1. Aspetti generali.
I diritti del fotografo sulle proprie opere si differenziano a seconda delle caratteristiche dell’opera stessa. La legislazione in materia, infatti, distingue l’opera fotografica come vera e propria opera dell’ingegno e la fotografia come atto meramente riproduttivo di una realtà già esistente. L’opera del primo tipo è quella che possiede un valore artistico e connotati di creatività tali da far riconoscere predominante l'intervento creativo e compositivo del fotografo. In altre parole, deve trattarsi di un qualcosa non meramente riproduttivo della realtà esteriore, ma di un’opera generata dall’apporto creativo e originale dell’artista. Se l’opera fotografica possiede i suddetti requisiti gode della tutela accordata alle opere dell’ingegno in generale, con particolare riferimento a quella di contenuto morale (diritto di inedito, di paternità e integrità dell’opera, diritto al ritiro dell’opera dal commercio). Invece, se la fotografia è considerabile come un atto meramente riproduttivo di una realtà già esistente, al fotografo sono riconosciuti soltanto i diritti connessi al diritto d’autore. In realtà, il criterio di distinzione fissato dalla legge è forse troppo netto e drastico poiché, anche al di là del momento creativo della scelta del soggetto da ritrarre, l’apporto creativo del fotografo può esprimersi anche nella fase "esecutiva" dell’opera, in una serie di scelte, non meramente tecniche, circa la posa, il tipo di luce naturale o artificiale da impiegare, l’uso e la regolazione degli strumenti (obiettivo, diaframma, ecc.). In altri termini, anche se il risultato appare meramente riproduttivo dell’esistente, è comunque richiesto un certo apporto creativo nella fase esecutiva dell’opera. I criteri della creatività e della novità, dunque, sono di difficilissima definizione e discernimento (salvo alcuni casi limite, come quello delle foto formato tessera stampate dalle macchine automatiche), e ciò può generare anche ingiuste disparità di trattamento degli autori.
2. I diritti sulle fotografie pure e semplici.
Tuttavia, anche sulle fotografie pure e semplici l’autore ha il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio, salvi i limiti derivanti dalla tutela dell’immagine della persona ritratta in caso di soggetto umano. Il fotografo ha inoltre il diritto che gli esemplari della fotografia rechino le indicazioni circa: a) il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; b) la data dell'anno di produzione della fotografia; c) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Se gli esemplari non portano le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non è dovuto l’equo compenso nei casi indicati agli artt. 91 e 98 della legge, a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore. I diritti di natura economica vengono meno per quanto riguarda le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili che la legge esclude dalla nozione giuridica di fotografia e che non possono usufruire di tutela per il solo fatto di essere inserite in un'opera letteraria come elemento descrittivo o illustrativo della medesima (ad esempio, un volume sulla storia della carta moneta italiana con illustrazioni fotografiche di esemplari di biglietti di banca). Gli stessi diritti, tranne un equo compenso, non spettano al fotografo nel caso di riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche, ovvero di riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse. Lo stesso vale per il ritratto fotografico eseguito su commissione, il quale può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo. Due aspetti particolari riguardano le fotografie su commissione e la cessione del negativo. Quanto alle prime, se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, sempreché tali diritti spettino al cedente.
3. Analisi comparativa delle due fattispecie.
Dall’esame complessivo delle norme applicabili al "fotografo artista" e al "fotografo esecutore" si evince che, sul piano pratico e dei diritti patrimoniali, le due posizioni non si discostano molto. Il vero punto di distinzione riguarda il diritto morale dell’autore, cioè quello di inedito (facoltà di decidere quando pubblicare la sua opera), alla paternità dell’opera (cioè ad essere pubblicamente indicato e riconosciuto come l’artefice dell’opera e, all’inverso, che non gli venga attribuita un’opera non sua o diversa da quella da lui creata), alla sua integrità (di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione) e al suo ritiro dal commercio. Come si vede si tratta di diritti molto importanti per la tutela della personalità artistica del fotografo, specie se si riflette sulla circostanza che normalmente i diritti di sfruttamento economico dell’opera fotografica sono ceduti al cliente e quindi l’unico legame con essa è rappresentato dalle sopra dette articolazioni del diritto morale di autore che tutelano la personalità artistica dell’autore. Ebbene, la legge riconosce tali diritti soltanto all’opera fotografica dell’ingegno, cioè a quella che presenta caratteri di valore artistico, novità e creatività, mentre all’autore della fotografia pura e semplice spettano solo i diritti relativi alla paternità (indicazione negli esemplari di nome e data). Per gentile concessione del sito: Jus Gratia Artis
|