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Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia: Lineamenti del procedimento penale differenziato (IV parte)
E’ evidente che la normativa, novellata dalla riforma del 1996 e del 1998, non poteva non trattare anche di interessanti ed importantissimi aspetti processuali ed investigativi. Fine primario del legislatore è stato, infatti, quello di non aggiungere un’ulteriore forma di violenza, a chi ha già subito quella fisica, attraverso l’utilizzo di tecniche processuali inopportune. Seppure non è possibile parlare di un procedimento speciale possiamo almeno tranquillamente affermare che si tratta di un procedimento penale differenziato.
Un primo aspetto è sicuramente quello della scelta tra procedibilità d’ufficio e a querela di parte. Il legislatore della riforma ha cercato di trovare una soluzione quanto più compromissoria anche se spostata più verso la procedibilità d’ufficio. Bisogna anche sottolineare che si era prospettata una terza via, cioè quella della procedibilità d’ufficio con riserva della parte offesa dal reato che poteva bloccare eventualmente il procedimento, benché avvisata tempestivamente e direttamente dall’autorità giudiziaria. Questa tesi non venne condivisa e rimase all’interno dei lavori parlamentari di riforma alla normativa.
L’attuale situazione prevede che per i delitti di violenza sessuale, art. 609 bis c.p., anche se aggravata, art. 609 ter c.p., e per il delitto di atti sessuali con minore, art. 609 quater c.p., si proceda a querela della persona offesa. Nel caso di minori sarà necessario l’intervento dei genitori, così come previsto dall’art. 120 c.p.
Da registrarsi è inoltre l’aumento del termine per proporre querela che dai tre mesi usuali è adesso passato ai sei, anche se ciò non è stato ben visto dalla dottrina che ha rintracciato in tale aumento un ingiustificato travaglio interiore della vittima.
Riamane invece invariato il principio della irrevocabilità della querela. Di contro si procede d’ufficio se la violenza sessuale è esercitata contro un minore di anni quattordici o se il fatto è commesso dal genitore, anche se adottivo, dal tutore, o convivente, o da altra persona cui il minore è affidato. Inoltre si procede d’ufficio se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni o se la violenza è connessa con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio.
L’art. 10 della legge del 1998 contro la pedofilia ha modificato sostanzialmente l’art. 604 c.p. stabilendo che per i reati sessuali è punito il cittadino italiano anche quando il fatto sia compiuto all’Estero. Lo stesso è punito anche quando concorre con cittadino straniero. Mentre quest’ultimo viene punito solo se è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Inoltre l’art.13 della legge contro la pedofilia aggiunge la competenza esclusiva del Tribunale in composizione collegiale per tutti i reati dall’art. 600 bis c.p. a 600 sexies c.p. se puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Occorre aggiungere che a tale riserva erano già di competenza i delitti di cui all’art. 564 c.p., incesto, 609 bis c.p., violenza sessuale, 609 quater c.p., atti sessuali con minore, 609 octies c.p., violenza sessuale di gruppo.
La normativa, come già detto, ha novellato anche la normativa in materia di polizia giudiziari ed attività investigativa. In particolare l’art. 14 della stessa legge ha attribuito la facoltà al Ministro degli interni di istituire presso ogni Questura una unità specializzata di polizia giudiziaria per la repressione e la conduzione di indagini sul territorio. Inoltre gli ufficiali delle strutture appena definite possono, dietro richiesta del Questore o del Dirigente competente e solo dopo autorizzazione della Magistratura, procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico o partecipare ad iniziative turistiche a sfondo sessuale, per la propria attività investigativa e repressiva. Questa disposizione ricorda molto da vicino quella che autorizza gli stessi all’acquisto di armi, droga, munizioni o esplosivi, ma diversamente da quelle ipotesi, qui è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Nel caso di