Da
quando il nostro Paese si è trovato improvvisamente a vivere l'emergenza
sanitaria dovuta al COVID-19, molto si è scritto in merito all'argomento qui
trattato.
Si
tenterà adesso di riordinare sinteticamente la tematica, introducendo ulteriori
spunti di riflessione che potranno aiutare a chiarire come:
a) Non vi sia un obbligo legale di
Autocertificazione;
b)In alcuni casi il Soggetto
Dichiarante, rilasciando e firmando l'Autocertificazione, incorre in
gravi rischi di natura penale con la conseguenza di essere punibile con la
reclusione da uno a sei anni;
c) L'emanazione da parte del Ministero
dell'Interno dell'Autocertificazione -come formulata nel testo corrente-
potrebbe integrare gli estremi di cui all'art. 414 cp;
d) L' Autocertificazione viola l'art. 49
D.P.R. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa");
e) L'Autocertificazione viola le norme in
tema di Privacy laddove non sia preceduta da apposita Informativa rilasciata
dai Pubblici Ufficiali. Con la conseguenza che il Soggetto Dichiarante potrà
non solo proporre reclamo e ricorso giurisdizionale, ma -in caso di danni-
potrà agire per il relativo risarcimento.
A) L'AUTOCERTIFICAZIONE NON E' OBBLIGATORIA
Ripercorrendo
l'excursus delle disposizioni normative e regolamentari che dall'inizio della
emergenza ad oggi si sono freneticamente susseguite, si ricava un elenco di 19
provvedimenti in nessuno dei quali l'Autocertificazione e' prevista come
obbligatoria.
Se
dunque l'Autocertificazione non è prevista come obbligatoria, è chiaro che
questa viene rilasciata su base volontaria da parte del Soggetto Dichiarante.
Vale a
dire che se il Soggetto Dichiarante ritiene di volersi Autocertificare lo fa,
se diversamente il Soggetto Dichiarante ritiene di non doversi e/o volersi
Autocertificare, non ha nessun obbligo in tal senso.
Posto
che dunque la Autocertificazione va rilasciata su base volontaria, si vedano
però i rischi nei quali il Soggetto Dichiarante incorre firmando la
Autocertificazione.
B)I
RISCHI DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
Tralasciando
i modelli precedenti di Autocertficazione, si concentra l'esame su quello in
vigore che testualmente chiede (tra le altre cose) di DICHIARARE SOTTO LA
PROPRIA RESPONSABILITA' quanto segue: Ø di
non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19
Questa
affermazione, che al Soggetto Dichiarante viene chiesto di rilasciare, è quella
che comporta i maggiori rischi laddove il Soggetto Dichiarante deve confermare
sotto la propria responsabilità "di non essere sottoposto alla misura
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19" (e
non di "non essersi potuto sottoporre alla verifica sulla
positività relativa al COVID-19" come
più giusto sarebbe stato prevedere nel modulo)
In
poche parole si invita il Soggetto Dichiarante a confermare una circostanza
relativa al proprio stato di salute di cui -nella
stragrande maggioranza dei casi e non per sua colpa- non è in grado di avere
nessuna piena conoscenza. Infatti la affermazione richiesta dal modulo "di
non essere risultato positivo al COVID-19" presuppone una azione di
accertamento della positività al virus che in realtà il Soggetto
Dichiarante nella stragrande maggioranza dei casi non ha compiuto
e non può compiere e non per sua colpa.
Lo
Stato quindi, tramite il Ministero dell'Interno che ha elaborato e messo in
circolazione l'Autocertificazione nel testo corrente, invita così il Soggetto
Dichiarante (anzi lo si induce) a commettere un reato derivante dalla
violazione dell'art. 495 1° comma cp e dalla violazione dell'art. 76 D.P.R.
245/2000
Si
veda più nello specifico.
- Violazione dell'art. 495 cp 1°
comma e dell'art. Art. 76 D.P.R. 445/2000
L'Art.
495 cp comma 1 prevede "Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre
qualità della propria o dell'altrui persona è
punito con la reclusione da uno a sei anni".
E' noto
che la popolazione non è stata (e tutt'ora non è) sottoposta ad un screening
sanitario completo di accertamento del contagio in quanto l'analisi medica
diretta ad accertare il contagio di un soggetto, o la presenza di anticorpi già
presenti nell'organismo, fino ad ora è stata eseguita molto parzialmente.
Pertanto, fatte pochissime eccezioni localizzate, la maggior parte della
Popolazione italiana non è stata sottoposta a verifica delle proprie condizioni
di salute ed anzi parte della Popolazione (soprattutto in considerazione della
sintomaticità che spesso il virus COVID-19 comporta) potrebbe essere affetta
dalla malattia e non saperlo.
