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La Corte di Giustizia della Comunità Europee
Protocollo relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisione in materia civile e commerciale firmato a Lussemburgo, addì 3 giugno 1971

Che cos'è la Comunità europea?

I suoi membri

Quindici Stati democratici - 365 milioni di cittadini - uniti volontariamente in un progetto politico di unificazione per rispondere insieme alle grandi sfide della nostra epoca.

I suoi obiettivi

- Promuovere l'unità dell'Europa
- Migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei suoi cittadini
- Promuovere lo sviluppo economico, il commercio equilibrato e la libera concorrenza
- Ridurre le disparità economiche tra le regioni
- Aiutare i paesi in via di sviluppo
- Salvaguardare la pace e la libertà

I suoi strumenti

- La legislazione comunitaria, applicabile, in modo uniforme, nei quindici paesi membri
- Il bilancio finanziato con risorse proprie della Comunità
- Il personale amministrativo e tecnico al servizio delle istituzioni comunitarie.

Le sue istituzioni e i suoi organi

Il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale diretto, è il rappresentante dei popoli della Comunità. Esso partecipa all'iter legislativo e di formazione del bilancio ed esercita un limitato ma crescente potere di controllo
Il Consiglio, composto da quindici membri (un ministro per governo), prende le decisioni e adotta le norme comunitarie. La sua composizione varia in funzione della materia trattata (ministri degli Affari esteri, dell'Agricoltura, dei Trasporti, delle Finanze, ecc.)
La Commissione, composta da venti membri indipendenti, propone le norme comunitarie, veglia sulla loro osservanza nonché su quella dei trattati e gestisce le politiche comuni.
La Corte di giustizia, che fin dalla sua creazione ha sede a Lussemburgo, garantisce, insieme al Tribunale di primo grado, l'osservanza del diritto nel processo di integrazione comunitaria.
La Corte dei Conti, a sua volta, controlla l'esecuzione del bilancio della Comunità.
Accanto a queste istituzioni, il Comitato economico e sociale, organo a carattere consultivo, associa i rappresentanti dei sindacati e delle categorie socioprofessionali al processo di elaborazione della legislazione comunitaria.
Un altro organo ausiliario del Consiglio e della Commissione, il Comitato delle Regioni, dotato di funzioni consultive, garantisce la rappresentanza delle entità regionali e locali nel sistema delle istituzioni comunitarie.
Infine, la Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire finanziariamente allo sviluppo equilibrato della Comunità.

Le istituzioni delle Comunità europee

Corte di giustizia (15 giudici, 9 avvocati generali)

Tribunale di primo grado (15 giudici)

Consiglio dei ministri (15 membri)

Commissione ( 20 membri)

Parlamento europeo (626 Euro Deputati)

Comitato economico e sociale
Comitato delle regioni (222 membri)

Corte dei conti ( 15 giudici)

Una giurisdizione per l'Europa

La grande innovazione delle Comunità europee rispetto ai progetti precedenti di unificazione dell'Europa consiste nel fatto che la Comunità ricorre, per tale intento, esclusivamente alla forza del diritto.

Infatti, coscienti del fatto che solo un'unificazione garantita e realizzata dal diritto aveva prospettive durevoli, i sei Stati fondatori hanno voluto consacrare la nascita delle Comunità europee su un fondamento giuridico, i Trattati di Parigi e di Roma.

La Comunità tuttavia non è soltanto una creazione del diritto, ma persegue i suoi obiettivi utilizzando esclusivamente un diritto nuovo, denominato diritto comunitario, che ha per caratteristica di essere un diritto autonomo, uniforme per tutti i paesi membri della Comunità, distinto dal diritto nazionale, pur essendo ad esso superiore, e direttamente efficace in gran parte delle sue norme in tutti gli Stati membri.

Come ogni ordinamento giuridico autentico, l'ordinamento giuridico della Comunità doveva disporre di un efficace sistema di tutela giurisdizionale, per il caso in cui il diritto comunitario fosse contestato od occorresse farlo applicare.