acquisto di materiale pornografico, inoltre, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono immediatamente comunicarlo all’autorità giudiziari per differirne il sequestro sino alla conclusione delle indagini. Qualora, invece, l’attività criminale coinvolga reti informatiche ovvero reti di telecomunicazione, la normativa in esame autorizza la sezione specifica della polizia giudiziaria ad attivarsi tramite operazioni e partecipazioni simulate. Sarà quindi possibile attivare reti proprie e partecipare a quelle già esistenti. Inoltre è data facoltà all’autorità giudiziaria di ritardare l’emissione di ordini di cattura qualora questo aiuti all’acquisizione di materiale probatorio. Infine è anche possibile che il materiale sequestrato possa essere, dietro autorizzazione dell’autorità giudiziaria, utilizzato per successive attività investigative.
La legge di riforma contro la violenza sessuale, prima, e quella sulla pedofilia, dopo, hanno cercato di introdurre strumenti di tutela e di protezione a favore delle vittime di tali delitti. A tal fine basti ricordare l’art. 609 decies c.p. che obbliga il Procuratore della Repubblica ad informare il Tribunale per i minorenni nel caso in cui siano violati gli artt. 609 bis c.p., 609 ter c.p., 609 quinquies c.p. e 609 octies c.p. Lo stesso art. 609 decies c.p. obbliga l’autorità giudiziaria di affidare la vittima di detti reati ad assistenza psicologica ed affettiva, sia attraverso l’ausilio dei genitori e sia attraverso l’ausilio dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti presso gli Enti Locali.
L‘art. 13, comma 1, della legge contro la violenza sessuale permette al Pubblico Ministero di chiedere che si conceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di una persona minore di anni sedici. Non si è considerato però che tale facoltà potrebbe comportare un materiale rallentamento del procedimento giudiziario.
La normativa del 1996 ha poi aggiunto, opportunamente, la possibilità di acquisire elementi probatori anche in luoghi diversi dal Tribunale ove tra gli interessati vi siano persone minori di anni sedici e si proceda ad incidente probatorio. È anche disposto che gli interrogatori vengano documentati integralmente con mezzi di riproduzione fotografica, audiovisiva o con perizie e consulenze tecniche.
L’art. 12 della legge contro la pedofilia ha poi anche inserito, nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 600 ter, comma 3, c.p., la possibilità di intercettazioni telefoniche ed ambientali tra quelle già contenute all’interno dell’art. 266 c.p.p. Ma la vera importanza della modifica è quella che consente l’intercettazione di flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici o telematici utilizzati per l’attività criminale.
L’art. 15 della legge contro la violenza sessuale concede la possibilità di effettuare le udienze a porte chiuse, tutelando il minore dalle potenziali esposizioni della pubblicità processuale. Infatti mentre è una facoltà per il procedimento che riguardi una persona maggiorenne, è, invece, la stessa legge che impone l’obbligo della riservatezza nel caso di minore. Lo stesso art.15 impone anche il divieto di effettuare domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona offesa. Tuttavia questa disposizione è opportunamente moderata dalla possibilità eventuale di deroga solo nei casi in cui le domande sulla vita personale e sessuale della persona offesa siano estremamente indispensabili per la ricostruzione degli avvenimenti.
Un’ultima forma di tutela che la legislazione del 1998 ha introdotto a favore dei minori è quella contenuta nell’art.13, comma 6, che concede al minore, vittima del reato, su sua richiesta o del difensore, la possibilità di essere esaminato in udienza dietro l’ausilio di un vetro a specchio ed unitamente ad un impianto citofonico. Tale eventualità è resa disponibile sia per i delitti di cui agli artt. 600 bis c.p., 600 ter c.p., 600 quater c.p. e 600 quinquies c.p. che per i deliti di cui agli artt. 609 bis c.p., 609 ter c.p., 609 quater c.p. e 609 octies c.p. La disposizione lascia inopportunamente scoperto l’art. 609 quinquies c.p. per il quale si nutrono dei dubbi.

