Una delle più importanti novità introdotte dalla Manovra correttiva 2017 (DL n.50/2016) in tema di Patent Box è la definitiva eliminazione dalle agevolazioni dei marchi d’impresa. Il tutto, come preannunciato dal Governo, per allineare la Patent box alle linee guida OCSE.
Le imprese, quindi, potranno richiedere le agevolazioni del patent box per i beni immateriali con esclusione dei marchi d'impresa nel mentre, chi ha già inoltrato la pratica di agevolazione per i marchi entro il 31.12.2016, trascorsi i cinque anni, non potrà esercitare l'opzione di rinnovo.
Estratto del DL n.50 del 24.04.2017
ART. 56 Patent box
1.All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a)al comma 39, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.”;
b)al comma 40 la parola “terzo” è sostituita dalla seguente: “quarto”;
c)il comma 42-ter è abrogato.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
a)per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
b)per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
3.Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.
4.Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.