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A CURA DELL' AVVOCATO GIUSTINO SISTO

dal 1999 online

 
LA RESPONSABILITÀ DA ROVINA DI EDIFICI (I parte)

Le pagine che seguono costituiscono parte di un capitolo del volume di Pier Giuseppe Monateri, "Illecito e responsabilità civile", (Torino, 2002, pp. 268), pubblicato nel trattato di diritto privato che Mario Bessone dirige per l'editore Giappichelli. Recensione e indice del volume si ritrovano nella sezione "repertorio bibliografico" a cura di Federico Freni

SOMMARIO: 1. La responsabilità del proprietario e del costruttore. - 2. La nozione di "costruzione". - 3. La nozione di rovina. - 4. L'individuazione del responsabile - 5. L'azione in responsabilità ex art. 2053 c.c.

1. La responsabilità del proprietario e del costruttore

La responsabilità delittuale del proprietario di una costruzione per la sua rovina è regolata dall'art. 2053 c.c. (1).
La norma attuale ha soppiantato il previgente art. 1155 del codice del 1865, che poneva a carico del danneggiato l'onere di dimostrare che la rovina derivava da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione (2). L'onere probatorio è ora stato spostato sul proprietario, sul quale incombe la dimostrazione che il danno non sia dipeso dal difetto o dal vizio. L'art. 1669 c.c. regola l'azione di regresso del proprietario contro il costruttore. Tale articolo dovrebbe concernere una responsabilità di tipo contrattuale, ma la Corte di Cassazione ha stabilito che l'interesse protetto è un interesse pubblico, ed ha, dunque, deciso che tale azione è delittuale (3).
Il costruttore può pure essere soggetto ad una responsabilità delittuale diretta nei confronti dei terzi per i danni cagionati nel corso dell'esecuzione dell'opera.
Infatti il costruttore agendo in autonomia nell'esecuzione dell'opera è considerato responsabile in toto per i danni che possono scaturire dal suo modo di operare. I poteri di controllo e verifica che spettano al committente ex art. 1662 c.c. non pregiudicano tale autonomia poiché sono diretti solo all'accertamento della conformità della costruzione finale alle pattuizioni contrattuali (4).
A carico del committente non è configurabile neanche una culpa in eligendo o in vigilando dal momento che "l'impresa dell'appaltatore è l'elemento intermedio che separa la condotta dell'appaltante dal fatto lesivo" (5).
Identiche regole gravano su soggetti pubblici e privati: né il codice, né la giurisprudenza distinguono tra le due categorie di soggetti (6).
Permane a tutt'oggi la disputa sulla natura della responsabilità del proprietario. La Cassazione ama restare ancorata ad un criterio soggettivo di imputazione, e vuole, pertanto, leggere l'art. 2053 c.c. come una specificazione del principio del neminem laedere (7). Sul proprietario grava uno specifico dovere di cura e di vigilanza sul bene; la contravvenzione a questo dovere è il fondamento della sua responsabilità; la colpa è presunta sino a prova contraria (8).
Alcune decisioni si spingono a riconoscere l'esistenza di un rapporto obbiettivo tra l'edificio ed il proprietario dietro a cui si celerebbe il principio cujus commoda ejus et incommoda (9).
Sono state ancora una volta le corti di merito a sopravanzare la Cassazione: è in esse che, da tempo, la formula imperniata sulla responsabilità oggettiva del dominus si è fatta strada (10), ed è infine approdata alla S.C. (11). Naturalmente le formule imperniate sulla responsabilità oggettiva hanno suscitato il plauso e l'entusiasmo della dottrina (12). Le spiegazioni che accompagnano tale scelta fanno perno sull'efficienza di attribuire al proprietario il controllo sulla stabilità dell'edificio (13), sul principio cujus commoda (14). La coerenza di una tale impostazione raggiunge il culmine quando si vede nell'articolo in esame una specifica soluzione al problema dell'ambito del rischio incolpevole cui estendere la responsabilità (15).
Gli Autori italiani non hanno in questo caso difficoltà a riconoscere l'esigenza di tutela pubblica che impone una responsabilità oggettiva al proprietario come contropartita del godimento del diritto reale (16). La proprietà stessa del proprietario sarebbe ciò che garantisce il buon esito dell'azione risarcitoria della vittima (17). Ci si ritrova così a ritenere financo che il sistema della responsabilità per danni da cose impedisca di ricostruire secondo criteri soggettivi la responsabilità dell'art. 2053 (18).
Una tale compatta insistenza della dottrina ha respinto nel limbo delle soluzioni abbandonate le posizioni degli autori rimasti fedeli alla colpa (19), e lascia isolate le teorie intermedie.
Poiché però la giurisprudenza, come abbiamo visto, è rimasta per lungo tempo fedele alla colpa, tali tentativi intermedi meritano di essere ricordati.
In particolare si è dimostrato come il proprietario si trovi nella situazione migliore (rispetto alla vittima) per dimostrare che la rovina è avvenuta per cause diverse dai difetti di manutenzione o dai vizi di costruzione (20).
Assolutamente isolata invece la posizione di chi ha invocato i principi della garanzia (21).
Dottrina e giurisprudenza concordano invece nel ritenere un rapporto di genere a specie tra la responsabilità dell'art. 2053 e quella da cose in custodia dell'art. 2051 (22). L'ovvia conclusione sarà che il danno cagionato da rovina dovrà sempre necessariamente ascriversi all'art. 2053 per la particolarità e la specifica qualificazione dell'evento ivi previsto (23).

