RICERCA
spaziatore
spaziatore
spaziatore
spaziatore

NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornato sulle novità del nostro Portale, registrati a Dirittosuweb.

Collabora con noi
Collabora attivamente alla realizzazione di Dirittosuweb inviando articoli, note a sentenze, atti, relazioni, tesi, sentenze integrali, ordinanze, recensioni alla nostra Redazione

APPROFONDIMENTI
Amministrativo
Cittadini
Contratti
Diritto d'autore
Giusto processo
Impresa
Internet
La giurisprudenza
Le letture del giurista
Marchi, brevetti e nomi a dominio
Minori e rete
News
Privacy
Recensioni
Transnazionale

SITI SU WEB
Associazioni
Consulenza online
Diritto ambientale
Diritto amministrativo
Diritto civile
Diritto del lavoro
Diritto e internet
Diritto penale
Internazionale
Istituzioni
Leggi e gazzette ufficiali
Portali giuridici
Raccolte links
Studi legali
Tutela consumatori

Consulenza legale aziendale


 

Sei in: Approfondimenti Amministrativo
L’art. 419 c.p.p. : spunti critici su una trascurata questione di costituzionalita’ in bilico tra diritto di difesa e parita’ di trattamento. (I parte)
Premessa.

Nonostante le rilevanti modifiche legislative introdotte dalla legge 479/99, l’udienza preliminare non ha perduto i caratteri originari di fase processuale affidata ad un giudice “terzo” rispetto all’organo inquirente, al quale è stato demandato il compito essenziale di compiere una “verifica” dell’ipotesi accusatoria formulata dal PM al termine delle indagini preliminari e contenuta nella c.d. richiesta di rinvio a giudizio. L’udienza preliminare, anche prima della riforma citata, rappresenta anche la fase processuale oltre la quale all’imputato non è più permesso definire il procedimento “allo stato degli atti”, ricorrendo cioè ad uno dei c.d. riti alternativi al dibattimento come il giudizio abbreviato, che una volta introdotto permette al giudice di definire anche il procedimento per le indagini preliminari con l’emissione di un provvedimento sostanzialmente identico a quelli previsti all’esito del giudizio celebrato nelle forme ordinarie (V. artt. 442 e 529 e ss. C.p.p.). Tuttavia la citata legge 479/99, ha introdotto uno “sbarramento” anche al procedimento speciale per l’applicazione della pena su richiesta delle parti ( c.d. “patteggiamento”), stabilendo che per tutti i reati per i quali è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare detto istituto può essere invocato soltanto “fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421.3 e 422.3” (Cfr. art. 446.1, c.p.p.), e cioè non oltre la discussione delle parti nell’udienza preliminare, ovvero, qualora disposta dal giudice, al termine dell’eventuale attività di integrazione probatoria.
Questi brevi cenni, ci permettono di definire lo scopo del presente lavoro, che muove dalla semplice, e forse fin troppo ovvia, constatazione che per i reati per i quali il legislatore ha previsto la celebrazione dell’udienza preliminare, la facoltà per l’imputato di accedere ai c.d. “riti alternativi”, in particolare al giudizio abbreviato e al “patteggiamento”, si esaurisce nel corso dell’udienza preliminare. La previsione dei modi e dei tempi processuali in relazione ai quali l’imputato è chiamato a decidere se la propria difesa debba attuarsi con tutte le garanzie riconosciute dall’ordinamento processuale penale nell’ambito di un giudizio ordinario, ovvero soffrire quelle inevitabili limitazioni al contraddittorio che derivano quando si sceglie di essere giudicati mediante un procedimento speciale, non è materia che pone dubbi in ordine alla legittimità costituzionale di un sistema che deve solo garantire alle parti la facoltà di operare scelte processuali consapevoli, in armonia col tenore letterale dell’art. 111.4 Cost. che ha costituzionalizzato il modello processuale “alternativo” al giudizio ordinario mediante forme di giudizio che col consenso dell’imputato possono derogare ai fondamentali principi del contraddittorio. Ma cosa succede alla coerenza del sistema processuale se l’informazione all’imputato della facoltà di avvalersi di un sistema di giudizio “alternativo” a quello ordinario risulta insufficiente ovvero addirittura carente in relazione ai tempi entro cui è consentito l’esercizio di dette facoltà? può dirsi comunque soddisfatta l’esigenza costituzionale di adeguatezza della difesa, soprattutto se quest’ultima non “dispone del tempo e delle condizioni necessarie” per poter essere preparata (art. 111.2 Cost.)? Questo aspetto appare largamente ignorato dal legislatore nell’art. 419.1 c.p.p., che non prevede alcuna informazione all’imputato citato a comparire per l’udienza preliminare, che gli consenta di apprendere che in questa fase si esaurisce la facoltà ad esso riconosciuta di richiedere la definizione del giudizio mediante un procedimento diverso (con tutte le implicazioni sulla durata di esso e sulla eventuale pena irrogabile) rispetto a quello ordinario.
Proprio questo aspetto rappresenta, a nostro modo di vedere, un vistoso vulnus al principio costituzionale del diritto di difesa ampiamente inteso. Nel prosieguo del presente lavoro cercheremo di illustrare le evidenti anomalie sistematiche derivanti dall’omissione informativa denunciata che non appare vieppiù giustificabile anche alla luce di tutte le recenti riforme, anche costituzionali, tese ad accentuare il profilo informativo in relazione ai diritti spettanti all’imputato ed ai tempi e modi di esercitarli correttamente (ad es. pensiamo, tra i tanti, agli artt. 375, 415bis, 552, 555.2 c.p.p.).

