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Sei in: Approfondimenti Diritto d'autore
La tutela giuridica del software
L’esigenza di apprestare strumenti giuridici per la tutela dei programmi per elaboratore, maturata agli inizi degli anni ’70, ha trovato pieno accoglimento nel nostro ordinamento solo con le recenti modifiche apportate alla legge sul diritto d’autore (L.248/2000).
Il notevole ritardo è stato causato, in primo luogo, dall’incertezza in ordine all’utilizzo della citata legge, essendosi in passato sostenuta anche la possibilità di far ricadere la fattispecie in questione nell’ambito della tutela brevettuale, nonché dalle problematiche afferenti la necessaria standardizzazione delle norme all’interno della Comunità Europea.
Gli organi comunitari, in considerazione dell’esclusione della brevettabilità di programmi sancita dall’art. 52.3 della Convenzione di Monaco, propendendo a favore dell’utilizzo della legge sul diritto d’autore, intervennero con direttiva n. 250/1991, recepita dal nostro Stato con legge delega n. 489/1991. Il completo adempimento all’obbligo comunitario può dirsi avvenuto solo con il d. lgs. n. 205/1996, che in aggiunta al precedente d. lgs. n. 518/1992, ha ulteriormente modificato le norme inerenti le limitazioni ex lege del trasferimento dei diritti economici (art. 64bis l.d.a.), la condotta illecita (art. 161 l.d.a.) nonché le sanzioni penali (art. 171bis l.d.a.), inasprite, queste ultime, dalla recente novella apprestata dalla legge n. 248/2000.
Il succedersi delle norme nel tempo ha lasciato inalterato il principio dell’acquisto del diritto in oggetto a titolo originario in capo all’autore del programma per elaboratore, contrariamente all’orientamento enucleatosi in altri ordinamenti, che, posponendo interessi prettamente economici, hanno apprestato norme in favore della titolarità dei diritti in parola anche con riguardo a persone giuridiche.
Con riferimento, quindi, alla legge sul diritto d’autore così come riformulata, preliminarmente va distinto l’oggetto dai soggetti cui spetta la tutela del software. L’oggetto, individuato ex art. 2 n. 8) l.d.a., è il programma per elaboratore (compreso altresì il materiale preparatorio per la progettazione dello stesso), in qualsiasi forma espresso, avente la caratteristica dell’originalità, “quando, cioè, sia pure in misura appena apprezzabile, dia un apporto nuovo nel campo informativo, esprima soluzioni originali di problemi di elaborazione di dati, programmi in modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee” (così si esprime la Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 1323 del 06-02-1987).
Il medesimo articolo esclude dalla tutela “le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”, inciso a cui si è pervenuti dopo un lungo dibattito in Parlamento europeo ed in Commissione europea in ordine alla possibilità di sottoporre a tutela anche le interfacce, intendendo per esse “la base per la comunicazione fra programmi, macchine e utenti” (Anne Wilkinson, Conferenza AICA, Roma, 20 Ottobre 1993). I software ai quali viene, quindi, estesa la tutela, possono di seguito distinguersi in:
- Freeware. Caratteristica principale è la possibilità di copiare ed utilizzare gratuitamente il programma. Per potere accedere al codice sorgente è necessario, invece, il consenso dell’autore;
- Shareware. Programmi liberamente utilizzabili ma limitati in alcuni parametri, quali la durata nel tempo o l’utilizzo limitato ad alcune funzioni. Per ottenere la versione completa bisogna acquistarne i diritti;
- Open source. Denominati anche “sistemi aperti” si caratterizzano per il continuo sviluppo apportato dagli operatori che ne fruiscono. Dato il continuo evolversi di questo tipo di programmi ad opera di svariati soggetti, l’orientamento costante della giurisprudenza ritiene di poter includerli tra le opere collettive, tutelabili ex art. 10 l.d.a.
In ordine, invece, al soggetto che ha diritto di invocare tutela, la legge italiana ritiene legittimate le sole persone fisiche, le quali saranno conseguentemente titolari sia di diritti morali che di diritti patrimoniali.
Per quanto concerne i primi (disciplinati dagli artt. 20 – 24 l.d.a.), essi, assoluti, inalienabili, si sostanziano nel:
- diritto alla paternità del software (unica eccezione è prevista ex art. 11 l.d.a. a favore delle amministrazioni statali);
- diritto di anonimato, inclusa la possibilità di utilizzo di pseudonimo;
- diritto all’integrità dell’opera, per il quale l’autore ha diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione e ad ogni atto a danno dell’opera stessa;
- diritto di ritiro dell’opera per gravi ragioni morali (art. 142 e 143 l.d.a.).
Siffatti diritti non sono sottoposti dalla legge ad alcun termine di durata. Alla morte dell’autore è prevista la possibilità per i discendenti di poter fare valere senza limite di tempo i diritti di paternità intellettuale e di integrità dell’opera.
I diritti patrimoniali, invece, consistenti nella possibilità di utilizzazione economica in qualsiasi forma del software, sono alienabili nelle forme e nei modi previsti dalle norme del codice civile. In particolare, i contratti, il cui oggetto potrà variare dalla cessione della titolarità alla semplice licenza d’uso, possono essere stipulati sia con scrittura privata che verbalmente, essendo prescritta la forma scritta solo ad probationem, a meno che non si intenda trascrivere il contratto nel Registro pubblico speciale per programmi per elaboratore (introdotto dall’art. 6 del d. lgs. 518/92, le cui modalità di tenuta sono state specificate dal D. P. C. M. n. 244 del 03/01/1994), ottenendo per tal via l’efficacia di pubblicità legale.
Schematicamente i diritti di utilizzazione economica si distinguono in:
- diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (art. 13 l.d.a.);
- diritto di trascrizione dell’opera orale (art. 14 l.d.a.);
- diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15 l.d.a.);
- diritto di diffusione a distanza (art. 16 l.d.a.);
- diritto di distribuzione (art. 17 l.d.a.);
- diritto di elaborazione, traduzione e pubblicazione delle opere di raccolta (art. 18 l.d.a.);
- diritto di noleggio e di prestito (art. 18bis l.d.a.).
Per quanto attiene alla durata, i diritti in parola vengono riconosciuti in capo all’autore per tutta la vita e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte, a prescindere dall’effettivo esercizio del diritto.
I medesimi incontrano, al contempo, alcune limitazioni del potere contrattuale delle parti (cfr. capo “Utilizzazioni libere” l.d.a. artt. da 65 a 71), dovute in particolar modo alla necessità di evitare la nascita di monopoli contrari alla libertà di creazione nonché di favorire l’interoperatività e l’interconnessione dei sistemi, intesa quest’ultima come “capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e usare reciprocamente le informazioni scambiate” (Convegno AICA 1993 cit.).

Autore: Agnese Casillo


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