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Brevi note sulla vendita di cd contrafatti (Trib. Roma Sent. del 15/02/2001 )
Il Tribunale di Roma, nella sentenza del 15/02/2001, ha assolto l'imputato dal reato contestatogli per essere stato colto in possesso di cd sprovvisti di contrassegno SIAE e abusivamente duplicati.
Secondo il Tribunale, che qui si considera, l'imputato (extracomunitario privo di altre fonti di reddito) non è punibile poiché ha agito in stato di necessità ex art 54 cp., "spinto dal bisogno di alimentarsi".
L'art. 54 c.p. così recita: " Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretto a commetterlo."

Nella fattispecie concreta, la condotta dell'imputato non è connotata dal requisito dell'antigiuridicità "per mancanza del danno sociale rilevante ai fini penalistici".
La causa di non punibilità ( stato di necessità ex art. 54 c.p. ) sussiste unitamente alla "inoffensività "della condotta incriminata.
Pertanto, vendere per strada ed a prezzo ridotto "al fine di procurarsi da mangiare, con azione accettata e condivisa dalla maggioranza del consesso sociale", non costituisce fonte di lucro illecito penalmente rilevante.
La pronuncia del Giudice romano è conforme ai principi fondamentali della Carta Costituzionale sulla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost. ), quali il diritto a nutrirsi, il diritto alla salute ( art. 32 Cost. ).
Il pericolo attuale di un danno grave alla persona, quale requisito di cui all'art. 54 c.p., è costituito "dalla mancanza assoluta di mezzi per sostentarsi" ( v. Cass. sez. III del 4/XII/1981 n° 10772 ).
Nella fattispecie in esame è emerso, per fatto notorio (comune esperienza), che il venditore, extracomunitario, fosse privo di lavoro e che la sua condotta ( vendita di cd contrafatti ) fosse tenuta "esclusivamente" per il proprio sostentamento vitale.
La condizione di estremo bisogno, accertata in via presuntiva, non è stata contraddetta dalle risultanze processuali.
Il Tribunale, che qui si considera, rileva che, in materia di tutela dei diritti d'autore, è diffusa nella società la coscienza della quasi liceità del comportamento in questione.
Infatti, molti attingono al mercato nero per acquistare cd musicali e non solo (v. playstation ) che sul mercato regolare hanno prezzi proibitivi.
Anche le nuove tecologie (v. Internet ) offrono la possibilità di "scaricare" file musicali gratuitamente, o a costi ridottissimi, come si auspica, a seguito di alcune decisioni in materia da parte di giudici americani.
Il Tribunale precisa che la diffusione gratuita o a bassi costi di prodotti artistici e culturali rendono effettivi il principio della libertà dell'arte e della scienza ( art. 33 Cost. ), ed il principio dell'utilità sociale che deve informare l'economia di mercato.

Testo integrale della sentenza


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Autore: Avv. Bruno Sechi


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