2. La nozione di "costruzione"

Gli autori non hanno avuto dubbi: sono costruzioni tutte le opere umane che siano incorporate al suolo, anche in via transitoria (24). La costruzione può ben essere realizzata con materiali diversi dalla pietra, dalla calce e dal cemento (25). Dando prova di un certo acume si è sostenuto che comunque la costruzione deve elevarsi sopra il suolo, poiché altrimenti non potrebbe essere soggetta a rovina (26). In tal modo la Cassazione ha potuto espungere dall'art. 2053 c.c. il crollo o i cedimenti della pavimentazione stradale (27).
È irrilevante l'uso cui la costruzione sia destinata (28).
Sono costruzioni il pontile di legno (29), la griglia di mattonelle di vetro antistante il portone (30), la trave del solaio (31), le mura della città (32), la rete metallica che chiude un l'ingresso ad un cantiere (33), il muro costruito lungo la strada a sostegno di un fondo (34), la tribuna di uno stadio (35), il celliere (36), il muro di contenimento tra due fondi a dislivello (37), la canna fumaria (38), il tabellone pubblicitario fissato al balcone (39), la passerella pedonale (40), il bacino artificiale (41).
Secondo la S.C. tuttavia un edificio cessa di esser tale per divenire un rudere quando per vetustà, o per eventi naturali o bellici, esso sia ridotto ad un cumulo di macerie non suscettibili di alcuna fruizione, neanche quella estetica (42).
Si è così affacciata la regola per cui l'art. 2053 non si applicherebbe ai ruderi, poiché sarebbe impossibile mantenere il bene, attività legata ad una finalità conservativa incompatibile con la deteriorata natura dell'immobile (43). La soluzione non mi convince. L'art. 2053 non si preoccupa del fatto che il proprietario mantenga il bene, ma che il bene non cagioni danno a terzi. Ora un rudere è ben più in grado di cagionare danno di un edificio, e l'esigenza di tutela pubblica vuole che proprio sul rudere il dominus intervenga, magari anche per abbatterlo e non per conservarlo: l'abbattimento può ben essere la forma migliore di tutela dell'incolumità pubblica; onde mi sembra malsicuro sottrarre proprio i ruderi alla disciplina rigorosa dell'art. 2053 (44): i ruderi sono una costruzione come le altre (45).
Gli edifici come gli uomini si modificano e sono soggetti ad un loro corso naturale: nascono, invecchiano e muoiono. L'operatività dell'art. 2053 si estende de plano alle rovine che possono avvenire in corso di costruzione (46). Nel caso di demolizione bisogna distinguere tra le rovine provocate per distruggere la costruzione, che non ricadono nell'art. 2053 (47), e i danni cagionati dalla rovina delle parti non ancora demolite, che invece rientrano negli scopi della norma (48).
I manufatti accessori che siano stabilmente incorporati nella costruzione ricadono nell'ambito dell'art. 2053 (49). I repertori sono zeppi di casi: giglio in ghisa come fregio ornamentale d'un cancello (50); lastra in marmo della facciata (51); grata infissa a sostegno di vasi di fiori (52); balaustra (53; scala interna (54); saracinesca (55); imposte, vetri e finestre (56); lucernari (57).
Se si passa attraverso il concetto di pertinenza non ci si stupirà di aver visto utilizzare l'art. 2053 a proposito della grata di un chiusino (58): la grata è un manufatto accessorio del chiusino che è una pertinenza dell'edificio che è una costruzione: la pertinenza segue il regime giuridico della cosa principale.
Una querelle oppone chi considera le condutture idriche come parti integranti dell'edificio (59), e chi pone l'accento sul fatto che l'impianto idrico è estraneo alla sfera di controllo del proprietario (60). Mi sembra chiaro che se il fondamento della responsabilità fosse il rischio lecito non vi sarebbe difficoltà a far scattare la responsabilità del dominus.
Un primo indirizzo in tema di ascensori li riconduceva all'art. 2053 (61). Ora i montacarichi e gli ascensori sono ricondotti all'art. 2051 (62).
Non hanno a che fare con l'art. 2053 le cadute degli alberi (63), della neve e delle lastre di ghiaccio (64).