LA TUTELA DELLA PERSONA OFFESA E LA PREVENZIONE

La persona vittima dei reati sessuali può essere salvaguardata ulteriormente con strumenti diversi da quelli fin qui menzionati. Infatti, oltre alla nuova disciplina delle incriminazioni introdotta con la riforma del 1996 e del 1998 ed alla integrazione con norme processualpenalistiche, bisogna anche aggiungere un terzo ordine di misure.
È noto, infatti, che l’efficacia del diritto penale non è riconducibile esclusivamente all’irrogazione di sanzioni. Esiste tutta una serie di provvedimenti che rendono più efficace ancora il diritto penale, non solo riparando il male subito, ma evitando anche che determinate condotte siano poste agevolmente in essere. In tal senso svolge un’importante funzione l’art. 609 nonies c.p. che aggiunge delle pene accessorie nonché determinati effetti penali. Tra le pene accessorie si includono la perdita della qualità di genitore, quando questa è elemento costitutivo del reato, e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio di tutela e curatela. Tra gli effetti penali vengono compresi la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione alla successione della persona offesa.
Anche la disciplina contro la pedofilia è stata arricchita di importanti conseguenze penali che vanno oltre la stessa pena. L’art. 600 septies c.p. prevede nel caso di condanna la confisca del materiale utilizzato per l’esecuzione del delitto. È inoltre disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti nonchè, ove si tratti di emittenti radio-televisive, la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione.
L’art. 12 della legge del 1996 prevede una contravvenzione in caso di divulgazione della generalità e dell’immagine della persona vittima, attraverso la stampa, qualora egli non abbia prestato il proprio consenso. Si è dunque introdotto l’art. 734 bis c.p. che disciplina le contravvenzioni in materia di tutela alla riservatezza della persona offesa dai reati di violenza sessuale e che corrisponde all’ultimo articolo del codice penale.
Bisogna adesso studiare i casi in cui determinate condotte comportino fattispecie aggravanti di pena. Si pensi innanzitutto ai motivi abietti e futili di cui all’art. 61, n.1, c.p. Ancora rappresenta aggravante l’utilizzo di sevizie e l’agire con crudeltà in relazione a quanto disposto dall’art. 61, n.4, c.p. Rappresenta comunque aggravante l’art. 61, n.9, c.p. ove vi fosse un approfittamento dei propri poteri o una violazione dei doveri, anche se fuori dalle proprie mansioni. Infine altra aggravante è rappresentata dall’art. 61, n.11, c.p. che prevede la commissione del delitto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d’ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità.
Il Testo Unico in materia di stupefacenti, all’art.80, prevede che la pena venga aumentata da un terzo alla metà nei casi in cui l’offerta o la cessione degli stupefacenti è finalizzata all’ottenimento di prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente. L’aggravante sembra sussistere anche ove non vi sia stata alcuna prestazione sessuale.
La riforma del 1996 si preoccupa anche di tutelare la persona offesa dal reato da eventuali conseguenze fisiche che potrebbero derivare dall’intervenuto atto sessuale. Spesso, infatti, oltre ai danni psichici che normalmente non vengono mai totalmente recuperati, nella vittima rimangono anche dei danni fisici punibili con il delitto di lesioni personali di cui agli artt. 582 e 583 c.p. E’ previsto, infatti, che l’imputato sia sottoposto ad accertamenti medici per l’individuazione di eventuali malattie trasmissibili sessualmente, con particolare riguardo alla tanto temuta AIDS.
Nello spirito della legge contro la pedofilia del 1998, qualora un pubblico ufficiale venga a conoscenza dell’attività di prostituzione di un minorenne debba darne immediatamente comunicazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni il quale promuove i provvedimenti per la tutela del minore, ivi compresa la nomina del curatore. E’ anche possibile che il Tribunale per i minorenni provveda all’assistenza del minore, al recupero psicologico ed al reinserimento.
Nella legge contro la pedofilia altra novità da non sottovalutare è l’importante attività di coordinamento attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’istituzione di un fondo per il recupero delle vittime e dei responsabili dei delitti. In particolare la Presidenza del Consiglio dei ministri deve adoperarsi per coordinare tutte le Pubbliche Amministrazioni relativamente alla prevenzione, all’assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori. Per adempiere a tale compito il vertice del Governo acquisisce periodicamente informazioni nazionali ed internazionali. Il limite a tali compiti, però, è di soli cento milioni di lire annue. Inoltre tutte le somme raccolte annualmente tramite le contravvenzioni, le multe e le confische per i reati a sfondo sessuale vengono distribuiti in un apposito fondo di cui i due terzi vengono impiegati per l’attività di formazione, organizzazione ed assistenza alle vittime di tali delitti, e per la parte rimanente al recupero dei soggetti ritenuti responsabili di tali reati.
In ultimo la legge contro la pedofilia si occupa, oltre che punendo, anche preventivamente di preservare i minori dallo sfruttamento della prostituzione in occasione di viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri. La legge, infatti, impone alle agenzie ed ai tour operator di inserire visibilmente nelle proprie stampe pubblicitarie l’indicazione delle sanzioni irrogabili a coloro che finalizzino i viaggi all’incremento della pornografia e della prostituzione minorile, anche se commessa all’Estero. Non sembra che la norma possa dettare obblighi formali anche per i viaggi organizzati sul territorio nazionale. In caso di violazione della prescrizione formale appena descritta gli operatori turistici sono tenuti a pagare una sanziona amministrativa che va da lire due milioni a lire dieci milioni.

Tratta dalla monografia: La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia

Autore: Fabio Sammartano
Leggi anche:
Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia: Lo sfruttamento sessuale del minore (III parte)


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