La Corte di giustizia, nella sua qualità di istituzione giurisdizionale della Comunità, costituisce il perno di questo dispositivo di tutela. Il compito dei giudici è di evitare che ognuno interpreti ed applichi tale diritto a proprio piacimento, di garantire che la norma comune mantenga il suo carattere e la sua natura comunitari, di assicurare che essa resti identica per tutti ed in ogni circostanza.

A tal fine, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su controversie delle quali possono essere parti gli Stati membri, le istituzioni comunitarie, le imprese e i privati.

Evoluzione della Corte

Dalla sua creazione, nel 1952, ad oggi, la Corte è stata investita di oltre 8 600 cause. Il numero di 200 nuove cause l'anno è stato raggiunto dal 1978 e quello di 400 cause l'anno è stato superato nel 1985.

Per far fronte a tale afflusso rispettando, nel contempo, termini procedurali ragionevoli, la Corte di giustizia ha adattato il proprio regolamento di procedura in modo tale da rendere possibile una trattazione più spedita delle cause ed ha sollecitato al Consiglio la creazione di un nuovo organo giurisdizionale.

Creazione del Tribunale di primo grado

A seguito di tale richiesta il Consiglio le ha affiancato il Tribunale di primo grado.

L'istituzione del Tribunale di primo grado, avvenuta nel 1989, ha lo scopo di migliorare la tutela giurisdizionale dei singoli, introducendo un doppio grado di giurisdizione, e di permettere alla Corte di concentrarsi sul suo compito fondamentale, l'interpretazione uniforme del diritto comunitario.
La grande innovazione delle Comunità europee rispetto ai progetti precedenti di unificazione dell'Europa consiste nel fatto che la Comunità ricorre, per tale intento, esclusivamente alla forza del diritto.

Infatti, coscienti del fatto che solo un'unificazione garantita e realizzata dal diritto aveva prospettive durevoli, i sei Stati fondatori hanno voluto consacrare la nascita delle Comunità europee su un fondamento giuridico, i Trattati di Parigi e di Roma.

La Comunità tuttavia non è soltanto una creazione del diritto, ma persegue i suoi obiettivi utilizzando esclusivamente un diritto nuovo, denominato diritto comunitario, che ha per caratteristica di essere un diritto autonomo, uniforme per tutti i paesi membri della Comunità, distinto dal diritto nazionale, pur essendo ad esso superiore, e direttamente efficace in gran parte delle sue norme in tutti gli Stati membri.

Come ogni ordinamento giuridico autentico, l'ordinamento giuridico della Comunità doveva disporre di un efficace sistema di tutela giurisdizionale, per il caso in cui il diritto comunitario fosse contestato od occorresse farlo applicare.

La Corte di giustizia, nella sua qualità di istituzione giurisdizionale della Comunità, costituisce il perno di questo dispositivo di tutela. Il compito dei giudici è di evitare che ognuno interpreti ed applichi tale diritto a proprio piacimento, di garantire che la norma comune mantenga il suo carattere e la sua natura comunitari, di assicurare che essa resti identica per tutti ed in ogni circostanza.

A tal fine, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su controversie delle quali possono essere parti gli Stati membri, le istituzioni comunitarie, le imprese e i privati.

Composizione e organizzazione

I membri della Corte di giustizia

La Corte è composta da quindici giudici e nove avvocati generali.

I giudici e gli avvocati generali sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni rinnovabile. Essi sono scelti tra giuristi che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che sono giureconsulti di notoria competenza.
I giudici della Corte designano tra loro il presidente della Corte per un periodo rinnovabile di tre anni. Il presidente dirige i lavori e i servizi della Corte e presiede le udienze e le deliberazioni.

Gli avvocati generali assistono la Corte e l'aiutano ad assolvere la sua missione. Essi hanno il compito di presentare pubblicamente, in piena imparzialità ed indipendenza, delle conclusioni sulle cause sottoposte alla Corte. La loro funzione non va confusa con quella di un procuratore o di un'altra figura equivalente, il cui ruolo viene assunto dalla Commissione, nella sua funzione di custode dell'interesse comunitario

I membri del Tribunale di primo grado

Il Tribunale è composto da quindici giudici, nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni rinnovabile. I membri del Tribunale designano tra loro il presidente.

