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Tutela del minore nella rete informatica
Accedere ad Internet è relativamente facile.
Le ultime generazioni sono maggiormente portate a smanettare sulla tastiera e navigare come fosse un gioco.
Via Internet vengono immesse, senza un particolare controllo, una infinità di informazioni, senza scriminare chi sia soggetto ed oggetto di tale pioggia di materiale.
Il nostro primo pensiero non può che andare ai bambini.
Due sono gli aspetti del problema.
Da una parte il minore può essere l’utente di materiale illecito, illegale, immorale o comunque nocivo.
Dall’altra, ben più grave e triste a nostro parere, il bambino può essere l’oggetto consapevole od inconsapevole dell’immagine illecita.
Il problema è esploso parossisticamente con la comunicazione su Web, in quanto per il fornitore di immagini senza scrupoli è relativamente semplice immettere informazioni via Internet e ben più arduo è il controllo.
Si badi, non si vuole sottolineare, con espressioni parruccone, il cattivo gusto e il dilagare di una pretesa immoralità diversamente dai tempi andati.
Il punto è che la pornografia infantile coinvolge creaturine innocenti, sfruttate da un ingranaggio cui non possono difendersi.
E’ quello che sta dietro all’immagine del bambino nudo che sconvolge.
La lotta contro questo sfruttamento trova dei limiti endemici proprio nel mezzo di trasmissione delle informazioni,.per sua natura aterritoriale, dove l’organizzazione può agire da una Nazione che non reprime simili condotte, anche se le immagini vengono inviate in un Paese che punisce la condotta.
Certo, non è responsabile Internet per il numero di pedofili nel mondo, ma la trasmissione nel cyberspazio ha permesso la crescita esponenziale di un fenomeno latente.
Al di là delle questioni sociologiche del problema, che non possono interessare l’operatore di diritto, ci si chiede cosa faccia la legge.
L’Italia ha di recente adottato una normativa che si pone all’avanguardia nel settore.
Con la legge 3.8.98 n. 269, si sono aggiunti sette articoli all’art. 600 codice penale, che, per cronaca, punisce la riduzione in schiavitù.
Con scelta coraggiosa e condivisibile, il legislatore nazionale non ha considerato i reati di pedofilia nel genus dei delitti contro la libertà sessuale o contro il comune senso del pudore (concetto destinato ad evolversi nel tempo), ma ha rubricato la novella legislativa sotto il capo dei delitti contro la personalità individuale.
Non è questa la sede per analizzare ad uno ad uno i nuovi delitti introdotti nel 1998; basti ricordare che viene punita con la reclusione fino a cinque anni (pena aumentata sino alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore di quattordici anni) chiunque per via telematica distribuisca, divulghi o pubblicizzi materiale pornografico di minori degli anni diciotto.
L’art. 600 quater punisce chiunque detenga “consapevolmente” materiale pornografico minorile fino a tre anni di reclusione (con l’aumento di cui sopra).
Questa norma darà adito a forti discussioni nelle aule di Giustizia, in quanto sarà ben difficile dimostrare la consapevolezza di scaricare immagini relative a minori. Da un’immagine può essere difficile stabilire se il soggetto riprodotto abbia diciassette o diciannove anni.
Inoltre, il navigante non accorto potrebbe collegarsi automaticamente a links che trattino di pornografia minorile non consapevolmente.
Da ultimo, è da sottolineare la norma che sanziona il così detto turismo sessuale, ovvero chi organizza viaggi finalizzati o comunque comprendenti prestazioni sessuali con minorenni.
Le norme dovranno comunque passare all’attento vaglio della lettura giurisprudenziale.
Altri problemi potranno sorgere circa l’eventuale responsabilità concorsuale del provider.
Per altre questioni, la giurisprudenza si è espressa in senso affermativo, in quanto il provider avrebbe un dovere di controllo, non potendosi semplicisticamente trincerare nel “non sapevo”.
Concretamente sarà, però, difficile per il provider controllare che tutte le notizie o immagini trasmesse, ad esempio, via e-mail, non contengano fotografie di minori.
La materia è in continua evoluzione, per quanto oggi commentato potrebbe essere ribaltato fra sei mesi.
Anche per l’operatore del settore giuridico, non è sempre agevole mantenersi aggiornato.

Autore: Avv. Marco Boretti


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