Sebbene
questo dato sia a tutti noto e non contestato, a chi circola e viene sottoposto
al controllo, si chiede di dichiarare sotto la propria responsabilità ad un
Pubblico Ufficiale di non essere risultati positivi al COVID-19, rilasciando
quindi una dichiarazione
spontanea che -in assenza di
alcuna verifica di natura sanitaria- rischia di indurre il dichiarante a
violare l'art. 495 cp comma 1 che prevede come sanzione la reclusione "da
uno a sei anni".
A
questo si aggiunga come proprio in tema di Autocertificazioni l'art. Art. 76
del D.P.R. 445/2000 recita "Norme penali 1.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale."
Cioè
per effetto dell'art. 76 DPR 445/2000 citato, il rilasciare dichiarazioni non
veritiere tramite Autocertificazione comporta le conseguenze penali di cui
all'art. 495 comma 1 cp (reclusione "da uno a sei anni").
Chiaro
è dunque che chiamando il Soggetto Dichiarante a confermare sotto la propria
responsabilità una circostanza di cui non può essere a conoscenza (non, come
detto per sua colpa, ma per una inefficienza o forse –e peggio- per una scelta
del sistema statale che non ha predisposto il controllo sanitario a tappeto sul
territorio) lo Stato spinge alla commissione del reato di Falsa attestazione o dichiarazione
a un Pubblico Ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di
altri punito dall'art. 495 1°
comma cpc e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Si
potrebbe però sostenere che non essendoci nelle norme contingenti all'emergenza
l'obbligo di Autocertificazione -obbligo che
lo Stato (a parere di chi scrive) per ovvi motivi si è guardato bene dal
prevedere- questa induzione alla commissione di un reato non sussisterebbe. In
realtà la emanazione da parte del Ministero dell'Interno del Modello di
Autocertificazione corrente (che contiene l'invito a farsi carico di una falsa
dichiarazione in ordine ai risultati di un test valutativo che non si è in
concreto in grado di effettuare e che rivela lo stato di salute personale)
rappresenta comunque un passo falso degli Organi Statali che ne denotano la
totale inadeguatezza e scarsa conoscenza delle norme e che potrebbe in extremis
integrare la fattispecie di cui all'art. 414 cp. fattispecie che sanziona
l'istigazione a delinquere. Tutto andrebbe poi valutato in sede giudiziale in
relazione alla presenza di dolo, o meno, ma non è sbagliato a parere di chi
scrive affermare come l'invito fatto alla Popolazione diretto a dichiarare il
falso, induca comunque il Soggetto Dichiarante a commettere un reato (non si
dimentichi che la Autocertificazione viene rilasciata su base volontaria, non
essendoci obblighi di legge in merito come prima rilevato) e –quindi- tale
invito rischia di integrare a sua volta (anche solo in astratto) la fattispecie
di cui all'art. 414 cp da parte del Ministero dell'Interno. Con conseguenze e
valutazioni ulteriori che in questa sede si tralasciano per motivi di economia
di trattazione del tema principale.
- Violazione dell'art. 49 D.P.R.
445/2000 e inefficacia dei dati sanitari rivelati
L'Art.
49 (R) D.P.R. 445/2000 "Limiti di utilizzo delle misure di
semplificazione 1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di
conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore (…)".
Per
effetto di tale norma, quindi, la Autocertificazione non può sostituire la
certificazione medica e sanitaria che è l'unica via attraverso ( per effetto
dell'art. 49 D.P.R. 445/2000) può certificarsi un dato sanitario rappresentato
in questo caso dalla positività o meno al virus Covid-19
In
questo senso la volontà del legislatore è stata quella di tutelare gli
interessi individuali e collettivi connessi con le certezze giuridiche di cui
sono portatori tali certificati, interessi questi che sono tali da non
consentire una semplificazione basata sulla loro sostituzione con altri
strumenti di certezza né, tantomeno, sulla loro eliminazione dall'ordinamento.
Considerato
che il divieto della norma non lascia spazio a soluzioni diverse, la
conseguenza delle dichiarazioni in tema di salute personale rilasciate in
sostituzione ad una adeguata e legittima certificazione medica, è che le stesse
non potranno che essere considerate inefficaci per violazione dell'art. 49
D.P.R. 445/2000.
In
realtà una prescrizione conforme al dettato della Legge avrebbe voluto che lo
Stato invitasse tutti ad esibire (in caso di controllo) la Certificazione
medica che attestasse la non positività al virus COVID-19 in quanto solo questa
ha valore proprio per effetto del disposto dell'art. 49 D.P.R. 445/2000 (che è
legge a tutti gli effetti in quanto trattasi di "Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa") .
Ma così
non è stato e non è.
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