L’art. 419.1 c.p.p e le relazioni-implicazioni con l’abrogato art. 555, lett. e) c.p.p. e la sentenza della corte cost. 497/95 .

Nel sistema processuale vigente, è consentito chiedere il rito abbreviato, nei procedimenti penali per i quali è preveduto lo svolgimento dell’udienza preliminare e per quelli, invece, istruiti mediante l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del P.M., rispettivamente fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 (ai sensi dell’art. 438, c. 2, c.p.p.), e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ai sensi dell’art. 555, c. 2, c.p.p.).
Per quanto attiene, altresì, alle modalità attraverso le quali l’imputato è reso edotto della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, l’art. 419, c. 1, c.p.p., in relazione alle ipotesi in cui è previsto il “filtro” dell’udienza preliminare, statuisce laconicamente che: “Il giudice fa notificare all’imputato l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza...”; mentre, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio, il nuovo art. 552, c. 1, così stabilisce: “Il decreto di citazione a giudizio contiene... .f)l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, 1’ imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dall’art. 438 c.p.p. (recte: di giudizio abbreviato).
Se, in relazione alle richiamate fattispecie, tale risulta essere l’attuale panorama normativo, è sufficiente una semplice comparazione tra le due disposizioni testé mentovate perché dal loro confronto emerga, ictu oculi, una sensibile quanto patente difformità riguardante la mancata previsione, nell’avviso di cui all’art. 419, c. 1, c.p.p., della facoltà attribuita all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti non oltre la fase processuale dell’udienza preliminare.
A tale proposito, e sempre in funzione comparatistica, occorre rilevare, con riferimento specifico all’ipotesi di emissione del decreto dì citazione diretta a giudizio, che già la Corte Costituzionale, con la sent. n. 497/1995, aveva dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 555 c. 2 (rubricato, nella formulazione allora vigente, come “Decreto di citazione a giudizio”), in riferimento all’art. 24, c. 2, Cost., nella parte in cui non prevedeva la nullità del prefato decreto per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal c. 1, lett. e) (lett. f) nell’attuale formulazione). e cioé nella parte in cui non sanzionava con la nullità l’omesso ovvero impreciso inserimento nel decreto de quo dell’avviso circa la facoltà attribuita all’imputato di chiedere, entro i 15 gg. dalla notificazione del decreto, il rito abbreviato ovvero il c.d. patteggiamento. La Corte, in particolare, fondava l’accoglimento della questione di legittimità proposta facendo rilevare che “il decreto di citazione a giudizio è strutturato come un atto complesso con il quale si intendono ottenere due effetti: sollecitare 1’ imputato ad avvalersi di un rito abbreviato e contestualmente citarlo per il giudizio, ove tale sollecitazione non venga accolta.” Tale impostazione, è scritto ancora in motivazione, “costituisce espressione del favor per i riti differenziati, la cui incentivazione mira in definitiva a perseguire quegli obiettivi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento stesso, più volte sottolineati dal legislatore. E proprio a tal fine la disciplina posta dall’art. 555, nell’enunciare il contenuto del decreto di citazione a giudizio formato dal P. M., prevede (recte: prevedeva esplicitamente, alla lett. e)-), l’avviso all’imputato della facoltà di ricorrere ai riti alternativi”.
Si è quindi in presenza, ribadisce ancora la Corte, “di una norma che, da un lato, assicura una garanzia essenziale per il godimento di un diritto della difesa, dall’altro, non prevede alcuna conseguenza (rectius: alcuna tutela) nel caso in cui tale avviso venga omesso, pur essendo del tutto evidente che la norma stessa pone comunque un obbligo, e non una mera indicazione di principio, al P.M..
Su tali premesse, la Corte assevera, quindi, “che un tale assetto normativo è in realtà suscettibile di diminuire le potenzialità difensive dell’ imputato, al quale, pur essendo attribuito uno spatium deliberandi di 15 giorni per l’eventuale scelta di riti alternativi, può accadere, in mancanza di una tempestiva conoscenza, di trovarsi decaduto dalla facoltà di richiedere quantomeno il giudizio abbreviato.” Sulla base del medesimo rilievo, conclude la Corte in motivazione, “può escludersi che la garanzia della difesa tecnica, sancita alla lett. f) della norma (attuale lett. e), sia previsione di per sé sufficiente a scongiurare tale evenienza; è del tutto evidente, quindi, che, nell’ambito dei 45 giorni(oggi 60) indicati dall’art. 555 cit. quale minimo intervallo temporale prima della celebrazione del giudizio, ben può accadere che 1’ imputato prenda contatto con il suo difensore oltre il 15esimo giorno dalla notifica del decreto di citazione, e cioè tempestivamente per l’esercizio dei suoi diritti di difesa in dibattimento ma irrimediabilmente tardi ai fini della previsione in esame”.
Ora, la trascrizione in questa sede di buona parte della narrativa contenuta nella sent. della Corte Cost. n. 497/1995 è nient’affatto pleonastica, in quanto assume qui una funzione ben precisa, quella cioè di far comprendere come la Consulta abbia considerato quale fondamentale parametro valutativo, ai fini della propria decisione, il rischio che, in base alla norma di cui all’art. 555 illo tempore vigente, l’imputato non si consultasse con il proprio difensore, prima della scadenza del termine preclusionale ivi stabilito; e con ciò venisse a decadere dalla facoltà di poter ricorrere alla definizione del giudizio mediante l’instaurazione di uno dei procedimenti speciali previsti dalla legge. Ed è proprio in considerazione di tale rischio che la Corte, nei termini in limine indicati, ne dichiarava la illegittimità costituzionale.
Con la L. n. 479/99 (c.d. Legge Carotti), tuttavia, il quadro normativo a cui ci si richiamava è radicalmente mutato, in virtù della introduzione della disciplina regolante il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, mercé la quale è con l’art. 552 c.p.p. che ora si definisce il contenuto del decreto di citazione diretta a giudizio; tale norma, difatti, ha non solo recepito il contenuto della sentenza de qua, ma ha altresì espunto il termine preclusionale di 15 gg. per la formulazione della istanza di rito abbreviato, indicando in suo luogo, quale termine finale, la dichiarazione di apertura del dibattimento, e portando, altresì, a 60 gg. il termine “dilatorio” prima della data fissata per l’udienza di comparizione.
Tutto ciò considerato, risulta evidente che il rischio paventato dalla Consulta in motivazione alla citata sent. 497/95, alla stregua delle modifiche legislative sopravvenute, non ha più ragione dì sussistere. Difatti si consideri ciò che accade ed accadrà, in applicazione della normativa vigente, sempre nei procedimenti istruiti per quei reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica per i quali è edittalmente stabilita la emissione del decreto di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 549 e Ss. c.p.p.

