RICERCA
spaziatore
spaziatore
spaziatore
spaziatore

NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornato sulle novità del nostro Portale, registrati a Dirittosuweb.

Collabora con noi
Collabora attivamente alla realizzazione di Dirittosuweb inviando articoli, note a sentenze, atti, relazioni, tesi, sentenze integrali, ordinanze, recensioni alla nostra Redazione

APPROFONDIMENTI
Amministrativo
Cittadini
Contratti
Diritto d'autore
Giusto processo
Impresa
Internet
La giurisprudenza
Le letture del giurista
Marchi, brevetti e nomi a dominio
Minori e rete
News
Privacy
Recensioni
Transnazionale

SITI SU WEB
Associazioni
Consulenza online
Diritto ambientale
Diritto amministrativo
Diritto civile
Diritto del lavoro
Diritto e internet
Diritto penale
Internazionale
Istituzioni
Leggi e gazzette ufficiali
Portali giuridici
Raccolte links
Studi legali
Tutela consumatori

Consulenza legale aziendale


 

Sei in: Approfondimenti La giurisprudenza
Commenti a sentenze recenti in materia di appalti pubblici di servizi ed enti locali.

1) ARGOMENTO: La segnalazione all’Autorità è una mera comunicazione circa fatti verificatisi o accertati in relazione ad una gara, rispetto alla quale potranno derivare effetti pregiudizievoli per l'impresa interessata solo a seguito di annotazione nel Casellario informatico. (TAR Lazio-Roma, Sez. III, sentenza 07.09.2011 n. 7143)

La controversia recentemente sottoposta  al giudice amministrativo riguardava la valutazione della stazione appaltante che ha escludeva la impresa ricorrente da una gara di appalto di lavori di manutenzione stradale, in relazione ad un decreto penale per un reato relativo alla violazione di norme sulla sicurezza dei lavoratori.
Alla luce dei più significativi interventi giurisprudenziali, il giudicante riteneva legittima la suddetta valutazione, principiando proprio dalle norme applicabili al momento dello svolgimento della gara, ed in particolare, dall’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, che prevedeva alla lettera c) la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi dei soggetti: “nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”.
Il fondamento della moralità professionale sarebbe da ravvisare, secondo l’approccio tradizionale nel senso della rilevanza dell'interesse dell'Amministrazione a non contrarre obbligazioni con soggetti che non garantiscano adeguata moralità professionale in relazione al tipo di contratto oggetto della gara. Il requisito della moralità professionale richiesto per la partecipazione alle gare pubbliche di appalto è stato considerato mancante nell'ipotesi di commissione di un reato specifico connesso al tipo di attività che il soggetto deve svolgere (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12.04.2007, n. 1723, proprio rispetto alla condanna per violazione della normativa antinfortunistica in una gara di appalto di lavori).
Anche la nozione di gravità del reato deve essere valutata non in relazione alla considerazione penalistica del reato, ma all’interesse dell’Amministrazione al corretto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto.  Pertanto, è irrilevante rispetto a tale valutazione della stazione appaltante la gravità del reato sanzionato in sede penale in relazione alla pena edittale o al fatto che si tratti di contravvenzioni (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 04.06.2010, n. 3560 rispetto alla condanna per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari rispetto alla gara per un servizio di ristorazione). 
Per converso, il contenuto del contratto oggetto della gara assume allora importanza fondamentale al fine di apprezzare il grado di "moralità professionale" del singolo concorrente, così come simmetricamente la gravità del reato deve essere valutata in relazione alla incidenza del reato sulla moralità professionale.
Per completezza, si deve anche specificare che la norma dell’art. 38 fa salva l'applicazione dell'art. 178 del codice penale.
Alla luce di tali premesse il T.A.R. Lazio-Roma, nella pronuncia che si commenta, ha statuito, invero, che la segnalazione nel casellario informatico produce solo l’effetto di avviare il procedimento presso l’Autorità di Vigilanza, posto che l’unico atto conclusivo con valenza provvedi mentale è rappresentato dalla eventuale annotazione depositata dall’Autorità di Vigilanza.
Precisamente, mentre la segnalazione all’Autorità è una mera comunicazione circa fatti verificatisi o accertati in relazione ad una gara, tuttavia solo a seguito di annotazione nel Casellario informatico potranno derivare effetti pregiudizievoli per l'impresa interessata (cfr. di recente Tar Campania, sez. VIII, 09.02.2011, n. 762).
La tematica in oggetto deve essere affrontata anche sotto il profilo della pronuncia di riabilitazione, per escludere che una pronuncia di condanna continui ad incidere sulla moralità professionale di una impresa (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 25.01.2011, n. 513; TAR Lazio Roma, sez. III, 22.05.2009, n. 5194). Come è noto, l’orientamento giurisprudenziale consolidato ritiene, altresì, che la riabilitazione (o l'estinzione del reato per cui è stata applicata la pena su richiesta, per decorso del termine di legge) debba essere giudizialmente dichiarata, poiché il giudice dell'esecuzione è l'unico soggetto, al quale l'ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria (Consiglio Stato, sez. V, 20.10.2010, n. 7581)

