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Sei in: Approfondimenti Diritto d'autore
Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica in materia di diritto d'autore
In tema di trasferimento dei diritti di utilizzazione, è rinvenibile nel nostro attuale ordinamento giuridico una dualità di disciplina, presente sia in ambito codicistico all'art. 2581 c.c., sia in ambito speciale ai sensi degli artt. 107 e ss. della LDA.
Con la prima norma - peraltro molto scarna - il legislatore riconosce la piena legittimità degli atti di trasferimento per i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
Al secondo comma dell'art. 2581 c.c. è poi prevista la forma scritta necessaria ad probationem e non ad substantiam per il trasferimento negoziale inter vivos dei diritti stessi.
Ciò significa che il documento di cessione rileva solo ai fini probatori, mentre per la validità dell'atto il trasferimento potrà essere concordato in qualsiasi forma, anche orale.
Già il nomen iuris della norma che fa riferimento alla " utilizzazione " dei diritti di autore permette di individuarne ed attribuirne oltre che una connotazione per così dire morale anche una connotazione patrimoniale.
Ovviamente, anche in questa materia, così come più in generale in tutto il campo dei diritti disponibili, rileva - ai fini della compiuta trasmissione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno - la volontà contrattuale delle parti.
è pertanto naturale e possibile che l'atto negoziale abbia ad oggetto anche solo una parte dei diritti medesimi.
La giurisprudenza, in linea con le nostre opinioni, ha infatti affermato che il diritto patrimoniale d'autore, per quanto lo consente la materialità del bene che ne è l'oggetto è assimilabile al diritto di proprietà (Cass. Civ. 3004/73).
Con il concetto espresso dalla Suprema Corte in questa massima, si riconosce quindi al diritto patrimoniale d'autore la caratteristica dell'assolutezza, cioè l'attitudine dello stesso ad espandersi, fino a comprendere tutte le possibili facoltà di godimento e di disposizione, e non soltanto quelle tipiche enumerate dalla legge, in quanto assicura al suo titolare una signoria immediata sul bene immateriale.
Ovviamente questo non implica a favore del cessionario del diritto un totale ed indiscriminato potere sull'opera acquisita.
Residuano infatti, come è noto, i principi più fondanti di questa specifica materia, quali sono ad esempio i diritti di inedito, di paternità e di ripensamento.
Ciò naturalmente và interpretato " cum grano salis ", visto che non tutte le modifiche dell'opera ceduta rilevano ai fini di un eventuale addebito per l'ipotesi di violazione dei diritti morali di cui sopra.
In specie, si pensi ad esempio alla concessione del diritto di utilizzazione di un'opera letteraria per una sua utilizzazione in chiave cinematografica.
In questo caso, una seppur minima elaborazione dell'opera non può non essere ammessa, atteso che la rivisitazione o come si suol dire l'adattamento cinematografico di un'opera letteraria implica necessariamente la trasformazione dall'una all'altra forma artistica, e perciò una elaborazione in senso artistico e tecnico.
Ben più specifica e pregnante è invece, come anticipato, la disciplina giuridica prevista ai sensi degli artt. 107 e ss. della LDA.
L'efficacia negoziale - per atto inter vivos - dei diritti di utilizzazione viene ripresa all'art. 107 che ne ribadisce poi all'art. 110 la necessità della forma scritta a fini prettamente probatori.
Maggiore interesse assume invece la disposizione di cui all'art. 108, che riconosce all'autore ultrasedicenne ma non ancora maggiorenne, non soltanto la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create, ma altresì anche la capacità processuale.
è di tutta evidenza allora, come nel caso di specie, la norma assuma carattere di species ad genum nei confronti del co.1, art. 2 c.c., che in via generale fissa al compimento del diciottesimo anno di età il momento in cui si acquista la capacità di compiere la maggior parte degli atti giuridici.
Evidentemente il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare interesse oltrechè di tutela i diritti delle opere dell'ingegno, tanto da fornirne l'azione direttamente al suo titolare ed autore, anche se in deroga al generale principio che, giusta la previsione codicistica de quo, postula la sovrapposizione al minore di un soggetto legalmente capace di agire.
Mai come in questa materia emerge allora il riconoscimento statuale per il frutto - originale oltre che inedito ed esclusivo - del talento e della capacità letteraria od artistica.
Ulteriormente degna di rilievo ci pare la previsione di cui all'art. 109 LDA, che esclude, salvo patto contrario, che la cessione di uno o più esemplari dell'opera comporti, come effetto naturale, oseremmo dire automatico, anche la trasmissione dei diritti di utilizzazione.
Per cui ci sembra puntuale l'intervento della giurisprudenza di legittimità che a scanso di equivoci, e per sgombrare il campo da possibili dubbi interpretativi ha affermato che l'alienazione di un'opera d'arte figurativa (del cosiddetto "corpus mechanicum") non comporta di per sè la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, tra i quali il diritto di riproduzione (Cass. Civ. 11343/96).
Una eccezione a questo principio generale è però riconosciuta nel caso di cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro mezzo equivalente idoneo a riprodurre un'opera d'arte che per espressa dizione del secondo comma dello stesso articolo comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, semprechè tale facoltà spetti al cedente.
Si pensi ad esempio al trasferimento dall'autore alla casa editrice dei bozzetti e delle caricature realizzate per quest'ultima.
Ebbene, qualora tale cessione abbia interessato la globalità dei diritti di utilizzazione economica delle opere, residuano all'autore stesso i soli diritti morali previsti a tutela dell'integrità e paternità delle opere medesime contro interventi lesivi di terzi ma, poichè per l'esercizio di tali diritti non occorre mantenere la proprietà del supporto fisico nel quale si estrinsecano le opere, l'autore non ha diritto alla restituzione dei disegni originali a meno che non siano state poste riserve o condizioni all'atto della "traditio" dei suddetti disegni.


Autore: Dott. Ugo Nasi


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