Autore: Antonio Fonzoli
Leggi anche:
L’art. 419 c.p.p. : spunti critici su una trascurata questione di costituzionalita’ in bilico tra diritto di difesa e parita’ di trattamento. (II parte)


ACCESSO
spaziatore
spaziatore
 Username
 Password
   
spaziatore
  Salva password
spaziatore


PARTNER:


CONSULENZA LEGALE
Dirittosuweb mette a disposizione di Enti, Aziende e Professionisti tutta l'esperienza acquisita sul campo in questi anni, per fornire in breve tempo pareri e consulenze.

SITI SU WEB
Per segnalare un sito di interesse giuridico e renderlo visibile all'interno della nostra Comunità clicca qui.

Ultimi inserimenti
Studio Legale Casillo Possanzini
29 ottobre 2014 
Sostituzioni Legali
18 marzo 2014 
Studio Legale Avv. Di Stadio - Milano
26 novembre 2013 
SMAF & Associati, Studio legale
16 settembre 2013 
Studio Legale Reboa
25 giugno 2013 
I più cliccati del mese
Studio Legale Sisto - Salerno - Napoli - Campania
3801 click
Condominioweb/Il sito italiano sul condominio
3193 click
Domiciliazione Salerno
2880 click
Centro Studi Brevetti
2352 click
Pagina Libera
2239 click