2) ARGOMENTO: E’ sempre esercitabile il potere alle p.a. di sospendere, revocare e/o annullare l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto pubblico (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 01.09.2011 n. 1372).

Il principio generale dell'autotutela della Pubblica amministrazione rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica. Esso costituisce il fondamento del potere, riconosciuto in capo alla stazione appaltante, di procedere alla revoca o annullamento  della la gara, allorché la stessa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario provvisorio nei confronti dell'Amministrazione come, oltretutto, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. 23.05.1924 n. 827).
E’ pacifica, infatti, la natura di atto endoprocedimentale riconosciuta all’aggiudicazione provvisoria dell'appalto pubblico che determina, pertanto, nell'impresa che l'ha ottenuta, soltanto una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata e consolidata che, viceversa, può solo derivare dall'aggiudicazione definitiva (TAR Campania, Na, Sez. VIII, 03.05.2010, n. 2263).
Altresì, è  principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui sull'Amministrazione, che intende esercitare il potere di revoca dell’aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto, incombe comunque un onere di motivazione, sia pure fortemente attenuato, circa le ragioni di interesse pubblico che l’hanno determinata, essendo sufficiente che sia reso palese almeno il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa attraverso l'indicazione degli elementi concreti ed obiettivi in base ai quali essa ritiene di non procedere più all'aggiudicazione definitiva ((TAR Lazio, Sez. II, 30.04.2010, n. 8975; TAR Lombardia, Bs, Sez. II, 16.02.2011, n. 302, Cons. Stato, Sez. V, 29.12.2009 n. 8966 e Sez. IV, 31.05.2007 n. 2838; TAR Lazio, Sez. II-ter, 09.11.2009 n. 10991).
Alla luce di tali premesse, può essere condiviso anche l’assunto per cui non occorrerebbe la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, posta la natura di atto endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva e vantando in tal caso l'aggiudicatario provvisorio solo un'aspettativa alla conclusione del procedimento (Cons. Stato, Sez. V, 08.03.2011, n. 1446; TAR Campania, Na, Sez. I, 02.11.2010, n. 22122).
Infatti, nei contratti d'appalto l'Amministrazione aggiudicatrice non è obbligata a stipulare il contratto con l'impresa aggiudicataria ed essa ben può rimuovere gli effetti dell'atto di aggiudicazione provvisoria e finanche di quello di aggiudicazione definitiva, purché la conseguente azione amministrativa sia condotta coi necessari crismi della legittimità (TAR Sicilia, Ct, Sez. I, 25.02.2011, n. 463). Più precisamente, l'aggiudicazione provvisoria, anche se individua un potenziale aggiudicatario definitivo della gara, è un atto ancora ad effetti instabili, del tutto interinali, e determina solo la nascita di una mera aspettativa, con la conseguenza che è sempre possibile per l’Amministrazione procedere in autotutela (TAR Calabria, Cz, Sez. I, 16.09.2010, n. 2561; TAR Veneto, Sez. I, 14.09.2010, n. 4745).
Nel caso di specie, il Collegio rileva che, pur concordando sul principio di ordine generale che consente alla stazione appaltante di poter dare luogo, nell’applicare la potestà di revocare l’aggiudicazione provvisoria, ad un provvedimento motivato in forma attenuata, si riscontra una carenza assoluta di motivazione da parte della Soprintendenza, che non ha chiarito in alcun modo, né almeno accennato, quali siano le condizioni dell’invito di gara che esigevano una migliore precisazione e per quale ragione solo alla data del 21.09.2010, dopo l’invio alla ricorrente della richiesta documentazione integrativa da parte dell’Amministrazione al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva, sia emersa questa esigenza in relazione a motivi di interesse pubblico attuale e concreto.