Non esistono avvocati generali permanenti, in quanto le loro funzioni sono esercitate in un limitato numero di cause dai giudici stessi.

Sedute plenarie e sezioni

La Corte può riunirsi in seduta plenaria o in sezioni di tre o cinque giudici. Essa si riunisce in seduta plenaria quando lo richiedono uno Stato membro o un'istituzione parti della causa, nonché per trattare cause particolarmente complesse o importanti. Le altre cause vengono trattate dalle sezioni.
Il Tribunale siede in sezioni composte da tre o cinque giudici. Esso può anche riunirsi in seduta plenaria per talune cause particolarmente importanti.

Le cancellerie e l'amministrazione

Il cancelliere è designato dalla Corte per un mandato di sei anni. Egli svolge le stesse funzioni giudiziarie del cancelliere di una giurisdizione nazionale, ma è altresì il segretario generale dell'istituzione.

Istituzione indipendente ed autonoma, la Corte dispone, oltre che della propria cancelleria, della propria struttura organizzativa, caratterizzata tra l'altro dalla presenza di un importante servizio linguistico, poiché la Corte deve espletare la propria missione utilizzando tutte le lingue ufficiali della Comunità.

Il Tribunale di primo grado nomina direttamente il proprio cancelliere, ma si avvale, per le proprie esigenze amministrative, dei servizi della Corte.

Le competenze

La Corte di giustizia ha il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee nonché delle norme adottate dalle istituzioni comunitarie competenti.

Per condurre a buon fine tale missione, la Corte è stata dotata, tra l'altro, di ampie competenze giurisdizionali, che essa esercita nell'ambito delle varie categorie di ricorsi o dei procedimenti a seguito di rinvio pregiudiziale.

Le diverse forme di ricorso

Il ricorso per inadempimento

Permette alla Corte di controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in forza del diritto comunitario. Questo procedimento può essere instaurato dalla Commissione (è in pratica il caso più frequente) oppure da uno Stato membro. Se la Corte accerta l'inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente.

Qualora, dopo essere stata nuovamente adìta dalla Commissione, la Corte constati che lo Stato membro interessato non si è conformato alla sua sentenza, essa può imporgli di pagare una somma forfettaria o una penale.

Il ricorso di annullamento

Permette agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione nonché, a certe condizioni, al Parlamento di chiedere l'annullamento totale o parziale delle norme comunitarie e ai privati di chiedere l'annullamento degli atti giuridici che li riguardano direttamente e individualmente.

Esso consente così alla Corte di controllare la legittimità e gli atti delle istituzioni comunitarie. Se il ricorso è fondato, l'atto contestato viene annullato.

Il ricorso per carenza

Permette alla Corte di vagliare la legittimità dell'inattività delle istituzioni comunitarie e di sanzionare il loro silenzio o la loro inerzia.

L'azione di risarcimento

Fondata sulla responsabilità extracontrattuale, tale azione permette alla Corte di accertare se la Comunità sia o meno responsabile dei danni causati dalle sue istituzioni e dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Le impugnazioni

Infine, la Corte di giustizia è competente a conoscere delle impugnazioni, limitate alle questioni di diritto, proposte contro le sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado nelle cause di sua competenza.

Il rinvio pregiudiziale

La Corte è altresì competente per un altro procedimento molto importante.

Infatti la Corte, pur essendo per sua natura la suprema garante della legalità comunitaria, non è tuttavia l'unica giurisdizione chiamata ad applicare il diritto comunitario.

I tribunali di ciascuno degli Stati membri sono anch'essi giudici comunitari, in quanto l'applicazione in via amministrativa del diritto comunitario, essenzialmente affidata agli organi amministrativi degli Stati membri, soggiace al loro sindacato; un gran numero di disposizioni dei trattati e del diritto derivato (regolamenti, direttive, decisioni) creano direttamente, in favore dei cittadini degli Stati membri, diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a salvaguardare.

