La nuova Legge della Regione Campania del 17 novembre 2004 ha dettato le norme concorrenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi, come previsto dall’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326. L’intervento legislativo regionale, in un primo tempo limitato all’emanazione di norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio ( comma 33 Legge cit.) nonché per la determinazione delle possibilità, delle condizioni e delle modalità per l’ammissione a sanatoria delle tipologie di abuso previsti dal comma 26 lett. b) sempre dell’art. 32 richiamato, ha subito un determinante e consistente ampliamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 196/04, che ha in parte dichiarato incostituzionale l’art. 32 del Decreto Legge n. 269/03. Con essa la Corte, sul ricorso presentato da alcune Regioni, tra le quali anche la regione Campania, ha ritenuto – da un lato- il sicuro potere della legislazione statale di determinare le cause e le condizioni per eludere la punibilità di determinate condotte, ritenendo che vi poteva non essere nella specie coincidenza tra le condizioni per ottenere l’estinzione del reato e quelle per ottenere il titolo abilitativo alla sanatoria dell’abuso; dall’altro, ha statuito che, a seguito della riforma del capo V della Costituzione, in materia edilizia i poteri legislativi tra Stato e Regione erano concorrenti, ragion per cui una norma che sottraesse il relativo potere a tali Enti era in contrasto con le fondamentali regole della nostra Carta Costituzionale. Per questa ragione fondamentale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di molte delle disposizioni previste dal richiamato art. 32, attribuendo – così – alle Regioni un consistente potere in materia. L’analisi – per quello che ci interessa – va circoscritta alle modalità e a tempi in cui doveva intervenire la legislazione regionale. Sul punto è chiarissima la Corte. Infatti, precisa: “il necessario riconoscimento del ruolo legislativo delle regioni nella attuazione della legislazione sul condono edilizio straordinario esige, ai fini dell’operatività della normativa in esame, che il legislatore nazionale provveda alla rapida fissazione di un termine, che dovrà essere congruo, perché le regioni e le province autonome possano determinare tutte le specificazioni cui sono chiamate dall’art. 32 – quale risultante dalla presente sentenza – sulla base del dettato costituzionale e dei rispettivi statuti speciali. Il legislatore nazionale dovrà inoltre provvedere a ridefinire i termini previsti, per gli interessati, nei commi 15 e 32 dell’art. 32, nonché nell’Allegato 1 al d.l. n. 269 convertito in legge ad opera della legge n. 326 del 2003, di recente già prorogati dal d.l. n. 82 del 2004, convertito dalla legge n. 141 del 2004 (ciò ovviamente facendo salve le domande già presentate). E’ peraltro evidente che la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono dovrà essere esercitata in un termine ragionevole a partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle Regioni per l’esecuzione del loro potere legislativo. In considerazione della particolare struttura del condono edilizio straordinario qui esaminato, che presuppone un’accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i legislatori regionali, l’adozione della legislazione da parte delle Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare entro il termine determinato dal legislatore nazionale; nell’ipotesi limite che una Regione o Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se ciò costituisca, nel caso concreto, un’ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Stato, non potrà che trovare applicazione la disciplina dell’art. 32 e dell’Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003 (fatti salvi i nuovi termini per gli interessati)”. Dalla sentenza della Corte costituzionale deriva: a – spetta alla legislazione nazionale assegnare un termine congruo alle regioni affinché si possano determinare nella materia del condono edilizio straordinario; b – sempre il legislatore nazionale deve ridefinire i termini entro i quali gli interessati possono presentare le domande di condono e tale termine deve essere ragionevole e deve decorrere dal termine ultimo assegnato alle Regioni per legiferare; c – le domande già presentate alla data di pubblicazione della sentenza sono fatte salve e per esse – dunque – si applica la normativa statale (salvo il disposto dell’art. 5, comma 2-bis, del d.l. 168/04) ; d – l’attività legislativa regionale deve intervenire nel termine previsto dal legislatore nazionale; e – nel caso che le regioni non provvedano nel termine massimo prescritto ( ed ovviamente anche qualora lo facciano oltre tale termine) si applica l’art. 32 e l’allegato 1 del d.l. 269/03. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale, è stato emanato il d.l. 12.07.2004, che è stato convertito dal Parlamento con modificazioni dalla legge 30.7.04 n. 191, pubblicata sulla G.U. n. 136 del 31.7.04. In particolare, all’art. 5 – rubricato “ Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi” – è specificamente previsto che “In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Dunque, il termine massimo entro il quale le regioni avrebbero dovuto legiferare in materia era stabilito in quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, tale essendo stato ritenuto congruo dal legislatore nazionale, cui la Corte Costituzionale aveva affidato lo specifico compito. E’ pur vero che il d.l., in sede di conversione , ha subito delle modifiche – peraltro non significative – ma è altrettanto vero che il Parlamento non ha inteso variare il termine assegnato alle regioni, dal momento che ha lasciato inalterato quello iniziale, pur potendo – ove lo avesse voluto – farlo decorrere dalla legge di conversione. Elemento determinante, poi, per stabilire che il legislatore ha voluto far decorrere il termine iniziale dall’entrata in vigore del decreto legge e – dunque – la perentorietà della data dell’11.11.2004 quale termine massimo per le regioni per legiferare in materia, è dato dal comma 2 lett. c) dell’art. 5, che è stato aggiunto proprio dalla legge di conversione n. 191/04. Come