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FATTISPECIE NEGOZIALE, AMBITO DI OPERATIVITA', LIMITI DELLA DISCIPLINA ITALIANA. (IV PARTE) |
3. Il ventaglio di ipotesi negoziali direttamente o indirettamente riconducibili alla riportata fattispecie legale "credito al consumo" appare, sul piano oggettivo, ampio e variegato. A questa, invero, appartengono tanto la più elementare e risalente figura della specie, rappresentata dalla vendita a rate con riserva della proprietà ("credito sotto forma di dilazione di pagamento"), quanto ogni contratto di credito avente causa di finanziamento per l'acquisto di beni o la prestazione di servizi di consumo. Sono note le difficoltà di individuare in modo univoco ed incontrovertibile l'ampiezza concettuale della categoria dei contratti di credito. Può tuttavia, ai fini che qui vengono in considerazione, assumersi quale nozione di base della fattispecie quella che individua l'essenza di questi contratti nel trasferimento al tempo "t" della proprietà del danaro o di una quantità determinata di cose fungibili verso il differimento della restituzione per equivalente in un momento futuro. Il problema maggiore consiste nella verifica della finalità della concessione del credito e nella possibile scomposizione dell'operazione economicamente unitaria in una pluralità di rapporti giuridici, rispetto ai quali ritorna attuale la risalente problematica del collegamento tra i contratti. Diviene allora evidente come all'area tradizionalmente grigia e densa di incertezze sottesa alla teoria del collegamento negoziale si sommi, nella disciplina in rassegna, quella riveniente dalla incerta sfera di applicabilità della legge sotto il versante soggettivo tanto sul piano definitorio quanto su quello sistematico. Tale incertezza riguarda sia l’individuazione univoca del creditore che del debitore. Molte perplessità fa nascere la considerazione dell’irriducibilità dell’operazione di credito al consumo a fattispecie negoziale giuridicamente unitaria. Come bene è stato osservato con più generale riferimento alle operazioni finanziarie caratterizzate da rapporti trilaterali (fornitore/consumatore/finanziatore) che sottendono profili cooperativi tra i diversi soggetti al fine del buon esito dell’affare, “ridurre la complessità di queste relazioni contrattuali entro gli angusti limiti dell’unitarietà strutturale….rappresenta una semplificazione ingiustificata di una specifica realtà…..”. E’ dunque necessario verificare l’eventuale sussistenza di collegamento negoziale tra i diversi contratti tale da determinare effetti certi e conseguenze univoche in punto di estensione delle patologie di un contratto all’altro e, soprattutto, di opponibilità al finanziatore di eccezioni relative al contratto di fornitura e/o di compravendita. Questa problematica risaliva ai primi organici contributi dottrinari sulla figura giuridica in discorso i quali tentavano attraverso la dimostrazione della sussistenza del collegamento tra i contratti di recuperare alla tutela del consumatore almeno le minimali garanzie della eccezione di inadempimento contenuta nel limiti dell’art. 1525 cod. civ.. Né l’emanazione della direttiva 87/102 C.E. risultava in grado di fugare le descritte perplessità, essendo venute meno nel testo definitivo le ipotesi, pure presenti nelle proposte preliminari, di responsabilità solidale tra fornitore e creditore nel caso di inadempimento del primo, con conseguente implicito riconoscimento di un collegamento tra i due negozi. Il quadro di riferimento appare invece decisamente variato a seguito: 1) della introduzione nell’ordinamento interno della norma di cui all’art. 125, co. 4, T.U., analoga alla previgente disposizione contemplata dall’art. 22, co. 1, l. 19 febbraio 1992, n. 142; 2) della recente evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di collegamento negoziale. Pur nel formale ambito della responsabilità sussidiaria del finanziatore, la legge italiana si mostra nei confronti del consumatore sicuramente più generosa e più garantista rispetto alla corrispondente prescrizione di diritto comunitario. Infatti non richiede che il consumatore abbia preventivamente agito nei confronti del fornitore, ma si limita a prescrivere “che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora”, perché possa essere legittimato ad “agire nei confronti del finanziatore nei limiti del credito concesso”. E’ quindi evidente il mutamento di prospettiva che da ciò discende in punto di collegamento tra i due negozi. La responsabilità sussidiaria del finanziatore, liberata dal previo esperimento dell’azione esecutiva nei confronti del fornitore, si rivela solo nominalmente tale, svolgendo di fatto funzioni prossime a quelle della responsabilità solidale. In questo modo, la norma sull’inadempimento del fornitore sancisce anche formalmente il collegamento tra i due contratti, risultando “idonea a determinare la produzione di conseguenze che di per sé non potrebbero desumersi dalla semplice relazione funzionale intercorrente tra i due contratti”. Ciò trova conforto nella recente giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito che, non a caso muovendo proprio dalla introdotta prescrizione normativa, è pervenuta a risultati più generali (ed estensivi) in punto di collegamento negoziale. |
Autore: Giuseppe Carriero |
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