Per garantire l'effettiva applicazione della normativa comunitaria e per evitare che le disparità esistenti tra le regole di interpretazione applicabili dai vari tribunali nazionali possano condurre ad una interpretazione non uniforme del diritto comunitario, i trattati hanno istituito la procedura del rinvio pregiudiziale , la quale, senza creare vincoli gerarchici, ha istituzionalizzato una cooperazione proficua tra la Corte di giustizia ed i giudici nazionali.

Così, nelle controversie relative al diritto comunitario, i giudici nazionali, in caso di dubbi sull'interpretazione o sulla validità di questo diritto, possono e talvolta debbono rivolgersi alla Corte per sottoporle delle questioni nell'ambito di un rinvio pregiudiziale.

Questo sistema, i cui vantaggi sono ampiamente dimostrati dal gran numero di domande di rinvio proposte da quando fu creata la Corte, garantisce al diritto comunitario un'interpretazione uniforme ed un'applicazione omogenea in tutta la Comunità.

Questa procedura, assicurando una cooperazione permanente tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia, dimostra chiaramente che i giudici nazionali sono anch'essi garanti del diritto comunitario.

E' altresì nell'ambito dei rinvii pregiudiziali che ciascun cittadino europeo può far chiarire le regole comunitarie che lo riguardano. Infatti, benché tale rinvio possa essere effettuato solo da un giudice nazionale, unico competente a pronunciarsi sulla sua opportunità, tutte le parti interessate possono partecipare al procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di giustizia.

Infine, non va dimenticato che numerosi grandi principi del diritto comunitario sono stati enunciati in seguito a questioni pregiudiziali talora proposte da giudici avverso le cui decisioni si poteva ancora proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

Quali sono gli effetti di una sentenza emessa dalla Corte di giustizia a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ?

La Corte di giustizia è giudice di diritto, il che significa che essa chiarisce qual è la situazione in diritto comunitario. Il giudice nazionale destinatario della risposta dovrà applicare alla controversia dinanzi ad esso pendente il diritto quale è stato interpretato dalla Corte, senza modificarlo né alterarlo.

Del pari, la sentenza interpretativa della Corte può guidare altri giudici ai quali sia sottoposto un problema sostanzialmente identico ad una questione che ha già costituito oggetto di una decisione a titolo pregiudiziale.

Le competenze del Tribunale di primo grado

Il Tribunale è attualmente competente a pronunciarsi in primo grado:

- su tutti i ricorsi di annullamento, per carenza e per risarcimento danni proposti da persone fisiche o giuridiche contro la Comunità;
- sui ricorsi proposti, in forza del Trattato CECA, dalle imprese o associazioni di imprese contro la Commissione;
- in caso di controversie tra la Comunità e i suoi dipendenti ed agenti.

Il Trattato sull'Unione europea consente di trasferire in futuro al Tribunale, previa decisione del Consiglio, ogni altra categoria di cause, salvo i procedimenti pregiudiziali.

Corte di giustizia

Presidente
15 giudici

6 sezioni
(Ciascuna composta da 3 o 5 giudici)

Ricorsi per inadempimento
(Commissione contro Stato Membro, o Stato membro contro Stato membro)

Ricorsi d'annullamento
(Sindacato di legittimità degli atti comunitari)

Ricorsi per carenza
(Contro Parlamento, Consiglio o Commissione)

Ricorsi per risarcimento danni
(Contro le istituzioni comunitarie o i loro agenti)

Domande di pronuncia pregiudiziale in ordine all'interpretazione o alla validità delle norme comunitarie
(Su rinvio dei giudici nazionali)
Ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado

I governi degli Stati membri nominano, di comune accordo e per 6 anni, i 15 giudici e i 9 avvocati generali
Tribunale di primo grado

Presidente
15 giudici

5 sezioni (ciascuna composta da 3 o 5 giudici)

Tutti i ricorsi d'annullamento,
(Per carenza e per risarcimento proposti da persone fisiche
o giuridiche contro la Comunità)

Cause in materia di concorrenza e cause CECA;

Controversie fra la Comunità e i suoi dipendenti

La procedura

Il procedimento dinanzi alla Corte si ispira al processo celebrato dinanzi ai giudici nazionali. A prescindere dalla natura della causa, esso comprende una fase scritta e quasi sempre una fase orale, che ha luogo pubblicamente.