3. La nozione di rovina

La nozione di rovina, come abbiamo già potuto renderci conto, è trattata in modo assai liberale dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In pratica costituisce rovina non solo la disintegrazione di parti essenziali della costruzione, ma anche il mero distacco, o caduta, di ogni singolo manufatto, anche accessorio od ornamentale, che sia stato incorporato nella costruzione (65).
La nozione di rovina costituisce comunque un argine contro le azioni intentate per il semplice pericolo. Si sostiene, infatti che l'art. 2053 si occupa solo della disintegrazione totale o parziale dell'edificio (66), ex post, e non si applica invece ex ante alle insidie alla stabilità dell'immobile. Perciò si è esclusa la responsabilità ex art. 2053 in ipotesi apertura di una voragine sotto un edificio che minacciava il crollo dello stesso (67), od in ipotesi di pericolo derivante dalla presenza di un ordigno inesploso nella soffitta dell'edificio (68).
La soluzione sembra ineccepibile dal punto di vista della lettera della legge. Poiché la norma riguarda tutte le cause che non siano difetto di manutenzione o vizio di costruzione risulta indifferente stabilire quali siano stati i fattori occasionali che hanno dato origine alla rovina.
La questione giuridica più rilevante si pone, comunque, in tema di nesso causale.
Vi sono autorità per sostenere che la rovina per essere tale deve essere violenta e repentina (69). Si sostiene inoltre che tra rovina e danno deve esistere un rapporto di simultaneità (70).
Francamente non vedo ragioni per cui questa fattispecie debba essere trattata diversamente dalle altre. Il danno può essere recato non dal calcinaccio che mi cade in testa, ma, ad es., dal fregio che nottetempo si distacca ed in cui io incappo con la mia autovettura. Se la ratio è quella di addossare al proprietario il rischio dei danni cagionabili dall'edificio e dalle sue parti che si distaccano non vedo ragioni di trattare il secondo caso diversamente dal primo. La migliore dottrina ritiene, infatti, che il nesso eziologico tra rovina e danno possa essere anche mediato e indiretto (71). In proposito si sostiene (72) che il nesso causale sussisterebbe finché non è data ai terzi la possibilità di cautelarsi contro i pericoli della rovina, e finché non è sorto in capo al proprietario un dovere di adottare misure opportune a tutela dell'incolumità pubblica (73). La soluzione mi sembra legittima. Quando il terzo può tutelarsi contro il pericolo costituito dalla rovina lo sviluppo eziologico sembra ormai sfuggire allo schema ideal-tipico avuto di mira dal legislatore, onde sarebbero altri criteri di responsabilità a dover entrare in gioco.
Quid juris nell'ipotesi che la rovina comporti un danno mediato, cioè rechi danno ad un terzo che non è la vittima diretta del pericolo cagionato dalla rovina?
L'ipotesi si è verificata (74) nel caso in cui un uomo era precipitato da un ballatoio mentre accorreva alle grida d'aiuto di una donna che si era affacciata al medesimo balcone, e che era rimasta travolta dal parziale cedimento del manufatto. Il Tribunale riconobbe la responsabilità ex art. 2053 poiché la situazione di pericolo per il bene leso era comunque inequivocabilmente riconducibile all'avvenuta rovina dell'edificio. Naturalmente occorre valutare anche l'eventuale concorso di colpa della vittima diretta e del soccorritore.