3) ARGOMENTO: Informativa antimafia, divieto d'accesso sempre da motivare. (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 24.08.2011 n. 1146)

Con apposita istanza di accesso, una società subappaltatrice chiedeva alla competente Prefettura di prendere visione ed estrarre copia dell’informativa antimafia ex art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, nonché di tutta la documentazione a essa connessa posta alla base della risoluzione dei contratti di appalto dalla medesima stipulati con alcune società appaltatrici e subappaltatrici.
L’istanza veniva rigettata sulla scorta delle disposizioni di cui all’art. 24 della L. n. 241/1990, al D.P.R. n. 352/1992 e al D.M. n. 415/1994.  Avverso quest’ultimo provvedimento di diniego  insorgeva la ditta esonerata.
La controversia dedotta in giudizio, pertanto, concerneva esclusivamente l’accessibilità degli atti istruttori posti alla base dell’informativa prefettizia sfavorevole, adottata ai sensi della vigente legislazione di contrasto e prevenzione dei fenomeni di infiltrazione malavitosa delle attività imprenditoriali, in conseguenza della quale, rispettivamente, le società appaltatrici e subappaltatrici avevano comunicato alla ricorrente la risoluzione dei contratti di appalto precedentemente stipulati.
Sul piano normativo, il giudicante ravvisava l’applicabilità alla specie del D.M. 10.05.1994, n. 415 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi), ma soprattutto l’art. 24 della L. n. 241/1990, sia nel comma 2, che  ha sancito l’emanazione di uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione di tale diritto in relazione all’esigenza di salvaguardare "l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità" (lett. c); sia nel successivo comma 4, che ha previsto: "Le singole Amministrazioni hanno l’obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di cui al comma 2".  
Il successivo D.P.R. n. 352/1992 ha stabilito all’art.8 i criteri per l’attuazione della norma testé richiamata, ed in particolare il comma 5, lett. c) ha previsto che i documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso quando: "riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini". Di conseguenza, l’adito G.A., alla stregua dell’illustrato quadro normativo, non ha mancato di sottolineare come in linea generale la sottrazione all’accesso, per espressa previsione del menzionato art. 8, comma 5, debba avvenire nel rispetto della norma (art. 8, comma 2) secondo cui: "I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 07.08.1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso".
Diversamente, sul piano sostanziale, il Collegio ha ritenuto opportuno premettere la sostanziale differenza tra l’informativa antimafia, generalmente consistente nella mera formula rituale con la quale il Prefetto, sulla base delle risultanze in suo possesso afferma la sussistenza di elementi interdittivi a carico dell'impresa (atto per sua natura pienamente ostensibile) e le risultanze istruttorie "a monte", cui ha attinto l'Autorità prefettizia per pervenire al giudizio sfavorevole formulato a carico della ditta medesima. E’ stato chiarito, in particolare, che per questi ultimi l'accesso poteva essere escluso solo per quelle parti della documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui avesse coinvolto, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove potevano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili a imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti (in corso di svolgimento) di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata (in tal senso, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 14.06.2006, n. 6985).
Nel caso di specie, i giudici osservavano come la motivazione del provvedimento di diniego conteneva uno sterile richiamo alle norme legislative e regolamentari sopra scrutinate, senza però alcuna puntualizzazione in ordine alla “idoneità del documento”, di cui veniva chiesta l’esibizione, a pregiudicare in concreto l’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, come espressamente previsto dall’art. 24, comma 2, lett. c), della L. n. 241 del 1990.  Di conseguenza, a opinione del G.A. di Catanzaro, la mancata ostensione dell’informativa antimafia ex art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 nonché della documentazione a essa connessa, poiché non motivata con riferimento alle concrete ragioni che impedivano la divulgazione del documento, anche, eventualmente, nelle forme "deboli" della mera visione ovvero dell’estrazione di copia con tecniche di mascheramento, aveva di fatto pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente società (art. 24 Cost.), non consentendole di contestare nel merito le ragioni effettive su cui si fondava il provvedimento lesivo che aveva dato luogo alla risoluzione dei contratti di appalto stipulati.

4) ARGOMENTO: Nell’ambito di un procedimento amministrativo, finalizzato alla scelta di un contraente, è necessario rendere pubblica la fase dell’apertura dei plichi contenenti le offerte oppure la diversa operazione costituita dalla valutazione delle offerte stesse?
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 28.07.2011 n. 13).