Occorre tuttavia distinguere tra la procedura dei ricorsi diretti, da un lato, e quella del rinvio pregiudiziale, dall'altro.

La procedura dei ricorsi diretti

Introduzione del ricorso

La Corte dev'essere investita della causa con ricorso scritto, indirizzato alla sua cancelleria.

A decorrere dalla sua ricezione, la domanda è iscritta a ruolo. Il cancelliere ordina la pubblicazione del ricorso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, specificando i mezzi e le conclusioni del ricorrente. Vengono quindi designati un giudice relatore ed un avvocato generale incaricati di seguire più da vicino lo svolgimento della causa. Nel frattempo, il ricorso viene notificato alla parte avversa, che dispone del termine di un mese per presentare un controricorso. Il ricorrente ha diritto ad una replica, il convenuto ad una controreplica, in tutti i casi entro il termine di un mese. I termini di presentazione di questi documenti devono essere rigorosamente rispettati, salvo deroga espressa del presidente.

Istruttoria e relazione d'udienza

Una volta conclusasi la fase scritta, si decide, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, se la causa necessita di misure istruttorie e se debba essere esaminata dalla Corte in seduta plenaria oppure da una sezione. Dopo il deposito dell'ultima memoria o, in caso di istruttoria, al termine di quest'ultima, il presidente fissa la data dell'udienza pubblica. Il giudice relatore riassume, in una relazione d'udienza, i fatti allegati e le argomentazioni delle parti e degli eventuali intervenienti. Tale relazione viene resa pubblica in udienza nella lingua processuale.

Udienza pubblica e conclusioni dell'avvocato generale

La causa viene quindi trattata in udienza pubblica dinanzi ai giudici ed all'avvocato generale incaricato di seguirla. Questi ultimi possono rivolgere alle parti le domande che ritengono opportune.

Dopo qualche settimana, e sempre in udienza pubblica, l'avvocato generale presenta le proprie conclusioni alla Corte. In esse egli analizza in dettaglio i punti di fatto nonché soprattutto gli aspetti giuridici della controversia e propone alla Corte la soluzione che a suo parere dev'essere data al problema. Giunge così a termine la fase orale.

Deliberazione e sentenza

Successivamente i giudici, e soltanto loro, deliberano sulla base di un progetto di sentenza esteso dal giudice relatore. Ciascun giudice può proporre modifiche. Una volta adottato, il testo definitivo della sentenza viene pronunciato in udienza pubblica.

La procedura del rinvio pregiudiziale

Il giudice nazionale sottopone delle questioni vertenti sull'interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria generalmente sotto forma di un provvedimento giudiziario, secondo le norme processuali nazionali.

Dopo aver fatto tradurre la domanda in tutte le lingue comunitarie, il cancelliere la notifica alle parti della controversia originaria, ma anche agli Stati membri, alla Commissione e, se occorre, al Consiglio. Egli ordina la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una nota nella quale sono indicate le parti in causa e il contenuto delle questioni.

Le parti, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie dispongono di due mesi per presentare alla Corte le proprie osservazioni scritte. Il prosieguo del procedimento è identico a quello dei ricorsi diretti. Tutti coloro che sono legittimati a presentare osservazioni scritte possono esporre il proprio punto di vista anche oralmente, in udienza. Successivamente alla presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, e dopo che ha avuto luogo la deliberazione dei giudici, la sentenza è pronunciata in pubblica udienza e trasmessa dal cancelliere al giudice nazionale interessato.