Prima parte - Seconda parte



Note bibliografiche:
1- In tema cfr. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, II ed., Padova, 1999, 710 ss.; ALPA, La responsabilità civile, Milano, 1999, 704 ss.; DI GIOVINE, La r.c. per i danni da rovina di edificio, in La responsabilità civile, a cura di Cendon, Torino, 1998, vol. XI, 409 ss.; BUSSANI, La rovina dell'edificio, in La responsabilità civile, a cura di Cendon, Milano, 1988, 583 ss.
2- Cfr. COZZI, La responsabilità civile per danni da cose, Padova, 1935, 165; BRASIELLO, I limiti della responsabilità per danni, Milano, 1959, 49.
3- Cass. 24 febbraio 1986, n. 114, Tagliasacchi c. Ceriani, in MGI, 1986.
4- Cass. 16 maggio 1987, n. 4518, Manto c. Enel e altro, in RDC, 1988, II, 41, nota.
5- IRTI, Sulla responsabilità del committente per danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'opera, in FI, 1962, I, 1689, 1691 ss.
6- Cass. 17 settembre 1963, n. 2549, Com. Turi c. Gasparro, in MGI, 1963; Cass. 11 novembre 1977, n. 4898, Zaccagnini c. Com. Prato, in MGI, 1977.
7- Cass. 24 marzo 1983, n. 2079, Botta c. Cavitolo, in MGI, 1983.
8- Cass. 11 novembre 1977, n. 4898, Zaccagnini c. Com. Prato, cit.; Cass. 20 dicembre 1976, n. 4694, Cond. Via Faà di Bruno 10 Roma c. Grimaldi, in MGI, 1976; Cass. 23 giugno 1956, n. 2279, Ghisoli c. Camera de Asarta, ivi, 1956; Cass. 12 luglio 1962, n. 1860, Semeria c. Boasso, ivi, 1962.
9- Cass. 29 gennaio 1981, n. 693, La Falce c. Fiorino, in RCP, 1981, 700, nota.
10- App. Milano 17 gennaio 1958, in RGE, 1958, I, 375; App. Napoli 5 febbraio 1957, in RGC, 1957, Resp. civ., 35; App. Lecce 22 dicembre 1954, ivi, 1955, voce cit., 281; Trib. Firenze 20 gennaio 1964, ivi, 1964, voce cit., 213; Trib. Firenze 23 marzo 1960, in GiT, 1960, 958.
11- Cass. 13 febbraio 1988, n. 6774, Bongi c. Caraceni, in RCP, 1990, 128, nota; in GC, 1989, I, 896; GI, 1989, I, 1, 966; in ALC, 1989, 268, concepita in toni obbiettivi.
12- VALSECCHI, Responsabilità per rovina di edificio e contenuto della prova liberatoria, in RDCo, 1948, I, 223; COZZI, Appunti in tema di responsabilità civile per danni da cose, in GCCC, 1949, I, 33; COMPORTI, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, Napoli, 1965, 87; VISINTINI, La responsabilità civile nella giurisprudenza, in Racc. sist. giur. comm., a cura di Rotondi, Padova, 1967, 475; financo DE CUPIS, Dei fatti illeciti, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna, 1971, 97; ALPA e BESSONE, I fatti illeciti, in Tratt. Rescigno, 14, VI, Torino, 1982, 346; persino FORCHIELLI, Responsabilità civile, II ed., Padova, 1983, 80; SPECIALE, La responsabilità per rovina di edificio, in La responsabilità civile, a cura di ALPA e BESSONE, Torino, 1987, 569; e SALVI, Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.), in Enc. dir., XXXIX, 1988, 1229.
13- PUGLIESE, Responsabilità per rovina di edificio in usufrutto, in T, 1957, 474; ed anche GERI, La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio, II ed., Milano, 1974, 342.
14- BRANCA, Responsabilità dell'usufruttuario per rovina di edificio, in FI, 1958, I, 1312; RUSSOLO, Il problema della responsabilità vicaria, in RTDPC, 1973, 884.
15- TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 26 e 67, 136.
16- Cfr. LUNARI, Caduta di un vetro di finestra e rovina di edificio, in GI, 1968, I, 2, 440.
