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Sei in: Approfondimenti Diritto d'autore
Linee guida sulla nuova Direttiva sul diritto d’autore. La Direttiva sul diritto d’autore on-line. Prime note
Dopo quattro anni di intensa attività parlamentare e la bellezza di 207 emendamenti, l’Europa dispone di una nuova normativa sul diritto d’autore che tenta di adeguarsi alle repentine evoluzioni tecnologiche degli ultimi anni.
Il richiamo al digital millenium copyright act è quasi d’obbligo, anche se il Parlamento Europeo sembra essersi indirizzato verso una linea più dura, nel rischioso tentativo di reprimere la cosiddetta tendenza libertaria della rete: stessa tendenza che, forse, ne ha permesso un così rapido sviluppo.

L’obiettivo della Direttiva non è quello di imporre nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, ma quello di adattare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento, al fine di garantire agli autori, interpreti o esecutori di una attività artistica o creativa un equo compenso per l’utilizzo delle loro opere. Il tutto favorendo la crescita di nuovi mezzi giuridici per la risoluzione alternativa delle controversie e promuovendo l’adozione di misure volontarie da parte dei titolari, anche mediante l’attuazione di accordi fra le parti interessate.

Per riuscire nel suo intento il Parlamento si richiama alle obbligazioni internazionali derivanti dai due trattati sul diritto d’autore e sui diritti connessi conclusi nel 1996 dalla W.I.P.O. (World Intellectual Property Organization) e che lasciano impregiudicati i diritti nascenti dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi con praticolare riferimento alla società dell’informazione. Fatti salvi alcuni adeguamenti [1] tecnici, non vengono modificate le precedenti Direttive 92/100/CEE e 93/98/CEE nè vengono pregiudicate le disposizioni relative alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore e alla tutela giuridica delle banche dati.

DIRITTI ED ECCEZIONI

Diritti

1. Riproduzione:
La riproduzione può essere diretta o indiretta, temporanea o permanente ed espressa in qualunque modo o forma
2. Comunicazione di opere al pubblico:
La comunicazione comprende anche la messa a disposizione del pubblico di altri materiali protetti
3. Distribuzione:
Questo diritto non si esaurisce all’interno della Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso

Soggetti fruitori

1. Autori
2. Interpreti o esecutori
3. Produttori di fonogrammi
4. Produttori cinematografici
5. Organismi di diffusione radiotelevisiva


Eccezioni

A. Atti di riproduzione temporanea che costituiscono parte integrante di un procedimento tecnologico eseguito all'unico scopo di consentire l'utilizzo di un'opera o di altri materiali protetti e che non hanno rilevanza economica propria (Copia cache)
B. Diritto di riproduzione
Gli stati membri hanno la facoltà di apporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione, a patto che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso, per quanto riguarda:
-Reprografia: riproduzioni su carta o supporto analogo, mediante uso di qualsiasi tecnica fotografica o altro procedimento aventi effetti analoghi -Copia privata: riproduzione su supporti di registrazione sonora, visiva, audiovisiva, effettuata da una persona fisica ad uso privato e per fini non commerciali
-Istituzioni pubbliche: riproduzioni effettuate da istituzioni accessibili al pubblico che non abbiano finalità di acquisire un vantaggio economico diretto o indiretto
C. Diritto di comunicazione
Gli stati membri hanno la facoltà di apporre eccezioni o limitazioni al diritto di comunicazione al pubblico nel caso di:
-Articoli di attualità economica, politica religiosa con indicazione dell’autore e della fonte
-Opere con finalità didattiche, con indicazione dell’autore e della fonte
-Opere utilizzate a favore di portatori di handicap con indicazione dell’autore
e della fonte
-Allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico con
indicazione dell’autore e della fonte
-Impieghi di pubblica sicurezza
-Cerimonie religiose o ufficiali organizzate da un’autorità pubblica
-Opere d’arte realizzate per essere collocate in luoghi pubblici o per
promuoverne la vendita
-Altri casi di scarsa rilevanza che non incidano sulla libera circolazione delle
merci all’interno della comunità
D. Diritto di distribuzione
Gli stati membri hanno facoltà di apporre eccezioni o limitazioni al diritto di distribuzione in tutti i casi previsti dalle lettere B e C qualora avvenga in misura giustificata allo scopo della riproduzione permessa
E. Valutazione del pregiudizio economico
In tutti i casi sopracitati, l’applicazione delle eccezioni deve tenere sempre in considerazione l’eventuale pregiudizio economico.

TUTELA

Gli Stati Membri dovranno predisporre un’adeguata protezione contro l’elusione di quelle misure tencologiche che nel loro normale utilizzo sono destinate a impedire atti su opere o altri materiali protetti.

Tali misure ai sensi della Direttiva 96/9/CE sulla tutela giuridica delle banche dati sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera sia controllato dai titolare tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione quale ad esempio la cifratura o la distorsione.

Ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva, nel caso in cui tali misure tecnologiche siano applicate volontariamente dai titolari esse godono comuque della stessa tutela.

La Direttiva riconosce importanza giuridica al disclaimer definendolo “informazione sul regime dei diritti” e ne vieta l’alterazione o la cancellazione, oltre che la distribuzione e la diffusione al pubblico nel caso in cui le opere contengano nelle loro informative precisi divieti.

SANZIONI

La direttiva impone agli Stati Membri l’utilizzo di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per tutte le violazioni dei diritti sopracitati anche mediante l’utilizzo di azioni per danni e/o provvedimenti inibitori.

ASPETTI INNOVATIVI

· Le copie cache o il browsing non costituiscono violazione del diritto d’autore
· Tutto ciò che sarà reso disponibile in Internet dovrà prevedere un riconoscimento per l’autore di un equo compenso
· Non viene data alcuna indicazione sulle modalità di controllo per la riproduzione delle opere nella speranza che sorgano forme di autoregolamentazione
· Si suggerisce di adottare sanzioni adeguate per fronteggiare il fenomeno della pirateria informatica
· Si prevede una protezione giuridica contro le attività di hackeraggio finalizzate ad eludere il diritto all’equo compenso dell’autore
· Si consigliano dispositivi o software di autotutela


In sintesi, la Direttiva cerca di sensibilizzare gli Stati Membri a non sottovalutare l’importanza delle potenzialità della rete tenendo presente che se da un lato fornisce un formidabile strumento per la libera circolazione di materiali e di informazioni, dall’altro è fonte di innumerevoli violazioni in materia di copyright.

La soluzione offerta per risolvere la complessa problematica che vede interessate anche le potenti lobby delle case discografiche ed editrici, è duplice: da un lato si propone la valorizzazione di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie, tramite l’auspicabile intervento della W.I.P.O., dall’altro si richiede agli Stati Membri di garantire una maggiore tutela con opportune modifiche delle rispettive discipline nazionali.



_______
[1] Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue: a) l’articolo 7 è abrogato;
b) all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le limitazioni possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti o siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti."
2. All’articolo 3 della direttiva 93/98/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione.
Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se la riproduzione fonografica è lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal presente paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata dalla direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione, i diritti dei produttori fonografici non sono più protetti alla data del ... (Due anni dall'entrata in vigore della presenta direttiva), il
presente paragrafo non produce l’effetto di proteggere tali diritti nuovamente."

Per gentile concessione di E-jus


Autore: Giuseppe Vaciago


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