RICERCA
spaziatore
spaziatore
spaziatore
spaziatore

NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornato sulle novità del nostro Portale, registrati a Dirittosuweb.

Collabora con noi
Collabora attivamente alla realizzazione di Dirittosuweb inviando articoli, note a sentenze, atti, relazioni, tesi, sentenze integrali, ordinanze, recensioni alla nostra Redazione

APPROFONDIMENTI
Amministrativo
Cittadini
Contratti
Diritto d'autore
Giusto processo
Impresa
Internet
La giurisprudenza
Le letture del giurista
Marchi, brevetti e nomi a dominio
Minori e rete
News
Privacy
Recensioni
Transnazionale

SITI SU WEB
Associazioni
Consulenza online
Diritto ambientale
Diritto amministrativo
Diritto civile
Diritto del lavoro
Diritto e internet
Diritto penale
Internazionale
Istituzioni
Leggi e gazzette ufficiali
Portali giuridici
Raccolte links
Studi legali
Tutela consumatori

Consulenza legale aziendale


 

Sei in: Approfondimenti Diritto d'autore
La nuova Legge sul Diritto d'Autore (I parte)
Una nuova legge, perché?
Il 19 settembre 2000 è entrata in vigore la legge n. 248 del 28 agosto 2000, intitolata “Nuove norme di tutela del diritto d'autore”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 n. 206.
Il progetto iniziale era stato presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi e dal Ministro per i beni culturali e ambientali Walter Veltroni il 17 ottobre 1996. Negli ultimi quattro anni il progetto ha superato i pareri delle commissioni a cui era stata assegnata con diverse modifiche, per essere poi approvato dalla Camera dei Deputati il 21 giugno 2000, e dal Senato della Repubblica lo scorso 25 luglio 2000.

Prima di incominciare ad analizzare i singoli articoli della legge 248, che modifica in maniera sostanziale diversi articoli della legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, occorre ricordare come negli ultimi anni sono intervenute diverse direttive della Comunità Europea per adeguare la legislazione europea (e quindi anche quella italiana) in materia, che hanno precisato i diritti degli autori in merito alle nuove forme di utilizzazione economica dovute alla evoluzione tecnologica (vedi trasmissioni via satellite, il digitale, ecc.) che stanno profondamente modificando il mercato, soprattutto dei videogrammi e dei fonogrammi.
In particolare ricordiamo le direttive che hanno precisato il diritto di noleggio, il diritto di prestito, i diritti connessi al diritto d’autore, e quelle in merito alla trasmissione via satellite e via cavo, introducendo nuovi articoli o modificando quelli esistenti della legge n. 633/41 (che di seguito richiameremo con l’acronimo LDA).
La tutela del diritto d’autore si è rafforzata anche in campo internazionale nel settore del commercio con gli accordi Trips, ratificati in Italia con la legge n. 747 del 29 dicembre 1994.
Tutto ciò per adeguare la normativa, come si diceva, alle nuove forme di diffusione dell’opera dell’ingegno: radio, televisione, satellite, cavo, e poi anche il noleggio, che tante controversie ha suscitato in Italia, e i nuovi supporti, come CD e DVD, e le nuove tecnologie digitali, come la compressione MPEG per il video e l’audio.
Inoltre il diffondersi a macchia d’olio della pirateria, favorita dai nuovi mezzi digitali di comunicazione, come le BBS prima e Internet oggi, ha creato una forte reazione degli autori ma soprattutto delle grandi multinazionali, che hanno a gran voce richiesto che la legge potesse fornire i mezzi per difendersi dalle violazioni dei loro diritti.
In ogni caso la legge sul diritto d’autore italiana, vecchia di oltre cinquanta anni, andava adeguata ai nostri tempi.

Il diritto di diffondere
L’art. 1 della legge 248/2000 sostituisce integralmente l’articolo 16 della LDA, che ha per oggetto il diritto di diffondere, ovvero quel diritto, che spetta all’autore, di diffondere la propria opera al pubblico.
Già in precedenza, e piuttosto recentemente, l’art. 16 aveva subito una modificazione per mezzo del Dlgs n. 581 del 23 ottobre 1996, che aveva dato rilievo alla diffusione al pubblico non solo via etere ma anche via satellite o mediante la ritrasmissione via cavo. Inoltre aveva introdotto l’art. 16 bis, che definisce cosa si intende per satellite, per comunicazione al pubblico via satellite, per ritrasmissione via cavo, fissando anche i principi di diritto internazionale privato in merito alle trasmissioni via satellite di opere dell’ingegno protette.
La legge 248 interviene per introdurre una nuova realtà tecnologica, quella della trasmissione in forma codificata, ovvero quella delle cosiddette pay-tv, che anche in Italia sta prendendo piede in maniera rilevante.
Le leggi che regolano la pay-tv sono il Dl n. 323 del 27 agosto 1993 n. 323, convertito in legge n. 442 del 27 ottobre 1993, e la legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Il nuovo articolo 16 stabilisce:
“Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari.”