Il principio di pubblicità delle gare per i contratti pubblici è radicato in canoni di diritto comunitario e interno costantemente applicati dalla giurisprudenza amministrativa.
In proposito è agevole il richiamo, oltre che all’art. 97 della Costituzione, alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, da cui è scaturito il Codice italiano dei contratti pubblici, le quali agli articoli, rispettivamente, 10 e 2, stabiliscono, con espressione di portata ineludibile: “Le amministrazioni aggiudicatrici …agiscono con trasparenza”.
A livello di normativa interna, invece, gli artt. 64, comma 5, 67, comma 5, 91, comma 3, d.P.R. n. 554 del 1999, ora d.P.R. n. 207 del 2010, artt. 117, 119, comma 6, 120, comma 2, prevedono un preciso obbligo di svolgimento in seduta pubblica, a pena di illegittimità della procedura, solamente delle operazioni di apertura delle sole buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica. I dati normativi citati impongono la valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata, senza dettare alcun precetto in ordine all’apertura del plico, ed in tal senso sembrano accreditare l’avviso che tale operazione, non debba necessariamente svolgersi in seduta pubblica e sia tacitamente rinviata al momento della valutazione di merito in separata sede.
Occorre tuttavia verificare se tale conclusione sia compatibile con un riscontro di ordine sistematico condotto alla stregua dei principi che reggono l’affidamento degli appalti pubblici, ed in particolare quelli della pubblicità e della trasparenza.
 In primo luogo, il d.lgs. n. 163 del 2006 recepisce le Direttive ricordate, e all’art. 2, comma 1, specifica il precetto comunitario imponendo che l’aggiudicazione degli appalti pubblici avvenga nel rispetto del principio, oltre che di trasparenza, di “pubblicità con le modalità indicate dal presente codice”. Precisamente, il comma 3 dello stesso art. 2 rende applicabili le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 “per tutto quanto non espressamente previsto nel presente codice”, mentre l’art. 84 rimette al regolamento la disciplina delle modalità con le quali devono operare le commissioni che procedono alla scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Quanto alla normativa regolamentare, l’attenta analisi che ne ha condotto la giurisprudenza, sia con riguardo all’art. 89 del R.D. 23.05.1924 n. 827 che al d.P.R. n. 554 del 1999 in materia di appalti di lavori pubblici (sez. V, 09.10.2002 n. 5421, 16.06.2005 n. 3166; 11.05.2007 n. 2355), pur rilevando l’insufficienza dei dati normativi disponibili, è pervenuta alla conclusione, confortata anche dall’orientamento della giurisdizione contabile (Corte dei conti, sez. contr. St., 09.12.1999, n. 108), secondo cui, onde stabilire la necessità o meno di rendere pubbliche le operazioni compiute in determinate fasi di un procedimento amministrativo finalizzato alla scelta di un contraente, occorre distinguere il momento inderogabile, costituito dall'apertura dei plichi contenenti le offerte, che è operazione preliminare, rispetto alla diversa operazione costituita dalla valutazione delle offerte stesse che, invece, a certe condizioni, può svolgersi senza la presenza delle parti.
Il regolamento di attuazione del codice degli appalti (d.P.R. 05.10.2010 n. 207), confermando nella sostanza la disciplina già dettata dal d.P.R. n. 554 del 1999, risulta orientato a garantire la pubblicità per tutte le operazioni di gara, compresa la comunicazione dell’eventuale anomalia dell’offerta (art. 121), e prevede la seduta riservata per le valutazioni di natura tecnico-discrezionale.
Per converso, nel senso che si debba comunque svolgere in pubblico la verifica della integrità di tutti i plichi contenenti l’offerta presentata, con esplicita menzione anche di quello riguardante l’offerta tecnica, si è pronunciata anche la giurisprudenza successiva (Cons. Stato, sez. V, 23.12.2010, n. 8155; 28.10.2008 n. 5386; sez. VI, 22.04.2008 n. 1856).
Gli orientamenti ermeneutici definiti nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa hanno da un lato ritenuto l'obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riferibile solo alle fasi di apertura dei plichi dei documenti amministrativi e delle offerte economiche, mentre dall'altro hanno precisato che nelle gare di appalto devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità di tutti i plichi contenenti l'offerta, compresi quelli con la parte tecnico-qualitativa.
 Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha sancito con la sentenza 28.07.2011 n. 13 la pubblicizzazione dell'apertura dei plichi contenenti i documenti illustrativi della parte tecnico-qualitativa delle offerte, ponendo fine ai contrasti giurisprudenziali sul tema e di fatto integrando le previsioni del codice dei contratti e del Dpr 207/2010.
L’iter logico e giuridico con cui il Collegio ha risolto la querelle interpretativa, principia con la mera constatazione che l'integrità delle buste soddisfi solo parzialmente le esigenze di trasparenza e pubblicità, in quanto non consente ai concorrenti presenti di rendersi conto della presenza nelle buste dei documenti recanti le offerte tecniche, così come avviene per i documenti amministrativi e per le offerte economiche. Difatti, in tal modo i concorrenti non sono garantiti dal pericolo di manipolazioni successive delle offerte, con inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti.
Il regolamento di attuazione del codice degli appalti (Dpr 207/2010)  disciplina, da un lato, la garanzia di pubblicità per tutte le operazioni di gara, compresa la comunicazione dell'eventuale anomalia dell'offerta mentre, dall’altro, viene prevista la seduta riservata per le valutazioni di natura tecnico-discrezionale, in assenza di disposizioni che disciplinino espressamente il passaggio dell'apertura delle buste delle offerte tecniche.

