comunque, limita fortemente l’applicazione del recesso con riferimento ad una serie di servizi [fra cui quelli relativi al mercato monetario, i titoli negoziabili, i fondi comuni d’investimento ed altri sistemi di investimento collettivo, i contratti a termine, le opzioni, gli strumenti su tassi di cambio e d’interesse il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni del mercato finanziario e che il gestore non è in grado di controllare ], per i quali “l’esercizio del diritto di recesso potrebbe comportare un rischio di speculazione” (così nella “Relazione”).
La Consob ha quindi previsto che i soggetti abilitati possano far ricorso al diritto di recesso senza doversi servire del promotore finanziario. La stessa autorità è successivamente intervenuta sul punto per precisare che “le regole di comportamento dettate...per la prestazione di servizi d’investimento non vengono meno se l’impresa si avvale di Internet ……. per lo svolgimento dell’attività di intermediazione” ma che “tali regole richiedono modalità di adempimento specifiche in ragione della particolare natura tecnica del mezzo di contatto con la clientela utilizzato”. Nel dettaglio vengono, con la cennata comunicazione, fornite indicazioni specifiche sull’informativa da rendere e da acquisire ai (dai) clienti; sulla conclusione del contratto; sulla natura dei rischi delle operazioni; sui conflitti d’interesse etc..
E’ quindi necessario fare in modo che lo sviluppo del trading on line di prodotti bancari e finanziari, della sua disciplina, si accompagni ad un ripensamento in chiave comparativa e sistematica della disciplina che regola i contratti conclusi con gli strumenti tradizionali in maniera da rendere tali due insiemi comparabili in termini di costi complessivi di applicazione delle norme.

3. Sotto il versante del diritto interno, la recente delibera del Comitato del credito emanata in data ….. introduce, a livello di normazione secondaria, importanti modifiche all’assetto disciplinare previgente soprattutto, per quanto specificamente attiene al credito al consumo, in punto di obblighi di pubblicità preventiva. Ma, prima e di più, essa finalmente consente, in parte qua, dopo circa un decennio, la cessazione della efficacia del decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992 e, soprattutto, l’abrogazione delle corrispondenti norme della l. n. 154/1992 sulla trasparenza bancaria, preservate dal noto meccanismo di ultrattività disegnato dall’art. 161, co. 2, del Testo unico bancario.
La disciplina secondaria contempla obblighi pubblicitari con effetti sostanzialmente equivalenti nelle negoziazioni tra presenti come nelle negoziazioni a distanza (sia on line che off line), colmando, da un lato, la lacuna esistente tra contratti bancari e contratti di intermediazione mobiliare in punto di offerta fuori sede , dall’altro anticipando parte delle prescrizioni contemplate nei ridetti atti comunitari in tema di commercio e elettronico e di vendita a distanza di servizi finanziari.
La delibera del Comitato sconta, sul versante dei destinatari, un ambito di applicazione corrispondente a quello indicato dall’art. 115 T.U.; del pari, sotto il versante dei beneficiari, l’ampiezza della disciplina di trasparenza bancaria, che è a soggetto indifferente, consente di ricomprendere nel perimetro applicativo della norma secondaria ogni controparte della banca o dell’intermediario abilitato. Diverge dalla universale portata oggettiva delle discipline di trasparenza per essere applicabile non già ad ogni operazione o servizio bancario o finanziario, ma alle sole operazioni e servizi indicati nell’allegato , con possibilità per la Banca d’Italia di stabilire “che altre operazioni e servizi siano riconducilibili alle tipologie indicate nell’allegato medesimo” in ragione della “evoluzione dell’operatività degli intermediari e dei mercati” (art. 3).
Detto questo, i più rilevanti profili di novità consistono, sul piano dei contenuti, nella sostituzione degli “avvisi sintetici” con l’avviso denominato “principali norme di trasparenza” che, ex art. 4, contiene l’indicazione “dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario”. Oltre a dover essere esposto nei locali aperti al pubblico, il nuovo avviso dovrà essere consegnato al cliente prima della conclusione del contratto nel caso di offerta fuori sede (art. 6), ovvero posto a disposizione della clientela tramite tecniche di comunicazione a distanza nel caso di attività negoziale on line.