Le sentenze

Le sentenze della Corte di giustizia sono adottate a maggioranza. Poiché non si fa menzione delle opinioni contrarie, esse sono sottoscritte da tutti i giudici che hanno preso parte alla deliberazione e pronunciate in pubblica udienza.

Le sentenze e le conclusioni degli avvocati generali vengono pubblicate nella Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale in tutte le lingue ufficiali
della Comunità.

La lingua processuale

La lingua processuale può essere solo una delle undici lingue ufficiali della Comunità, alle quali si aggiunge l'irlandese. Di massima, essa viene scelta dal ricorrente.
Quando il convenuto è uno Stato membro o una persona fisica o giuridica avente cittadinanza o sede in uno Stato membro, la lingua processuale è la lingua ufficiale di questo Stato membro. Se quest'ultimo riconosce più lingue ufficiali, il ricorrente sceglie quella che ritiene più opportuna.

Nei procedimenti pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice nazionale che propone la questione alla Corte di giustizia.

Il gratuito patrocinio

Se una parte si trova nell'impossibilità di sostenere in tutto o in parte le spese processuali, può richiedere che le venga concesso il patrocinio gratuito. La domanda
dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a dimostrare lo stato di bisogno. In merito al suo accoglimento o al suo rigetto decide la sezione alla quale appartiene il
giudice relatore.

Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado

Il procedimento dinanzi al Tribunale comprende due fasi successive, l'una scritta e l'altra orale, ed è disciplinato da principi per l'essenziale analoghi a quelli dei ricorsi diretti dinanzi alla Corte di giustizia. Tuttavia, la struttura e le competenze specifiche del Tribunale, come pure la sua particolare funzione di giudice di primo grado, hanno reso necessari taluni adattamenti, in particolare in materia di istruttoria.

Schema di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

Procedura scritta

◦ Ricorsi diretti e impugnazioni
◦ Rinvii pregiudiziali
◦ Ricorso scritto
◦ Ordinanza o sentenza di rinvio del giudice nazionale
◦ Notificazione del ricorso al convenuto
◦ Traduzione della domanda di pronuncia pregiudiziale in tutte le lingue comunitarie e notificazione alle parti, agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie
◦ Pubblicazione del ricorso nella Gazzetta ufficiale
◦ Pubblicazione della domanda pregiudiziale nella Gazzetta ufficiale
◦ Controricorso
◦ Osservazioni scritte delle parti e delle istituzioni comunitarie
◦ Replica
◦ Controreplica


Fase orale

◦ Udienza
◦ Conclusioni dell'avvocato generale
◦ Deliberazione della Corte
◦ Pronuncia della sentenza

La Corte di giustizia e l'integrazione europea

La Corte di giustizia occupa un posto di grande rilievo nel sistema istituzionale disegnato dai trattati.

Si è ad essa affidato, infatti, il compito di garantire l'equilibrio, da un lato, tra le rispettive attribuzioni delle istituzioni della Comunità e, dall'altro, tra le competenze trasferite alla Comunità e quelle conservate dagli Stati membri.

Nell'esercizio di tale controllo giurisdizionale la Corte è spesso chiamata a risolvere questioni aventi carattere costituzionale nonché rilevanti implicazioni economiche.

Sotto tale profilo, il contributo più importante della Corte è rappresentato dalla sua giurisprudenza nella quale sono definite le due regole fondamentali in cui si sostanzia la Comunità di diritto costituita dalla Comunità europea:

- la diretta efficacia del diritto comunitario negli Stati membri e
- la supremazia della norma comune rispetto alla norma nazionale.

Grazie a questa giurisprudenza, della quale costituiscono i cardini le sentenze VAN GEND en LOOS (pronunciata nel 1962), COSTA/ENEL (1964) e SIMMENTHAL (1978), i cittadini europei possono ormai invocare dinanzi ai propri giudici le disposizioni dei trattati, dei regolamenti e delle direttive comunitarie e chiedere che una legge nazionale non venga loro applicata se è contraria alle norme comunitarie.