Significativa è, in tal senso, la decisione del Supremo Consesso di Giustizia amministrativa che colma questa lacuna, sancendo che la verifica dell'integrità di questi plichi è destinata a garantire che il materiale documentale da gestire nella procedura di gara sia completo. La pubblicità di questo passaggio tutela non solo, in generale, l'interesse pubblico alla trasparenza e all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato, ma soprattutto la parità di trattamento dei concorrenti, che possono effettuare riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti avendo così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni.
Il Consiglio di Stato precisa inoltre che la verifica dei documenti contenuti nella busta dell'offerta tecnica consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione di ufficializzare l'acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica.  La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, proceda ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta
La "verifica della integrità dei plichi" ha la funzione di constatare che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, oltre a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela, appunto,  della parità di trattamento dei concorrenti e dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 17.09.2010, n. 6939; 10.11.2010, n. 8006; 04.03.2008, n. 901; sez. VI, 22.04.2008, n. 1856; sez. V, 03.12.2008, n. 5943; sez. IV, 11.10.2007, n. 5354; sez. V, 18.03.2004, n. 1427).
Alla stregua dei principi, sia di diritto comunitario erotti nel nostro ordinamento, che di diritto interno in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti, la suddetta regola ne costituisce l’inevitabile precipitato applicativo, e merita di essere confermata e ribadita con specifico riferimento all'apertura della busta dell'offerta tecnica. Tale operazione, infatti, come per la documentazione amministrativa e per l'offerta economica, costituisce passaggio essenziale e determinante dell'esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento.
La verifica dei documenti contenuti nella busta dell'offerta tecnica deve consistere in un mero riscontro preliminare degli atti prodotti dall’impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prenderne visione del contenuto. Pertanto, la "verifica della integrità dei plichi" non può eccedere la funzione, che ad essa riconosce la giurisprudenza, di ufficializzare la acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica.
La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta (cfr. AD. PLE. 13).
Il quesito non concerne la fase di valutazione del pregio tecnico dell’offerta, essendo pacifico che tale operazione debba svolgersi in seduta riservata.
Così circoscritte le formalità da compiere, la verifica della documentazione non incorre nella denunciata violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006 (cfr. Consiglio di Stato, ad. plenaria, sentenza 28.07.2011 n. 13).

 


Autore: Ramona Cavalli


ACCESSO
spaziatore
spaziatore
 Username
 Password
   
spaziatore
  Salva password
spaziatore


PARTNER:


CONSULENZA LEGALE
Dirittosuweb mette a disposizione di Enti, Aziende e Professionisti tutta l'esperienza acquisita sul campo in questi anni, per fornire in breve tempo pareri e consulenze.

SITI SU WEB
Per segnalare un sito di interesse giuridico e renderlo visibile all'interno della nostra Comunità clicca qui.

Ultimi inserimenti
Studio Legale Casillo Possanzini
29 ottobre 2014 
Sostituzioni Legali
18 marzo 2014 
Studio Legale Avv. Di Stadio - Milano
26 novembre 2013 
SMAF & Associati, Studio legale
16 settembre 2013 
Studio Legale Reboa
25 giugno 2013 
I più cliccati del mese
Studio Legale Sisto - Salerno - Napoli - Campania
3796 click
Condominioweb/Il sito italiano sul condominio
3183 click
Domiciliazione Salerno
2880 click
Centro Studi Brevetti
2345 click
Pagina Libera
2239 click