UTENTI

NEWSLETTER

DISCUSSIONI SU WEB

SITI SU WEB

COLLABORAZIONI

WEBMASTER

SEGNALAZIONE SITI

AFFILIAZIONE SITI

COMUNITA' GIURIDICA

ACCREDITI STAMPA

INFO

STAFF

PUBBLICITA'

COPYRIGHT

APPROFONDIMENTI

• INTERNET
• NOMI DI DOMINIO
• DIRITTO D'AUTORE
• PRIVACY
• MINORI E RETE

• CONTRATTI

• DIRITTO E IMPRESA
• CITTADINI
• DOCUMENTI
• AMMINISTRATIVO
• TRASNAZIONALE
• SPORT
• RECENSIONI ED EVENTI

RICERCA ARTICOLI

• RICERCA AVANZATA •

 
 

A CURA DELL' AVVOCATO GIUSTINO SISTO

dal 1999 online

 
LA SICAV ,SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE. OGGETTO E REGOLE DELLA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO (II parte)


3. La gestione finanziaria della Sicav e i diritti dell'azionista .Gestione per delega, Sicav multicomparto.Le funzioni di vigilanza di Banca d'Italia e Consob..

Alla Sicav affluiscono risorse monetarie di investitori che quando ne diventano ‘azionisti’ come si ricorderà possono infatti sempre scegliere tra azioni nominative tali da attribuire un diritto di voto per ciascuna azione e azioni al portatore , che così disponendo il quarto comma dell'art. 45 invece ‘ attribuiscono ‘ soltanto ‘ un voto ‘ indipendentemente ‘ dal numero delle azioni possedute ‘. E sarà chiaro che i possessori di azioni al portatore perciò stesso non esercitano influenza sulle deliberazioni societarie che governano la Sicav . Né scegliere l’azione al portatore comporta il vantaggio di una maggior remunerazione dell’investimento .Ma se non si danno benefici di genere patrimoniale esiste comunque il beneficio dell’anonimato che molti investitori comprensibilmente considerano apprezzabile. E in ogni caso l’investitore può sempre domandare la conversione delle azioni del suo portafoglio in azioni dell’altra categoria.
In conformità delle regole statutariamente previste l’investitore ‘azionista ‘ può poi comunque e in qualsiasi momento domandare il rimborso del valore delle azioni sottoscritte ,profittando così ( se ci sono state ) delle plusvalente accumulate da una efficiente amministrazione della massa finanziaria che la Sicav gestisce.Anche in questo senso la Sicav opera nella sua obbligata condizione di società a capitale variabile .Ma come si sarà oramai compreso più che di un ‘ capitale ‘ variabile sarà tuttavia il caso di parlare di un patrimonio variabile , sia in ragione del continuo flusso azionario che si registra per così dire ‘ in ingresso’ e ‘ in uscita ‘ sia in ragione dei possibili andamenti della sua gestione finanziaria ,che sarà in ogni sua parte e necessariamente attività di gestione in monte di un patrimonio investito in strumenti finanziari.
Valgono le norme che l’indicato decreto del Ministro del Tesoro ha stabilito per gli investimenti del fondo comune ‘ aperto ‘. Non sono consentiti investimenti di genere immobiliare né in altri valori che fossero esclusi dall'ambito di operatività finanziaria delimitato da questa normativa di rinvio. All’investimento in strumenti finanziari che non fossero quotati in mercati regolamentati è stabilita la soglia di limite costituita del dieci per cento del complessivo patrimonio.E si ricorderà che per disposizione dell'ottavo comma dell’art. 45 la Sicav non può acquistare ‘ azioni proprie ‘ né le è consentita la emissione di azioni di risparmio o di prestiti obbligazionari.Anche per la Sicav si rendono necessarie custodia di strumenti finanziari e disponibilità liquide ,così come funzioni di controllo sulle operazioni finanziarie che saranno assicurate da una banca depositaria ,una volta di più operandosi secondo il modello della disciplina stabilita in materia di fondi comuni di investimento.La normativa che vale per i fondi comuni si ritrova poi in tema di scritture contabili (e come si è avvertito allo stesso modo si regola il regime del rendiconto annuale della Sicav).
Merita la dovuta attenzione l'eventualità dell'operare per delega che in altri settori dell'intermediazione finanziaria è ormai fenomeno di consistente rilievo. Già le norme del decreto legislativo 84 consentivano alle Sicav una delega di funzioni di gestione del suo patrimonio,cosa che presenta evidenti vantaggi ogni volta che per questa via sia possibile contenere i costi della attività e migliorare i risultati di gestione avvalendosi delle capacità professionali di altro intermediario finanziario.Anche in questa materia occorre tuttavia pur sempre identificare un giusto punto di equilibrio tra self regulation degli operatori dell'intermediazione finanziaria e regole di garanzia a necessaria tutela degli investitori. E la disciplina del Tuf a ciò provvede coinugando appunto autonomie negoziali e disposizioni regolamentari di vigilanza..
