In seguito all’entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni, che, in particolare, con l’art. 141 ha introdotto anche un nuovo strumento di tutela del terzo trasportato, si è sviluppato un vivace dibattito dottrinale relativamente ai rapporti tra la nuova e la vecchia normativa.
Già nella precedente disciplina, il diritto risarcitorio era piuttosto ampio e garantito soprattutto dalla possibilità di invocare la responsabilità solidale e concorrente, ex art. 2055 c.c., di tutti i conducenti coinvolti e dei loro assicuratori (ognuno dei quali chiamato a rispondere nei limiti del proprio massimale di polizza).
Il nuovo codice delle assicurazioni amplia ed estende la tutela risarcitoria del passeggero introducendo con l’art. 141 una procedura fondata su una liquidazione sostanzialmente ”automatica”, in quanto il danno deve essere risarcito dalla Compagnia del vettore anche se il proprio assicurato non ha alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.
Tuttavia, la dottrina prevalente e più recente afferma che la nuova disciplina dell’art. 141 non introduce una nuova regola di responsabilità né sostituisce l’assicuratore del vettore al responsabile civile ed al suo assicuratore.
In sostanza, la dottrina prevalente afferma che anche con l’entrata in vigore della nuova procedura risarcitoria del passeggero non viene meno il diritto di quest’ultimo ad agire tanto nei confronti dell’effettivo responsabile civile, se diverso dal conducente del veicolo vettore (o di entrambi se corresponsabili), quanto dei rispettivi assicuratori (sulla base non del massimale minimo di legge, ma dell’effettivo massimale di polizza).
Tale interpretazione trova inequivocabile conferma nella possibilità di intervento in giudizio della compagnia del responsabile civile, prevista dal comma 3 dell’art. 141 Cod. Ass. e dal fatto che quest’ultima può essere tenuta a risarcire il danno eccedente il massimale minimo di legge.
A ciò si aggiunga che l’art. 141, comma 3 disciplinando l’azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia del trasportante non si esprime in termini di esclusività.
Infatti, il legislatore nei casi in cui ha inteso attribuire esclusività all’azione lo ha espressamente affermato, come nell’ipotesi del 6° comma dell’art. 149 Cod. Ass. che consente al danneggiato di proporre l’azione diretta nei “soli confronti” della propria impresa assicuratrice.
Ne consegue che la teoria dottrinale fino al momento più convincente è quella che consente la sopravvivenza del diritto del trasportato di agire nei confronti del responsabile civile o dei corresponsabili civili e conseguentemente dei loro assicuratori.
Del resto una interpretazione molto restrittiva dell’art. 141, secondo cui sarebbe esclusa la possibilità del terzo trasportato di agire nei confronti del responsabile civile o dei corresponsabili civili, in solido con i loro assicuratori, non solo non appare convincente per i motivi sopra esposti, ma addirittura si pone in contrasto con la tutela costituzionale del diritto del danneggiato.
Una simile interpretazione, infatti, sarebbe lontana dalla ratio del legislatore che, con l’introduzione della procedura prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, ha voluto ampliare e non certamente limitare gli strumenti di tutela del terzo trasportato.
Il dettato normativo dell’art. 141 è quindi coerente e compatibile con il sistema civilistico vigente, ivi compreso l’art. 2055 c.c..
Tuttavia, la possibilità del danneggiato passeggero di agire nei confronti dei corresponsabili diversi dal vettore e dei loro assicuratori pone un ulteriore interrogativo e cioè se tale azione sia liberamente esperibile ovvero sia condizionata dalla proposizione dell’azione diretta prevista dall’art. 141.
In sostanza la dottrina ha dibattuto sulla possibilità del terzo trasportato di scegliere alternativamente o cumulativamente ambedue le opzioni procedurali concessegli dal legislatore.
Al riguardo però il dibattito è poco chiaro.
Esistono, infatti, diverse tesi non supportate però da motivazioni convincenti.
Infatti, gli stessi autori più autorevoli hanno sul punto sollecitato l’intervento del legislatore che sia in grado di dettare una disciplina dai contorni più certi.
In mancanza di ciò sarà la giurisprudenza a chiarire il dettato normativo.