17- Visto che di regola il dominus della costruzione è tale anche del fondo: cfr. G. GABRIELLI, Considerazioni sulla natura del leasing immobiliare e loro riflessi in tema di pubblicità e di responsabilità civile, in RDC, 1984, I, 281.
18- Pur riconoscendosi spazio a singole soluzioni imperniate sullo schema della colpa: BESSONE, La ratio legis dell'art. 2053 c.c. e i principi di responsabilità oggettiva per i danni causati da rovina di edificio, in RDCo, 1982, II, 52.
19- MONTEL, Responsabilità dell'usufruttuario per danni da rovina di edificio, in ARC, 1958, 3 ss.; BRASIELLO, I limiti, cit., 1959, 48; pateticamente POGLIANI, Responsabilità e risarcimento da illecito civile, II ed., Milano, 1969, 176; MONTEL, Noterella in tema di responsabilità per danni da rovina da edificio, in ARC, 1972, 423; ALIBRANDI, Sull'applicabilità delle presunzioni di responsabilità di cui agli artt. 2050, 2051 e 2053 codice civile, nei confronti della Pubblica Amministrazione, in ARC, 1974, 476.
20- Così intelligentemente SCOGNAMIGLIO, Responsabilità civile per fatto altrui, in NNDI, XV, Torino, 1968, 646.
21- Sulla scorta di consuete impostazioni tedesche: BONVICINI, La responsabilità civile per fatto altrui, Milano, 1976, 342.
22- Cass. 16 marzo 1987, n. 2692, Comune Napoli c. Giuliano, in MGI, 1987; Cass. 17 novembre 1984, n. 5868, Rispoli c. Avitabile, in FI, 1985, I, 123 e in RCP, 1985, 248; Cass. 693/1981, cit.; Cass. 6 giugno 1973, n. 1632, Andalò c. Andreani, in MGI, 1973; Cass. 15 luglio 1958, n. 2584, Soc. Concess. Sic. Liquigas c. Sciuto, in MGI, 1958; Cass. 18 ottobre 1956, n. 3713, De Notaristefani c. Frezza, in MGI, 1956; VISINTINI, La responsabilità civile nella giurisprudenza, cit., 475; GERI, La responsabilità civile da cose in custodia, cit., 1974, 268; ALIBRANDI, Sull'applicabilità delle presunzioni, cit., 476; DE MARTINI, I fatti produttivi di danno risarcibile, Padova, 1983, 232; GABRIELLI, Considerazioni, cit., 279; LIPARI, La responsabilità per cose in custodia in presenza di vizi costruttivi originari, in GC, 1987, I, 898; SALVI, Responsabilità extracontrattuale, cit., 1229.
23- SPECIALE, La responsabilità per rovina di edificio, cit., 567.
24- POGLIANI, Responsabilità e risarcimento, cit., 170; GERI, La responsabilità civile da cose in custodia, cit., 1974, 306; BONVICINI, La responsabilità civile per fatto altrui, cit., 336 e BESSONE, La ratio legis, cit., 51.
25- Si sono misurati con il tema SCOGNAMIGLIO, Responsabilità civile, cit., 646; POGLIANI, Responsabilità e risarcimento, cit., 171; GERI, La responsabilità civile da cose in custodia, cit., 1974, 305; BONVICINI, loc. ult. cit.
26- POGLIANI, loc. ult. cit.; GERI, La responsabilità civile da cose in custodia, cit., 1974, 307.
27- Cass. 31 ottobre 1961, n. 2530, Bottazzo c. Cum. Mirano, in MGI, 1961, seguita da POGLIANI, loc. ult. cit.
28- SCOGNAMIGLIO, loc. ult. cit., ma (sic) contra POGLIANI, Responsabilità e risarcimento, cit., 170.
29- Trib. Milano 23 marzo 1968, in ARC, 1969, 933.
30- Pret. Roma 30 novembre 1960, in RCP, 1962, 98.
31- Cass. 9 agosto 1961, n. 1941, Opera Pia Tonini c. Vignali, in MGI, 1961.
32- Cass. 4898/1977, cit.
33- App. Roma 19 maggio 1958, in RGC, 1959, Resp. civ., 376.