Come si ha subito modo di notare, l’elencazione della legge non ha carattere esaustivo o tassativo, poiché si parla genericamente di “uno dei mezzi di diffusione a distanza”. Successivamente vengono elencati alcuni di questi mezzi, senza con ciò indicarli tutti.
All’autore spetta, senza alcun dubbio, il diritto di utilizzare economicamente l’opera diffondendola con qualsiasi mezzo di diffusione a distanza, qualunque esso sia, compresa la trasmissione mediante pay-tv. Ovviamente, come succede per tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, anche questo diritto può essere ceduto, senza che ciò incida sul diritto morale dell’autore, in special modo quello di rivendicare la paternità dell’opera.

La fotocopia
Il successivo art. 2 introduce delle modifiche alla LDA assai più sostanziali, e che toccano da più vicino sia l’autore che l’utente finale, ovvero chi usufruisce dell’opera dell’ingegno.
La norma, lo diciamo subito, riguarda l’attività di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o sistemi analoghi (pertanto le riproduzioni su supporto cartaceo) delle opere protette dal diritto d’autore, e nasce per combattere il fenomeno, diffusissimo, della pirateria letteraria.
Tecnologie di riproduzione di qualità elevatissima, costi contenuti, un costume (quello di fotocopiare) diffusissimo nel nostro paese, hanno costretto il legislatore a un deciso giro di vite.
Ricordiamo che il diritto di riprodurre l’opera con qualsiasi mezzo spetta all’autore (art. 13 LDA), e solo in determinati casi, stabiliti dall’art. 68 LDA, è consentita la copia libera. La violazione del diritto di riproduzione è poi sanzionata anche penalmente dall’art. 171 LDA, che punisce chiunque, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduce un’opera altrui.
L’art. 2 della legge 248/2000 interviene proprio sugli articoli sopra citati, modificandoli, e introduce l’art. 181-ter.

In precedenza, con la legge n. 93 del 5 febbraio 1992, che disciplina la cosiddetta “copia privata senza scopo di lucro”, nel campo della riproduzione su nastri, CD o videocassette, il legislatore aveva stabilito che una percentuale sul prezzo di vendita del supporto vergine deve essere corrisposta agli autori.
Nel caso dell’opera letteraria sono state invece ristrette le ipotesi di riproduzione, che non può più essere superiore al 15% dell’opera per uso personale, ed è stato stabilito un compenso da corrispondere agli autori.

Prima di analizzare la nuova disciplina, ricordiamo cosa prevedevano le norme prima della modifica:
1) era libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, effettuata a amano con mezzi non idonei allo spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico. Tale disciplina è rimasta invariata.
2) era libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.
3) era vietato lo spaccio delle copie nel pubblico, e in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore. Tale disciplina è rimasta invariata.
Non era previsto alcun compenso, e i limiti erano funzionali e non quantitativi.

Con la nuova normativa, invece, la situazione cambia. Il nuovo art. 68, modificato al comma 2 e ampliato con l’aggiunta di due ulteriori comma, 4 e 5, dice:
“È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.
È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore.
È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la Siae e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'Istat per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.”

In breve possiamo riassumere così il nuovo articolo 68:
1) innanzitutto rimane libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, ma se la riproduzione è effettuata mediante fotocopia o xerocopia o analogo mezzo, non può essere superiore al 15% del volume esclusa la pubblicità.
2) il responsabile del centro o punto di riproduzione deve corrispondere un compenso, quantificato ex lege salvo diverso accordo e legato al numero delle pagine riprodotte, destinato a essere ripartito tra gli autori e gli editori.
In particolare, non è consentito:
1) riprodurre interi volumi o fascicoli, salvo opere rare fuori catalogo presso biblioteche pubbliche;
2) riprodurre per un’utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazine economica dell’autore;
3) riprodurre oltre il limite del 15% per uso personale;
4) riprodurre senza il pagamento del compenso, quando previsto;
5) spacciare delle copie, fatte per uso personale, nel pubblico.

Tratto dal sito www.dirittodautore.it

Autore: Avv. Giovanni D'Ammassa
Leggi anche:
La nuova legge sul Diritto d'Autore (II parte)


ACCESSO
spaziatore
spaziatore
 Username
 Password
   
spaziatore
  Salva password
spaziatore


PARTNER:


CONSULENZA LEGALE
Dirittosuweb mette a disposizione di Enti, Aziende e Professionisti tutta l'esperienza acquisita sul campo in questi anni, per fornire in breve tempo pareri e consulenze.

SITI SU WEB
Per segnalare un sito di interesse giuridico e renderlo visibile all'interno della nostra Comunità clicca qui.

Ultimi inserimenti
Studio Legale Casillo Possanzini
29 ottobre 2014 
Sostituzioni Legali
18 marzo 2014 
Studio Legale Avv. Di Stadio - Milano
26 novembre 2013 
SMAF & Associati, Studio legale
16 settembre 2013 
Studio Legale Reboa
25 giugno 2013 
I più cliccati del mese
Studio Legale Sisto - Salerno - Napoli - Campania
3797 click
Condominioweb/Il sito italiano sul condominio
3192 click
Domiciliazione Salerno
2880 click
Centro Studi Brevetti
2352 click
Pagina Libera
2239 click