Quanto invece ai fogli informativi, alla pregressa disciplina che, nel delinearne solo sommariamente struttura e contenuti, di fatto consentiva gradi di discrezionalità nella loro enucleazione da parte delle banche inversamente proporzionali alla comparabilità dell’offerta, si sostituisce ora una regolamentazione a maglie strette. Gli intermediari sono infatti tenuti ad indicare nei “fogli”: 1) informazioni relative all’offerente (dati identificativi, gruppo di appartenenza etc.); 2) informazioni sulle condizioni economiche dell’operazione o del servizio (spese, oneri, commissioni, tasso d’interesse e relative modalità di calcolo, capitalizzazione etc.); 3) informazioni su clausole non strettamente economiche che regolano il rapporto negoziale (esoneri di responsabilità, termini e condizioni per l’esercizio del diritto di recesso e per l’esercizio di facoltà o l’adempimento di obblighi etc.); 4) principali rischi tipici dell’operazione o del servizio (di cambio, di interesse, di controparte e relativa copertura o no da parte di sistemi di garanzia). Sotto questo versante, il primo comma dell’art. 5 attua in maniera piena l’art. 116 del Testo unico attraverso una lettura della norma conforme al suo spirito che, facendo leva anche sulla interrelazione tra primo e terzo comma, non è certo nel senso di limitare l’informazione dovuta alla clientela alle sole condizioni strettamente economiche dell’operazione, risultando di elementare percezione che ogni clausola contrattuale non può non incidere sull’assetto di interessi la cui composizione è data da uno strumento (il contratto) teso nella sua interezza proprio a regolare rapporti giuridici patrimoniali economicamente rilevanti (art. 1321 cod. civ.).
Completa l’informazione preventiva al cliente la importante introduzione del diritto ad ottenere, prima della conclusione del contratto, copia dello stesso “per una ponderata valutazione del contenuto” (art. 8). Ovviamente, la consegna della copia non vincola l’intermediario (la norma reca la locuzione “parti”, ma è del tutto evidente che l’impegno non può riguardare l’oblato ma solo il proponente) alla conclusione del contratto, traducendosi altrimenti in una proposta unilaterale irrevocabile ex art. 1329 cod. civ..
I soddisfacenti risultati conseguiti, nell’ambito della disciplina sul credito al consumo, con la indicazione del TAEG, hanno indotto il C.I.C.R. a prevedere, nella nuova disciplina secondaria, anche per la trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie, l’introduzione di un Indicatore Sintetico di Costo (ISC) comprensivo di tutti gli interessi ed oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione, e così ad agevolare la valutazione della convenienza dell’operazione anche in chiave comparativa (art. 9). La circostanza che, con riferimento alle diverse tipologie contrattuali, risulta difficile formulare un indicatore unitario ed onnicomprensivo, in ipotesi idoneo ad assolvere ad omogenee funzioni conoscitive nella divaricata ed ampia fenomenologia del mondo degli affari, ha poi indotto il Comitato a circoscrivere l’impiego di siffatto indice di costo alle operazioni e servizi che la Banca d’Italia provvederà ad individuare. Alla stessa Banca d’Italia è altresì rimesso il compito di determinare la formulazione tecnica del ridetto indicatore.
Conclude la Sezione della delibera intitolata alla pubblicità ed ai contratti una norma che mitiga il rigore sotteso al requisito della forma scritta (art. 117 T.U.B) statuito dalla legge, prevedendo che per operazioni e servizi esecutivi di contratti redatti per iscritto, ovvero per contratti occasionali o di importo contenuto, la Banca d’Italia possa prevedere disposizioni in deroga all’anzidetto requisito formale (art. 10).

Autore: Giuseppe Carriero
Leggi anche:
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