La norma dell’art. 43 del Tuf si limita a stabilire che la Sicav ‘ può ‘ delegare ‘ poteri di gestione ‘ del suo patrimonio (esclusivamente ) a società di gestione del risparmio .Estensione di campo e oggetto della delega rimangono perciò spazio aperto alle determinazioni che Sicav ‘delegante’ e e società di gestione ‘delegata’ riterranno di assumere.Anche in questa materia si è perciò operato secondo principio di delegificazione rimuovendo disposizioni che in passato vincolavano la Sicav ad indicare in statuto il soggetto delegato e i procedimenti di controllo delle operazioni finanziarie da questi attivate.Ma non si sono pregiudicate le garanzie di tutela degli investitori perché le norme regolamentari emanate dalla Banca d’italia avvertono che alla Sicav ‘delegante ‘ competono pur sempre precise responsabilità quanto alla vigilanza sulle modalità di esercizio dei poteri delegati alla società di risparmio ‘gestore ‘ delle sue risorse.
L’esperienza maturata in altri mercati finanziari insegna infine che la possibile scomposizione dell’offerta azionaria della Sicav secondo logica di diversificazione in più programmi di investimento, e perciò la sua articolazione in un certo numero di ‘comparti’ incrementa di molto il flusso delle sottoscrizioni ,consentendo di proporre al pubblico degli investitori una serie di alternative in linea con le loro possibili preferenze di portafoglio. Ma in questo senso il settore semplicemente ripete indicazioni di tendenza condivise dall'intera serie dei settori di una evoluta economia finanziaria, considerato che per tutti (e in misura sempre maggiore) esiste una evidente necessità di organizzare l'offerta di mercato in funzione della particolare identità,e perciò delle particolari esigenze di quanti ricercano una intelligente allocazione del loro risparmio.
Esigenze che hanno un preciso riscontro nelle disposizioni del Tuf . Non considerata nelle norme del decreto legislativo del 1992 (che pure non la escludevano), la rilevante fattispecie della Sicav multicomparto trova adesso previsione nel sesto comma dell’art. 45 ,dove è espressamente prefigurata una disciplina statutaria che configuri appunto più comparti di investimento ‘per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni’ .A necessaria tutela dell'investitore l’ottavo comma dell’art. 43 precisa che in tal caso ciascun comparto costituisce in ogni senso patrimonio ‘ autonomo ‘, e comunque ‘distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti ‘.Per parte sua la lettera c) del sesto comma dell’art. 45 avverte che nel caso della Sicav multicomparto le norme di statuto puntualmente stabiliranno ‘i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti ‘ di volta in volta a disposizione degli investitori.
Quali che possano essere le modalità del suo operare e le varianti del suo fare ‘ gestione ‘ finanziaria naturalmente anche per la Sicav sono considerate la eventualità di un agire deviante o di possibili insolvenze.Qualora si incorra in violazioni delle norme tali da configurare le irregolarità previste dall’art. 51 (e dalle altre con esso fanno sistema)interverranno Banca d’Italia e Consob. Vale la disciplina dei provvedimenti ingiuntivi già segnalata considerando il regime delle società di gestione del risparmio.E nella eventualità di gravi irregolarità, di ‘ gravi perdite ‘ o di crisi finanziaria al limite della insolvenza anche alla Sicav si applicano le norme (degli artt. 56 e 57) dove si regolano amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. Sarà infine il caso di ricordare che in materia di gestione collettiva del risparmio comportamenti gravemente devianti configurano fattispecie di reato ( o di illecito colpito da sanzioni amministrative di genere pecuniario) applicandosi allora norme del Tuf naturalmente operative anche nel caso delle Sicav (continua).

Prima parte - Seconda parte
Autore : Mario Bessone

IL NUOVO SERVIZIO DI DIRITTOSUWEB:

CONSULENZA IN TEMA DI PRIVACY E DIRITTO DELL'INFORMATICA

MENU DI NAVIGAZIONE

 

[c] 1999-2001 DIRITTOSUWEB.com - Il meglio del diritto sul www -

Per contatti ed informazioni relativi alle nostre attività ed iniziative scrivi al l'avv. Giustino Sisto

In caso di problemi di visualizzazione del sito  scrivi a Francesco Raimondo [Zero89.com]