già accennato, la Corte Costituzionale aveva chiaramente precisato che agli interessati doveva essere concessa la facoltà di presentare la domanda di condono in un termine ragionevole, che doveva essere fatto decorrere a partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle regioni per l’esercizio del loro potere legislativo. Orbene, l’originaria stesura del d.l. n. 168/04 prevedeva – in materia di termini per la presentazione della domanda di condono – la sostituzione delle parola “ entro il 31 luglio” - inserite nel comma 32 del d.l. n. 269/03 - con “ entro il 10 dicembre 2004”. Viceversa, e proprio la legge di conversione, ha modificato tale ultima espressione con le seguenti parole “ tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004”. E’ evidente che se – anche per la precisa disposizione della Corte Costituzionale - la domanda di condono poteva essere presentata solo allo spirare del termine massimo assegnato alle Regioni, la precisazione – espressa direttamente nella legge di conversione – può agevolmente essere utilizzata per rimuove ogni dubbio, dovendosi così ritenere che per il legislatore nazionale la data dell’11 novembre era il termine ultimo entro il quale le regioni potevano legiferare , decorso il quale veniva meno loro ogni potere in materia e si applicava esclusivamente l’art. 32 e l’Allegato 1 del d.l. n. 269/03; tanto ovviamente indipendentemente dalle modifiche che in sede di conversione erano state apportate al d.l. n. 168/04. Vi è, pertanto, la ragionevole convinzione che la Legge Regione Campania del 17 novembre 2004 sia stata delibata oltre i termini massimi (sicuramente perentori) previsti dalla legge nazionale e – dunque – sia improduttiva di effetti sostanziali. Né, sotto altro aspetto, può ritenersi che spetti alle regioni stabilire quale sia il termine congruo entro il quale pronunciarsi, atteso che la Corte Costituzionale chiaramente ha affidato tale compito alla legislazione nazionale, che prontamente lo ha definito con il d.l. n. 168/04. Tutt’al più, la Regione Campania se non lo avesse ritenuto tale avrebbe dovuto sollevare la questione di costituzionalità davanti al Giudice delle Leggi e non certo ritenere possibile legiferare oltre i termini assegnati. Si può, quindi, sostenere – con un adeguato grado di ragionevolezza – che la tardività della legge regionale consenta agli interessati di poter presentare domanda di condono tenendo conto dei parametri previsti dalla legge nazionale. Epperò, la presenza di una norma regionale, che quantunque fuori termini entra a far parte del nostro ordinamento positivo, non pochi problemi creerà in sede di esame delle domande di condono; soprattutto ai funzionari comunali addetti alla verifica delle stesse, che si troveranno ad agire dovendo dar riscontro agli interessi dei cittadini che giustamente hanno presentato la domanda sulla base della legge nazionale e nel contempo agire in presenza di una normativa regionale che prevede parametri del tutto differenti. E’ facile prevedere uno sviluppo esponenziale di contenziosi che alla fine potrebbero pesare non poco sulle già esauste casse degli Enti Locali. Peraltro, la legge regionale – se la si legge con attenzione – quantunque articolata, ha un campo di applicazione ben più ristretto di quello che prima facie le si potrebbe attribuire. Infatti, essa – al di là delle limitazioni volumetriche imposte (circostanza che costituisce espressione legittima di un ben specifico indirizzo programmatico) – all’art. 3 stabilisce che non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive che hanno comportato la realizzazione di nuove costruzioni difformi dalla norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse. Dunque, per le nuove costruzioni , nei limiti dei 250 mc per singola richiesta e nel massimo di 600 mc complessivi, la condonabilità è possibile solo se le opere siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al momento della perpetrazione dell’abuso. A primo acchito viene facile domandarsi chi mai abbia potuto realizzare un abuso se poteva regolarmente edificare le opere, perché conformi, sulla base di un titolo che la P.A. aveva l’obbligo di rilasciare. In secondo luogo, va sottolineato che nel nostro ordinamento positivo già esiste una norma ( il cd. controllo di conformità – art. 36 D.P.R. 380/01, ex art. 13 L. 47/85) che consente il rilascio della concessione in sanatoria – quantunque con la doppia conformità agli strumenti vigenti e a quelli adottati – il cui costo per i cittadini (pagamento al massimo del doppio degli oneri di urbanizzazione dovuti) è di gran lunga meno gravoso dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti sia per effetto della legge nazionale che di quella regionale. E’ evidente che il cittadino - che eventualmente versava in una simile situazione e che aveva realizzato un abuso già alla data del 31 marzo 2003 - ha già avuto abbondantemente il tempo per sanare la propria posizione. Lo stesso dicasi per le opere eseguite su aree o immobili soggette a vincoli di tutela, la cui condonabilità è possibile per una volumetria massima di 75 mc e sempre che le stesse siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Anche in questo caso, gli interessati avranno già risolto abbondantemente i problemi legati al proprio abuso, pagando cifre di gran lunga inferiori, atteso che il divieto di rilascio di nulla osta paesaggistico in sanatoria è stato codificato solo per effetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, entrato in vigore nel giugno successivo. In conclusione, si può ragionevolmente ritenere che gli interessati possano presentare la domanda di condono sulla base della norme nazionali ed abbiano diritto, concorrendone tutte le condizioni ivi previste, ad ottenere il relativo titolo edilizio, quantunque con molta probabilità dovranno far valer i propri diritti in sede giudiziaria. Nella situazione di incertezza, determinata dall’adozione fuori termine della legislazione regionale, non sarebbe inopportuno l’intervento del Governo, con l’impugnazione della nuova legge regionale, non fosse altro che per conferire certezza ai comportamenti che gli enti locali dovranno mantenere. |