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Il Diritto di Interpello
La legge 212/2000 , comunemente nota come Statuto dei diritti del contribuente, ha introdotto un valido strumento per fare chiarezza fra le innumerevoli norme che costituiscono il sistema tributario: il diritto di interpello.
Attraverso questo istituto, il contribuente può formulare quesiti al Fisco al fine di eliminare l'incertezza normativa e chiarire dubbi relativi all'interpretazione di qualsiasi norma tributaria. Il diritto di interpello si esercita con un'istanza che va presentata preventivamente, cioè, prima di porre in essere il comportamento o di attuare la norma oggetto di interpello. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
b) la descrizione, circostanziata e specifica, del caso concreto e personale da sottoporre all'attenzione del Fisco, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;
d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
L'istante deve, altresì, allegare copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria, rilevante ai fini della individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata. Bisogna, inoltre, esporre in maniera chiara e univoca il comportamento
e la soluzione interpretativa che si intende adottare. L'istanza, redatta in carta libera, deve essere consegnata o spedita a mezzo posta in plico raccomandato alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
Nel caso di Amministrazioni centrali dello Stato, di Enti pubblici a rilevanza nazionale e di soggetti che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a 500 miliardi di lire, l'istanza di interpello va, invece, presentata alla Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate. La presentazione dell'istanza non ha rilevanza sui termini di natura tributaria, quindi non ha alcun effetto interruttivo. L'Amministrazione finanziaria deve rispondere entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza. In caso contrario opera il principio del silenzio assenso ed il contribuente può, così, legittimamente adottare l'interpretazione prospettata, in quanto si intende che l'Amministrazione concordi con il contribuente. Per completezza, in caso di errore di individuazione dell'ufficio competente, questo provvederà, dandone comunicazione all'interessato, a trasmettere l'istanza all'ufficio effettivamente competente e solo da allora decorreranno i 120 giorni. Qualora, invece, l'ufficio richieda, e lo può fare solo una volta, di integrare la documentazione, il termine inizierà a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta. La risposta dell'Amministrazione, pervenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere scritta e motivata e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente. In caso di più istanze riguardanti la stessa questione, presentate da più contribuenti, l'Amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente attraverso
una circolare o una risoluzione. Per quanto riguarda le conseguenze, la presentazione dell'istanza ha l'effetto di bloccare l'attività accertatrice del Fisco, con riferimento alla questione posta, fino alla notifica della risposta dell'Amministrazione. Questa risposta renderà
nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità ad essa. L'unico aspetto infelice dell'istituto dell'interpello è che l'Amministrazione può rettificare la precedente risposta o addirittura rispondere oltre i termini previsti, recuperando
le eventuali imposte dovute ed i relativi interessi, senza, però, irrogare sanzioni. Ciò, però, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello o, ancora, qualora il
comportamento posto in essere non sia stato esposto in modo chiaro ed univoco nell'istanza.
Questo è il diritto di interpello introdotto dallo Statuto del Contribuente, al quale sempre più contribuenti hanno fatto ricorso. La speranza è che queste istanze, ora numerose, in futuro diminuiscano perché ciò significherebbe aver raggiunto quella chiarezza e semplicità ,nei rapporti con il Fisco, ora solo sognata.

Autore: Antonio Quattrone


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