34- Cass. 15 giugno 1967, n. 1406, Amisano c. Com. San Salvatore Monferrato, in MGI, 1967.
35- App. Firenze 3 aprile 1963, in RCP, 1963, 205.
36- Cass. 7 agosto 1962, n. 2436, Mascolo c. Graniero, in MGI, 1962.
37- Cass. 7 settembre 1977, n. 3907, Capanni c. Vangi, in MGI, 1977.
38- App. Milano 14 maggio 195, 7 in RGC, 1958, Resp. civ., 481.
39- Pret. Taranto 15 marzo 1977, in GI, 1978, I, 2, 296.
40- Trib. Parma 25 gennaio 1960, in ARC, 1961, 218.
41- Pret. Città di Castello 13 novembre 1964, in FP, 1966, I, 120 obiter.
42- Così Cass. 7 giugno 1954, n. 1846, De Chayez c. Gnocchi, in MGI, 1954.
43- Cass. 13 aprile 1951, n. 894, Radice c. Costi e altri, in MGI, 1951; VISINTINI, La responsabilità civile nella giurisprudenza, cit., 487.
44- Sono andate infatti in questa direzione Cass. 9 agosto 1962, n. 2478, Genovesi c. Ciavattini; App. Milano 22 maggio 1953, in FP, 1953, II, 47.
45- Quanto poi alla fruizione estetica del rudere sarei molto dubbioso sul lasciarla valutare al giudice.
46- App. Milano 17 gennaio 1958, in RGE, 1958, I, 375; SCOGNAMIGLIO, Responsabilità civile, cit., 646; GERI, La responsabilità civile da cose in custodia, cit., 1974, 314, contra (ma non si capisce perché) BONVICINI, La responsabilità civile per fatto altrui, cit., 336.
47- GERI, La responsabilità civile da cose in custodia, cit., 1974, 315; BONVICINI, loc. ult. cit.; Cass. 29 luglio 1986, n. 4845, D'Angelo c. Balestra Micara, in MGI, 1986; CANDIAN TAGLIAVINI, In tema di danni derivanti dalla demolizione di edificio a cui sia illegalmente appoggiata una costruzione, in RCP, 1987, 76 ss.
48- SCOGNAMIGLIO, loc. ult. cit.; GERI, La responsabilità civile da cose in custodia, cit., 1974, 316.
49- Opinione unanime che sarebbe difficile scalfire: Cass. 14 gennaio 1988, n. 212, Riccioni c. Santilli, in MGI, 1982; BRANCA, Rovina di edificio e responsabilità civile, in FP, 1966, I, 124; POGLIANI, Responsabilità e risarcimento, cit., 171; GERI, La responsabilità civile da cose in custodia, cit., 1974, 306; BONVICINI, loc. ult. cit.; BESSONE, La ratio legis, cit., 51; ALPA e BESSONE, I fatti illeciti, cit., 348. Avanza invece dubbi in proposito il COZZI, Appunti, cit., 31.
50- App. (ovviamente) Firenze 13 gennaio 1960, in GiT, 1960, 209.
51- Cass. 2 settembre 1966, n. 2307, Impr. Caprioglio c. Cond. Via Breglio 50 Torino, in MGI, 1966.
52- Cass. 3713/1956, cit; Cass. 7 luglio 1960, n. 1795, Matteotti c. Ferri, in MGI, 1960.
53- Cass. 2549/1963, cit.
54- Trib. Roma 11 maggio 1959, in ARC, 1959, 644.
55- App. Milano 19 gennaio 1962, in RCP, 1962, 377.
56- Trib. Roma 30 novembre 1967, in GI, 1968, I, 2, 436.
57- Pret. Roma 22 novembre 1968, in ARC, 1969, 938.
58- App. Roma 11 marzo 1952, in RCP, 1952, 520.
59- Cass. 693/1981, cit.; Cass. 5868/1984, cit.
60- Cass. 21 ottobre 1971, n. 2969, Faravelli c. Bonetti, in MGI, 1971; Cass. 212/1988, cit., a proposito dell'avaria di uno scaldabagno.
61- Cass. 5 luglio 1950, n. 1749, De Filippo c. Benedetti, in MGI, 1950; Cass. 29 dicembre 1948, n. 1936, Zanetti c. La Rinascente, in MGI, 1948; VALSECCHI, Responsabilità per rovina di edificio, cit., 228; FERRI, Ascensori, in NNDI, I, 2, Torino, 1958, 1024.
62- Cass. 21 luglio 1979, n. 4385, Pasquali c. Balloni e altro, in FI, 1980, I, 2580; in GC, 1979, I, 2035; in RCP, 1980, 81. Con lungimiranza e intuito avevano preconizzato questo indirizzo COZZI, Appunti, cit., 32 e GERI, La responsabilità civile da cose in custodia, cit., 1974, 124.