Basandosi su questi due principi, la giurisprudenza della Corte ha reso il diritto comunitario una realtà per tutti i cittadini europei.
Spesso la Corte è stata chiamata a precisare gli obblighi degli Stati membri in relazione alla libera circolazione delle merci e all'instaurazione di un mercato comune, vegliando in particolare all'eliminazione degli ostacoli intesi a proteggere i mercati e le imprese nazionali e, in generale, di tutti gli ostacoli frapposti agli scambi fra Stati membri.

Così, a seguito della sentenza CASSIS DE DIJON (1979), gli europei possono consumare nel proprio paese qualsiasi prodotto alimentare proveniente da un paese
della Comunità a condizione che questo venga legalmente fabbricato e messo in commercio in tale paese e che non vi siano gravi motivi, connessi ad esempio alla tutela della salute e dell'ambiente, che ne impediscano l'importazione nel paese di consumo.

Sempre nell'ambito della creazione del mercato comune, la giurisprudenza della Corte ha contribuito al chiarimento della nomenclatura, indispensabile per identificare i più diversi prodotti, per consentirne lo smercio e per dare alla tariffa doganale comune un'applicazione uniforme.

In particolare la libera circolazione delle merci non riguarda soltanto i commercianti, ma anche i consumatori. Nella sentenza GB-INNO-BM (1990), la Corte ha dichiarato che una legge nazionale che impedisca ai consumatori di accedere ad una pubblicità legalmente disponibile nel paese d'acquisto è contraria al principio della libera circolazione delle merci.

La Corte ha dovuto altresì pronunciarsi sulle regole generali da rispettare in materia di libera concorrenza.

Infatti, a seguito della sentenza NOUVELLES FRONTIERES (1986) nella quale la Corte ha dichiarato che le regole sulla concorrenza figuranti nei trattati sono applicabili ai trasporti aerei, la sua giurisprudenza in tale settore ha facilitato, ad esempio, la libera formazione delle tariffe aeree.

L'agricoltura è indubbiamente il settore nel quale più avanzata è l'integrazione comunitaria.

La giurisprudenza della Corte in questo settore guida dell'integrazione europea ha reso possibile l'enunciazione dei principi fondamentali della politica agricola comune (unità del mercato, preferenza comunitaria) nonché la garanzia del corretto funzionamento dei vari meccanismi istituiti per la sua attuazione.

Fattore essenziale della creazione di un mercato comune, ma anche di un'unione più stretta tra i popoli europei, la Corte ha favorito l'integrazione delle persone. In quanto vittima, a volte, di discriminazioni dirette o indirette, il lavoratore europeo che decida di stabilirsi in un altro paese della Comunità può ormai invocare, rispetto a qualsiasi condizione di impiego e di lavoro, gli stessi diritti e gli stessi vantaggi concessi ai lavoratori nazionali.

In tale contesto, la Corte ha statuito che una prestazione sociale che garantisca in linea generale un minimo di mezzi di sussistenza, oppure un'indennità speciale di vecchiaia che garantisca un reddito minimo alle persone anziane, costituiscono vantaggi sociali ai quali i lavoratori migranti hanno diritto alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.

Del pari, la Corte ha precisato in varie sentenze la portata del diritto, riconosciuto al coniuge ed ai figli di un lavoratore migrante, di ricongiungersi a quest'ultimo ed ha sottolineato che i figli non solo devono essere ammessi ai corsi di insegnamento generale e di formazione professionale, ma hanno altresì diritto alle stesse misure di sostegno in favore dei figli dei cittadini dello Stato di residenza, quali i prestiti senza interessi, le borse di studio, le agevolazioni intese al reinserimento sociale dei portatori di handicap, ecc.

Un altro problema esaminato dalla Corte nell'ambito di numerosi procedimenti pregiudiziali è quello della parità di retribuzione tra gli uomini e le donne.

Infatti, poiché nel Trattato di Roma figura una puntuale disposizione su tale problema, la Corte, nella sentenza DEFRENNE (1971), ha affermato che nessuna misura comunitaria o nazionale è necessaria ai fini dell'applicazione diretta di questa norma del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti a far sì che tutti i cittadini europei possano giovarsi di questo principio.

