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E-mail e pubblicità elettorale: l'indispensabilità del consenso dell'interessato

La imminente tornata elettorale ripropone in tutta la sua complessità il tema della privacy e del diritto alla riservatezza degli elettori.

 

In questo senso il Garante per la protezione dei dati personali con grande tempestività ha affrontato ancora una volta il problema ed ha emanato un provvedimento ad ampio raggio che lascia poco spazio a dubbi ed interpretazioni (in questo senso per avere una sintesi complessiva della tematica si rinvia al comunicato stampa del 13.02.2003 presente sul sito del Garante).

 

In quest’occasione ci si occuperà di un argomento sempre di rilevante attualità e connesso alle campagne elettorali: l’invio di pubblicità politica a mezzo di posta elettronica.

 

Sul tema, il Garante ha espresso una posizione chiara: gli indirizzi di posta elettronica non rientrano tra le “fonti pubbliche utilizzabili liberamente” (come, nel caso specifico delle campagne elettorali e con opportune precisazioni e limitazioni, possono essere considerati, ad esempio, gli elenchi telefonici) e pertanto rappresentano dei dati personali da trattare, come tali, nel rispetto della normativa sulla privacy.

 

In questo senso, allo stato, non è possibile ipotizzare uno scenario di libero spam – elettorale: in Italia è infatti stato tassativamente vietato anche l’uso di indirizzi di posta elettronica rastrellati nelle cosiddette “aree condivise” di internet, come potrebbero essere i newsgroup oppure i forum: occorre pertanto che l’utente di internet presti un consenso “specifico e manifestato liberamente”, come viene sottolineato dal garante. Il che, in altre parole, significa l’impossibilità di teorizzare, quantomeno per le comunicazioni elettorali, una idea, un concetto di “consenso presuntivo”, magari utilizzando a fini politici un consenso prestato, ad esempio, per iniziative commerciali.

 

I soggetti politici (partiti, movimenti e altre organizzazioni) dovranno pertanto premunirsi del consenso dell’invio, a mezzo di posta elettronica, di propaganda elettorale, in caso contrario ci si troverebbe dinanzi ad un ipotesi di trattamento illecito dei dati e ad una inutilizzabilità degli stessi con tutte le conseguenze del caso.

 

Con queste brevi considerazioni si può ribadire, pertanto, che ancora una volta il garante per la protezione dei dati personali ha inteso offrire per tempo ed in occasione delle elezioni politiche una “reale” e chiara tutela della privacy telematica e delle serie limitazioni all’uso selvaggio dello spam elettorale. Il che, in un’epoca in cui lo spam resta ancora uno dei più gravi problemi del web, è già di per sé un segnale positivo e degno di nota.


Autore: Stefano Massa


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