63- Cass. 31 maggio 1971, n. 1641, Martinoli c. Gandini, in MGI, 1971.
64- Cass. 11 novembre 1987, n. 8308, Zucchini c. Calzolari, in RCP, 1988, 169 nota; DI BLASI, Note a Trib. Milano, 3 novembre 1987, in NGCC, 1987, 359; RIGOLINO BARBERIS, Responsabilità del proprietario di edificio per danni da caduta di neve dai tetti, in RCP, 1988, 171.
65- Cass. 5868/1984, cit.; Cass. 693/1981, cit.; Cass. 4384/1979, cit. COZZI, Appunti, cit., 29 aveva cercato di difendere una nozione ristretta di rovina, ma è stato sopravanzato dalla dottrina successiva: BRANCA, Rovina di edificio, cit., 122; LUNARI, Caduta di un vetro, cit., 438; SCOGNAMIGLIO, Responsabilità civile, cit., 646; POGLIANI, Responsabilità e risarcimento, cit., 173; DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, III ed., Milano, 1979, 205; BESSONE, La ratio legis, cit., 47; ALPA e BESSONE, I fatti illeciti, cit., 348. In questo modo oltre alla casistica riprodotta in precedenza si veda come vengono fatte rientrare nell'art. 2053 la caduta d'un frammento di pietra staccatosi dalla facciata di una chiesa (Cass., Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1638, Arciconfraternita e Congrega SS Rosario Chieti c. Min. Finanze, in GI, 1971, I, 1, 250), ed il distacco di intonaco e calcinacci (Cass. 30 giugno 1955, n. 2000, Placidi c. Fusero, in MGI, 1955).
66- Cass. 4694/1976, cit.; SPECIALE, La responsabilità, cit., 576.
67- Trib. Napoli 14 novembre 1966, in ARC, 1969, 937.
68- Cass. 17 ottobre 1969, n. 3405, Turchi c. Silenzi, in MGI, 1969.
69- Cass. 11 giugno 1957, n. 2172, Di Re c. Fiorentini, in MGI, 1957; App. Milano 12 aprile 1974, in ARC, 1974, 471; App. Napoli 19 giugno 1958, in RGC, 1959, in RCP, 378; App. Napoli 21 aprile 1958, in RGC, 1958, in RCP, 480. Naturalmente sposa questa tesi restrittiva POGLIANI, Responsabilità e risarcimento, cit., 359.
70- Cass. 16 ottobre 1956, n. 3656, Chiesa c. Coluzza, in MGI, 1956; ed ancora POGLIANI, La responsabilità del proprietario per la rovina di edificio in pendenza di locazione anche sottoposta a regime di proroga, in FP, 1966, I, 174. Si citano in proposito casi che nulla hanno a che fare con la vera ratio dell'art. 2053. In un caso si è negata la responsabilità ex 2053 per la caduta di un bambino dovuta alla mancanza di due ferri nella ringhiera di un balcone (App. Napoli 4 dicembre 1950, in FI, 1951, I, 415). È evidente che dal momento che non è caduto il balcone, ma il bambino, non siamo in presenza di una rovina di edificio. In un altro caso una persona era caduta per la presenza di una buca già da tempo esistente (Cass. 1491/1962). Anche qui è evidente che non siamo in presenza di una rovina: la caduta nella buca rientra de plano nell'art. 2051, ma per motivi ovvi, non per arzigogoli sul nesso causale.
71- AZZARITI, In tema di responsabilità da rovina di edificio, cit., 1951, I, 1099; BRANCA, Rovina di edificio e responsabilità civile, in FP, 1966, I, 124.
72- SPECIALE, La responsabilità, cit., 570.
73- Trib. Torino 22 marzo 1965, in FP, 1966, I, 356.
74- Trib. Torino 19 novembre 1962, in FP, 1963, I, 354.

Autore : Pier Giuseppe Monateri

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