La Corte è stata poi chiamata a pronunciarsi su importanti controversie in materia di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento.

In forza del Trattato di Roma, qualsiasi restrizione all'esercizio di questa libertà avrebbe dovuto essere eliminata entro la fine degli anni sessanta. Non sempre, però, i provvedimenti necessari erano stati adottati entro il termine prescritto. In tali circostanze la Corte ha facilitato l'attuazione delle suddette libertà dichiarando, tra l'altro, nelle sentenze VAN BINSBERGEN e REYNERS (1974), che le norme del Trattato hanno diretta efficacia e possono pertanto essere invocate dinanzi ai giudici nazionali.

La Corte di giustizia ha inoltre avuto modo di sottolineare l'importanza della tutela dell'ambiente. Essa ha dichiarato, ad esempio, che quest'ultima costituisce uno degli obiettivi fondamentali della Comunità, come tale idoneo a giustificare talune limitazioni al principio della libera circolazione delle merci. Ad esempio, la Corte ha ritenuto legittimo, nel 1988, l'obbligo imposto dalla Danimarca ai distributori di birre e bevande rinfrescanti di attuare un sistema di consegna e restituzione degli imballaggi vuoti.

Infine, va sottolineato il ruolo di tutela dei singoli svolto dalla Corte di giustizia nella sfera essenzialmente tecnica ed economica che forma oggetto del diritto comunitario.

A partire dalle sentenze STAUDER (1969) e INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT (1970), la Corte si è costantemente preoccupata di salvaguardare i diritti fondamentali della persona, pur mantenendosi entro i limiti del diritto comunitario.

Nella sentenza FRANCOVICH (1991) la Corte ha sancito il principio della responsabilità dello Stato per quanto riguarda i danni cagionati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili ed ha affermato che lo Stato è tenuto a risarcire tali danni.

La Corte di giustizia ha pure garantito l'adeguamento del diritto comunitario alle circostanze mutevoli.

Così, nel decidere nella sentenza A.E.T.S. (1971) che gli Stati membri non erano più competenti a negoziare con Stati terzi obblighi rientranti nelle regole comuni, la Corte ha posto un principio di estrema importanza, vale a dire quello del carattere evolutivo delle competenze comunitarie in materia di relazioni esterne.

Inoltre, poiché al Parlamento europeo sono state attribuite nuove competenze, la Corte è giunta a riconoscere, prima che il Trattato di Maastricht lo prevedesse espressamente, che, nonostante il silenzio del Trattato di Roma su tale punto, determinati atti del Parlamento possono formare oggetto di ricorso dinanzi ad essa o che, viceversa, il Parlamento può impugnare gli atti delle altre istituzioni che mettano in causa le proprie prerogative.

Prospettive future

Nata più di quattro decenni fa, l'Europa comunitaria sta oggi per entrare nella sua fase di maturità. Spazio senza frontiere nel 1993, con la stipulazione del Trattato di Maastricht, essa evolve nel senso di un'Unione politica. Dopo aver accolto nel 1995 l'Austria, la Finlandia e la Svezia, essa si prepara a rafforzare i propri legami con nuovi partners dell'Europa dell'Est.

In questo contesto, come si presenta il futuro dell'istituzione giurisdizionale comunitaria?

E' prevedibile un aumento della mole del suo lavoro, ma anche un'influenza sempre maggiore della giurisprudenza costituitasi nell'arco di quattro decenni.

In ogni caso, la Corte di giustizia continuerà ad essere garante dell'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati e, per tale motivo, le sue pronunce verranno rispettate da quanti aspirano alla realizzazione di un'Europa forte e solidale nella pace e nell'unità.

BIBLIOGRAFIA:

Ricerca web:
http://www.curia.eu.int/it/pres/som.htm

http://EUROPA

http://www.itu.int/publications

http://www.un.org/

http://undcp.or.at/unlinks.html

http://www.un.org/lever.htm

http://www.un.org/un/partners/un/nu/

Autore: Walter Giacardi


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