4. Il sistema di firme elettroniche delineato dal D.L.vo 10/2002
Non è più possibile oggi parlare solo di firma digitale.
A seguito del recente intervento legislativo di attuazione della normativa europea, esiste allo stato un sistema di firme elettroniche, al cui interno si possono distinguere tre tipologie di firme :
1) la firma elettronica debole, vale a dire l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica (art. 2, lett. a, D.L.vo 10/2002);
2) la firma elettronica avanzata, definita come la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (art. 2, lett. g, D.L.vo 10/2002);
3) la firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e generata attraverso un dispositivo di firma sicura (art. 10, comma 3, D.P.R. 445/2000, così come introdotto dall'art. 6 D.L.vo 10/2002).
A tale ultimo tipo di firma elettronica (firma elettronica sicura) appartiene la firma digitale adottata in Italia con il D.P.R. 513/1997. L'art. 11 D.L.vo 10/2002 stabilisce d'altra parte espressamente che i documenti sottoscritti con firma digitale basata sui certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico tenuto dall'AIPA ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. 445/2000 producono gli effetti della firma elettronica avanzata basata su certificato qualificato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura.
Inoltre, i certificatori che (alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13 D.L.vo 10/2002) risulteranno iscritti nell'elenco pubblico tenuto dall'AIPA saranno iscritti d'ufficio nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, di cui all'art. 5 D.L.vo 10/2002 (art. 11, comma 2, D.L.vo 10/2002).
Il sistema di firma digitale adottato con il D.P.R. 513/1997 (confluito poi nel D.P.R. 445/2000) sopravvive dunque oggi nell'ambito del più vasto sistema di firme elettroniche adottato con il D.L.vo 10/2002 in attuazione della normativa europea.
5. Forma ed efficacia del documento informatico
Il provvedimento di attuazione della direttiva europea sulle firme elettroniche ha modificato la disciplina relativa alla forma e all'efficacia del documento informatico prevista dal D.P.R. 445/2000, introducendo rilevanti novità.
5.1. Forma ed efficacia del documento informatico nel sistema anteriore al D.L.vo 10/2002
L'art. 10 D.P.R. 445/2000, nel testo anteriore al recente intervento legislativo di attuazione della normativa europea, nel regolare la forma ed efficacia del documento informatico, stabiliva che
· Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 cod. civ.
· Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla documentazione amministrativa, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 cod. civ.
L'art. 23 D.P.R. 445/2000 così, ancora oggi, dispone:
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale. 2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo. 3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata. 5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. 6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere. 7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
· Il documento informatico redatto in conformità delle regole tecniche soddisfa l'obbligo previsto dagli artt. 2214 ss. cod. civ. e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare .
5.2. Forma ed efficacia del documento informatico dopo il D.L.vo 10/2002
L'art. 6 del D.L.vo 10/2002 sostituisce interamente il testo dell'art. 10 D.P.R. 445/2000 sopra illustrato.
Secondo la nuova formulazione della norma :
· Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 cod. civ. con riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate (art. 10, comma 1, n.t., D.P.R. 445/2000).
Come è noto, l'art. 2712 cod. civ. (riproduzioni meccaniche) dispone che le riproduzioni fotografiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
· Il documento informatico sottoscritto con - qualunque tipo di - firma elettronica soddisfa il requisito legale della forma scritta (art. 10, comma 2, n.t., D.P.R. 445/2000).
Ai sensi della medesima disposizione, esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Sul piano probatorio, il documento è liberamente valutabile dal Giudice, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza (art. 10, comma 2, n.t., D.P.R. 445/2000).
· Il documento informatico, o quando e' sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e o la firma e' basata su di un certificato qualificato e o e' generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto (art. 10, comma 3, n.t., D.P.R. 445/2000).
· Al documento informatico, sottoscritto con - qualunque tipo di - firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica ne' ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che e' sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non e' basata su di un certificato qualificato oppure non e' basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non e' stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura (art. 10, comma 4, n.t., D.P.R. 445/2000).
5.3. Il valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma elettronica sicura
Come da più parti rilevato , la disposizione di cui all'art. 10, comma 3, n.t., D.P.R. 445/2000 introduce una innovazione di non poco conto.
Secondo detta norma, come sopra visto, il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica avanzata, basata su di un certificato qualificato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.
Come è noto, l'art. 2702 cod. civ. prevede che la scrittura privata faccia piena prova, sino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se - e solo se - colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Si ha per riconosciuta: la scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 2703, comma 1, cod. civ.); la scrittura privata prodotta in giudizio nei casi previsti dall'art. 215 cod. proc. civ. (riconoscimento tacito) o la cui sottoscrizione sia stata accertata con verificazione a seguito di disconoscimento (artt. 216 e ss. cod. proc. civ.).
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, n.t., D.P.R. 445/2000, il valore probatorio di un documento informatico sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica sicura, è pertanto addirittura quello della scrittura privata riconosciuta, pari cioè a quello di una scrittura cartacea la cui sottoscrizione sia stata autenticata da notaio.
Il documento così sottoscritto non sarà pertanto disconoscibile da parte del sottoscrittore, e per contrastare la sua rilevanza probatoria sarà sempre necessaria la proposizione della querela di falso ai sensi degli artt. 221 ss. cod. proc. civ. |