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Le proposte di legge in tema di contrasto alla pedofilia della XIV legislatura (parte III)
Dopo aver analizzato gli aspetti tecnici relativi ad internet della proposta di legge n.382, va fatta qualche breve considerazione sulla parte penale sostanziale della stessa.
In particolare l’articolo 5 prevede la sostituzione dell’attuale testo dell’art.600 bis codice penale con una nuova versione: “Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni e con la multa da lire sessanta a lire seicento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e sedici anni in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da dodici mesi a cinque anni”. Viene poi creata, sempre all’art.600 bis, la fattispecie della pedofilia telematica: “Chiunque diffonde immagini di minori per la diffusione della pedofilia o per lo sfruttamento minorile utilizzando siti telematici è punito con le pene previste all’articolo 600 –bis”
Le pene, estremamente rigorose, rispecchiano la volontà di dare una risposta istituzionale adeguata al forte allarme sociale destato dal fenomeno-pedofilia, ed in questo senso la loro entità non va discussa, semmai sarebbe stato interessante se accanto al momento sanzionatorio fosse stato ipotizzato anche un eventuale iter finalizzato al recupero psicologico del reo., anche perché un soggetto condannato per reati di natura pedofila prima o poi verrà scarcerato e porrebbe porre in essere delle reiterazioni comportamentali.
Vanno infine segnalati gli articoli 7 ed 8 che prevedono rispettivamente l’arresto obbligatorio per quei reati di cui alla legge 269/98 ed agli articoli 600 bis e 600 septies del codice penale nonché, e questo è un dato estremamente importante, la sospensione dei benefici carcerari previsti dalla legge Zozzini per “la violazione delle norme previste nella presente legge”, un’idea questa giusta in linea di principio ma che di fatto contrasta con qualsivoglia ipotesi di recupero del soggetto-pedofilo.
E allora, terminata la prospettazione della proposta di legge n.382, è tempo di qualche breve considerazione: la proposta in esame è sicuramente animata da ottime intenzioni, e, come si è più volte evidenziato nel corso del presente articolo, ha delle lucide intuizioni: ciononostante va segnalato ancora una volta che le problematiche legate ad internet sono affrontate in maniera affrettata, e con risultati slegati dalla realtà del web.
Questo dato, comune a quasi tutti i tentativi italici di regolamentare internet deve indurre a delle riflessioni: forse è il momento che i soggetti incaricati di redigere materialmente le leggi siano affiancati da persone con specifiche competenze nel settore giuridico-telematico, anche perché quella di internet rappresenta una realtà forte, dirompente, articolata, e si può tentare di disciplinarla con metodologie troppo legate al passato e pertanto, inadeguate alle nuove esigenze.
Ma, al di là di questo appunto, la proposta di legge n.382 contiene dei segnali positivi sul fronte della lotta alla pedofilia e, magari con delle idonee modifiche, potrebbe diventare anche una legge dalla forte portata innovativa.

Autore: Avv. Stefano Massa
Leggi anche:
Le proposte di legge in tema di contrasto alla pedofilia della XIV legislatura (parte II)
Le proposte di legge in tema di contrasto alla pedofilia della XIV legislatura (parte I)


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